* A cura dell’Ufficio Stampa
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO - ALTO
ADIGE CON SEDE IN TRENTO
composta dai seguenti Magistrati:
dott.
Ignazio de MARCO Presidente
dott.
Damiano RICEVUTO Consigliere
dott.ssa
Grazia BACCHI Consigliere
- Relatore
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3416
del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro la
dott.ssa C. T., nata a xxx il xxx e residente in xxx - Via xxx,
elettivamente domiciliata in Trento, via S. Croce n. 61 presso il Sindacato FPS
- CISL, rappresentata e difesa nel
presente giudizio dagli avvocati Michele AGOSTINI, Roberto MANCINI e Roberto
VASAPOLLI del Foro di Verona.
Uditi, nella
pubblica udienza del 13 marzo 2008, con l'assistenza del Segretario
signora Patrizia DALSASS, il Consigliere Relatore
dott.ssa Grazia BACCHI, il Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo MANCINELLI, e l'avv. Michele
AGOSTINI, difensore della convenuta;
Esaminati tutti
gli atti ed i documenti di causa;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio
la dott.ssa C. T., dipendente di ruolo della Provincia Autonoma di omissis con
mansioni di collaboratore amministrativo - contabile, per sentirla condannare al pagamento, in favore dello stesso
Ente, della somma da determinare fino alla concorrenza di euro 8.865,38,
equivalenti alla retribuzione erogatale dalla Provincia Autonoma di omissis per
il periodo 1/4/2004 - 18/4/2004 - ovvero per la durata del periodo di assenza
fruito a titolo di astensione anticipata dal lavoro per “maternità a rischio” -
oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento, con riserva
di ogni altro diritto, azione, domanda e ragione, compresi quelli di modifica e
di accrescimento.
In proposito, il Requirente ha rappresentato che la
Giunta provinciale di omissis, dopo avere approvato con deliberazione n. 888
dell'11/4/2003 il bando per l'organizzazione del corso abilitante alle funzioni
di segretario comunale per l'anno 2003, determinando in venticinque il numero
dei partecipanti da selezionare per prova d'esame, e da ammettere agli esami
finali soltanto se frequentanti l'80% delle ore complessive del corso, ed
almeno l'80% delle ore di esperimento pratico presso alcuni Comuni, aveva
previsto, in conformità al disposto dell'art. 45 - secondo comma - L.R. 5 marzo
1993, n. 4, la erogazione di un assegno di studio per ciascuno dei partecipanti
ammessi alla frequenza, subordinandone la concessione alla frequenza ad almeno
l'80% delle ore complessive di insegnamento ed all'esito favorevole del periodo
di esperimento pratico.
L'assegno mensile di
studio, da erogarsi in favore dei 25 allievi, era stato determinato in misura di euro 600,00 per la
durata di nove mesi, oltre ad euro 100,00 mensili per la sola durata del
tirocinio, quale rimborso forfettario delle spese di viaggio.
Dopo l'espletamento della prova
selettiva, venivano ammessi al corso venticinque partecipanti, con riserva di
ammissione di altri dieci candidati nell'ipotesi di abbandono da parte dei
corsisti ammessi di diritto.
Il corso abilitante alle funzioni di segretario comunale ha avuto
inizio nella data del 18 febbraio 2004 e si è concluso, per la parte teorica,
nella data del 28/6/2004; a tale fase ha fatto seguito il periodo di tirocinio,
rispettivamente, presso un Comune di piccola dimensione ed un Comune di
media-grande dimensione, per la durata complessiva di tre mesi, con frequenza
obbligatoria fissata in 36 ore settimanali; infine, è stata programmata
un'ulteriore fase didattica dal 13 al 17 dicembre 2004. Al termine del corso,
avendo adempiuto all'obbligo di presenza previsto nel bando di selezione, tutti
i partecipanti sono stati ammessi all'esame finale per l'abilitazione alle funzioni
di segretario comunale, ed è stato loro corrisposto l'assegno di studio di euro
600,00 mensili, oltre ad euro 300 per il rimborso delle spese di viaggio.
Da indagine svolta dal
Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - Sede di omissis, è
emerso che la dott.ssa C. T., dipendente della Provincia Autonoma di omissis e
partecipante al corso, ha, in parte, assolto il previsto obbligo di frequenza
all'insegnamento teorico-pratico usufruendo contestualmente dell'aspettativa
per maternità. In particolare, la convenuta ha frequentato le lezioni svolte
nel periodo 18/2/2004 – 31/3/2004 utilizzando le ferie, i permessi ed il
recupero ore, l'astensione anticipata dal lavoro per “gravidanza a rischio” nel
periodo 1/4/2004 - 18/8/2004 e, infine,
l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità nel periodo 19/8/2004 –
17/12/2004. Infatti, in seguito a richiesta di autorizzazione all'astensione
dal lavoro, a norma dell'art. 17 D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, e sul presupposto
delle gravi complicazioni nella gestazione, riscontrate dall'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di omissis il omissis, il Servizio Lavoro
della Provincia aveva disposto l'astensione anticipata dal lavoro della
dipendente con decorrenza 1°/4/2004 e fino all'inizio dell'astensione obbligatoria
dal 19/8/2004.
La Procura Regionale ha
ravvisato nella fattispecie la responsabilità amministrativa addebitabile nei
confronti della dott.ssa T., per aver usufruito del periodo di astensione
anticipata dal lavoro “con modalità fattuali
viziate da contraddittorietà e da incompatibilità intrinseca e sostanziale con
la ratio legis della disciplina della quale ha chiesto applicazione”, e
ha configurato il danno erariale nella percezione del trattamento retributivo
da lavoro dipendente durante il periodo di astensione per gravidanza a rischio,
dall'aprile 2004 all'agosto 2004.
