A
cura dell’Ufficio stampa
Sentenza 154/2008/A
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta
dai seguenti magistrati:
Dott.
Vito MINERVA Presidente
Dott.
Davide MORGANTE Consigliere
Dott.
Rocco DI PASSIO Consigliere
Dott.
Maria FRATOCCHI Consigliere
Dott.
Rita LORETO Consigliere
relatore
ha
pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello iscritti ai nn. 23453, 23574
e 23590 del Registro di Segreteria, proposti rispettivamente da R. F.,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio Petretti e Paolo Bonomi,
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma,Via degli Scipioni
n. 268/A; B. C., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Bambrilla
Pisoni e Nino Longobardi, elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, Piazzale Belle Arti n. 8; A. A., rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Francesco Mancini e Pierluigi Varischi, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonella Giglio in Roma, Via A. Gramsci
14;
avverso la sentenza n. 185/05 in data
25.11.2004 - 11.03.2005 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia;
Visti gli atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2007,
il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l'Avv. Prof. Nino Longobardi per
l'appellante B. C., l'Avv. Alessio Petretti per R. F. e l'Avv. Antonella Giglio
per A. A., nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore
Generale dott. Tommaso Cottone;
Ritenuto in
FATTO
Con
atto depositato in data 19 marzo 2004 il Procuratore Regionale presso la
Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha convenuto in
giudizio il signor B. C., Sindaco pro-tempore del Comune di S., il Segretario
Generale dell'ente, signor R. F. e i Consiglieri comunali in carica al momento
dei fatti, fra cui il signor A. A. (nonchè A.A.R.B., C.A. G. B., A. B., D. B.,
G. D. G., A. F., A., D. F., G. G.E. F., M. G., M. G., G. P., R. G..M. P., A. C.
L. P., C. R., L. G. R., L. T., C.M. F. Z., A. F.) per avere deliberato, in
assenza dei presupposti di legge, il raddoppio dell'indennità di carica in
favore del sindaco, relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e ai primi cinque
mesi del 2000.
L'ammontare del danno di cui la Procura
Regionale chiedeva la condanna era determinato in Euro 55.077,57, che per
l'80% addebitava al Sindaco C. e per il
restante 20% ripartiva fra il Segretario Generale F., responsabile di non aver
fatto rilevare l'illegittimità della suddetta corresponsione e i consiglieri
comunali i quali, alternativamente, avevano preso parte alle due delibere, n.
82 del 9 dicembre 1997 e n. 18 del 14 marzo 1998, con cui veniva approvato il
raddoppio dell'indennità di carica spettante al Sindaco, rideterminata così nella
misura di Lire 5.270.760 mensili. Quanto al Sindaco, lo si rimproverava di aver
affermato, con appositi atti notori, di svolgere, benché pensionato, attività
di libero professionista in materia di consulenza aziendale e bancaria dal 1
gennaio 1997, per conto dell' Omissis (omissis.) e dell’omissis, e pertanto di
trovarsi nelle condizioni per godere di tale beneficio ai sensi dell'art. 3
della legge n. 816/1985; la qual cosa, in realtà, non corrispondeva al vero.
Il C.gio di primo grado, con
sentenza 185/05 in data 25.11.2004 - 11.03.2005 emessa dalla Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lombardia, nel condannare i convenuti riduceva
di un terzo il danno posto a carico del Segretario Comunale e dei Consiglieri,
in considerazione dell'apporto causale imputabile al dirigente del Settore
AA.GG., non evocato in giudizio dal P.M., mentre non apportava alcuna
attenuante nei confronti del Sindaco, in considerazione dell'influenza
dominante da questi esercitata nella vicenda per cui è causa. La ripartizione
del danno veniva pertanto rideterminata dai primi giudici commisurando al 70%
(pari ad euro 16.641,23) il danno stimato riconducibile all'attività del
Sindaco C., al 10% (pari ad euro 3.671,84) quello attribuibile al Segretario
Generale F. e il residuo 20% da ripartire fra i venti Consiglieri comunali
citati in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Avverso la sentenza di primo grado
hanno proposto appello il Sindaco B. C., il Segretario Comunale R. F. ed
il Consigliere Comunale A. A..
Il signor B. C., con il patrocinio dell'Avv.
Giovanni Brambilla Pisoni e del Prof. Avv. Nino Longobardi, ha formulato i
seguenti motivi di appello:
-
Prescrizione della azione di responsabilità - Trattandosi di fattispecie di
retribuzioni liquidate in eccesso rispetto al dovuto, la prescrizione decorre,
secondo l'appellante, dall'adozione delle delibere del dicembre 1997 e del
marzo 1998, mentre il primo atto interruttivo risale al novembre 2003; pertanto
l'azione di responsabilità sarebbe intempestiva.
-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 816/1985, nonché
carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - Adduce l'appellante
che nel periodo in contestazione avrebbe svolto attività lavorativa non
dipendente, come comprovato dalle allegate dichiarazioni dei redditi, e che
tale circostanza costituisce presupposto sufficiente, unitamente alla
popolazione del Comune superiore a 10.000 abitanti, a legittimare il raddoppio
dell'indennità in questione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 816/1985.
