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L’istanza di revocazione è ammissibile nei casi tassativi previsti dalla legge non essendo un ulteriore grado di giudizio. L’omesso esame di una memoria difensiva può costituire “errore di fatto” (art. 395, n. 4 c.p.c.), a condizione che la parte dimostri sia l’omesso esame sia la valenza decisiva dell’atto defensionale nel condurre il Giudice ad una decisione diversa da quella adottata.
Il Collegio ha accolto l’azione revocatoria del fondo patrimoniale di oltre un milione di euro, costituito dal sindaco pro tempore del comune di Bracciano, condannato per ingenti danni erariali (prec. sentenze n. 367/2015, n. 158/2016, n. 254/2016 e n. 4/2017).
Con la sentenza n° 126 del 31 luglio 2017 la Sezione ha affrontato la questione relativa ad un ipotizzato danno erariale derivante da un parere tecnico, ritenuto incongruo dalla Procura attrice, reso dalla convenuta, ingegnere dell’ANAS e r.u.p. nel relativo procedimento, nell’ambito di una complessa procedura transattiva tra l’ANAS stessa ed una associazione temporanea di imprese (ATI), in lite per l’esecuzione di lavori di adeguamento lungo una strada statale. Nella fattispecie, la Sezione ha ritenuto che la scelta consultiva operata dalla convenuta nella sua qualità di r.u.p. sia esente da colpa grave, valutando ex ante lo stato di avanzamento dei vari passaggi dell’iter transattivo in esame, gli sviluppi del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, inter partes, i favorevoli pareri infraprocedimentali resi dall’Avvocatura dello Stato, nonché l’avallo fornito al parere reso dalla convenuta dal dirigente competente e dai vertici dell’ANAS stessa.
La Sezione d'Appello della Corte dei Conti per la Sicilia, previa disamina della normativa in materia di criteri di quantificazione del danno all'immagine della P.A., con particolare riferimento a quella contenuta nell'art. 1, comma 62, della L. n.190/2012, ha disposto la condanna di due sottufficiali della Guardia di Finanza (già riconosciuti colpevoli in sede penale di numerosi episodi di concussione e corruzione) a risarcire i gravi danni cagionati all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione d'appartenenza.
La sentenza n° 122 del 24 luglio 2017, sulla natura dichiarativa del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, tende all’accertamento del diritto a pensione nella misura di legge (rientrando nella cognizione della stessa anche le conseguenze in termini di recupero)
Con la sentenza n° 118 del 18 luglio 2017 è stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti in ordine a domande di tipo risarcitorio (in adesione alla giurisprudenza della Corte di cassazione), allorquando la richiesta è basata non sulla violazione del principio generale del neminem laedere, bensì sul prospettato ritardato adempimento della corretta prestazione pensionistica, cioè in materia attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ex art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 ed ex artt. 151 e ss. del c.g.c.)
L’omessa costituzione di parte civile dell’Amministrazione danneggiata nel processo penale e l’assenza di rilievi da parte degli organi contabili interni non esclude la dannosità di singoli provvedimenti illeciti compiuti da un dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni.
La sentenza afferma la responsabilità amministrativa per danno erariale nei confronti di un Ente gestore di una Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili mentali nonché dei soggetti incaricati di attività gestionali presso l'Ente ovvero di attività di controllo presso l'AULSS, ove siano stati violati gli standard di personale medico e infermieristico previsti dalle convenzioni che regolano il servizio e l'Ente abbia conseguito la piena remunerazione da parte dell'Azienda sanitaria con ingiustificato risparmio di spesa.
Corte dei conti - articolo 103 comma 2. Costituzione - materia di contabilità pubblica - Controllo dei rendiconti consiliari ex art. 1 comma 10 DL 174/2012 - controversia in materia di recupero delle somme dichiarate irregolari dalla sezione regionale di controllo - giurisdizione contabile - sussiste.
L'ordinanza in questione afferma che la competenza per i giudizi riguardanti magistrati contabili, già in servizio nella sede del giudice adito, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del codice della giustizia contabile, appartiene alla Sezione indicata nella tabella A del codice, anche per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del codice e ancorché, sempre prima di tale data, fosse iniziata l'attività istruttoria e fosse stato emesso l'invito a fornire deduzioni.
La sentenza esclude la configurabilità del danno da disservizio per il mero inadempimento di prestazioni di servizio e afferma che il danno da disservizio, che costituisce un pregiudizio ulteriore rispetto al danno patrimoniale diretto, deve essere ricondotto al nocumento procurato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, sia sotto forma di pregiudizio caratterizzato da una prestazione soltanto apparente resa verso l'utenza, sia sotto forma di prestazione caratterizzata dall'esercizio illecito e penalmente rilevante di funzione pubblica, con la conseguenza che, nel primo caso, il danno coincide con il pregiudizio per l'utenza che non ha potuto fruire del servizio nei termini previsti, mentre, nel secondo caso, consiste nella spesa effettuata per l'organizzazione e lo svolgimento di una attività amministrativa improduttiva di risultati.
Con la sentenza n° 106 del 5 luglio 2017 è stato ricostruito il quadro normativo relativo all’efficacia dei pareri resi dalle Commissioni mediche ospedaliere in ordine alla dipendenza di infermità da causa di servizio