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Sentenza n.1719/2008 del 19 giugno 2008 - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - In tema di responsabilità del messo comunale per tardiva notifica di accertamento
REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott.    VALTER DEL R.RIO                  Presidente f.f. e relatore

dott.    GUIDO   PETRIGNI                   Primo  Referendario

dott.    GIUSEPPE COLAVECCHIO      Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 1719/2008

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.48410 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di L. R., nata a xxx il xxx, residente a xxx, in via xxx, n.xx (v. le relate di notifica dell'atto di citazione e dell'invito a dedurre);

visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L.  20.12.1996, n.639;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 7.2.2008 il relatore dott. Valter Del Rosario ed il Pubblico Ministero dott.ssa Maria Rachele Aronica; non comparso alcuno per la convenuta L. R..

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte il 13.10.2007 la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ha convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa L. R., nella sua qualità di messo notificatore in servizio presso il Comune di Omissis, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 552.382,89 (oltre che di accessori e spese processuali), a titolo di risarcimento del danno ingiustamente patito dal suddetto Ente Locale per effetto del comportamento gravemente negligente da lei tenuto nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali.

A tal proposito il P.M. ha riferito che, con deliberazione n.4 del 24.1.2007, il Consiglio Comunale di Omissis ha dovuto riconoscere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate il debito fuori bilancio di € 552.382,89, scaturito dalla sentenza del Tribunale Civile di Palermo n.10533/2005, pubblicata il 9.5.2005 ed ormai passata in giudicato, con la quale:

era stata dichiarata sussistente la responsabilità del Comune di Omissis e del messo comunale L. R. per il danno subito dall'Amministrazione Finanziaria statale a causa della tardiva notifica ai destinatari dell'avviso d'accertamento di maggior valore mod. n.85- val. n.11329 del 1988;

era stata conseguentemente sancita la condanna in solido del Comune e della L. al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della sorte capitale di € 275.169,26 (da maggiorarsi di interessi legali a partire dal 21.11.1989 e sino al soddisfo) nonchè delle spese di giudizio (quantificate in € 8.000,00).

Dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale si desume che:

l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Palermo, con nota prot. xxx del 25.10.1988, trasmise al sindaco del Comune di Omissis la formale richiesta di provvedere alla notifica ai signori B. L. e S. P. dell'atto n.xxx, concernente l'avviso di accertamento di maggior valore (ai fini dell'imposta di registro e dell'I.N.V.IM.) relativamente all'atto di donazione immobiliare redatto dal notaio Aloisio in data 7.11.1986 e registrato il 26.11.1986 al n.20804;

nella nota n. xxx era chiaramente specificato che la notifica ai contribuenti dell'avviso d'accertamento doveva avvenire con la massima urgenza e, comunque, entro il 25.11.1988;

tale nota pervenne alla Segreteria del Comune il 31.10.1988 e fu assunta al protocollo il 2.11.1988 al n.18614;

l'atto tributario fu, quindi, consegnato al messo comunale L. R., che lo notificò ai suoi destinatari soltanto in data 12.12.1988, ossia ben 16 giorni dopo la scadenza del termine tassativamente prescritto;

l'avviso d'accertamento di maggior valore venne pertanto impugnato dai signori B. e S. innanzi alla Commissione Tributaria di I° Grado di Palermo, la quale, con decisione n .xxx del 23.4.1994 (confermata dalla Commissione Tributaria di II° Grado con decisione n. xxx del 15.1.1999), procedette al suo annullamento, in quanto la notifica era stata effettuata oltre il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 26 del D.P.R. n.637/1972;

per effetto di tale annullamento la pretesa tributaria nei confronti dei signori B. e S. divenne irrimediabilmente improcedibile.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate citò in giudizio il Comune di Omissis ed il messo comunale L. R., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dell'ingente danno patito dall'Erario a causa dell'omessa tempestiva notifica dell'avviso d'accertamento e della conseguenziale decadenza dal diritto di esigere dai contribuenti il pagamento dell'imposta di registro e dell'I.N.V.IM. nella misura legittimamente dovuta in relazione all'atto di donazione in questione.