Sarebbero state travisate, a detta dell'appellante,
le dichiarazioni sostitutive allegate dall'interessato, nelle quali, si dava
conto di svolgere attività di Consigliere di amministrazione dell' omissis e
dell'omissis, attività che senz'altro può qualificarsi co\ me “libero
professionale in materia di consulenza aziendale e bancaria” e quindi attività
lavorativa autonoma e retribuita, non svolta a titolo di servizio onorario.
L'assunto risulterebbe provato, secondo il C.,
dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1997 al 2000, nelle
quali è stata evidenziata una diminuzione dei redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, e ciò sarebbe da imputarsi alla
limitazione dell'attività stessa per effetto della carica di Sindaco.
-
Insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave - Poichè la norma in questione parla
di “attività lavorativa non dipendente” e mai restringe la predetta attività a
quella “libero professionale” come affermato invece dalla Sezione di primo
grado, manca del tutto la prova che il C. versava in una situazione di colpa
cosciente e meno che mai di una macchinazione o di un raggiro sulla base delle
dichiarazioni sostitutive prodotte.
L'appellante R. F., con il patrocinio degli Avv.ti
Alessio Petretti e Paolo Bonomi, da
dedotto:
-
l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
-
la mancanza del requisito della colpa grave, e tanto meno del dolo, dal momento
che l'interessato ha fatto tutto quanto era stato a lui richiesto dall'organo
C.giale, esponendo ai consiglieri quella che era la regolamentazione
legislativa vigente in materia, nell'ottica di una attività di collaborazione
con gli organi dell'ente e non di controllo, essendo stato soppresso il parere
di legittimità del segretario comunale sulle deliberazioni dell'Ente con
l'entrata in vigore dell'art. 17 della l. n. 127/97.
In ogni caso, non era compito del Segretario
verificare la veridicità della documentazione prodotta dal Sindaco a supporto
della domanda di raddoppio dell'indennità.
- Quanto al danno, questo dovrebbe, a detta
dell'appellante, essere integralmente addebitato al Sindaco, che è stato colui
che ha formulato l'istanza di raddoppio dell'indennità e l'unico che ne ha
beneficiato.
L'appellante A. A., Consigliere Comunale
all'epoca dei fatti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Mancini e
Pierluigi Varischi, ha eccepito:
- La mancanza, in capo ai consiglieri Comunali, di
poteri di controllo sulle dichiarazioni del Sindaco, poteri non rinvenibili nel
sistema previsto dalla l. n.142/'90. Gli stessi si fidarono dei pareri
favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal
Responsabile di Ragioneria.
In ogni caso, i poteri di controllo dei consiglieri
non si sarebbero potuti estendere a soggetti terzi, in relazione ai quali il
Sindaco affermava di svolgere attività di lavoro autonomo. Nei loro confronti
può ritenersi operante la c.d. “scriminante politica”, e in ogni caso
mancherebbe il requisito soggettivo della colpa grave.
- Mancanza di responsabilità, per avere i
Consigliere compiuto una scelta discrezionale di merito, insindacabile da parte
del giudice contabile, in ordine alle conseguenze del predetto raddoppio
sull'entità complessiva dell'indennità del Sindaco.
- Contraddittorietà ed illogicità della
motivazione, perché se è vero che il C., come affermato dai primi giudici, ha
posto in essere un raggiro, sarebbe quindi da escludere la responsabilità dei
consiglieri che sarebbero stati indotti in errore proprio da quel raggiro.
- Intervenuta prescrizione dell'azione di
responsabilità, da ritenersi decorrente dalla data delle delibere ovvero dal
primo pagamento. A tal proposito afferma che l'invito a dedurre non ha
efficacia interruttiva della prescrizione.
- Mancanza del nesso di causalità con la parte del
danno riferibile alle indennità percepite negli anni 1999 e 2000 in quanto
relativamente ad esse non fu adottata alcuna delibera.
Il Procuratore Generale ha formulato le proprie
conclusioni con atto scritto depositato il 10 ottobre 2005, con il quale ha
rilevato:
-
In merito alla presunta prescrizione del diritto al risarcimento, la decorrenza
della stessa va ricondotta alla data del fatto dannoso, comprensivo
dell'evento, e a tal fine non può assumere rilevanza la data delle delibere che
hanno concesso il beneficio in esame, bensì quella di effettivo pagamento
dell'indebita maggiorazione; inoltre la giurisprudenza contabile più recente è
nel senso di attribuire efficacia interruttiva all'invito a dedurre.
-
Con riferimento alle contestazioni del dott. C., precisa che la funzione di
Consigliere di amministrazione, da lui rivestita presso l'omissis e l’omissis,
non rientra nella categoria di “attività lavorativa non dipendente” che ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 816/1985 legittima il raddoppio della
indennità di carica.
Nè a tal fine possono utilmente menzionarsi le
dichiarazioni dei redditi dell'appellante, poiché la normativa tributaria non
individua la natura del rapporto dell'amministratore con la società gestita.
Quanto al profilo psicologico, il Procuratore
Generale ha individuato almeno il profilo della colpa grave sia a carico del
Sindaco, che ha formulato dichiarazioni ambigue e comunque prive della dovuta
chiarezza, sia a carico del Consiglieri di Amministrazione, che avrebbero
potuto richiedere un approfondimento istruttorio sulla natura dell'attività
esercitata dal sindaco; sia, infine, a carico del Segretario comunale, che ha
omesso l'uso della necessaria professionalità nel rendere il dovuto parere al
Consiglio comunale.
