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Intervento del Presidente della Corte dei conti alla Tavola rotonda su "Spese pubbliche e attese dei cittadini: il ruolo della Corte dei conti italiana" (Bruxelles, 17 novembre 2009)
Al Presidente

Il Presidente della Corte dei Conti

      della Repubblica Italiana

 

 

La Corte dei conti italiana: dalla tradizione alle nuove prospettive

 

Tavola rotonda - Istituto Italiano di Cultura

Bruxelles 17 novembre 2009

 

 

A che cosa serve la Corte dei conti? E’ una domanda banale ma alla quale non è possibile dare una risposta altrettanto banale.

La Costituzione e le leggi italiane stabiliscono che cosa deve fare la Corte e come deve farlo: prevedono cioè quali sono le funzioni da svolgersi dalla Corte. Ma le funzioni – come insegna ogni manuale di teoria generale del diritto – sono l’esercizio di un potere dato dalla legge per soddisfare un fine di pubblico interesse.

Il fine può essere quindi vario, oltre che molteplice, e identificarlo solo attraverso la previsione del potere dato per perseguirlo può non essere strumento sufficiente a confrontarne la reale entità.

Così la Costituzione stabilendo, all’art. 100, che la Corte dei conti “esercita il controllo“, eccetera, attribuisce ad essa evidentemente il potere di controllare ma non stabilisce in alcun modo perché tale controllo vada compiuto, né a favore di chi è effettuato e quindi, in sostanza, quale sia lo scopo ultimo ed essenziale di esso.

 

 

Né muta sostanzialmente il quadro se si esaminano le numerose leggi che, ovviamente con molto maggior dettaglio, disciplinano le molteplici funzioni affidate alla Corte.

La risposta alla banale domanda posta all’inizio è quindi da ricercare non tanto nelle norme, ma nella vita stessa della Corte, nel suo vissuto che l’ha plasmata attraverso i decenni.

E’ perciò la storia, la tradizione che – d’altronde come per tante vicende umane – dà un senso all’esistere stesso della Corte.

Non abuserò della pazienza di chi mi ascolta rifacendomi alle istituzioni dell’antica Roma che chiamava i governatori delle province dell’impero a rendere conto della propria amministrazione.

Né richiamerò le istituzioni degli Stati italiani precedenti all’unità che, con vari nomi e competenze, esercitavano funzioni paragonabili a quelle della Corte.

E’ d’altronde ben noto che in Inghilterra, in parallelo alla concezione che non potesse esserci tassazione senza rappresentanza politica, si affermò l’idea della necessità di un organo di “esaminatori dei conti pubblici” che ne certificasse l’esattezza: organo  (audit office) istituito nel 1785.

In Francia un primo cenno di una magistratura sui conti dello Stato viene fatta risalire ad un’ordinanza di Luigi IX che intimava agli amministratori di rendere conto delle loro gestioni ad una sorta di commissione del Parlamento che, nell’interesse del Re, giudicava i contabili dello Stato.

 

 

Si giunge alla rivoluzione francese e già nel 1789 l’art. 14 della dichiarazione dei diritti dell’uomo sancisce che tutti i cittadini hanno diritto di constatare la necessità di tributi pubblici e di seguirne l’impiego ed il successivo art. 15 aggiunge che “la società ha diritto di chiedere ad ogni agente pubblico conto della sua gestione”.

Alla Corte moderna dà vita Napoleone che annovera espressamente tra le sue glorie, come dà testimonianza la scritta sulla sua lapide, non solo le battaglie vittoriose ma anche l’adozione del codice civile e l’istituzione della Corte dei conti.

Filtrato attraverso l’esperienza della Francia e del regno sabaudo piemontese, il disegno del controllo dei conti viene ripreso dal neo costituito Regno d’Italia che  istituisce la Corte dei conti con la legge 14 agosto 1862 n. 800 che è l’atto di nascita dell’attuale Corte dei conti italiana.

E’ in occasione della discussione di tale legge che Cavour, artefice di essa e perciò fondatore della Corte pronunciò innanzi al parlamento la frase poi divenuta celebre: “E’ necessità urgente ed assoluta concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile”.

E come non ricordare le parole pronunciate il 1° ottobre 1862 a Torino, in occasione della inaugurazione della Corte dei conti, dall’allora Ministro della Finanza Quintino Sella – che sarà poi famoso per l’estremo rigore nel bilancio dello Stato – che dichiarò l’istituzione della Corte dei conti “come una delle più provvide e sapienti deliberazioni che la Nazione debba al suo Parlamento” e volgendosi ai “signori magistrati” affermò

 

che alle loro cure “la fortuna pubblica era commessa” e che “il delicatissimo ed arduo incarico” non era di pericolo affidarlo a magistrati che dovevano provvedere alla “osservanza della legge per parte di chi le debba maggiore riverenza, cioè del potere esecutivo”.

