Corte dei conti
Il Consiglio di Presidenza è l’organo di autogoverno della magistratura contabile istituito con l’art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, di seguito modificato dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 7.2.2006, n. 62, e di recente dall’art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Il Consiglio di Presidenza è composto:
Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario Generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte.
I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell’incarico.
Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione delle Commissioni permanenti che hanno compiti istruttori e che riferiscono sulle materie di competenza del Consiglio.
Possono, inoltre, essere istituite Commissioni temporanee su specifiche materie.
Il Consiglio è competente in tutte le materie attinenti all’espletamento delle funzioni dei magistrati della Corte dei conti, sui procedimenti per l’accesso in carriera, per l’assegnazione di sede e i trasferimenti, le promozioni, nonché sui procedimenti disciplinari.
In particolare:
Il Consiglio di presidenza inoltre:
Il Consiglio di Presidenza, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvale dell’Ufficio di segreteria che è diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale e assiste alle sedute del Consiglio provvedendo alla relativa verbalizzazione. Il magistrato direttore è coadiuvato da un magistrato che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Altro magistrato sovraintende al settore studi e documentazione che cura la ricerca e raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio, lo studio di particolari problemi ed il contenzioso.
I magistrati addetti all’Ufficio sono nominati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere revocati in qualsiasi momento con la stessa maggioranza. Le assegnazioni non possono essere prorogate o rinnovate.