SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta
dai magistrati:
dott. VALTER DEL R.RIO Presidente
f.f. e relatore
dott. GUIDO
PETRIGNI Primo Referendario
dott. GIUSEPPE COLAVECCHIO Primo Referendario
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA 1719/2008
nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.48410 del
registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei
Conti per la Sicilia nei confronti di L. R., nata a xxx il xxx,
residente a xxx, in via xxx, n.xx (v. le relate di notifica dell'atto di
citazione e dell'invito a dedurre);
visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D.
13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in
L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543,
convertito, con modificazioni, in L.
20.12.1996, n.639;
visti
tutti gli atti e documenti di causa;
uditi
nella pubblica udienza del 7.2.2008 il relatore dott. Valter Del Rosario ed il
Pubblico Ministero dott.ssa Maria Rachele Aronica; non comparso alcuno per la
convenuta L. R..
FATTO
E DIRITTO
Con
atto di citazione regolarmente notificato alla controparte il 13.10.2007 la
Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ha convenuto in giudizio
di responsabilità amministrativa L. R., nella sua qualità di messo notificatore
in servizio presso il Comune di Omissis, al fine di ottenerne la condanna al
pagamento della somma di € 552.382,89 (oltre che di accessori e spese
processuali), a titolo di risarcimento del danno ingiustamente patito dal
suddetto Ente Locale per effetto del comportamento gravemente negligente da lei
tenuto nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali.
A
tal proposito il P.M. ha riferito che, con deliberazione n.4 del 24.1.2007, il
Consiglio Comunale di Omissis ha dovuto riconoscere nei confronti dell'Agenzia
delle Entrate il debito fuori bilancio di € 552.382,89, scaturito dalla
sentenza del Tribunale Civile di Palermo n.10533/2005, pubblicata il 9.5.2005
ed ormai passata in giudicato, con la quale:
era
stata dichiarata sussistente la responsabilità del Comune di Omissis e del
messo comunale L. R. per il danno subito dall'Amministrazione Finanziaria
statale a causa della tardiva notifica ai destinatari dell'avviso
d'accertamento di maggior valore mod. n.85- val. n.11329 del 1988;
era
stata conseguentemente sancita la condanna in solido del Comune e della L. al
pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della sorte capitale di €
275.169,26 (da maggiorarsi di interessi legali a partire dal 21.11.1989 e sino
al soddisfo) nonchè delle spese di giudizio (quantificate in € 8.000,00).
Dalla
documentazione acquisita al fascicolo processuale si desume che:
l'Ufficio
del Registro Atti Pubblici di Palermo, con nota prot. xxx del 25.10.1988,
trasmise al sindaco del Comune di Omissis la formale richiesta di provvedere
alla notifica ai signori B. L. e S. P. dell'atto n.xxx, concernente l'avviso di
accertamento di maggior valore (ai fini dell'imposta di registro e
dell'I.N.V.IM.) relativamente all'atto di donazione immobiliare redatto dal
notaio Aloisio in data 7.11.1986 e registrato il 26.11.1986 al n.20804;
nella
nota n. xxx era chiaramente specificato che la notifica ai contribuenti
dell'avviso d'accertamento doveva avvenire con la massima urgenza e, comunque,
entro il 25.11.1988;
tale
nota pervenne alla Segreteria del Comune il 31.10.1988 e fu assunta al
protocollo il 2.11.1988 al n.18614;
l'atto
tributario fu, quindi, consegnato al messo comunale L. R., che lo notificò ai
suoi destinatari soltanto in data 12.12.1988, ossia ben 16 giorni dopo la
scadenza del termine tassativamente prescritto;
l'avviso
d'accertamento di maggior valore venne pertanto impugnato dai signori B. e S.
innanzi alla Commissione Tributaria di I° Grado di Palermo, la quale, con
decisione n .xxx del 23.4.1994 (confermata dalla Commissione Tributaria di II°
Grado con decisione n. xxx del 15.1.1999), procedette al suo annullamento, in
quanto la notifica era stata effettuata oltre il termine di decadenza biennale
previsto dall'art. 26 del D.P.R. n.637/1972;
per
effetto di tale annullamento la pretesa tributaria nei confronti dei signori B.
e S. divenne irrimediabilmente improcedibile.
Pertanto,
l'Agenzia delle Entrate citò in giudizio il Comune di Omissis ed il messo
comunale L. R., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dell'ingente
danno patito dall'Erario a causa dell'omessa tempestiva notifica dell'avviso
d'accertamento e della conseguenziale decadenza dal diritto di esigere dai
contribuenti il pagamento dell'imposta di registro e dell'I.N.V.IM. nella
misura legittimamente dovuta in relazione all'atto di donazione in questione.