C’è già qui, in nuce, tutta l’essenza della Corte che si concretizza nella tutela oggettiva – e non di singole posizioni soggettive – dei cittadini nel

rapportarsi di essi alla finanza pubblica: finanza pubblica che altro non è se non l’insieme dalle somme che, attraverso il prelievo fiscale, vengono sottratte ai cittadini, giustamente perché destinate a soddisfare i bisogni dell’intera collettività.

E’ in questa linea di continuità storica che è la tradizione, la vita della Corte che continua a garanzia del cittadino che l’uso delle risorse pubbliche sia non solo conforme alla legge, ma rispondente ai criteri di sana gestione ; la finanza pubblica – ricordiamolo -  è bene primario della società perché è strumentale e necessario a soddisfare qualsiasi esigenza sociale, è strumento indefettibile di qualsiasi azione politica.

Da ciò l’interesse, forte, del cittadino ad ottenere una garanzia quanto più ampia possibile nel suo rapporto con la finanza pubblica e nell’uso che di questa viene fatto.

La Corte, nel dare la propria opera di garanzia e di tutela dell’interesse della collettività all’integrità e sana gestione delle risorse pubbliche, si muove su un multiforme arco di funzioni.

 

 

L’obbligo di esercitare una pluralità di funzioni e, nello stesso tempo, il momento unificante di esse si rinviene nella Costituzione che nella Sezione III del Titolo III individua la Corte dei conti quale “organismo ausiliario”.

In ragione del fatto che il citato Titolo III concerne “il Governo” si è molto discusso se la Corte sia organo ausiliario del Governo – come può indurre a ritenere il dato letterale e di collocazione della norma – oppure del Parlamento, in conformità alla tradizione storica ed a quanto, sia pure per inciso, è affermato nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 142

del 1968 in cui si qualifica la Corte come organo ausiliario del Governo “o meglio” del Parlamento.

In realtà, a mio avviso, è una disputa che nel nostro ordinamento attuale non ha più alcuna ragione di essere: l’aveva quando, in più lontane epoche storiche, vi era il Governo che era “Governo del Re”, quindi  espressione della volontà del sovrano, e contrapposto ad esso il Parlamento che ne controllava l’imposizione delle tasse e l’uso del ricavato di esse a mezzo di una sua longa manus costituita dalla Corte dei conti.

Oggi venuta meno tale contrapposizione essendo il Governo espressione della volontà della maggioranza del Parlamento, sulla cui fiducia si regge, la Corte dei conti si pone necessariamente, per ciò che attiene alla finanza pubblica, nel punto di congiunzione tra il Governo – quale organo di pianificazione, di impulso, di coordinatore delle Pubbliche Amministrazioni – e il Parlamento, organo della sovranità, depositario

 

del potere di porre le norme e le regole di condotta e controllore di ultima istanza sui risultati dell’attività del Governo: in ciò coadiuvato dall’opera della Corte dei conti, organo a sua volta di cui la Costituzione – art. 100, comma 3 – garantisce l’indipendenza nei confronti del Governo.

La Corte si configura ora come un autonomo e indipendente organo della Repubblica secondo l’insegnamento dato in più sentenze (n. 29 del 1995; n. 244 del 1995; n. 470 del 1997; n. 267 del 2006) dalla Corte Costituzionale che ha definito la Corte dei conti come organo dello Stato ma non della Stato-apparato, bensì dello Stato-comunità: comunità costituita evidentemente di tutti gli enti previsti dal novellato art. 114 della Costituzione che nella somma delle sue articolazioni abbraccia l’intera comunità dei cittadini.

La prima forma di garanzia che viene richiesta alla Corte è l’assicurare trasparenza e certezza: trasparenza nell’azione amministrativa, nella formazione e spendita di risorse; certezza sulle risultanze dei bilanci, sulla correttezza e sincerità dei dati forniti dal Governo.

Le funzioni di tutela date dalla Corte si incentrano in primo luogo nel controllo che, in base alle leggi attuali, si articola in una pluralità di forme diversificate in ragione del soggetto controllato, dell’oggetto su cui si esercita e degli effetti conseguenti al controllo esercitato.

