Corte dei conti
In ogni ordinamento democratico è previsto che la gestione delle risorse pubbliche sia
sottoposta ad un controllo il cui scopo è quello di “perseguire l’utilizzo appropriato ed efficace
dei fondi pubblici, la ricerca di una gestione finanziaria rigorosa, la regolarità dell’azione
amministrativa e l’informazione dei poteri pubblici e della popolazione tramite la pubblicazione di
relazioni obiettive”. Nell’ordinamento italiano detta funzione fondamentale è attribuita alla Corte
dei conti. Con la legge 14 agosto 1862, n. 800, fu istituita la Corte dei conti del Regno d’Italia.
Nell’architettura costituzionale la Corte è inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità
e del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica
(art. 100, secondo comma) sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, terzo comma). Da detta
doppia investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle
pubbliche risorse della Corte dei conti che, nell’esercizio delle funzioni di controllo, è organo
neutrale, autonomo ed indipendente sia rispetto al Governo che al Parlamento, e, nell’esercizio
delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell’ordine giudiziario.