Con
la sentenza n.xxx/2005 il Tribunale di Palermo- Sezione Civile I/bis (innanzi
al quale si costituirono in giudizio sia il Comune che la L.):
rilevò
che non erano stati provati né dal Comune né soprattutto dal messo comunale
fatti che avessero potuto oggettivamente impedire l'esecuzione della notifica
dell'atto tributario entro il termine di decadenza tassativamente previsto;
dichiarò,
quindi, che l'omessa tempestiva notifica era stata determinata essenzialmente
dall'ingiustificabile negligenza del messo comunale nell'espletamento delle sue
funzioni;
tenuto
conto del rapporto d'immedesimazione organica intercorrente tra il Comune ed il
messo notificatore, li condannò in solido al risarcimento dei danni subiti
dall'Amministrazione Finanziaria;
dichiarò
infine il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per quanto riguardava
l'azione di rivalsa proposta dal Comune nei confronti della L. (appartenendo
alla Corte dei Conti la giurisdizione esclusiva in materia di responsabilità
amministrativa dei dipendenti pubblici).
Tale
sentenza è passata in giudicato, non essendo stata appellata né dal Comune né
da L. R..
Da
qui la delibera del Consiglio Comunale di Omissis n.4/2007, che ha riconosciuto
in favore dell'Agenzia delle Entrate il debito fuori bilancio di complessivi €
552.382,89, di cui:
€
275.169,60 per sorte capitale;
€
269.213,29 per interessi legali maturati nel periodo dal 21.11.1989 (data in
cui l'Amministrazione Finanziaria notificò al Comune ed alla L. l'atto di
citazione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito) al
31.12.2006;
€
8.000,00, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Sulla
base di tali elementi la Procura Regionale di questa Corte ha citato in giudizio L. R., affinchè sia
condannata a rifondere tale somma al Comune di Omissis.
In
particolare, il P.M. ha evidenziato che:
il
comportamento tenuto dalla L. fu caratterizzato da grave negligenza
nell'espletamento delle sue funzioni di messo notificatore e da inescusabile
inosservanza della normativa di cui all'art. 108 del D.P.R. 15.12.1959, n.1229
(indubbiamente applicabile anche ai messi notificatori comunali), secondo cui:
“L'Ufficiale Giudiziario deve eseguire gli atti di cui è stato incaricato senza
indugio e, comunque, non oltre il termine che gli sia stato eventualmente
prefissato”;
nel
caso di specie, infatti, la L. procedette alla notifica dell'atto tributario ai
suoi destinatari ben 16 giorni dopo la scadenza del termine chiaramente
indicato dall'Amministrazione Finanziaria, determinando in tal modo la
decadenza dell'Erario dal diritto di esigere il pagamento di maggiori imposte.
* * * * *
Tenuto
conto degli elementi evidenziati nell'atto di citazione, i quali trovano
puntuale riscontro in sede di disamina della documentazione acquisita al
fascicolo processuale, e rilevato che la convenuta L. R. non s'è costituita in
giudizio (benchè abbia ricevuto tempestiva notifica della citazione) e non ha
fornito deduzioni neppure nella fase pre-processuale di cui all'art. 5 della L.
14.1.1994, n.19, il Collegio giudicante reputa che l'azione risarcitoria
promossa nei suoi confronti dalla Procura Regionale sia giuridicamente fondata.
Sussistono,
infatti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa,
ossia:
l'ingente
danno finanziario subito dal Comune di Omissis, obbligato a rifondere €
552.382,89 all'Agenzia delle Entrate per effetto della decadenza della pretesa
tributaria, cagionata dall'omessa tempestiva notifica ai contribuenti B. e S.
dell'avviso d'accertamento di maggior valore, emesso nei loro confronti ai fini
dell'applicazione dell'imposta di registro e dell'I.N.V.IM. sui beni oggetto di
una donazione immobiliare;
l'imputabilità
dell'omessa tempestiva notifica dell'atto tributario al comportamento
gravemente negligente del messo notificatore comunale L. R., la quale, benchè
fosse a conoscenza che tale adempimento doveva essere da lei effettuato entro
il termine tassativo del 25.11.1988, vi procedette soltanto il 12.12.1988;
la
mancata dimostrazione di rilevanti circostanze oggettive, che possano aver
concretamente impedito il puntuale adempimento del messo notificatore ai suoi
doveri istituzionali.
PER QUESTI MOTIVI
la
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,
definitivamente pronunciando:
CONDANNA
L. R. al pagamento, in favore del Comune di Omissis, della somma di €
552.382,89;
statuisce
che su tale somma (corrispondente al debito fuori bilancio riconosciuto dal
Comune di Omissis nei confronti dell'Agenzia delle Entrate con la delibera n.4
del 24.1.2007, in cui la quantificazione del debito è stata effettuata tenendo
conto degli interessi legali maturati sino al 31.12.2006) L. R. è obbligata a
pagare al Comune gli interessi legali da computarsi a partire dall'1.1.2007 e
sino all'integrale soddisfo dell'onere risarcitorio posto a suo carico con la
presente sentenza;
condanna
infine la convenuta al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente
giudizio, che, a tutt'oggi, vengono quantificate in € 119,92 (euro centodiciannove/92).
Così
deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 7.2.2008.
sentenza
pubblicata in data 19 giugno 2008.