Il Requirente ha osservato
che, allo stato degli atti e salva la valutazione oggettiva e soggettiva della
fattispecie riservata al Collegio giudicante, appare contraddittorio ed
intrinsecamente inconciliabile il comportamento di servizio della dott.ssa T.,
la quale ha ottenuto l'autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro per
accertate “gravi complicanze nella gestazione” nel periodo 1/4/2004 - 18/8/2004, durante il quale
ha contestualmente frequentato il corso abilitante alla funzioni di segretario
comunale indetto per l'anno 2003. Citando l'orientamento giurisprudenziale
della Cassazione Civile, il contenuto della nota in data 12/2/2007 del
dirigente del Servizio per il Personale della Provincia Autonoma di omissis ed
il parere dell'ARAN n. 900-17E17, il Pubblico Ministero ha sostenuto che
l'autorizzazione a svolgere altra attività, durante il periodo di congedo
parentale, deve essere negata dal datore di lavoro, in considerazione della
evidente contraddizione con le finalità assegnate dalla normativa vigente
all'istituto stesso; non sarebbe quindi rilevante, a tali fini, la distinzione
tra attività lavorative incompatibili con le complicazioni della gestazione,
assoggettate ad autorizzazione del datore di lavoro, ed attività non lavorative
compatibili perché non afflittive e prive di stress (quali la frequenza
di corsi di studio e di corsi di formazione, non subordinati ad alcuna
autorizzazione), poiché la evidente ratio legis sarebbe quella di
consentire alla lavoratrice che versa in stato gravidanza “a rischio” una
situazione di riposo assoluto oppure di riposo relativo, adattabile alle
condizioni soggettive, con la connessa e conseguente conservazione di tutte le
garanzie personali e patrimoniali collegate alla posizione di lavoro, in quanto
l'istituto del congedo parentale costituirebbe garanzia della gravidanza e
della maternità da fondare sulla astensione dai doveri tipici di qualsiasi
prestazione lavorativa.
L'attore ha disatteso le
controdeduzioni della dott.ssa T. la quale ha espresso sentimenti di disagio
per l'onestà e la correttezza con cui ha sempre interpretato i propri doveri
nella vita e nel lavoro, e ha eccepito la propria situazione soggettiva di
assoluta buona fede, non solo perché l'ammissione al corso di studi non avrebbe
previsto alcuna autorizzazione da chiedere all'amministrazione di appartenenza,
come confermato con nota 8626 dell'1/6/2007 dalla PAT - Servizio per il
Personale, ma anche e soprattutto perché la frequenza dello stesso corso di
studio sarebbe da ritenere pienamente compatibile con la fruizione del congedo
parentale, per la diversa natura dell'impegno intellettuale e personale invece
necessario per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro presso
l'amministrazione di appartenenza.
A tale proposito, il
Procuratore Regionale ha puntualizzato che, nella specie, l'oggetto del
presente giudizio non verte sulla rettitudine personale e sulla affidabilità
professionale della parte convenuta, ma propone una questione interpretativa
dell'istituto del congedo parentale, al fine di trarne regole di condotta
oggettivamente certe ed incontrovertibili, a tutela contro la lesione di
omologhe aspettative lavorative riconoscibili a terzi; inoltre, la situazione di buona fede della dott.ssa T.
non inciderebbe sulla sussistenza di una condotta oggettivamente non consentita
dall'ordinamento, mentre la corrispondenza proveniente dalla PAT-Servizio per
il Personale apparirebbe rilevante solo ai fini dell'esclusione dell'obbligo di
autorizzazione per la frequenza del corso. Punto sul quale non esiste alcuna
contestazione ma è ininfluente ai fini della verifica della compatibilità della
frequenza con il congedo parentale, questione ritenuta dalla stessa Amministrazione
estranea alle proprie competenze.
Tuttavia, il Requirente ha
indicato tra le situazioni valutabili, al fine del congruo esercizio del potere
riduttivo dell'addebito riservato al Collegio, la disponibilità alla
restituzione dell'assegno di studio manifestata dalla convenuta.
Con comparsa depositata il
20 febbraio c.a. si è costituita in giudizio la dott.ssa C. T.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Michele AGOSTINI, Roberto MANCINI e
Roberto VASAPOLLI del Foro di Verona, eleggendo domicilio presso il Sindacato
FPS - CISL in Trento, via S. Croce n. 61, e specificando di avere partecipato
al corso di studio abilitante alle funzioni di segretario comunale, iniziato il
18 febbraio 2004, con la fruizione dapprima di permessi e ferie e,
successivamente, il 1° aprile 2004, in seguito a certificazione dello stato di
gravidanza “a rischio”, veniva disposto il suo obbligo di assentarsi dal lavoro
prima del periodo di astensione obbligatoria per maternità, motivo per cui ella
aveva provveduto a richiedere all'Amministrazione
assicurazioni in merito alla compatibilità tra l'astensione per gravidanza “a
rischio” e la partecipazione al corso, ricevendone risposta positiva, come
risulterebbe anche dalla replica in data 25 maggio 2005 dell'assessore alle
Autonomie Locali a precisa interrogazione consiliare sull'argomento.