Con successive memorie depositate, rispettivamente,
in data 19 e 23 ottobre 2007 gli appellanti
B. C. ed A. A. hanno formulato ulteriori considerazioni a sostegno delle
proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del giorno 13 novembre 2007 l'Avv.
Longobardi per il dr. C. ha insistito per l'insussistenza di colpa grave a
carico del proprio assistito ed ha richiamato il parere del Consiglio di Stato
che avrebbe riconosciuto la possibilità del raddoppio anche nei confronti di
pensionati purchè esercitanti attività lavorativa autonoma.
Gli avvocati Petretti per F. e Gigli per A. si sono
riportati agli atti scritti.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Vice
Procuratore Generale dr. Tommaso Cottone, ha segnalato che l'eccezione di
prescrizione viene posta per la prima volta in appello dal signor F. e che per
gli altri responsabili la prescrizione decorre comunque dalla maturazione del
danno, cioè dalle date dei vari pagamenti.
Nel merito, ha ribadito la responsabilità degli
appellanti, e soprattutto del Sindaco, per l'illegittimo riconoscimento del
beneficio, in aperta violazione di legge.
Ritenuto in
D I R I T T O
Il C.gio dispone preliminarmente la riunione degli
appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti tutti avverso una
medesima sentenza, al fine di pervenire ad un'unica decisione.
1. Prescrizione dell'azione di
responsabilità - Viene anzitutto all'esame la questione della prescrizione
dell'azione contabile, motivo dedotto da tutti gli appellanti.
Con riferimento all'appellante F. il C.gio rileva
che, come pure precisato dal Pubblico Ministero, dalla sentenza e dagli atti e
memorie del giudizio di primo grado non risulta che all'epoca l'appellante
avesse espressamente sollevato eccezione di prescrizione; pertanto essa, in quanto
proposta per la prima volta con il gravame, contrasta con il divieto, di cui
all'art. 345 c.p.c., di formulare nuove eccezioni in appello che non siano
rilevabili d'ufficio.
Quanto agli appellanti C. e A., entrambi hanno
dedotto la prescrizione del diritto azionato in quanto la stessa dovrebbe
considerarsi decorrente dalla data delle delibere che hanno accordato il
beneficio in questione ovvero dal primo pagamento.
Nella fattispecie va pertanto verificato il dies
a quo di decorrenza della prescrizione di cui all'art. 1, 2° comma, legge
n. 20 del 1994, nel testo sostituito dal D.L. n. 543/1996, là dove prescrive in ogni caso la decorrenza
del diritto al risarcimento del danno dalla data in cui si è verificato il
fatto dannoso.
Si tratta, cioè, dell'interpretazione
data all'espressione “fatto dannoso” usata dal legislatore del 1994.
Ebbene, la giurisprudenza formatasi
sul termine iniziale della prescrizione, in ipotesi di indebite erogazioni, è
rimasta a lungo oscillante tra due distinte posizioni: l'una, che parla di
fatto e non di evento dannoso, e fa riferimento quale termine iniziale per il
decorso della prescrizione al comportamento che abbia posto le necessarie ed
ineludibili premesse di un evento che ne diviene mera ed obbligata conseguenza
(Sez. III Centrale, 30.09.2002, n. 300); l'altra, che individua invece il
“fatto dannoso” nell'erogazione di somme da parte della Pubblica
Amministrazione e non nel fatto che tale erogazione ha reso inevitabile: tale
interpretazione deve ritenersi attualmente prevalente (Sez. I Centrale,
06.02.2007, n. 17; 05.12.2003, n. 427; 07.10.2002, n. 341).
In proposito reputano i Giudicanti
di dover chiarire che, trattandosi di danno a formazione progressiva, e
dovendosi dare necessariamente rilievo alla c.d. effettività del danno, occorre
aver riguardo non tanto all'atto deliberativo quanto alle distinte date di
pagamento dei singoli ratei dell'indennità.
La giurisprudenza prevalente di
questa Corte dei conti, infatti, è concorde nel ritenere che il “fatto dannoso”
sia costituito dal binomio condotta-evento e che la fattispecie dannosa
si perfezioni con il verificarsi di quest'ultimo.
Ciò significa, con riferimento al
termine iniziale della prescrizione della relativa azione di responsabilità,
che non può ritenersi sufficiente a dare inizio al periodo prescrizionale la
semplice condotta trasgressiva di specifici obblighi di servizio, ma occorre
anche la verificazione dell'effetto lesivo di detta condotta.
Ciò vale in particolar modo nelle ipotesi in cui
gli elementi costitutivi del fatto dannoso, e cioè l'azione/omissione e
l'effetto lesivo, siano temporalmente ascrivibili a periodi diversi: in tali
casi è solo dal verificarsi dell'eventus damni che inizia a decorrere la prescrizione.
Prima dell'effetto lesivo dunque non
vi è interesse ad agire, difettando i requisiti della certezza e della
attualità del danno.