Con la sentenza n.xxx/2005 il Tribunale di Palermo- Sezione Civile I/bis (innanzi al quale si costituirono in giudizio sia il Comune che la L.):

rilevò che non erano stati provati né dal Comune né soprattutto dal messo comunale fatti che avessero potuto oggettivamente impedire l'esecuzione della notifica dell'atto tributario entro il termine di decadenza tassativamente previsto;

dichiarò, quindi, che l'omessa tempestiva notifica era stata determinata essenzialmente dall'ingiustificabile negligenza del messo comunale nell'espletamento delle sue funzioni;

tenuto conto del rapporto d'immedesimazione organica intercorrente tra il Comune ed il messo notificatore, li condannò in solido al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione Finanziaria;

dichiarò infine il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per quanto riguardava l'azione di rivalsa proposta dal Comune nei confronti della L. (appartenendo alla Corte dei Conti la giurisdizione esclusiva in materia di responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici).

Tale sentenza è passata in giudicato, non essendo stata appellata né dal Comune né da L. R..

Da qui la delibera del Consiglio Comunale di Omissis n.4/2007, che ha riconosciuto in favore dell'Agenzia delle Entrate il debito fuori bilancio di complessivi € 552.382,89, di cui:

€ 275.169,60 per sorte capitale;

€ 269.213,29 per interessi legali maturati nel periodo dal 21.11.1989 (data in cui l'Amministrazione Finanziaria notificò al Comune ed alla L. l'atto di citazione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito) al 31.12.2006;

€ 8.000,00, a titolo di rifusione delle spese processuali.

Sulla base di tali elementi la Procura Regionale di questa Corte  ha citato in giudizio L. R., affinchè sia condannata a rifondere tale somma al Comune di Omissis.

In particolare, il P.M. ha evidenziato che:

il comportamento tenuto dalla L. fu caratterizzato da grave negligenza nell'espletamento delle sue funzioni di messo notificatore e da inescusabile inosservanza della normativa di cui all'art. 108 del D.P.R. 15.12.1959, n.1229 (indubbiamente applicabile anche ai messi notificatori comunali), secondo cui: “L'Ufficiale Giudiziario deve eseguire gli atti di cui è stato incaricato senza indugio e, comunque, non oltre il termine che gli sia stato eventualmente prefissato”;

nel caso di specie, infatti, la L. procedette alla notifica dell'atto tributario ai suoi destinatari ben 16 giorni dopo la scadenza del termine chiaramente indicato dall'Amministrazione Finanziaria, determinando in tal modo la decadenza dell'Erario dal diritto di esigere il pagamento di maggiori imposte.

* * * * *

Tenuto conto degli elementi evidenziati nell'atto di citazione, i quali trovano puntuale riscontro in sede di disamina della documentazione acquisita al fascicolo processuale, e rilevato che la convenuta L. R. non s'è costituita in giudizio (benchè abbia ricevuto tempestiva notifica della citazione) e non ha fornito deduzioni neppure nella fase pre-processuale di cui all'art. 5 della L. 14.1.1994, n.19, il Collegio giudicante reputa che l'azione risarcitoria promossa nei suoi confronti dalla Procura Regionale sia giuridicamente fondata.

Sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ossia:

l'ingente danno finanziario subito dal Comune di Omissis, obbligato a rifondere € 552.382,89 all'Agenzia delle Entrate per effetto della decadenza della pretesa tributaria, cagionata dall'omessa tempestiva notifica ai contribuenti B. e S. dell'avviso d'accertamento di maggior valore, emesso nei loro confronti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e dell'I.N.V.IM. sui beni oggetto di una donazione immobiliare;

l'imputabilità dell'omessa tempestiva notifica dell'atto tributario al comportamento gravemente negligente del messo notificatore comunale L. R., la quale, benchè fosse a conoscenza che tale adempimento doveva essere da lei effettuato entro il termine tassativo del 25.11.1988, vi procedette soltanto il 12.12.1988;

la mancata dimostrazione di rilevanti circostanze oggettive, che possano aver concretamente impedito il puntuale adempimento del messo notificatore ai suoi doveri istituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

CONDANNA L. R. al pagamento, in favore del Comune di Omissis, della somma di € 552.382,89;

statuisce che su tale somma (corrispondente al debito fuori bilancio riconosciuto dal Comune di Omissis nei confronti dell'Agenzia delle Entrate con la delibera n.4 del 24.1.2007, in cui la quantificazione del debito è stata effettuata tenendo conto degli interessi legali maturati sino al 31.12.2006) L. R. è obbligata a pagare al Comune gli interessi legali da computarsi a partire dall'1.1.2007 e sino all'integrale soddisfo dell'onere risarcitorio posto a suo carico con la presente sentenza;

condanna infine la convenuta al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, che, a tutt'oggi, vengono quantificate in € 119,92  (euro centodiciannove/92).

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 7.2.2008.

sentenza pubblicata in data 19 giugno 2008.

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