La convenuta, producendo
documentazione, ha precisato di avere percepito l'assegno di studio ed il
rimborso spese previsti per l'unico percorso di formativo di studio costituito
da fasi teoriche e pratiche, non assoggettato ad autorizzazione da parte
dell'Amministrazione di appartenenza; quest'ultima avrebbe anche confermato con
nota del 1° giugno 2007 la propria incompetenza a pronunciarsi circa
l'eventuale frequenza volontaria di un corso di studi durante il congedo per
maternità. Sottolineando che il proprio stato soggettivo di buona fede sarebbe
stato riconosciuto anche dall'attore, la dott.ssa T. ha ricordato che gli
elementi richiesti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa
del dipendente pubblico, alla luce della normativa vigente, consistono
rispettivamente: nell'aver posto in essere una condotta antigiuridica,
nell'avere agito con dolo o colpa grave, nell'avere causato un danno erariale e
nella sussistenza del nesso di causalità tra condotta e danno. Ha, pertanto,
respinto gli addebiti di responsabilità sulla scorta della normativa sul
congedo parentale, che vieta unicamente l'attività lavorativa durante il
periodo di gravidanza “a rischio”, stato di fatto incontrovertibilmente
accertato dalla documentazione medica a fondamento della concessione del
congedo anticipato da lei fruito: motivo per cui difetterebbero i presupposti a
fondamento del danno erariale contestato. Infine, sottolineando nuovamente il
proprio stato di buona fede incompatibile con l'imputazione di responsabilità
amministrativa, la convenuta ha ribadito di non avere svolto alcuna attività
lavorativa durante il periodo dell'astensione anticipata, essendosi limitata a
partecipare ad un corso di studio, di natura ed impegno differenti
dall'attività lavorativa vietata dalla normativa, come sarebbe stato
riconosciuto dalla stessa Amministrazione datrice di lavoro, con la conseguenza
che l'attività svolta durante il periodo di congedo sarebbe perfettamente lecita
in quanto non preclusa da alcuna norma.
Conclusivamente, non
escludendo l'eventuale esperimento di prova per testi, la convenuta ha chiesto
il rigetto della domanda attorea, con il ristoro delle spese legali ai sensi
della normativa vigente.
Alla odierna udienza,
l'avv. AGOSTINI ha sottolineato come sia confermato il fatto che la sua
assistita, una volta accertato lo stato di gravidanza “a rischio”, si sia
rivolta al servizio competente della PAT per avere delucidazioni circa la
compatibilità dello stesso con la frequenza al corso di sudi, ricevendone
risposta positiva. Da ciò conseguirebbe l'insussistenza dell'elemento
soggettivo doloso o colposo e la convenuta non potrebbe rispondere di eventuali
errori dell'Amministrazione per carenza dell'antigiuridicità della condotta
nonché di tutti i requisiti per configurare la colpa. Difetterebbe,
inoltre, l'elemento oggettivo del danno in quanto le retribuzioni percepite
durante il periodo di astensione anticipata corrisponderebbero comunque ad un
diritto della dipendente, ovvero ad un dovuto esborso della P.A., a meno che
non si intenda dubitare della veridicità della certificazione medica. Infine il
difensore ha ricordato che la signora T. ha seguito non un percorso lavorativo
bensì un corso di studi costituito da due fasi, rispettivamente teorica e
pratica, la cui frequenza non era oggetto di autorizzazione da parte della
Provincia Autonoma. Conclude, dunque, per l'assoluzione.
L' attore ha replicato di
non avere messo in dubbio, in generale, la rettitudine della convenuta bensì il
suo stato soggettivo di buona fede nella fattispecie concreta,
rimettendo al Collegio la valutazione delle relative circostanze. Ricorda che
la legislazione sulla maternità tutela la salute del nascituro che tutela
quest'ultimo (la dipendente non ha, perciò, disponibilità sul suo stato
fisico): motivo per cui una eventuale autorizzazione alla frequenza del corso
avrebbe, più correttamente, dovuto essere chiesta al medico specialista e non
all'Amministrazione. In realtà quest'ultima si sarebbe limitata ad affermare
che la frequenza al corso - oltretutto con un periodo di tirocinio assimilabile
all'attività lavorativa - non era oggetto di autorizzazione e che, comunque,
esso non era organizzato in proprio ma per conto della Regione. Circa la
quantificazione del danno, il Requirente ha specificato di avere utilizzato
quale parametro le retribuzioni percepite dalla signora T. durante il periodo
di astensione anticipata avendo ella stessa, col suo comportamento, messo in
dubbio uno stato di rischio, attestato clinicamente, e non le indennità
erogatele durante l'effettiva frequenza del corso. Nel puntualizzare che dette
indennità costituirebbero l'unico emolumento dovuto alla convenuta, nel periodo
considerato, l'attore ha rimesso al Collegio la valutazione dell'addebito in
sede di eventuale esercizio del potere riduttivo.
A domanda del Presidente,
il difensore della convenuta ha confermato che l'assegno di studio non é stato
restituito ed ha, inoltre, sostenuto la eventuale sussistenza di responsabilità
morale o civile, ma non certamente amministrativa, in caso di danno provocato
dalla madre al nascituro a causa dello svolgimento di attività durante il
periodo di astensione anticipata dal lavoro. Ricordando, comunque, la validità
della certificazione medica alla base del congedo ed il conseguente obbligo per
l'Amministrazione di corrispondere comunque gli emolumenti dovuti (senza
detrimento patrimoniale per la P.A.), l'avv. AGOSTINI ha ribadito ancora
l'assoluta buona fede della propria assistita in ragione delle informazioni
preventivamente assunte presso il Servizio Personale della PAT.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio è chiamato a
valutare la sussistenza della responsabilità amministrativa/contabile della
convenuta per il danno che, ad avviso dell'attore, ella avrebbe arrecato
all'Amministrazione Provinciale di Omissis avendo percepito la somma di euro
8.865,38, equivalenti alla retribuzione erogatale dal 1/4/2004 al 18/8/2004 -
ovvero per la durata del periodo di astensione anticipata dal lavoro per
“maternità a rischio” - oltre agli interessi, rivalutazione monetaria e spese
del procedimento.
2. Occorre premettere che il
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) disciplina i congedi,
i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi
alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché
il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
Il relativo capo III (artt. 16-27) regola il
congedo di maternità, che riguarda esclusivamente l'astensione obbligatoria dal
lavoro della sola lavoratrice madre, essendo strettamente attinente al periodo
di gravidanza ed a quello immediatamente successivo al puerperio; i successivi capi IV (artt.
