Corte dei conti Corte dei conti Corte dei conti

Giurisdizione

Stampa del documento Stampa del documento

Responsabilità

 

L’azione viene esercitata dal pubblico ministero contabile e, cioè, dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e, in grado d’appello, dal Procuratore generale rappresentante il P.M. innanzi alle Sezioni d’appello della Corte dei conti. Il P.M. è l’unico soggetto che può attivare l’azione di responsabilità, non potendo il giudice procedere d’ufficio in assenza di domanda di parte. Se, quindi, il P.M. contabile ritiene che non vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità, il processo non avrà inizio. E’ da notare che l’ente danneggiato, mentre può (anzi deve) segnalare i fatti dannosi alla competente Procura della Corte dei conti per l’eventuale esercizio dell’azione, non può sostituirsi al P.M., attivando il giudizio nei confronti dei presunti responsabili, non essendo titolare dell’a zione di responsabilità amministrativa. L’attribuzione del potere di agire in giudizio a un organo neutrale e indipendente, estraneo all’amministrazione, è preordinata a garantire il rispetto del principio di imparzialità e il principio del buon andamento.

  

Si segnalano le seguenti sentenze:

  • Sentenza n. 5/2012 del 26 gennaio 2012 - Sezione giurisdizionale per la Calabria
    ( PDF, 294 Kb )
    In tema di responsabilità amministrativa e contabile, la deliberazione comunale che dispone il non pagamento dei mutui in ammortamento non esenta il tesoriere sia dall’obbligo di pagare le relative rate sia dalla connessa responsabilità. L’assoluzione in sede penale dal reato di appropriazione indebita non comporta l’automatica applicazione della pregiudiziale di cui all’art. 652 c.p.p. e conseguentemente non esclude che il tesoriere possa essere giudicato responsabile del relativo ammanco. Il fallimento dell’agente contabile non comporta l’improcedibilità dell’azione di responsabilità a suo carico ed anzi legittima la chiamata in giudizio del curatore, nei confronti del quale l’eventuale condanna potrà essere eseguita ma solo nell’ambito della procedura concorsuale e solo ai fini dell’ammissione al passivo nel rispetto della par condicio
  • Sentenza n. 22/2012 del 24 gennaio 2012 - Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana
    ( PDF, 29 Kb )
    Conferma della sentenza di primo grado (salvo per un profilo meramente quantitativo, peraltro alquanto limitato) con cui è stato condannato un medico ospedaliero che aveva scelto il tempo definito e l’attività intra-moenia c.d. allargata e che, nell’ambito dello svolgimento di tale attività privata intramuraria, aveva dato luogo a numerose anomalie. (Il giudizio penale sugli stessi fatti si è concluso – in via definitiva – con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.)
  • Sentenza n. 18/2012 del 23 gennaio 2012 - Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana
    ( PDF, 28 Kb )
    Conferma della sentenza di primo grado con cui sono stati condannati due medici anestesisti che, nel praticare l’intubazione e l’intervento di tracheotomia su un paziente d tre anni e mezzo, hanno omesso di adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare un continuo e sufficiente flusso di ossigeno al cervello, causando il decesso del bambino per arresto cardiocircolatorio determinato da grave ipossia. Il danno erariale, quantificato complessivamente in euro 1.433.606,47, è stato ripartito, fra i convenuti, nella misura del 75% e del 25%. (Il giudizio penale – dopo il rinvio della Corte di cassazione al giudice di appello per difetto di motivazione – si è concluso con la declaratoria di avvenuta prescrizione)
  • Sentenza n. 5/2012 del 10 gennaio 2012 - Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana
    ( PDF, 55 Kb )
    Parziale riforma della sentenza di primo grado (sostanzialmente, sul quantum) con cui erano stati condannati l’ex direttore generale e l’ex presidente della CRIAS (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico regionale sottoposto alla vigilanza della Regione siciliana) per due profili di danno: a)-incarico conferito, a trattativa privata, ad una società di Alcamo per la “esecuzione dell’appalto di servizio per l’istruttoria finanziaria e tecnico-progettuale di pratiche di finanziamento presentate da imprese artigiane”; b)-incarichi conferiti a professionisti privati per “consulenze e pareri legali, consulenze sul lavoro, consulenze sulla formazione del bilancio, studio sul fondo pensione della CRIAS, eccetera”
  • Sentenza n. 4/2012 del 4 gennaio 2012 - Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana
    ( PDF, 35 Kb )
    Conferma della sentenza di primo grado con cui era stato condannato il soggetto che aveva fruito di un contributo comunitario in materia di agricoltura alla restituzione all’Ente erogatore (AGEA) in quanto il beneficiario aveva taciuto di trovarsi nella situazione interdittiva prevista dall’art.10 della legge n.575/1965 (disposizioni contro la mafia) e dell’art.15 della legge n.327/1988 (in conseguenza, lo stesso è stato condannato dal Tribunale di Agrigento per i reati di cui agli artt. 640-bis – truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – e 81 cod. pen.)
  • Sentenza n. 3/2012 del 4 gennaio 2012 - Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana
    ( PDF, 273 Kb )
    Riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato un Ente fruitore di un contributo regionale (formazione professionale) che aveva provveduto a “stornare” delle somme da una voce di spesa ad un’altra (in particolare: da “costi di gestione” a “costi relativi al personale”, in base al “programma” regionale), stante che la Procura regionale si era limitata ad evidenziare esclusivamente tale profilo “formale” senza approfondire minimamente l’aspetto della effettiva necessità e dell’utilità pubblica di tale storno, che doveva essere effettuato autonomamente dal gestore dell’attività di formazione e quindi nella sua piena (ed esclusiva) responsabilità
  • Sentenza n. 2/2012 del 3 gennaio 2012 - Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana
    ( PDF, 203 Kb )
    Conferma della sentenza di primo grado con cui era stato condannato un dirigente provinciale che – nell’ambito di un incarico (gratuito) conferito ad un ex generale dell’Arma dei carabinieri – aveva liquidato talune spese (collegate all’esercizio dell’incarico) senza produzione delle necessarie “pezze giustificative”, sostituite da autodichiarazioni, della cui veridicità il convenuto non aveva ritenuto di dubitare in ragione della circostanza che il consulente aveva svolto nel corso della sua carriera “prestigiosi incarichi”
  • Sentenza n. 1/2012 del 2 gennaio 2012 - Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana
    ( PDF, 440 Kb )
    a)-in conferma di precedente giurisprudenza, la Sezione ha affermato che - nell’ambito dei giudizi di responsabilità di competenza della Corte dei conti - non trova applicabile l’art. 2947, comma 3, cod. civ.; b)-il giudizio di responsabilità a carico del soggetto che aveva ottenuto un contributo statale (ex legge n.488/1992) senza realizzare l’impianto industriale cui la concessione del contributo stesso era finalizzata è da ritenere legittimamente iniziato dalla Procura regionale anche in assenza del decreto ministeriale del decreto di revoca del beneficio