Corte dei conti
Nelle relazioni tra enti ed organi ed amministrativi può essere necessario un riesame di un singolo atto amministrativo o dell’attività amministrativa nel suo complesso da parte di un altro organo. Il controllo di legittimità, serve ad assicurare che un atto o un’attività siano conformi alla legge.
Il controllo sulla gestione serve invece a verificarne l’efficienza e l’economicità rispetto agli obiettivi posti dalla legge.
La Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge:
Si tratta di un controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialità
rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal governo o dall’amministrazione.
Accanto a dette funzioni, individuate in modo diretto dall’art. 100 della Costituzione, ve ne
sono altre, introdotte da leggi ordinarie, che trovano il loro fondamento costituzionale nell’art.
97 della Costituzione (principio del buon andamento degli uffici pubblici), nell’art. 81 (rispetto
degli equilibri di bilancio) e nell’art. 119 (coordinamento della finanza pubblica).
In particolare, la legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni
di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo
preventivo di legittimità ed introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione
del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestione fuori bilancio
e sui fondi di provenienza comunitaria, improntata ai parametri di economicità ed efficacia che
debbono sempre ispirare l’azione amministrativa (legge 7 agosto 1990 n. 241)
Altre leggi sono intervenute attribuendo alla Corte dei conti importanti funzioni di
controllo/referto quali:
In sintesi, fra i controlli svolti dalla Corte dei conti possono distinguersi tre principali tipologie: