* A cura
dell’Ufficio Stampa
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai
magistrati:
Dott.
Vincenzo LO PRESTI Presidente f.f.
Dott.ssa Oriana CALABRESI I Referendario
Dott. Roberto Rizzi Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 47161
del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore Regionale
nei confronti di
- P. S., nato a
xx
- S. S., nato a
xx
- C. A., nato XX
- C. F., nato a
XX
- G. S. N., nato a
XX
- M. A.G., nato a
XX
- C. S. A., nato XX
- D. S. N.A., nato XX
- P. S., nato XX
- A. G. R., nato XX
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce alla
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.9.2007, dagli Avv.ti
Nicolò D'Alessandro e G. Platania, elettivamente domiciliati presso lo studio
del primo in Catania, P.za Lanza, n. 18/A
Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella
pubblica udienza del 28 settembre 2007, il relatore, Dott. Roberto Rizzi, il
Pubblico Ministero, nella persona della Dott. Adriana La Porta, nonché il
difensore dei convenuti, Avv. Nicolò D'Alessandro.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 26.1.1995, la
ditta P. N., conveniva innanzi al Tribunale civile di Catania il Comune di
Motta S. Anastasia chiedendone la condanna al pagamento della somma Lire
460.121.685 (pari ad € 237.633,01),
maggiorata della svalutazione monetaria e degli interessi legali, a titolo di
corrispettivo per il servizio di smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti solidi
urbani (di seguito «RSU») effettuato
dall'1.1.1988 all'8.10.1992.
All'esito della CTU, disposta dal Tribunale con ordinanza
del 5.6.1995, emergeva che:
- le
tariffe sulla cui base la pretesa creditoria era stata avanzata (variabili tra
25 £/Kg e 38 £/Kg a seconda degli anni di riferimento) risultavano in linea con
i valori praticati nella provincia di Catania, tenuto anche conto delle
caratteristiche della discarica utilizzata;
- l'importo asseritamente dovuto era
coerente con le quantità di RSU che, sulla base delle bolle di trasporto e dei
tabulati di pesatura risultavano essere state smaltite in discarica nel periodo
1.1.11989 - 9.10.1992 (per l'anno 1988, invece, non risultavano prodotti
documenti giustificativi);
- la produzione media per abitante di
RSU era coerente con la realtà territoriale, sociale ed economica dell'area
metropolitana di Catania nella quale il Comune di Motta è ricompresso.
Con Deliberazione n. 75 del 4.7.2001, la Giunta del Comune
di Motta, approvava lo schema di transazione finalizzata a porre termine alla
controversia in corso, formulato dall'Amministratore Giudiziario della
discarica, nominato dal Tribunale penale di Catania dopo il sequestro
giudiziario della discarica.
Detta delibera condizionava l'autorizzazione al Sindaco a
sottoscrivere la transazione all'approvazione da parte del Consiglio Comunale
della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla
transazione.
In particolare, la proposta di accordo bonario, che il
legale dell'ente aveva ritenuto (nota prot. n. 13126 del 27.6.2001) «di
evidente utilità opportunità e convenienza», prevedeva il pagamento da parte
del Comune della somma di Lire 420.000.000 (pari ad € 216.912,00), con espressa
rinuncia della controparte agli interessi ed a ogni altra somma a qualsiasi
titolo vantata ivi comprese le spese legali da intendersi compensate
integralmente tra le parti, da corrispondersi in modi e termini concordati.
Il Consiglio Comunale del Comune di Motta S. Anastasia,
dopo rinviato, con Delibera n. 83 del 22.11.2001, l'esame della proposta di
deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio che sarebbe scaturito
dal perfezionamento dell'accordo transattivo, allo scopo di acquisire ulteriori
elementi di giudizio, con delibera n. 7 del 29/1/2002, assunta con il voto dei
consiglieri P. S., S. S., C. A., C. F.,
M. A.G., C. S. A., D. S. N.A., P. S. e A. G. R., rigettava la proposta sulla
base della considerazione, risultante dal verbale degli interventi allegato
alla delibera, che quel riconoscimento «non poggia(va) su alcuna certezza».
Tale determinazione veniva assunta nonostante che
- l'Avvocato
dell'Ente, invitato a partecipare alla seduta dell'organo (cfr. nota 1057 del
21.1.2002), avesse rappresentato le ragioni a sostegno della convenienza della
transazione peraltro reiterando le considerazioni già formulate con la nota
prot. n. 13126 del 27.6.2001;
- la delibera fosse corredata dei
prescritti pareri (il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso
in data 23.10.2001, il parere favorevole di regolarità contabile reso in data
25.10.2001 ed il parere favorevole del collegio dei revisori reso in data
19.11.2001);
- il Capo Settore LL.PP. avesse
espresso parere favorevole sulla proposta di transazione affermando che «giusta
nota prot. n. 8625 del 4.6.1997 redatta dal Capo Settore LL.PP. pro - tempore,
questo Ente ha di fatto fruito del servizio di discarica non avendo mai
corrisposto alcun indennizzo alla ditta proprietaria».
Con sentenza 906/2002, il Tribunale di Catania condannava
il Comune di Motta S. Anastasia al pagamento di € 199.231,53, oltre a
rivalutazione monetaria con decorrenza dai vari periodi di maturazione del
credito alla data della sentenza, interessi legali fino al soddisfo sugli
importi rivalutati, e spese legali liquidate complessivamente in € 8.450,00.
Tale accadimento induceva il Comune a proporre una nuova
transazione offrendo alla ditta P. N. la somma complessiva di € 286.912,00 di
cui € 216.912,00 relativa al pagamento della somma originariamente convenuta
nel primo tentativo di conciliazione ed € 70.000,00 quale somma a saldo di ogni
ulteriore pretesa a qualsiasi titolo collegata al rapporto dedotto in
contestazione.
Con Deliberazione n. 6 del 23.1.2004, il Consiglio
comunale, approvava la proposta di transazione nei termini appena indicati e
procedeva al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. e), del TU 267/2000.
Con mandati di pagamento nn. 1317 e 1318 entrambi del
17.5.2004 e n. 1608 dell'11.6.2004 veniva integralmente pagata la somma
convenuta nell'atto di transazione.
La Procura contabile reputando che la somma di €
70.000,00, pari alla differenza tra l'importo pattuito nel gennaio 2004 per
transigere la controversia in atto e quello inferiore previsto nella originaria
proposta di transazione non perfezionata in seguito all'adozione della delibera
consiliare del 29.1.2002, n. 7, costituisse danno per l'erario comunale
ascrivibile alla condotta gravemente colposa dei consiglieri comunali che
avevano espresso voto favorevole all'adozione della delibera da ultimo citata (P.
S., S. S., C. A., C. F., M. A.G., C. S. A., D. S. N.A., P. S. e A. G. R.), in
data 24.1.2007, emetteva nei loro confronti invito a dedurre.
La medesima Procura, ritenendo infondate le argomentazioni
difensive prodotte, con atto di citazione emesso in data 5.4.2007, conveniva in
giudizio gli invitati chiedendone la condanna al pagamento, in favore del
comune di Motta S. Anastasia, ciascuno per la somma di € 7.000 (pari ad 1/10
dell'importo costituente l'asserito danno), oltre rivalutazione monetaria, interessi
legali e spese del giudizio.
A fondamento della pretesa l'Organo requirente rilevava
che all'epoca in cui era stata portata all'esame del consiglio la proposta di
riconoscimento di debito fuori bilancio scaturente dalla proposta di
transazione già approvata dalla giunta municipale, vi erano numerosi elementi
che inducevano, univocamente, a ritenere che l'onere per la risoluzione bonaria
della vertenza giudiziaria era, non solo congruo, ma palesemente conveniente
per l'Amministrazione e, segnatamente:
- la nota
prot. 13126 del 27/6/2001, con la quale il legale dell'Ente, Avv.Valenti, si
era espresso in senso favorevole alla stipulazione della transazione
evidenziando l'utilità e convenienza dell'accordo che avrebbe consentito un
evidente risparmio rispetto a quanto all'importo che il Comune sarebbe stato
condannato a pagare all'esito del giudizio civile all'epoca in avanzata fase di
istruzione;
- il Capo Settore LL.PP., con nota
prot. 13161del 27/6/2001, aveva analogamente espresso parere favorevole atteso
che, “giusta nota prot. 8625 del 4/6/1997 redatta dal Capo Settore LL.PP. pro
tempore, l'Ente in argomento ha fruito del servizio di discarica non avendo mai
corrisposto alcun indennizzo alla ditta proprietaria”;
- il Collegio dei Revisori, in data
19/11/2001, aveva espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione n.
134 del 25/10/2001 di riconoscimento del debito fuori bilancio di £420.000.000
ritenendo sussistenti “le condizioni di legge per procedere al riconoscimento
della legittimità e sussistenza del sopra descritto debito fuori bilancio, visto il parere di regolarità tecnica
apposto in data 23.10.2001, visto il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del 25.10.2001”;
- gli esiti della CTU disposta dal
Tribunale civile di Catania nell'ambito della controversia a cui si intendeva
porre fine.
Tali rassicuranti elementi, valutati anche tenendo conto
della circostanza che il Comune aveva incontestabilmente fruito, ancorché senza disporre di un titolo
negoziale costituito nelle dovute forme,
per un lungo periodo di tempo del servizio di smaltimento dei RSU, ad
opinione della procura procedente, avrebbero dovuto indurre a dar corso alla
definizione bonaria della controversia nei termini proposta dall'Amministratore
giudiziario della discarica.
Il maggior costo dell'accordo transattivo successivamente
raggiunto, quindi, sarebbe stato, secondo l'Organo procedente, solo conseguenza
di un comportamento gravemente negligente dei Consiglieri, piuttosto che di una
prudente ed oculata gestione degli interessi pubblici.
In data 4.9.2007, si costituivano tutti i convenuti con il
patrocinio degli Avv.ti Nicolò D'Alessandro e G. Platania eccependo, in via
principale,
- l'assenza di
colpa grave in capo ai convenuti che si sarebbero trovati ad affrontare una
situazione di emergenza generata dai precedenti amministratori;
- la contraddittorietà degli elementi a
disposizione nel momento dell'adozione della delibera 7/2002;
- la mancata valorizzazione della
gravità della mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza del
tribunale di Catania sfavorevole al Comune.
In via gradata, contestavano la quantificazione del
prospettato danno. A tale ultimo proposito veniva rilevato che doveva essere
operata una compensatio lucri cum damno sottraendo al nocumento
ipotizzato dalla Procura l'arricchimento che il comune avrebbe tratto dalla
posticipata stipulazione della transazione pari agli interessi (€ 15.876,18) e
rivalutazione monetaria (17.330,11) maturati sulla sorte capitale nel periodo
compreso tra l'adozione della delibera 7/2002 e l'adempimento della
transazione.
Veniva conclusivamente chiesta l'assoluzione dei convenuti
o, in subordine, la massima applicazione del potere riduttivo con eventuale
compensazione del danno addebitato con l'arricchimento di cui si assumeva aver
beneficiato l'Ente.
All'udienza del 28.9.2007, il Pubblico
Ministero, nella persona della Dott.ssa Adriana La Porta e l'Avv. Nicolò
D'Alessandro, in rappresentanza dei resistenti, reiteravano le conclusioni
rassegnate in atti.
La causa, quindi, veniva posta in decisione.
DIRITTO
L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della
fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero contabile concernente
un'ipotesi di danno erariale asseritamente derivante dalla condotta gravemente
colposa degli odierni convenuti i quali, nella qualità di consiglieri
comunali, precludendo, con il rigetto
della proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il
perfezionamento di un accordo transattivo per porre fine ad una controversia
giudiziaria in atto, ritardavano la soluzione bonaria della vertenza, poi
raggiunta a distanza di circa due anni, in tal modo causando una significativa
lievitazione degli oneri a carico del Comune.
L'ipotizzato danno corrisponde alla differenza tra
l'importo erogato per la transazione ed il minor importo che avrebbe potuto
essere pagato ove il Consiglio comunale avesse riconosciuto il debito fuori
bilancio derivante dalla prima proposta di accordo bonario.
In parziale aderenza rispetto alle richieste
formulate nell'atto di citazione, la responsabilità amministrativa degli
odierni convenuti sussiste nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente, sembra utile perimetrare i
confini della vertenza oggetto di esame.
In questa sede non è in discussione la mancata
stipulazione da parte del Comune di Motta S.Anastasia di un contratto con la
Ditta P. N., titolare della discarica insistente sul territorio comunale in
C/da Tiriti, San Rocco e Sieli, per la disciplina del servizio di smaltimento e
stoccaggio dei RSU per il periodo 1.1.1988 - 8.10.1992. L'ipotizzato danno,
infatti, non è connesso a tale anomala modalità di organizzazione e gestione,
per un lungo lasso di tempo, dell'indispensabile servizio alla cittadinanza,
bensì, esclusivamente, alla modalità di soluzione di una controversia che a
quel servizio, incontrovertibilmente fruito, ineriva.
La mancata formalizzazione dei reciproci
diritti ed obblighi, infatti, sebbene rappresenti un antefatto rilevante ai
fini della insorgenza della controversia, costituisce una circostanza solo
marginalmente pertinente, nei limitati termini oltre specificati, rispetto alla
vicenda della mancata manifestazione del consenso al riconoscimento del debito
fuori bilancio che avrebbe consentito all'Amministrazione di porre termine alla
lite con un sacrificio economico meno gravoso rispetto a quello poi
concretamente sopportato quando il parzialmente mutato contesto di riferimento
ha permesso alla controparte di ottenere concessioni più favorevoli di quelle
che in precedenza avrebbe potuto auspicare di ottenere.
Parimenti estranea alla questione esaminata è
la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Catania n. 906/2002. Trattasi, infatti, di scelta gestoria non oggetto di
censure.
Nel merito, gli aspetti della ricostruzione
attorea che sono stati contestati dai resistenti sono quelli della sussistenza
della colpa grave e della quantificazione del danno.
Per ciò che attiene all'elemento soggettivo,
la Procura agente ha reputato come
gravemente colposa la condotta dei consiglieri comunali i quali, disponendo di
elementi informativi che, univocamente, evidenziavano la convenienza per l'ente
della proposta di transazione formulata dall'Amministratore giudiziario della
Ditta titolare della discarica, non operarono il riconoscimento del debito
fuori bilancio che dalla stessa, già approvata dalla Giunta Municipale, sarebbe
derivato.
In sostanza, pur essendo stati resi edotti
circa l'evidente utilità della prospettata definizione bonaria della vertenza,
non si adoperarono per rimuovere la condizione sospensiva cui era subordinata
l'efficacia della transazione approvata dall'organo esecutivo del medesimo
Comune (Delibera di Giunta n. 75 del 4.7.2001).
In particolare, gli elementi che avrebbero
dovuto indurre i Consiglieri ad accogliere la proposta di delibera, peraltro
riveniente da una precedente riunione (22.11.2001) nella quale l'organo
consiliare aveva manifestato la necessità di un'integrazione istruttoria,
esaminata nella seduta del 29.1.2002 sono i seguenti:
- la nota
prot. 13126 del 27.6.2001, con la quale il legale dell'Ente, Avv. Valenti, si
era espresso in senso favorevole alla stipulazione della transazione
evidenziando l'utilità e convenienza dell'accordo che avrebbe consentito un
evidente risparmio rispetto a quanto all'importo che il Comune sarebbe stato
condannato a pagare all'esito del giudizio civile all'epoca in avanzata fase di
istruzione;
- la nota prot. 13161del 27.6.2001 con
la quale il Capo Settore LL.PP aveva analogamente espresso parere favorevole
alla stipulazione della transazione atteso che, “giusta nota prot. 8625 del
4/6/1997 redatta dal Capo Settore LL.PP. pro tempore, l'Ente in argomento ha
fruito del servizio di discarica non avendo mai corrisposto alcun indennizzo alla
ditta proprietaria”;
- il parere, reso dal Collegio dei
Revisori, in data 19/11/2001, con il quale sono state reputate sussistenti le
condizioni di legge per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio
di £ 420.000.000 previsto nello schema di transazione;
- gli esiti della relazione della CTU,
recante la data del 3.2.1996, disposta dal Tribunale civile di Catania con
Ordinanza del 6.6.1995 nell'ambito della controversia intentata dalla titolare
della discarica.
Tali elementi di giudizio, disponibili al
momento dell'adozione della delibera n. 7 del 29.1.2002, rappresentano, ad
opinione del Collegio un corredo informativo del tutto rassicurante che avrebbe
dovuto indurre il Consiglio ad adottare coerenti determinazioni.
Ciò non è avvenuto.
A motivazione della decisione di non operare
il riconoscimento del debito fuori bilancio che sarebbe scaturito dalla
perfezionanda transazione è stata addotta, come risulta dalla nota a verbale
degli interventi allegata al verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
l'inesistenza di «certezza» («trattasi
di riconoscimento di debito fuori bilancio che non poggia su alcuna certezza»).
Tale convincimento, espresso da un Consigliere
(M.) ma intorno al quale si sono aggregati i consensi dell'intera compagine consiliare
che su quella esternazione si è espressamente pronunciata, contrastava
palesemente con i plurimi e concordi elementi all'epoca disponibili.
Ed, infatti, era assolutamente incontroverso
che i RSU prodotti dalla cittadinanza mottese, per il periodo 1.1.1988 -
8.10.1992 fossero stati smaltiti e stoccati nella discarica della Ditta P. N..
Controverso, invece, era la quantità di
rifiuti confluita in tale discarica e la quantificazione della tariffa posta a
remunerazione del servizio.
Su tali aspetti, però, vi erano le risultanze
della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, eseguita in adempimento di un
incombente istruttorio disposto dal Giudice innanzi al quale pendeva la
controversia intentata dalla Ditta creditrice, che fornivano congrui chiarimenti.
In particolare, con riferimento all'ammontare
della Tariffa unitaria, in un contesto di riferimento caratterizzato dalla
mancata formalizzazione degli accordi per l'espletamento del servizio per il
quale (come risulta dalla comparsa di costituzione del Comune giudizio civile
datata 8.3.1995, in atti) era stata solo avviata una trattativa con la
richiesta di preventivi, il consulente
aveva giudicato la tariffa utilizzata dalla Ditta per la quantificazione della pretesa
creditoria (variabile tra 25 £/Kg e 38 £/Kg
a seconda degli anni di riferimento) compresa nel campo dei valori
praticati nel territorio della Provincia di Catania, sul quale il Comune di
Motta S. Anastasia insiste.
Non trascurabile era poi la considerazione,
sempre evidenziata dal Consulente, secondo cui, la discarica presso la quale
erano stati smaltiti e stoccati i RSU, essendo una “discarica controllata di I
categoria”, debitamente autorizzata ai sensi degli artt. 6, lett. D, e 10 del
DPR 10.9.1982, n. 915, aveva costi fissi e oneri di gestione maggiori rispetto
a quelli delle altre 18 discariche che all'epoca operavano nella provincia
catanese in condizioni di precarietà (ai sensi dell'art. 12 del citato testo
legislativo).
Non risulta che vi fossero elementi per
contrastare tali considerazioni, tant'è che le stesse, non oggetto di
persuasive deduzioni, sono state integralmente recepite nella sentenza resa nel
giudizio nel quale il Comune è risultato soccombente.
Osservazioni analoghe a quelle appena
formulate valgono anche con riguardo alla quantità di RSU annualmente smaltiti
e stoccati.
Il riscontro sulla concordanza delle evidenze
documentali (bolle di trasporto e pesatura nonché tabulati riepilogativi) e
sulla coerenza delle quantità di RSU risultate smaltite con la produzione media
giornaliera per abitante calcolata tenendo anche conto della realtà
territoriale, sociale ed economica dell'area metropolitana di Catania nella
quale il Comune è compreso, operato dal Consulente, appariva ragionevole.
Peraltro, dalla documentazione di causa non risulta che all'epoca il Consiglio
comunale disponesse, su tale specifico aspetto, di elementi che potessero
indurre a dubitare delle motivate considerazioni svolte dal perito investito
dal Giudice civile.
A ciò si aggiunga che il legale incaricato di
patrocinare nella controversia intentata dalla Ditta P. (Avv.
Valenti) aveva manifestato, con la nota prot.
13126 del 27.6.2001, l'inequivoco convincimento, con ogni evidenza fondato
sulla approfondita conoscenza delle vicende della causa civile allora in
avanzata fase di istruzione, della evidente l'utilità e convenienza
dell'accordo che avrebbe consentito un evidente risparmio rispetto a quanto il
Comune verosimilmente sarebbe stato costretto a pagare nella men che remota
ipotesi di soccombenza.
Ulteriormente confermativi della sussistenza di un
evidente interesse del Comune che, come risulta dalla nota prot. n. 2118/R del
28.2.2005, in atti, non si era avvalso nel periodo 1988/1992 di altre Ditte per
il servizio di stoccaggio e smaltimento dei RSU, erano poi le dichiarazioni del
Capo Settore LL.PP., contenute nella citata nota prot. 13161del 27.6.2001.
Lo scenario che si presentava ai Consiglieri comunali
chiamati a pronunciarsi sulla proposta di riconoscimento del debito fuori
bilancio era, dunque, privo di segnali che avrebbero potuto indurre a ritenere
non utile e conveniente per l'Ente la definizione dell'accordo bonario nei
termini proposti dalla controparte.
In altri termini, non vi erano apprezzabili, robuste
ragioni per non approvare quella proposta.
L'aver rigettato, in un contesto sufficientemente
rassicurante, tale iniziativa configura una condotta che assume i connotati
della colpa grave essendo tale condotta gestionale palesemente contraria ai
criteri di razionalità desumibili dai dati dell'esperienza comune ed
amministrativa.
Manca qualsiasi ragionevole coniugazione tra i presupposti
e la scelta adottata di guisa che quest'ultima è risultata palesemente
inadeguatezza rispetto all'obiettivo perseguito.
Alla luce delle considerazioni svolte prive di pregio
appaiono le argomentazioni difensive volte a dimostrare l'assenza di colpa
grave in capo agli odierni convenuti: lungi dall'essere improntata «a prudente
gestione delle risorse pubbliche», la disapprovazione della proposta di
riconoscimento del debito fuori bilancio ha costituito una macroscopica e,
conseguentemente, gravemente colpevole, sottovalutazione dei rischi connessi
alla possibilità di soccombenza nel giudizio civile, eventualità quest'ultima
tutt'altro che remota tenuto conto del contesto di riferimento.