28-31) e V (artt. 32-38) disciplinano, rispettivamente, gli istituti del
congedo sia per paternità - spettante al lavoratore padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte
residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre - sia “parentale”, che corrisponde
all'astensione facoltativa ed è fruibile, alternativamente, da ciascun genitore una volta decorso il periodo del congedo per maternità.
In particolare, mentre l'art. 16 del succitato
D.Lgs n. 151/2001 - riprendendo sostanzialmente il disposto dell'art. 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (che disciplinava l'istituto dell'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre) - stabilisce il
tassativo divieto di adibire al lavoro le donne, in linea generale e salvo
variazioni della data effettiva del parto, durante i due mesi precedenti la
data presunta di esso e durante i tre mesi ad esso successivi, l'art. 17,
reiterando le prescrizioni di cui all'art. 5 della stessa legge n. 1204/71,
impone l'estensione di detto divieto e la conseguente interdizione dal lavoro
(ovvero astensione anticipata) delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al
periodo di astensione obbligatoria, per i seguenti motivi: “a) nel caso di
gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di
lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e
del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni…”.
L'accertamento medico delle cause che legittimano
il ricorso all'istituto dell'astensione anticipata dal lavoro è demandata al
servizio ispettivo del Ministero del lavoro che, allo scopo, si avvale dei
competenti organi del Servizio sanitario nazionale determinandone, anche, la
durata e l'eventuale rinnovo.
2.1 E', pertanto, evidente che gli
istituti dell'astensione obbligatoria e di quella anticipata traggono
fondamento da presupposti ben differenti: infatti, mentre il primo si fonda sul
dato oggettivo dell'imminenza del parto
e della immediata fase successiva all'evento, il secondo presuppone uno stato
patologico che legittima (per non dire: impone) la sospensione dell'obbligo
della lavoratrice madre di prestare attività lavorativa, pur continuando ella a
percepire la retribuzione, e quindi, per consolidata giurisprudenza,
l'interdizione dal lavoro per le proprie caratteristiche “va piuttosto
assimilata all'aspettativa per infermità” (T.A.R. Puglia, Lecce, 10 luglio
1982, n. 286, e conformi).
In caso di astensione anticipata dal lavoro - come
in quelli di assenza dovuta ad eventi, quali la malattia e l'infortunio, “sottratti
alla volontà del lavoratore e posti dalla legge a carico del datore di lavoro
per la tutela dei beni della vita e della salute del lavoratore stesso,
costituzionalmente protetti” (in tale senso Cassazione civile , Sez. Lav.,
13 aprile 1984, n. 2397; Cassazione civile , Sez. Lav, 27 marzo 2004, n. 6155,
e conformi) - l'ordinamento attribuisce alla lavoratrice il diritto ad
una speciale indennità giornaliera nonché al computo del periodo di assenza
nell'anzianità di servizio (a tutti gli effetti), alla progressione in
carriera, alla maturazione e conservazione delle ferie, ad altri benefici, pur
in carenza della controprestazione lavorativa; ciò in deroga alla regola della
prestazione sinallagmatica in virtù della quale, mancando l'attività di lavoro,
viene meno il diritto alla correlativa retribuzione. Nelle ipotesi di assenze
per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, “il rischio della mancata
prestazione lavorativa, ricollegandosi ad impossibilità sopravvenuta della
prestazione non imputabile al lavoratore, è trasferito, con norma di carattere
eccezionale (art. 2110 cod. civ.), sul datore di lavoro” (Cassazione civile
, Sez. Lav., 14 gennaio 1984, n. 315, e conformi).
Naturalmente, la malattia - ovvero lo stato
patologico che legittima il ricorso all'istituto dell'astensione anticipata dal
lavoro - giustifica l'assenza retribuita a due condizioni: che sussista uno
stato morboso in atto e che esso sia tale da impedire l'attività lavorativa.
2.2 L' astensione anticipata dal
lavoro, come ogni altra assenza per malattia, non consiste affatto in un
diritto che il dipendente può utilizzare a piacimento: infatti,
correlativamente alla percezione della retribuzione durante il periodo di
sospensione dell'attività lavorativa, ed in applicazione del principio di
sinallagmaticità delle prestazioni, la
controprestazione dovuta dal lavoratore assente per malattia si converte
nel dovere di curarsi e di non prestare altre attività - ancorchè solo
assimilabili a quelle lavorative - anche per non aggravare la durata e l'entità
della malattia stessa in applicazione sia del principio di cui all'art. 2104
cod. civ., che prescrive l'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro, sia
comunque del più generale dovere di eseguire il contratto in buona fede,
imposto dall'art. 1375 cod. civ. (in tal senso vale fare riferimento alla più
consolidata giurisprudenza di: Cassazione civile, Sez. Lav., 9 dicembre 1977,
n. 5338; idem, 04 aprile 1980,
n. 2256; Tribunale Milano, 12 ottobre
1981; Consiglio Stato , Sez. V, 1 marzo 1993, n. 310; Corte dei conti, Sez. II
centrale di appello, 18 aprile 2001, n. 147 e Sez. Giur. Umbria, 9 gennaio
2004, n. 2, e conformi).
Recentemente la Cassazione Civile, Sez. Lav., con
sentenza n. 2466 del 4 marzo 2004, pronunciandosi su un caso analogo a quello
che qui occupa, ha affermato che: “mentre l'istituto dell'astensione
obbligatoria ex art. 4 l. n. 1204 del 1971 è collegato alla normale evoluzione
della gestazione e alla necessità di tutela della lavoratrice prima e dopo il
parto (non rilevando, dunque per il datore di lavoro lo stato di salute e il
comportamento della stessa in tale periodo), l'istituto dell'anticipazione del
periodo di interdizione dal lavoro ex art. 5, lett. a,) legge n. 1204 del 1971
trova, invece, la sua ragion d'essere in una patologia della gravidanza che
insorga nel periodo precedente all'astensione obbligatoria. Per quest'ultimo
istituto assumono, quindi, rilievo non soltanto lo stato di salute della
lavoratrice (presupposto per poterlo applicare e per determinarne la durata) ma
anche il comportamento tenuto dalla medesima durante l'astensione anticipata,
ove sia idoneo ad aggravare o a prolungare le complicanze della gestazione”.