Tale tesi permette di interpretare l'art. 1 comma
2° della legge n. 20/1994 anche in correlazione con le disposizioni del codice
civile che disciplinano l'istituto della prescrizione e segnatamente, in
correlazione con l'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Siffatta interpretazione ha ricevuto
una ulteriore conferma con la recente pronuncia delle Sezioni Riunite di questa
Corte dei conti, che risolvendo la relativa questione di massima, con sentenza
n. 5/2007/ QM depositata il 19 luglio 2007 hanno escluso che, ai fini della
decorrenza della prescrizione, sia sufficiente il compimento della condotta
illecita, rilevando che una lettura che C.ghi l'endiadi “commissione del fatto”
al mero dispiegarsi della condotta trasgressiva, senza alcun riferimento alle
conseguenze dannose che ne sono derivate, condurrebbe all'esito assurdo di
dover ritenere che, nella materia della responsabilità amministrativa, la
prescrizione inizi a decorrere in un momento in cui, per non essere ancora
concreto ed attuale il danno, non sarebbe azionabile alcuna pretesa
risarcitoria e la domanda giudiziale in ipotesi proposta dovrebbe essere
respinta per insussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità.
Di contro, le Sezioni Riunite hanno affermato che
di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la
condotta contra ius abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri
della concretezza e dell'attualità, ragion per cui quando il danno è la
sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo, tutti risalenti ad un unico atto
deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà, la decorrenza
della prescrizione va individuata nella data di ciascun pagamento.
Ciò premesso, nel caso specifico il
fatto dannoso è stato individuato nell'erogazione del raddoppio della indennità
di carica a soggetto non in possesso dei requisiti di legge.
Ha ritenuto il Giudice di prime cure
che in fattispecie non si debba avere riguardo all'atto deliberativo in sé,
quanto piuttosto alle distinte date di pagamento dei singoli ratei
dell'indennità per cui è causa, e che comunque la prescrizione si è verificata
per i ratei mensili dell'indennità erogati fino al novembre 1998, e cioè al
compiersi del quinquennio anteriore alla data di notifica dell'invito a dedurre
con effetti interruttivi, avvenuta nel novembre 2003 (data valida per tutti i
convenuti tranne che per il consigliere G., non appellante, per il quale il
diritto è da considerarsi prescritto fino a gennaio 1999) e ad eccezione del
consigliere F. che non ha rilevato la prescrizione.
Ritiene questo Giudice di
condividere le motivazioni espresse al riguardo nella sentenza appellata, in
quanto aderenti alla interpretazione prevalente in tema di decorrenza della
prescrizione; con riferimento
all'invito a dedurre, poi, si limita a ricordare che la giurisprudenza
assolutamente prevalente di questa Corte riconosce al medesimo valenza
interruttiva della prescrizione (Sezioni Riunite, nn. 14/2000, 6/2003 e 1/2004;
Sez. I Centrale, n. 3/A/2005; Sez. III Centrale, n. 348/A/2004).
2. Inammissibilità
dell'azione per insindacabilità della scelta discrezionale - Nè può valere,
nella specie, l'eccezione, pure formulata, di insindacabilità nel merito delle
scelte discrezionali ex art. 3 della legge n. 639/1996, modificativo dell'art.
1 della L. n. 20/1994.
Come già affermato dalla giurisprudenza costante
della Corte dei conti, anche di questa Sezione (Sez. I Centrale, 23.09.2005, n.
292/A; Sez. III Centrale, 21.01.2004, n. 30/A; Sez. Lazio, n. 2096 del
20.10.2003), occorre sul punto precisare che la disposizione del 1996 in realtà
non modifica i principi giurisprudenziali già in precedenza consolidatisi in
tema di sindacato del giudice contabile sull'attività discrezionale della
pubblica amministrazione; principi secondo i quali al giudice della
responsabilità amministrativa è precluso ogni apprezzamento che investa le
valutazioni di convenienza e opportunità compiute dall'autorità
deliberante, essendo vietata ogni ingerenza nell'attività di ponderazione
comparata degli interessi, mentre viceversa è consentito - e anzi connaturato
alla tipologia del giudizio - il vaglio dell'attività discrezionale degli
amministratori, con riferimento alla rispondenza della stessa a criteri di
razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza
amministrativa, al fine di stabilire se la scelta risponda a quei criteri di
prudente apprezzamento cui deve sempre ispirarsi l'azione dei pubblici
apparati.
L'insindacabilità
delle scelte amministrative, dunque, non esclude la verifica giudiziale
sul corretto esercizio del potere discrezionale stesso; verifica che si avvale
di parametri esterni, quali ad esempio la competenza e la materia, ed interni,
come la congruità e la proporzionalità delle scelte, la rispondenza delle
stesse a principi di razionalità, trasparenza ed economicità dell'azione
amministrativa allo scopo di assicurarne il buon andamento, per dettato
costituzionale fissati come criteri cui l'azione amministrativa deve
conformarsi, cosicché il perseguimento di fini non conformi all'interesse
pubblico concreto imputato dall'ordinamento all'ente si traduce in una lesione
di interessi alla comunità. (Sez. I centr. n. 266 del 17.9.2001). Rientra
quindi nei poteri del giudice contabile la verifica della rispondenza della
destinazione dei mezzi finanziari pubblici al fine interesse pubblico concreto
che l'ente deve perseguire; nonché il sindacato del comportamento discrezionale
dei pubblici amministratori sulla natura di interesse pubblico del fine da
perseguire. E se tale comportamento è illecito, viene a mancare la ragione
giuridica della destinazione dei mezzi finanziari pubblici per il soddisfacimento
di quell'interesse pubblico concreto.
Occorre pertanto distinguere tra merito e
conformità dell'azione ai canoni generali già citati. Nella fattispecie oggetto
del presente giudizio, infatti, non si tratta di sindacare il merito di una
scelta compiuta, bensì di fare chiarezza sulla sussistenza o meno delle
condizioni cui è subordinato l'esercizio legittimo e lecito del potere di
scelta in quella materia; occorre cioè accertare se i soggetti agenti abbiano
tenuto conto, o meno, delle prescrizioni di legge o di statuto e se siano stati
rispettati il principio di ragionevolezza e quelli della economicità e del buon
andamento dell'azione amministrativa, costituzionalmente garantiti anch'essi
(artt. 95 e 97 Cost.).
Nella fattispecie all'esame l'atto compiuto
travalica i principi di economicità, di convenienza e di razionalità delle
scelte. Esso esprime una scelta abnorme e palesemente arbitraria, tanto da
configurare il vizio di eccesso di potere. L'illiceità della scelta rende,
quindi, improponibile l'eccezione, non ponendosi un problema di insindacabilità
delle scelte discrezionali quando si sia agito in contrasto con prescrizioni
dell'ordinamento e l'opzione scelta disattenda in modo palese canoni di
razionalità e di adeguatezza funzionale. (Sez.
III Centr. N. 2/A del 7.1.2003).
3. “Esimente politica” di cui all'art. 1, co. 1 ter, della L. n. 20/94
- Si
afferma che l'Organo politico deliberante dovrebbe andare esente da
responsabilità ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della L. n. 20/1994, poiché ha
semplicemente approvato atti rientranti nella competenza propria degli uffici
tecnici o amministrativi.
Anche tale eccezione è da respingere, in quanto l'
esimente politica è esperibile nei confronti degli organi di governo dell'Ente
nella loro attività di elezione delle scelte attinenti alla politica generale
dell'ente locale, nella specie non in contestazione (Sez. I Centrale, n.
115/2003). Inoltre l'atto posto in essere dagli amministratori del Comune di S.
non era particolarmente complesso, né richiedeva particolari cognizioni
tecniche o giuridiche, occorreva soltanto chiedersi se poteva o meno
corrispondersi un raddoppio dell'indennità di carica.
In secondo luogo, la giurisprudenza pacifica
afferma che la c.d. “scriminante politica” non è applicabile nelle materie
riservate agli organi di governo, nelle quali gli uffici amministrativi e
tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o consultive e
comunque di mero supporto strumentale; oppure, è esclusa quando l'evidenza
dell'erroneità dell'atto sia stata tale da escludere qualsiasi buona fede (Sez.
II centr., n. 29/A del 3.2.1999; n. 303/A del 3.11.2003 ; Sez. Lazio, n. 2087
del 12.10.2005; Sez. Lombardia, n. 323 del 6.03. 2003).
Anche nel caso di specie, la competenza a
deliberare il raddoppio dell'indennità del Sindaco era atto rientrante nelle
attribuzioni degli organi di governo deliberanti e, in quanto tale, non è ad
esso applicabile la scriminante politica.
4. Le singole responsabilità - Nel
merito, tutti gli appellanti hanno respinto gli addebiti di responsabilità
adducendo la mancanza del requisito della colpa grave e la carenza e illogicità
della motivazione dell'appellata sentenza per violazione e falsa applicazione
dell'art. 3 della legge n. 816 del 1985.
Il C.gio deve preliminarmente verificare se
sussistevano, nella fattispecie, i presupposti per disporre, ai sensi dell'art.
3 della norma citata, il raddoppio dell'indennità del Sindaco.
La norma in questione, dopo aver previsto la
corresponsione, in favore del Sindaco, di una indennità mensile di carica
deliberata dal Consiglio comunale entro precisi limiti stabiliti per ciascuna
classe di comuni, dispone al comma secondo che siffatti limiti sono raddoppiati
per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti “che
svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti,
siano collocati in aspettativa non retribuita”.
Con il raddoppio dell'indennità di carica, previsto
dalla menzionata legge n. 816/85, il legislatore ha inteso indennizzare quegli
amministratori locali che, proprio in virtù dell'esercizio delle funzioni
connesse alla carica rivestita siano costretti a distogliere tempo ed energia
alla propria attività lavorativa con perdita di guadagno, sia che si tratti di
attività autonoma, sia che si tratti di attività dipendente con collocamento in
aspettativa senza assegni; è palese, quindi, la natura risarcitoria del
beneficio, spettando il raddoppio per compensare il sacrificio temporale ed
economico per la disponibilità del tempo necessario all'esercizio del mandato
elettivo.
E' evidente, perciò, che tale
beneficio non possa essere corrisposto a chi non svolga attività lavorativa
perché, ad esempio, disoccupato, studente, casalinga o pensionato.
Senonchè il Consiglio di Stato, pronunciandosi in
merito ad un quesito formulato dal Ministero dell'Interno, con parere n.
1965/1986 reso in data 9 gennaio 1987 ha chiarito che se il pensionato svolge
attività lavorativa, autonoma o dipendente, ricorrendo le altre condizioni
previste dalla legge opererà il raddoppio dell'indennità.
Ed è a tale parere che gli appellanti hanno fatto
riferimento nel corrispondere siffatto beneficio.
Ora, poiché nel caso di specie il Sindaco B. C.
non esercitava attività lavorativa
dipendente, occorreva verificare se costui svolgesse attività lavorativa
autonoma, come dal medesimo dichiarato.
In proposito i giudici di primo grado hanno
correttamente sostenuto che “il Sindaco non svolgeva professionalmente
alcuna attività di lavoro autonomo, non essendo plausibile assimilare, ai fini
considerati, le funzioni di Consigliere di amministrazione dell'omissis. e
dell'Istituto Italiano di omissis dal medesimo svolte, a detta attività
caratterizzata dall'impiego a proprio rischio dei mezzi necessari per far
fronte alla domanda della clientela”.
Non si
ravvisa in proposito alcuna lacuna o illogicità nella motivazione, avendo la
sentenza appellata dimostrato con dovizia di particolari la carenza, nella
specie, delle condizioni rese palesi dal dettato normativo di cui sopra.
Venendo
all'esame delle condotte degli appellanti, il C.gio non può che riconfermare
l'illiceità del comportamento tenuto dal sindaco B. C. per l'evidente interesse
alla attribuzione del beneficio, reso palese dalle contraddittorie e reticenti
dichiarazioni sostitutive formulate, con cui ha ottenuto la concessione del
raddoppio della indennità, intenzionalmente volte a qualificare l'attività
espletata come “libero professionale in materia di consulenza aziendale
e bancaria”.
Ebbene, la funzione di consigliere di
amministrazione, attività effettivamente svolta dal Sindaco pro-tempore, non
può considerarsi tale in quanto, pur richiedendo una partecipazione informata
alle riunioni del Consiglio di amministrazione e comportando possibili
responsabilità, non si concreta nell'esercizio professionale di una specifica
competenza tecnica per la risoluzione di particolari problematiche, come è
richiesto ad un consulente, che perciò riceve una retribuzione e non un
indennizzo, come il consigliere di amministrazione.
Né può sostenersi che tale funzione possa rientrare
nella categoria delle “attività lavorative autonome”, come richiesto
dalla citata norma, atteso il carattere non professionale dell'incarico e la
mancanza di una clientela o dell'avviamento commerciale che caratterizzano le
medesime.
Inoltre, le dichiarazioni dei redditi prodotte
dall'appellante non possono ritenersi di una qualche utilità in proposito, in
quanto si tratta di atti unilaterali e la normativa tributaria, come pure
rilevato dal Pubblico Ministero, si limita a considerare, ai soli fini fiscali,
come derivanti da lavoro autonomo le relative entrate.
Anche il nuovo calcolo della pensione da parte
dell'INPS è avvenuto in base a dichiarazioni dell'appellante che ha qualificato
come derivante da lavoro autonomo il reddito in questione; l'inserimento, poi,
dello stesso fra quelli da lavoro autonomo è stato considerato dall'INPS ai
soli fini pensionistici.
In ragione di quanto appena esposto il C.gio reputa
senz'altro sussistente la colpa grave dell'appellante, ai limiti addirittura
del dolo, per aver rilasciato, al deliberato fine di ottenere il raddoppio
dell'indennità, dichiarazioni mendaci o comunque non veritiere, com'è
dimostrato dalla circostanza che le stesse sono state chiaramente smentite dagli
Enti presso cui il C. aveva dichiarato di svolgere siffatta attività
libero-professionale; per aver addirittura partecipato alla votazione
consiliare inerente siffatto raddoppio nella seduta del 14 marzo 1998; infine
per aver agito in palese assenza dei presupposti di legge, atteso che
l'appellante ha dichiarato in sede di audizione personale (verbale del
17.02.2004) di aver sempre percepito integralmente i compensi derivanti dagli
incarichi di che trattasi, sicchè neppure è ravvisabile, nella specie, una
qualsivoglia contrazione delle entrate imputabile alla carica esercitata.
§§§§
Il Segretario comunale, signor R. F., ha
prospettato l'intervenuta abrogazione,
con l'entrata in vigore del comma 85 dell'art. 17 della legge n. 127/'97,
dell'art. 53 della Legge n. 142/90 che poneva in capo al Segretario dell'ente
locale l'obbligo di esprimere il parere di legittimità sulle deliberazioni
dell'Ente; per cui attualmente residuerebbe a suo carico solo l'attività di
verifica che la “cosa pubblica” sia gestita in conformità ai criteri espressi
nella stessa legge n. 127/97, non più in un'ottica di controllo dei singoli
atti, bensì di collaborazione con gli organi dell'Ente nel rispetto delle
norme, sia statali che locali, poste dall'ordinamento giuridico.
Al riguardo questo Giudice deve precisare che la
giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte chiarito che l'intervenuta
soppressione, ai sensi dell'art. 17, co. 85° della legge citata, del parere di
legittimità del segretario (comunale o provinciale) su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio, già previsto dall'art. 53
della L. n. 142/1990, non esclude che permangano in capo al Segretario tutta
una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un'area di
deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto
svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di
servizio instaurato con l'ente locale, all'azione di responsabilità
amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti.
Ciò in quanto il suddetto, ai sensi dell'art. 17
della L. 127/97 e, successivamente, dell'art. 97 D.Lgvo 18.08.2000, n. 267
mantiene la specifica funzione
ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione
dell'ente locale. Infatti il T.U. n. 267/2000
ha assegnato al Segretario dell'ente locale, in linea generale, oltre
agli altri compiti indicati all'art. 97 del T.U. citato, le “funzioni di
collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti” e quelle di “sovrintendere allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l'attività”.
Nondimeno la suddetta modifica normativa non
esclude che il Segretario comunale, proprio in virtù di tali specifici compiti
di consulenza giuridico-amministrativa, possa - ed ove richiestone, debba -
comunque rendere il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti e che del parere reso
debba rispondere in via amministrativa, in adesione ad un principio generale,
operante a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa del parere
espresso (Sez. II Centr. 17.03.2004, n. 88/A; 23.06.2004, n. 197/A; Sez.
Giur.le Puglia, 8 luglio 2003, n. 594).
In altri termini l'affidamento, alla stregua della
previsione normativa di cui all'art. 97 T.U. 18 agosto 2000, n. 267, al
Segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica ed
amministrativa di tutti gli organi dell'ente locale assorbe, in qualche guisa,
lo specifico compito, dianzi espressamente previsto dall'art. 53 L.8 giugno
1990 n. 142, di esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni
di giunta; di tal che l'evoluzione normativa in materia ben lungi
dall'evidenziare una sottrazione del già citato Segretario alla responsabilità
amministrativa ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione
della rilevata estensione delle funzioni.
Nel caso di specie, peraltro, il signor F. era
ugualmente tenuto ad esprimere il parere di legittimità ai sensi delle
disposizioni contenute negli Statuti del Comune di S. che, negli anni
interessati, regolamentavano la vita del Comune e la funzione degli organi. In
particolare l'art. 87 dello statuto approvato con deliberazione del C.C. n. 20
del 1994 prevedeva, fra le funzioni del Segretario, quella di “esprimere il
preventivo parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta a
Giunta Comunale e Consiglio Comunale”; di adottare i provvedimenti necessari
per il conseguimento dei risultati dell'azione amministrativa secondo principi
di economicità, efficienza ed efficacia; di assumere i provvedimenti
organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei
cittadini agli atti e alle informazioni.
Gli articoli 17, comma 6 e 77, comma 5 dello
Statuto approvato con deliberazioni del C.C. n. 97 dell'11.12.1998 e n. 16
dell'11.2.1999 prevedevano altresì che ogni proposta di deliberazione
sottoposta al Consiglio dovesse essere corredata dal “parere del Segretario
Comunale sotto il profilo della legittimità” e che il medesimo collaborasse,
anche con l'espressione di pareri li legittimità, con gli organi del Comune.
Pertanto il signor F. era tenuto all'osservanza
degli obblighi che derivavano, oltre che dalla legge, anche dalle disposizioni
statutarie, e quindi a lui comunque competeva rendere il prescritto parere di
legittimità in ordine alle deliberazioni degli organi dell'Ente locale.
Correttamente, pertanto, i primi giudici hanno
censurato il comportamento illecito del Segretario comunale il quale, presente
ad entrambe le delibere con cui si è disposto il raddoppio dell'indennità, ed
esplicitamente interpellato da alcuni Consiglieri, come emerge dal verbale
della seduta del dicembre 1997, ha
deliberatamente omesso di segnalare la illegittimità, nella specie,
della concessione del suddetto beneficio.
Da ultimo rileva il C.gio che il comportamento del
signor F. appare ancor più biasimevole alla luce delle dichiarazioni fatte dal
medesimo nelle deduzioni all'invito e in occasione dell'audizione personale,
dalle quali emerge con evidenza la natura determinante del suo intervento nella
seduta del Consiglio comunale deputato all'approvazione del citato beneficio.
Egli ha infatti dichiarato al Procuratore
regionale, con raccomandata in data 5.04.2004: “Prima del Consiglio Comunale
il sindaco dr. B. C. mi chiese di esprimere per iscritto il mio parere in
proposito; detto parere da me reso puntuale ed approfondito era negativo ed
esprimeva quanto da diverse parti è emerso, e cioè che il dr. C., nella sua
posizione di pensionato, e con i piccoli incarichi di componente di alcuni
Consigli di Amministrazione non aveva
diritto al raddoppio dell'indennità. Non nascondo che la cosa non fu certamente
ben accolta dal Sindaco e ciò non produsse certo buoni rapporti”.
Siffatte ammissioni, confermate nel verbale di
audizione personale del 20 aprile 2004, dimostrano quindi che il F. era
perfettamente consapevole della assoluta carenza dei presupposti normativi per
concedere il raddoppio dell'indennità e della natura non veritiera delle
dichiarazioni contenute negli atti notori rilasciati dal Sindaco C.; malgrado
ciò egli intervenne nelle sedute del Consiglio in maniera determinante, fugando
i dubbi dei Consiglieri con considerazioni assolutamente tranquillizzanti.
Per tali motivi ritiene questo giudice di dover
pienamente confermare, nei confronti del signor F., il verdetto di
responsabilità pronunciato dai primi giudici.
§§§§
In merito alle osservazioni
dell'appellante A. A. è da premettere che, dei consiglieri comunali
condannati dai primi giudici, solo l'A. ha prodotto appello contestando gli
addebiti di responsabilità, mentre nei confronti di tutti gli altri diciannove
consiglieri non appellanti le statuizioni di condanna della sentenza di primo
grado sono ormai divenute irrevocabili per l'intervenuto giudicato.
Secondo quanto eccepito dall'A. esulerebbe, dal
mandato del consigliere comunale, il dovere di verifica sull'effettiva
sussistenza dei presupposti per il raddoppio dell'indennità, ravvisandosi a suo
carico, tutt'al più, compiti di controllo politico sull'attività dell'ente.
Il C.gio non condivide siffatte
argomentazioni, dovendosi in proposito precisare che l'organo C.giale di
governo dell'ente può esprimersi, se non effettuando direttamente
un'istruttoria, almeno richiedendo un approfondimento istruttorio agli uffici
burocratici competenti.
Senonchè, nel caso di specie si sono
verificate una serie di circostanze concomitanti che potevano apparire idonee a
fugare i dubbi e le perplessità insorte, in sede di votazione, nei consiglieri
comunali.
Risulta
infatti dagli atti di causa che in ordine alla proposta di deliberazione, una
volta ultimata la fase istruttoria, sia il Responsabile del Servizio
interessato che il Responsabile di Ragioneria avevano espresso pareri
favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile.
Attraverso il primo dei due pareri
il dirigente del settore Affari Generali attestava, in buona sostanza, la
correttezza e la sufficienza dell'istruttoria, nonché l'idoneità dell'atto a
perseguire gli obiettivi generali e specifici dell'attività amministrativa e la
legittimità dell'atto stesso in relazione alle leggi disciplinanti la materia
dedotta in deliberazione.
Con il proprio parere, invece, il
responsabile di Ragioneria attestava la regolarità contabile, sotto il profilo
della legalità della spesa, dell'imputazione al giusto capitolo di bilancio e
della capienza di quest'ultimo.
Anche l'intervento del Segretario
comunale, come è stato in precedenza illustrato, servì a rappresentare
l'operazione in questione come del tutto legittima e senz'altro consentita alla
luce del noto parere del Consiglio di Stato, avendo quest'ultimo
intenzionalmente omesso di precisare quale fosse l'effettiva natura
dell'attività svolta dal Sindaco.
Aggiungasi a ciò l'ulteriore circostanza rilevata
dall'A., e cioè che nella cartellina riguardante la proposta di deliberazione
di rideterminazione dell'indennità di carica per l'anno 1997 (poi divenuta
deliberazione n. 82/97) era anche presente la dichiarazione del Sindaco, dr. B.
C., resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui lo
stesso attestava “di svolgere attività di libero professionista in materia
di consulenza aziendale e bancaria dal
1.1.1997”.
Appare quindi evidente che al momento della
approvazione delle delibere risultava assolutamente pacifica, per l'appellante,
la legittimità delle proposte di deliberazione, atteso che, conformemente al
quadro normativo di riferimento (art. 3 L. n. 816/1985), S. conta più di 10.000
abitanti ed il Sindaco aveva certificato di svolgere un'attività lavorativa non
dipendente.
Alla luce della documentazione in atti e della
istruttoria esperita può dunque affermarsi che l' A. non aveva motivo di
dubitare sull'esatta applicabilità della fattispecie normativa al caso
concreto, né era notorio che la situazione reale fosse diversa da quanto
rappresentato.
Pertanto il C.gio non rileva, nella specie,
quell'agire con abnorme superficialità e trascuratezza, in spregio di norme
giuridiche e tecniche, di comune percezione dell'amministratore medio, che
rileva ai fini dell'individuazione della colpa grave, elemento costitutivo
necessario ed imprescindibile dell'obbligazione di responsabilità.
In conclusione, nei confronti del signor A. A. deve
essere formulata pronuncia assolutoria, mentre gli appelli proposti da B. C. e
R. F. vanno rigettati.
Questo Giudice conferma, per il resto, il dispositivo
della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale - definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
185/05 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia in data
25.11.2004 -11.03.2005:
- ACCOGLIE l'appello del signor A. A. e, per
l'effetto,
- ASSOLVE A. A. dalla domanda
attorea.
- RIGETTA per il resto gli appelli proposti da
B. C. e R. F. nei confronti della sentenza n. 185/05 emessa dalla
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia in data 25.11.2004 -
11.03.2005.
- CONDANNA inoltre i predetti B. C. e R. F. al
pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro
445,18 (Quattrocentoquarantacinque/18).
- CONFERMA per il resto il dispositivo
della sentenza appellata.
-
MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
-
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
13 novembre 2007.
Depositata
in Segreteria il 7/4/2008