Passando ad esaminare l'altro profilo oggetto di
doglianze, cioè quello inerente la quantificazione del danno, corretta appare
la prospettazione attorea secondo cui il nocumento patito dall'ente è pari alla
differenza tra l'importo erogato per la definizione del contenzioso (in
relazione al quale con la Delibera 23.1.2004, n. 6 è stato operato il relativo
riconoscimento di debito fuori bilancio) ed il minor importo previsto nella
proposta di accordo bonario non raggiunto a causa dell'adozione della delibera
consiliare del 29.1.2002, n. 7.
Più in dettaglio, la somma erogata a tacitazione di ogni
pretesa della Ditta creditrice è stata pari ad € 286.912,00 (corrisposta con
mandati di pagamento nn. 1317, 1318, 1608 e 8, datati, rispettivamente, i primi
due, 17.5.2004, 11.6.2004 e 4.1.2005) a fronte di una somma di €
216.912,00 originariamente convenuta
nella prima proposta transattiva, con una differenza, quindi, di € 70.000,00.
Secondo la difesa dei resistenti, il tempo intercorso tra
il 22.11.2001 (data della riunione consiliare nella quale per la prima volta è
stata esaminata la proposta di transazione ed all'esito della quale venne
disposta una integrazione documentale) ed il 17.5.2004 (data dei primi due
mandati di pagamento, senza quindi considerare i successivi pagamenti) avrebbe
generato per il Comune un arricchimento quantificato in € 33.206,29 risultante
dalla somma degli interessi - quantificati in € 15.876,18 - e della
rivalutazione monetaria - quantificata
in € 17.330,11 - di cui avrebbe beneficiato avendo avuto la disponibilità di
un'ingente somma (€ 216.912,00) per oltre un biennio. Conseguentemente, il danno
imputabile dovrebbe essere rideterminato nell'importo residuale di € 36.793,71.
L'argomentazione è priva di pregio.
In disparte ogni considerazione in ordine alla
condivisibilità del procedimento utilizzato per il calcolo del presunto
arricchimento (cumulo di interessi e rivalutazione monetaria), alla esattezza
dei riferimenti temporali assunti per il computo dell'asserito lucro (inizio
del decorso individuato alla data del 22.11.2001 anziché alla data del
29.1.2002: differenza che genererebbe un minor importo complessivo tra
interessi e rivalutazione pari a € 6.555,94) nonché alla accuratezza dei valori
indicati (la rivalutazione monetaria, infatti è stata calcolata a far data dal
gennaio 2001 anziché dal novembre del medesimo anno, come sostenuto nella
comparsa, con una sopravvalutazione pari ad € 4.042,14), assume rilievo
assorbente la considerazione che i convenuti non hanno dimostrato, assolvendo
un onere sui medesimi incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., che
l'arricchimento ha avuto concretamente luogo.
Ed infatti, anche a voler accedere alla prospettazione
secondo cui le risorse finanziarie pubbliche non sfuggono alla disciplina
propria delle obbligazioni pecuniarie, tenuto conto della peculiare disciplina
cui è soggetto il Comune, non è sufficiente affermare che lo stesso ha avuto la
disponibilità per un certo lasso di tempo di una somma di denaro per inferire
da questa circostanza, mediante l'implicita evocazione di canoni valevoli per i
comuni debitori, che l'ente ha tratto vantaggio dal posticipare la definizione
transattiva della vertenza.
In tale semplicistico sillogismo viene ignorato che ai
sensi della Legge 720/1984, richiamata dall'art. 209, comma 2, del D.Lgs
267/2000, norma non derogata dalla disciplina regionale, solo taluni depositi
sono fruttiferi per l'ente locale.
Per poter auspicare di ottenere la compensazione del
vantaggio che nella vicenda in esame il Comune avrebbe ottenuto dalla ritardata
stipulazione della transazione (disponibilità della somma di denaro) con il
maggior costo sostenuto per il differimento del perfezionamento della stessa, i
responsabili dell'illecito amministrativo avrebbero dovuto dimostrare che le
somme poi concretamente erogate erano rivenienti da depositi fruttiferi e
avrebbero dovuto quantificare il beneficio che avrebbe tratto l'ente dal
prolungato deposito in tesoreria della cospicua somma.
Ciò non è avvenuto.
In mancanza, dunque, di un'adeguata prova circa
l'effettività dell'utilità che si assume essere stata conseguita dal Comune dal
comportamento dei soggetti tratti a giudizio, non può procedersi alla
valutazione di cui all'art. 1, comma 1bis, della L. 20/1994.
Il danno, pertanto è stato correttamente quantificato
nella misura di € 70.000,00.
Peraltro, reputa il Collegio che le motivazioni che
risultano aver animato gli odierni convenuti nell'adottare la delibera 7/2002
meritino di essere considerate ai fini della quantificazione del danno
concretamente loro addebitabile.
Ferme le considerazioni sopra svolte circa il fatto che la
condotta tenuta dai Consiglieri comunali che concorsero a rigettare la proposta
di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla originario schema
di transazione è, indubitabilmente, indicativa di una grave colpevolezza dei
medesimi, non può essere ignorato che l'elemento soggettivo può assumere
intensità variabili, rilevanti per la graduazione della condanna.
In altri termini, una volta accertato che la colpa
raggiunge la soglia di intensità richiesta per la sussistenza della
responsabilità amministrativa (cioè la gravità), può procedersi
all'apprezzamento di tutte le circostanze del caso utili a stabilire una
ragionevole corrispondenza fra il concreto livello di gravità della colpa e
l'entità dei danni da risarcire.
Nel caso di specie, non v'è dubbio che la compagine
consiliare in occasione dell'assunzione della delibera 7/2002 sia stata
chiamata a porre rimedio ad una pregressa situazione che, a quanto risulta, non
aveva concorso a determinare.
Tale circostanza, seppure non fa venir meno la gravità del
censurabile comportamento tenuto in occasione della adozione della delibera da
ultimo citata, la attenua moderatamente.
Ciò si riverbera sulla determinazione del danno che, di
conseguenza, va determinato in termini più indulgenti, con una riduzione del
30%, misura ritenuta ragionevole per quanto sopra rilevato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, sussistono gli
estremi per la condanna dei Sig.ri P. S., S. S., C. A., C. F., M. A.G., C. S.
A., D. S. N.A., P. S. e A. G. R., ciascuno nella misura di 1/10, tenuto conto
del fatto che hanno concorso in egual misura alla produzione del danno, al
pagamento della somma di € 49.000,00 (quarantanovemila/00) in favore del Comune
di Motta S.Anastasia.
Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di
valore, detto importo dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nel
frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato
dall'ISTAT, dalla data della del fatto produttivo di danno (29.1.2002) alla
data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma in tal modo rivalutata andranno corrisposti
gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della
presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
definitivamente pronunciando nel giudizio di
responsabilità iscritto al n. 47161 del registro di segreteria, in parziale
accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna i Sig.ri
1) P. S., nato a XX
2) S. S., nato a XX
3) C. A., nato XX
4) C. F., nato a
XX
5) G. S. N., nato a
XX
6) M. A.G., nato a
XX
7) C. S. A., nato XX
8) D. S. N.A., nato a
XX
9) P. S., nato XX
10) A. G. R., nato XX
al pagamento, in favore del Comune di Motta S.Anastasia,
della somma di € 49.000,00 (quarantanovemila/00), maggiorata della
rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato
dall'ISTAT, maturata dalla data del 29.1.2002 alla data di pubblicazione della
presente sentenza e degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato,
dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo
soddisfo, ciascuno nella misura di 1/10 del totale, nonché al pagamento, in
identica proporzione, in favore dello Stato, delle spese del giudizio che, sino
al deposito della presente
decisione, si liquidano in complessivi €.
1.068,78;
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28
settembre 2007.
Depositata oggi in
Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 21 gennaio 2008