3. Ciò premesso, esaminando le
caratteristiche del profilo professionale di collaboratore
amministrativo/contabile in cui era inquadrata la dottoressa T., all'epoca dei
fatti, si osserva innanzitutto che esso corrisponde al livello evoluto della
categoria C (allegato A al contratto collettivo provinciale di lavoro 1998/2001
- delibera n. 3311 del 15 dicembre 2000): tale categoria, ordinata in due
livelli, “identifica insiemi di figure professionali che presuppongono il
possesso di approfondite conoscenze e
capacità̀ tecniche specialistiche, implicanti il ricorso ad una
preparazione concettuale derivante dal conseguimento del diploma di
scuola media superiore. Le
attività riconducibili alla categoria
C sono caratterizzate da:
contenuti di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici
processi produttivi/amministrativi; media
complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza
delle soluzioni possibili; relazioni
organizzative interne, anche
di natura negoziale, relazioni esterne (con altre
istituzioni), anche di tipo
diretto. Relazioni con gli utenti
di natura diretta, anche complesse e negoziali”. Il livello evoluto,
poi, corrisponde a “contenuti lavorativi
che richiedono conoscenze teoriche di base
e approfondimenti specialistici,
o, comunque, esperienza
specialistica consolidata nelle problematiche connesse all'attività da
svolgere. Questo livello
prevede notevole autonomia operativa
e può comportare
il coordinamento e la supervisione di gruppi di operatori, nonché la
progettazione e la
direzione lavori
nell'ipotesi di opere
di manutenzione ordinaria
e straordinaria in via non prevalente”.
Pertanto, l'attività di servizio alla quale era
preposta la signora T., all'atto del collocamento in astensione anticipata
(ovvero di interdizione dal lavoro), svolta per un orario di 36 ore
settimanali, mostra caratteristiche esclusivamente concettuali e non si ravvisano
aspetti pericolosi, faticosi o insalubri che avrebbero, comunque, dovuto
comportare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 151/01, prima ancora che
l'interdizione dal lavoro, la preposizione della dipendente ad altre mansioni:
conseguenza prioritaria anche dell'eventuale accertamento “che le condizioni
di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna” (art.
7 del D.Lgs. n. 151/01).
Si deve, pertanto, concludere che lo stato di
salute della convenuta, constatato dallo specialista da lei consultato
privatamente il 1° aprile 2004, ai fini della richiesta di astensione
anticipata inoltrata in pari data, e confermato dall'Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari di Omissis (che ha attestato una situazione di gravi
complicanze nella gestazione il successivo 14 aprile), con certificazioni la
cui veridicità non è peraltro oggetto di contestazione nel presente giudizio,
comportava una assoluta inidoneità ad alcuna possibile attività,
ancorché alternativa al servizio prestato.
4. D'altro canto, il corso
abilitante alle funzioni di segretario comunale - che, per definizione dello
stesso direttore del Servizio Autonomie Locali / Ufficio Affari giuridici della
P.A.T. “ha di fatto impegnato i corsisti l'intera settimana, molto spesso
anche il venerdì mattina” (nota del 15 febbraio 2007) - era strutturato in
modo da prevedere, nel percorso teorico, lo svolgimento di 514 ore di lezione
nell'arco di circa quattro mesi, e, nella successiva fase, l'esperimento
pratico presso Comuni per un periodo di tre mesi con un orario di 36 ore
settimanali, a tempo pieno, e con obbligo di frequenza dell' 80% delle
ore di insegnamento complessive e di quelle di esperimento pratico, a pena
dell'esclusione dagli esami finali.
Il criterio per l'attribuzione dell'assegno di
studio a ciascuno dei partecipanti ammessi alla frequenza, a norma dell'art. 45
della L. R. 5 marzo 1993, n. 4, corrispondeva alla percentuale di frequenza
dell'85% delle ore di insegnamento complessivo teorico-pratico, unitamente al
superamento con esito favorevole del periodo di stage.
Se ne desume che il suddetto corso frequentato
dalla dottoressa T. (durante il periodo di astensione anticipata dal lavoro)
richiedeva un impegno pressoché analogo, temporalmente e qualitativamente, al
servizio da cui ella era stata interdetta per gravidanza a rischio: il che è
confermato dalla attribuzione della indennità di euro 600 mensili ai
partecipanti i quali avessero raggiunto una percentuale di frequenza pari
all'85% delle ore complessive di insegnamento ed avessero superato, con esito
favorevole, il previsto periodo di esperimento pratico di tre mesi. Indennità
qualificata dalla stessa Provincia Autonoma di Omissis (nota del 15 febbraio
2007 del direttore del Servizio Autonomie Locali - Ufficio Affari giuridici
della Provincia Autonoma di Omissis) quale “sorta di ristoro ai partecipanti
per la perdita di eventuali offerte di lavoro nel periodo di svolgimento del
corso”.