Il controllo, per moltissimi anni, ha avuto essenzialmente un’unica forma: era un controllo sugli atti delle Amministrazioni dello Stato, di tipo preventivo rispetto alla possibilità di esecuzione di essi e , qualora avesse avuto esito negativo, impediva l’esecuzione dell’atto.

 

Era apparentemente un controllo quanto mai efficace nell’impedire l’esecuzione di atti contrari alle leggi. In realtà lo stesso grande numero di atti da sottoporre a controllo (da ultimo circa 5 milioni ogni anno, distribuiti tra gli uffici centrali e periferici) derivante dal fatto che, sostanzialmente, tutti gli atti delle Amministrazioni erano da sottoporre al controllo preventivo era un impedimento, in molti casi, allo svolgersi di un controllo in modo approfondito e, contemporaneamente, celere; controllo che, d’altra parte, poteva anche costituire un intralcio, obiettivo, alla speditezza dell’azione amministrativa.

Inoltre tale controllo non aveva, in caso di esito negativo, un definitivo effetto impeditivo, essendo previsto dalla legge che il Ministro potesse

chiedere la “registrazione con riserva” che, una volta effettuata, abilitava l’atto a produrre i suoi effetti, con l’unico ulteriore onere di comunicazione, da parte della Corte, al Parlamento.

Né tale controllo, se effettuato con esito favorevole, era idoneo a generare effetti positivi: né dal lato oggettivo, in quanto non dava una effettiva e generalizzata presunzione di legittimità, né dal lato soggettivo con riguardo agli amministratori.

Bisogna attendere la norma di cui all’art. 17, comma 30-quater, del d.l. 1 luglio 2009. n. 78, convertito con legge n. 102 del 2009, come modificata dal d.l. n. 103, convertito dalla legge n. 141 del 2009, che, riconoscendo un implicito nesso tra effetti del controllo e giurisdizione, influisce sul lato soggettivo stabilendo che sia ex-lege esclusa la colpa grave, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo, quando il

 

fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto che abbia favorevolmente superato il controllo preventivo di legittimità.

Ma il principale risvolto negativo del controllo preventivo di legittimità, stabilito come unico, era che la Corte non poteva avere alcuna contezza del seguito prodotto dagli atti che avevano superato il controllo: esso ignorava  perciò totalmente  quali effetti finanziari, giuridici e materiali tali atti avessero prodotto, se fossero stati realizzati i piani, i programmi da essi previsti o se tutto fosse rimasto lettera morta.

In tal modo la Corte veniva, sostanzialmente,  fortemente sminuita nella sua funzione ausiliaria verso il Parlamento al quale non riusciva a fornire dati e notizie adeguati: non è un caso che in quegli anni le relazioni annuali della Corte al parlamento fossero quanto mai scarne e povere di contenuti.

Il vero punto di svolta giunge nel 1994 con la legge n. 20 che, tra l’altro, demanda alla Corte il controllo successivo su gestioni.

Si deve al Presidente della Corte dell’epoca l’aver avuto l’intuito della necessità assoluta che il controllo si estendesse alle conseguenze, agli effetti che gli atti erano destinati a produrre e perciò comprendesse un’intera gestione e non si limitasse a considerare singoli frammenti – gli atti amministrativi – ad essa inerenti; si deve alla tenacia dello stesso Presidente l’aver portato avanti il disegno riformatore sostanzialmente in solitudine.

 

 

Anche tale riforma, infatti, fu allora osteggiata fortemente da molti magistrati della Corte forse eccessivamente conservatori o forse affetti da miopia istituzionale: d’altra parte la storia insegna che gli innovatori, i riformatori, sono sempre stati oggetto dell’antipatia se non dell’ostilità dei più.

La riforma del ’94 aprì la strada all’esercizio da parte della Corte di funzioni di maggior peso ed importanza e, perciò, di maggiore utilità per il Paese.

E’ da quel momento che le relazioni al Parlamento cominciarono ad essere veramente dense e significative; si iniziò la prassi di rendere anche “referti speciali” spontanei; il Parlamento riconobbe via via il ruolo crescente della Corte e iniziò a chiedere audizioni con un trend in aumento che dura tuttora: era iniziata così una concreta attività ausiliaria della Corte verso il Parlamento.

Tuttavia tale importante riforma aveva un difetto: mancava in essa la previsione degli effetti derivanti dalle relazioni della Corte sul controllo eseguito.

La riforma puntava, infatti, da un lato sull’opera dei controlli interni all’Amministrazione e, per altro verso, sull’autocorrezione da parte della stessa Amministrazione posta di fronte, attraverso le relazioni, ai propri errori e a indicazioni di migliori pratiche da seguire.

