Corte dei conti
L’azione viene esercitata dal pubblico ministero contabile e, cioè, dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e, in grado d’appello, dal Procuratore generale rappresentante il P.M. innanzi alle Sezioni d’appello della Corte dei conti. Il P.M. è l’unico soggetto che può attivare l’azione di responsabilità, non potendo il giudice procedere d’ufficio in assenza di domanda di parte. Se, quindi, il P.M. contabile ritiene che non vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità, il processo non avrà inizio. E’ da notare che l’ente danneggiato, mentre può (anzi deve) segnalare i fatti dannosi alla competente Procura della Corte dei conti per l’eventuale esercizio dell’azione, non può sostituirsi al P.M., attivando il giudizio nei confronti dei presunti responsabili, non essendo titolare dell’a zione di responsabilità amministrativa. L’attribuzione del potere di agire in giudizio a un organo neutrale e indipendente, estraneo all’amministrazione, è preordinata a garantire il rispetto del principio di imparzialità e il principio del buon andamento.