Al proposito, occorre inoltre precisare che la
partecipazione di una lavoratrice in stato di gravidanza ad un corso
teorico/pratico di consistenza analoga a quello abilitante alle funzioni di
segretario comunale, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di
impiego, è equiparata dalla giurisprudenza amministrativa alla prestazione lavorativa,
poiché “Nei confronti delle candidate ammesse alla
scuola di specializzazione in stato di gravidanza, è applicabile l'art. 5 l. 30
dicembre 1971 n. 1204, con la conseguenza che l'amministrazione è tenuta
d'ufficio a sospendere l'attività di formazione, a nulla rilevando che, ai
sensi dell'art. 4, comma 3, d.lg. 8 agosto 1991 n. 257, l'ammissione e la
frequenza alla scuola non determinano la costituzione di un rapporto d'impiego,
in quanto le attività di assistenza connesse alla specializzazione non sono
dissimili dall'attività lavorativa vera e propria, tanto da essere remunerate
sia pure con un corrispettivo che ha la denominazione di borsa di studio” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2000, n. 5177).
Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che, con
sentenza 22 n. 6511 del novembre 2005, ha aggiunto: “La tutela apprestata
alla lavoratrice madre, mediante l'istituto dell'astensione obbligatoria ex
art. 4 l. n. 1204 del 1971, non rimane circoscritta nel ristretto ambito del
rapporto di pubblico impiego, trovando una positiva statuizione anche con
riferimento all'attività di assistenza svolta (come tirocinio pratico)
all'interno delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, come
espressamente stabilito dall'art. 5 comma 3 d.lg. n. 257 del 1991, il quale,
anzi, consente la sospensione (in caso di maternità) non soltanto dell'attività
assistenziale, ma più in generale del periodo di formazione maturato nella
scuola di specializzazione e, dunque, anche delle attività di apprendimento
soggette a verifica annuale (mediante una prova d'esame finale)”.
5. In ragione di quanto precede
appare, quanto meno, superficiale - anche alla luce del principio
costituzionale della tutela della maternità - la dichiarazione resa il 25
maggio 2005 dalla Dirigente del Servizio per il Personale della Provincia
Autonoma di Omissis al Dirigente del Servizio Autonomie Locali della stessa
Amministrazione che “non trattandosi di corso promosso dal datore di lavoro
e finalizzato alla formazione del personale, l'Amministrazione non ha violato
il dovere imposto per legge di astenere dal lavoro le lavoratrici madri nei due
mesi antecedenti il parto e nei tre ad esso successivi”, in tal modo,
evidenziando la convinzione - non condivisibile da parte del Collegio - che il
solo fatto di avere organizzato il corso in questione, per conto di altro Ente
(nel caso di specie, la Regione), fosse sufficiente ad esonerare il datore di
lavoro dall'osservanza delle cautele imposte per legge a tutelare beni ex se
indisponibili quali la salute sia della madre sia del nascituro.
Peraltro, volendo anche momentaneamente prescindere
dalla peculiare situazione di gestante “a rischio”, in cui versava la
convenuta, si osserva che nonostante la insussistenza di incompatibilità, a
norma dell'art. 47 della L. P. 3 aprile 1997, n. 7, tra la frequenza del corso
abilitante alle funzioni di segretario comunale e lo status di
dipendente provinciale, la scelta di parteciparvi non può che rimanere a
carico esclusivo di quest'ultimo, qualora non possa essere ricollegata alla
formazione professionale pertinente all'attività lavorativa svolta: fatto
inequivocabilmente attestato dalla nota in data 12 febbraio 2007 del Dirigente
del Servizio per il Personale della stessa Provincia Autonoma di Omissis - nel
confermare che, a tale scopo, “nessun dipendente può fruire di permessi
studio o di aspettativa per motivi di studio o ricerca; pertanto, il dipendente
può parteciparvi al di fuori dell'orario di lavoro, chiedendo ferie, ore di
recupero, permessi non retribuiti, ecc.” - e ben conosciuto dalla dott.ssa
T., la quale aveva partecipato alla fase iniziale del corso teorico fruendo di
ferie, permessi e recuperi ore.
Al riguardo, il Collegio osserva che se non è
consentita la partecipazione di dipendenti pubblici a corsi specifici (come
quello in questione), fruendo di permessi-studio ovvero di aspettativa per
motivi di studio e/o ricerca, a maggior ragione non può essere permessa la
partecipazione durante periodi di assenza retribuita e legittimata da motivi di
salute poiché il ricorso agli istituti previsti dall'ordinamento a tutela della
salute del/la lavoratore/lavoratrice (e, nel caso in esame, anche del
nascituro) corrisponde unicamente ed ovviamente a tale finalità e non, invece,
alla formazione professionale.
6. Come
già esposto in fatto, giova rammentare che la convenuta non solo ha frequentato
l'intero corso con impegno ed assiduità ma, altresì, svolto anche il periodo di tirocinio - rispettivamente, presso il
Comune di omissis (dal 5 luglio al 18 agosto 2005) ed il Comune di Omissis (tra
il 19 agosto e il 27 ottobre 2004) - conseguendo, con pieno profitto, il titolo abilitante
alle funzioni di segretario comunale; ha percepito, pertanto, l'assegno di
studio ed il rimborso forfetario delle spese,
entrambi disposti in favore dei partecipanti al corso stesso.
L'impegno costantemente profuso dalla dottoressa T.
nella regolare partecipazione al corso
è confermato dal registro delle presenze settimanali e dalla scheda
riepilogativa delle ore di partecipazione alla parte teorica (svoltasi dal 25
febbraio al 28 giugno 2004, per un totale di 470, 30 ore effettive),
frequentandone la maggior parte durante l'astensione anticipata dal lavoro con
la modesta percentuale di ore di assenza pari all'8,5 % sulla totalità;
anche gli attestati rilasciati, rispettivamente, dal Segretario del Comune di
Omissis il 24 agosto 2004 e dal Segretario Generale del Comune di Omissis il 18
ottobre 2004, rendono conto dell'attività svolta dalla medesima nonché degli
obiettivi di programma raggiunti con esito ampiamente positivo.