L’esperienza degli anni successivi ha peraltro dimostrato che i controlli interni, nonostante sforzi notevoli e in disparte alcuni casi lodevoli, non

 

sono riusciti, complessivamente, a incidere positivamente in modo significativo sull’opera delle Amministrazioni.

Per quanto attiene all’autocorrezione è mia opinione – peraltro suffragata anche dalla comune esperienza – che, forse per un nostro congenito costune culturale, comportamenti “virtuosi” vengono adottati solo se previsti e imposti da norme giuridiche, non bastando generici richiami alla correttezza o al ben operare.

Si giunge così alla legge n. 15 del 4 marzo 2009 che, all’art. 11 ha dettato una serie di norme di riforma della Corte dei conti di grandissima importanza. Questa normativa, infatti, risolve il problema delle conseguenze del controllo facendo sì che esso abbia effetti diretti, suoi propri, ma lasciando, ovviamente, all’Autorità politica – Governo e Parlamento – il potere delle scelte definitive da adottare successivamente e sulla base del controllo effettuato dalla Corte.

Le norme della nuova legge proiettano il controllo della Corte e dei suoi effetti nel mondo della realtà effettiva affrancandolo da ciò che, di fatto, era meramente virtuale o anche soltanto possibile.

L’azione della Corte viene perciò posta in asse con il disegno politico complessivo, più volte dichiarato dall’attuale Governo, di un’azione dei pubblici poteri più celere, concreta, i cui effetti positivi siano avvertiti da tutti i cittadini e, per far ciò, necessariamente posta in essere da organi rinnovati nella struttura e capaci di applicare realmente gli indispensabili criteri di meritocrazia e non di mera anzianità o, peggio ancora, di appartenenze correntizie.

 

La Corte può quindi esercitare ora pienamente le sue funzioni con quel carattere di ausiliarietà che è suo proprio perché assegnatole dalla Costituzione.

E’ tale carattere ausiliario che fa sì che le funzioni di controllo della Corte abbiano una propria forza espansiva che trova riconoscimento e disciplina in numerose norme che via via si succedono nel tempo.

Basti pensare al  coordinamento generale della finanza pubblica, previsto dall’art. 9, comma 65, della legge n. 244 del 2007, confermato anche da sentenze della Corte Costituzionale, o al controllo sui contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici, previsti dal d.lgs 31 marzo 2001, n. 165 (art. 47) e dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.  133.

Basti considerare anche la norma di cui all’art. 3, comma. 4 della legge n. 20 del 1994 , come integrato dall’art. 3, comma 65, della citata legge n. 244

del 2007 che abilita la Corte al controllo delle gestioni delle Autorità indipendenti ai fini del coordinamento del sistema di finanza pubblica.

Diverse norme prevedono poi altri particolari tipi di controllo quale, ad esempio, quello sulla gestione finanziaria di Enti pubblici alle cui entrate contribuisce in via ordinaria lo Stato. O quello sui bilanci di Regioni e Comuni di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (art. 7, c. 7).

Controllo mirato soprattutto alla verifica dell’osservanza del patto di stabilità nonché a controllare il corretto uso dei fondi comunitari da parte di tali Enti territoriali anche, per tale via, a supporto dell’attività propria

 

della Corte dei Conti Europea con la quale, al di là di quanto è d’obbligo in base ai trattati, la Corte italiana ha stipulato un particolare protocollo di intesa e collaborazione.

E’ anche interessante notare come la legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede all’art. 1, comma 166, tra i fini da perseguirsi dalla Corte dei conti, la “tutela l’unità economica della Repubblica”.

Norma questa che, con il nitore del suo sobrio ma pregnante dettato contiene, con evidenza, due importanti affermazioni: La prima è che la Corte dei conti, in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, non può essere inquadrata diversamente che come Organo della Repubblica, e quindi non di una o un’altra delle entità che, a norma della Costituzione novellata, compongono la Repubblica italiana: essendo evidente, per necessità logica e giuridica, che a tutelare un bene o un interesse proprio della Repubblica può essere chiamato un organo proprio della Repubblica stessa e non altro.

La seconda è che tale tutela è riferita alla “unità economica” che può abbracciare quindi anche la gestione da parte dei pubblici poteri di ciò che concerne il mondo dell’economia, unitariamente considerato, e non solo quello della finanza pubblica che del primo è parte e componente.

Dal quadro normativo qui delineato, in modo necessariamente sommario, emergono chiaramente due linee parallele seguite dal legislatore, da qualche anno a questa parte, per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti.

 

La prima persegue l’obiettivo di porre la Corte al centro di una rete di controllo sulla finanza pubblica articolata in moduli e procedure diverse a seconda del soggetto e dell’attività da sottoporre a controllo: ciò che non solo è del tutto razionale ma risponde anche pienamente alle regole internazionali degli Istituti superiori di controllo secondo cui è il controllo che si deve modellare sul controllato e non viceversa.

La seconda linea, di grande portata innovatrice, ha di mira l’effettività dei risultati del controllo, prevedendo che, ferma sempre ovviamente la scelta di ultima istanza del potere politico, esso abbia effetti suoi propri di rilevanza tale da poter incidere su gestioni in corso o poter anche avere l’effetto di far rimodellare le risorse pubbliche relative a tali gestioni.

Del tutto evidente, e condivisibile, in tale complessivo contesto riformatore è poi lo sforzo di ricomporre in un’armonica sintesi le voci plurime – e talora discordanti – delle varie sedi in cui la Corte articola la propria competenza. E’ evidente infatti che se vi sono più sedi decisionali, equiordinate, che possono pronunciare in modo difforme e senza un puntocentrale di raccordo e unificazione, ciò può portare a incertezze dell’azione amministrativa con ovvie ripercussioni negative.

Evidente è perciò lo scopo di fornire al cittadino un “servizio” di controllo molto più efficace di quello consistente in mere denunce costituite da relazioni tanto ricche di contenuti e di lavoro quanto, oggettivamente, povere di conseguenze concrete e percepibili.

E’ ovvio che un disegno tanto innovatore riguardo alle funzioni che devono essere svolte esige, per poter essere tradotto in fatti concreti,

 

un’innovazione altrettanto forte della governance dell’Istituto: non è pensabile che azioni da svolgersi, modalità da adottare, individuazione delle persone più adatte  a determinati compiti, in presenza di esperienze e attitudini professionali diversificate, possano, se si vuole raggiungere lo scopo prefisso, essere decise attraverso procedure meccanicistiche o solo formalistiche. Procedure di tal genere possono forse rispondere all’interesse del singolo che tuttavia deve cedere di fronte all’interesse dell’Istituto e del Paese ad ottenere il migliore esercizio possibile delle funzioni affidate dalla legge alla Corte.

L’esercizio ottimale delle funzioni affidate è certo anche, giustamente, motivo di soddisfazione e di orgoglio professionale ma esso è, prima di tutto, un servizio da rendersi alla collettività che, anche quale datore  di lavoro, ha il diritto di pretendere che sia il migliore ed il più efficiente possibile.

L’altro strumento concesso alla Corte per la tutela dei beni pubblici a garanzia dei cittadini è la giurisdizione di responsabilità, che è data alla Corte dalla Costituzione perché amministratori disonesti o incapaci

risarciscano il danno da essi prodotto con dolo o con condotte gravemente colpevoli.

Anche in questo campo il legislatore recentemente, affidando alla Corte una sorta di funzione di nomofilachia già propria della Suprema Corte di Cassazione, ha mostrato la propria volontà che la Corte componga al proprio interno le dispute giurisprudenziali, per presentare all’esterno un indirizzo quanto più possibile univoco.

 

Ciò a vantaggio indubbiamente della certezza del diritto ma anche quale assicurazione data al cittadino che prima di agire, e per poter agire con ragionevole sicurezza, deve poter essere certo di quale sia il contenuto di un precetto che sia dato dalla legge e non da mutevoli orientamenti del giudice.

Anche per tale via risulta perciò chiaro come il legislatore abbia perseguito per la Corte un disegno di effettiva utilità per i cittadini.

E’ questo fine di utilità che, io credo, deve essere tenuto sempre ben presente e deve orientare ogni azione dei magistrati della Corte.

Se un giorno, malaugurato, dovesse spezzarsi il filo dell’utilità che lega  la Corte al Parlamento, al Governo, alle Istituzioni qualcuno potrebbe anche chiedersi se e a cosa serva la Corte, che cosa dà in cambio di ciò che costa: se vi fosse una risposta negativa – fosse anche in malafede – forse non basterebbero tradizioni gloriose o sottili ragionamenti giuridici a evitare il venir meno, in una qualche forma, delle funzioni di garanzia della Corte e forse della Corte stessa: sarebbe quello un giorno triste non solo per la Corte ma soprattutto per i cittadini.

 

                                                                                    Tullio Lazzaro

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