Inoltre, dal registro delle presenze settimanali
risulta che la convenuta frequentò sia il 1° aprile 2004 (giorno di inoltro della richiesta di
astensione anticipata dal lavoro corredata da certificazione medica, in pari
data) l'intera giornata di lezione, modulata su 7 ore di corso, sia il
successivo 14 aprile (data di rilascio del certificato attestante una
situazione di gravi complicanze nella gestazione da parte dell'APSS di Omissis)
ben 7 ore e 45 minuti di corso sulle otto ore complessive in cui si articolava
il percorso formativo giornaliero.
6.1 Va, pertanto, sottolineato che
la predetta funzionaria era espressamente a conoscenza della circostanza di essere stata interdetta dal lavoro
per complicanze nella gestazione, avendone lei fatto richiesta, con tutte le
necessarie conseguenze che tale situazione implicava; del pari, doveva essere perfettamente in grado di intendere, anche per la
propria specifica preparazione professionale, che la
tutela della maternità - approntata dall'ordinamento attraverso lo strumento
dell'astensione anticipata dal lavoro in un periodo della gravidanza in cui le
gestanti non “a rischio” non sono certamente esonerate dall'obbligo di prestare
attività lavorativa - non poteva (come non può) essere utilizzata quale mezzo
per conseguire altri scopi se non la cura della salute propria e del nascituro.
Di conseguenza il suo comportamento, concretatosi
in un abuso del congedo fruito - con “sviamento” dalla precipua finalità di
prevenzione, tutela e cura dei soggetti ad hoc contemplati, per non dire
interessati - e nella connessa, ingiusta locupletazione di corrispettivi non
dovuti, configura colpa grave poiché ella aveva l'obbligo di astenersi
da attività equiparabile, per impegno ed intensità, a quella lavorativa da cui
era stata a ragione interdetta.
Giova richiamare, in proposito, la consolidata e
condivisibile giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui, non essendo
possibile configurare un generale criterio di valutazione della colpa grave,
occorre far riferimento - oltre al rilevante grado di negligenza, di imprudenza
o di imperizia nonché alla superficialità e leggerezza del comportamento - “al
grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli
schemi normativi astratti, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti
con il massimo di lealtà e diligenza, dovendosi in particolare esaminare il
concreto atteggiarsi dell'agente, calato nella contestualità del momento, nei
fini del suo agire quali desumibili da indici di presunzione di esperienza,
perizia e buon senso, nel grado di prevedibilità di eventi dannosi e nella
quota di esigibilità, anche alla stregua di altri doveri e fini pubblici da
seguire, della norma infranta” (Sez. Giur.
Piemonte, sent. 02/11/2005, n. 647). Detto grado di colpa, infatti, non
discende automaticamente dalla violazione di un obbligo di servizio ma consiste
in una “inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri,
coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento”
(Sez. Giur. Calabria, sent. 01/07/2005, n. 763) in relazione alle modalità del
fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore nonché al rapporto tra tale
atteggiamento e l'evento dannoso: “di guisa che il giudizio di
riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid
pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.”
(Sezioni Riunite, sent. 10/06/1997, n. 56).
Pertanto, il trattamento economico percepito dalla
convenuta - per il periodo di astensione anticipata dal lavoro per “maternità a
rischio” intercorso tra il 1° aprile 2004 ed il 18 agosto 2004, ed equivalente
ad euro 8.865,38 - destinato a garantire la tutela della salute della
lavoratrice madre e del nascituro, si configura come indebito, non risultando
giustificato da un rapporto sinallagmatico (in tal senso, Corte dei conti, Sez.
II centrale di appello, 18 aprile 2001, n. 147).
7. Peraltro, l'atteggiamento
mantenuto sulla questione da parte degli organi provinciali chiamati a
pronunciarsi su di essa appare alquanto ambiguo ed evasivo e non caratterizzato
dalla dovuta ponderazione del caso.
Infatti, con nota del 25 maggio 2005, l'Assessore pro
tempore alle Autonomie Locali - rispondendo alle osservazioni sollevate
sulla questione da un Consigliere provinciale - dichiarava che la dipendente,
iniziando il periodo di aspettativa per maternità, “aveva comunicato al
Servizio Autonomie Locali di essersi informata presso il datore di lavoro
(Servizio per il Personale della Provincia) in merito alla compatibilità fra la
frequenza del corso concorso e la messa in aspettativa, ricevendo
rassicurazione che lo stato di aspettativa per maternità non preclude la
frequenza di un corso di studi, se questa attività non è pregiudizievole per la
salute della interessata e lo stato di gravidanza”; con ciò dimostrando non
solo di avere trascurato di assumere informazioni dirette sulla vicenda presso
il menzionato Servizio per il Personale, ma anche di considerare (come, peraltro, lo stesso presunto e non meglio
definito interlocutore della dott.ssa T.) che, per l'appunto, l'assenza dal
servizio genericamente definita come ”aspettativa per maternità” era stata
disposta, in realtà, per motivi di salute a norma dell'art. 17 del D. Lgs. n.
151/2001.
Ma vi è di più.
La medesima dottoressa T. - la quale, prima di
proseguire il proprio percorso formativo, utilizzando strumenti non consentiti
dall'ordinamento, avrebbe potuto e dovuto richiedere formalmente al datore di
lavoro un parere scritto (da ritenere senz' altro negativo, come si desume dala
nota del 12 febbraio 2007 della Dirigente del Servizio per il Personale della
P.A.T.) sulla compatibilità della propria partecipazione al corso con lo stato
di interdizione dal lavoro per gravidanza “a rischio” - ha allegato, a fini
difensivi, unicamente copia della tardiva richiesta di conferma scritta,
inoltrata alla predetta Dirigente in data 29 maggio 2007, circa la generica
compatibilità della frequenza di un corso di studi con il congedo di maternità
e sulla superfluità della autorizzazione del datore di lavoro agli stessi fini;
con ciò ricevendo, quale ovvia e generica risposta a domanda imprecisamente
formulata, la scontata rassicurazione che ”con la presente si conferma che il/la
dipendente provinciale non necessita di autorizzazione da parte
dell'Amministrazione per frequentare un corso di studi. L'eventuale frequenza
volontaria di un corso di studi durante l'assenza dal servizio per congedo di
maternità, non essendo soggetta ad autorizzazione, non è competenza
dell'Amministrazione. L'unica ipotesi di incompatibilità vi è solo qualora
fosse l'Amministrazione, in quanto datore di lavoro, ad esigere durante tale
assenza, la frequenza di corsi o aggiornamenti”.
In realtà la stessa Dirigente, con precedente nota
del 12 febbraio 2007, mostrando in quella circostanza di avere meglio
focalizzato la questione, ha comunicato alla Guardia di Finanza di Omissis,
incaricata delle indagini sul caso dalla Procura Regionale: “autorizzazioni
a svolgere altre attività durante il periodo di congedo parentale (ex
astensione facoltativa): in questo caso, l'autorizzazione viene negata per
l'evidente contraddizione tra le finalità che il legislatore assegna al congedo
parentale (e che giustificano l'assenza dal lavoro) ed il comportamento della
dipendente che nello stesso periodo intende “lavorare”. Si allega a supporto di
tale posizione il parere rilasciato dall'A.R.A.N. per tali casi”.
7.1 Osserva, al proposito, il
Collegio che quanto indicato dall'A.R.A.N con parere n. 900 - 17E17,
contemplando le ipotesi di congedo parentale (ex astensione
facoltativa), spettante alternativamente ad entrambi i genitori
indipendentemente da propri motivi di salute, come specificato sub. p. 1), a
maggior ragione deve valere nel caso di astensione anticipata dal lavoro che su
tali presupposti in concreto si è fondata, ed inoltre che l'autorizzazione
prevista dall'art. 47 della L. P. 3 aprile 1997, n. 7 riguarda unicamente
ipotesi di incompatibilità con attività svolte o incarichi assunti dal
dipendente provinciale ed il relativo status, e non tra lo svolgimento
delle stesse ed il suo collocamento in qualsiasi forma di congedo.
Per completezza, e ricollegandosi anche a quanto
indicato sub 5), occorre puntualizzare che la stessa Agenzia, con
parere n. 900-17B2 al quesito riguardante la possibilità, per la lavoratrice in
congedo di maternità, di partecipare ai corsi di formazione organizzati
dall'ente, ha precisato: “In proposito, riteniamo che l'assoluto divieto di
adibire al lavoro le donne nei periodi indicati negli artt. 16 e 17 del D. Lgs.
151/2001 (la cui violazione è punita con la sanzione penale dell'arresto fino a
sei mesi - art. 18 dello stesso decreto legislativo) riguardi anche la
partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ente e validi per la
progressione orizzontale e verticale, trattandosi di attività del tutto
assimilabili al servizio prestato. Inoltre non sono trascurabili gli eventuali
problemi di responsabilità che si potrebbero creare nei confronti del datore di
lavoro pubblico nel caso di eventi che si dovessero determinare a danno della
lavoratrice durante la frequenza di tali corsi”.
7.2 Il Collegio rileva, pertanto,
che nessuno dei soggetti coinvolti sulla vicenda - in primis la convenuta
- ovvero all'uopo, sia pur tardivamente, interpellati, ha voluto (o potuto)
affrontare la, evidentemente imbarazzante, questione focalizzandola sullo status
di gestante “a rischio” della dott.ssa T.; status fondato, a norma
dell'art. 17 del D. Lgs. n. 151/2001, su motivi di salute che ne impedivano lo
svolgimento dell'attività lavorativa o di altra, a questa, equiparabile.
Per questo aspetto non può essere passato sotto
silenzio, in particolare, il comportamento, quanto meno, superficiale degli
organi provinciali (sopra tutto, il Servizio per il Personale della P.A.T.) -
peraltro non evocati nel presente giudizio - che hanno contribuito al
concretarsi della fattispecie dannosa non fornendo puntuale e precisa risposta
al quesito e non prestando la sufficiente vigilanza atta ad evitare
utilizzazioni abusive di istituti, quale l'astensione anticipata dal servizio,
concessi dall'ordinamento per ben specifiche finalità.
8. Alla luce delle risultanze in
atti, infine, la Sezione ritiene superfluo l'esperimento della prova
testimoniale richiesta dalla convenuta, la quale ha indicato a teste la
dott.ssa S. V., dirigente del Servizio per il Personale della P.A.T.: reputa,
infatti, che detta prova non potrebbe avere altro esito che la conferma dei
contenuti della nota del 12 febbraio 2007 con cui la medesima dirigente, ad
evidentemente più precise domande, dimostra di avere correttamente inquadrato
la questione che qui occupa.
Riconosce, quindi, la piena responsabilità della
dott.ssa C. T. per il danno autonomamente cagionato all'Amministrazione di
appartenenza, per l'intero importo contestato dalla Procura Regionale, pari ad
euro 8.865,38 comprensivo di rivalutazione monetaria, che ella è tenuta
a risarcire.
Su detta somma decorreranno gli interessi legali
dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il
Trentino-Alto Adige, con sede in Omissis, definitivamente pronunciando,
condanna la dott.ssa C. T. al pagamento, in favore della
Provincia Autonoma di Omissis ed a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale da quest'ultima subito, della somma di euro 8.865,38 (ottomilaottocentosessanta
cinque/38) comprensiva di rivalutazione monetaria. Gli interessi legali su
detta somma decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al
saldo.
Le spese di giudizio
seguono la soccombenza e si liquidano in euro 300,35 (diconsi euro trecento/35).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Trento, Camera di Consiglio del 13 marzo
2008.
Pubblicata
mediante deposito in Segreteria il 21 aprile 2008