CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE
per la Regione LAZIO
RELAZIONE
Del Procuratore Regionale
dott. Salvatore Nottola
in occasione dell’inaugurazione
dell’anno
giudiziario 2003
1 - Nel suo discorso
introduttivo al convegno celebrativo del 140° anniversario dell'istituzione
della Corte dei conti il Presidente dell'Istituto Prof. Francesco Staderini ha
ricordato la fondamentale importanza dell'esercizio della giurisdizione di
responsabilità perché essa rafforza, con la sanzione risarcitoria e la connessa
prevenzione, gli strumenti creati dall'ordinamento a tutela del pubblico
erario.
Nell'occasione dell'apertura dell'anno giudiziario
- quando si analizzano e si valutano i risultati dell'attività svolta nel
periodo precedente e si considerano le prospettive future - non sembra dunque
improprio verificare l'efficacia della giurisdizione contabile, sotto il
duplice profilo degli strumenti normativi e della applicazione
giurisprudenziale, quale presidio a garanzia della legalità nella gestione
delle pubbliche risorse.
Orbene, se è innegabile la sua funzione
fondamentale di tutela della finanza pubblica, come è stato ricordato, è pur
vero che, sotto l'aspetto normativo, l'esperienza fatta nel periodo abbastanza
lungo di applicazione delle disposizioni introdotte con le più importanti leggi
di riforma della Corte dei conti (la 19 e la 20 del 1994 e ancor più la 639 del
1996) consente di affermare che l'area di intervento del giudice contabile è
andata progressivamente restringendosi a danno della efficacia alle finalità di
cui si è detto e ciò, nonostante marginali attribuzioni di nuove competenze.
La limitazione della responsabilità ai fatti
commessi con dolo o colpa grave, la insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali, la considerazione dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione o
dalla comunità amministrata, se sono innovazioni condivisibili (alcune solo in
parte) come espressione di principi di civiltà giuridica, hanno però l'effetto,
prese nella loro astrattezza, di sottrarre larga parte dei comportamenti
colpevolmente dannosi all'azione di risarcimento, come si ebbe già occasione di
rilevare nella relazione dello scorso anno, con specifico riguardo all'aspetto
del grado della colpa.
Analogo rischio si ha per il parametro della
discrezionalità amministrativa che, per i suoi contorni troppo indefiniti,
consente a condotte oggettivamente illecite e dannose di sfuggire al sindacato
del giudice contabile.
Un altro rilevante aspetto di limitazione della
giurisdizione contabile è la sua esclusione nei confronti degli enti pubblici
economici e delle società per azioni che gestiscono risorse pubbliche. Si
tratta di limitazione che non deriva dalle indicate leggi di riforma ma, per un
verso, dal noto orientamento della S.C. di Cassazione che esclude tale
giurisdizione nei confronti dei primi perché gestiscono con criteri
imprenditoriali e nei confronti delle seconde perché non inserite nella
pubblica amministrazione e, per altro verso, dalla mancanza di un intervento del
legislatore che colmi la lacuna.
Il risultato è che una sempre più estesa area di
attività pubbliche viene sottratta alla tutela pubblica, con pregiudizievoli
riflessi sull'erario, ed il fenomeno è destinato ad aumentare perché sempre più
frequentemente funzioni e risorse pubbliche vengono trasferite ad enti privati.
Per quanto riguarda la giurisprudenza, si deve
segnalare che molti aspetti sono ancora soggetti ad orientamenti oscillanti,
sia in questioni di merito (ad esempio, nella configurazione della giurisdizione
di responsabilità nel fenomeno, purtroppo sempre attuale, della corruzione) sia
in rilevanti aspetti di procedura, quale il c.d. invito a dedurre ed i rapporti
con il giudizio penale.
Di ciò si dirà in seguito. Si deve però fin d'ora
osservare che l'incertezza interpretativa, soprattutto se prolungata, in ordine
ai canoni fondamentali della responsabilità, comporta gravi pregiudizi sia per
l'erario sia per la certezza dei rapporti. Ancora più gravi sono le
conseguenze, sul regolare andamento dei giudizi, quando l'incertezza riguarda
le regole del processo.
Un aspetto rilevante di questo problema è
rappresentato dalla inosservanza, da parte dei giudici di merito, delle
sentenze delle Sezioni Riunite della Corte nelle questioni di massima e nella
soluzione dei contrasti giurisprudenziali. Anche se il fenomeno non è
frequente, preoccupa la circostanza che ciò avviene soprattutto presso le
Sezioni centrali, cioè nell'ultimo grado del giudizio.
Non si vuole certamente mettere in discussione
l'utilità della evoluzione giurisprudenziale (ferma restando la necessaria
prudenza di fronte a orientamenti consolidati) e neanche l'autonomia dei
singoli giudici, ma auspicare piuttosto la creazione di sistemi che assicurino
una certa stabilità degli orientamenti una volta che si siano, nel tempo,
formati. Anche per questo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre
un ulteriore grado di giurisdizione, che assicuri l'uniformità
dell'interpretazione.
2 -
L'attività della Sezione giurisdizionale
E' continuato nell'anno scorso l'andamento positivo
con riguardo ai settori dei conti
giudiziali (1421 definiti nel merito) e della giurisdizione pensionistica: quanto a quest'ultima, è sempre alto
il numero dei giudizi iscritti a ruolo ( 5.122 ) e di quelli definiti ( 5.169 )
talché si è ulteriormente ridotta la giacenza ( 8.810 ricorsi a fronte dei
12.112 del 2001 ).
Quanto ai giudizi
di responsabilità, degna di rilievo è la circostanza che oltre il 58 per
cento delle sentenze sono di condanna mentre altrettanto rilevante è il numero
delle condanne pronunciate con ordinanza ( 34 ) nei giudizi con valore
inferiore ad Euro 2.582,28 (corrispondenti ai 5 milioni di lire).
Ma a parte l'aspetto quantitativo, le pronunce
(delle quali si riporta in nota una selezione di quelle più significative) si
segnalano per l'interesse dei temi di diritto trattati.
Degne di nota sono le molte sentenze con le quali
vengono sanzionati comportamenti dannosi nella gestione del patrimonio
immobiliare o mobiliare,
in relazione, ad esempio, alla locazione degli immobili di proprietà, e nella
erogazione di servizi, anche previdenziali.
Fra i punti di diritto più rilevanti trattati
merita di essere segnalata l'affermazione della giurisdizione contabile nelle
ipotesi di danno subito dall'Ospedale Israelitico di Roma (sent. 977) sotto il
duplice aspetto dell'appartenenza dell'ente alla pubblica amministrazione e,
comunque, del carattere pubblicistico della sua attività, e nelle ipotesi di
danno a carico della IPAB Istituto Romano San Michele (sent. 1743). Si segnala
altresì l'analisi delle problematiche riguardanti la locazione degli immobili
di proprietà degli enti (sent. 1046).
Si deve peraltro sottolineare che spesso le
pronunce della Sezione costituiscono occasione per l'approfondimento dei temi
relativi alla giurisdizione contabile nei confronti degli enti e dei soggetti
che operano nell'area della pubblica Amministrazione: ciò, per l'attenta
considerazione dei mutamenti derivanti dall'evoluzione dell'ordinamento e del
diritto vivente.
Va menzionata al riguardo la sentenza n. 106 con la
quale, nell'affermare la giurisdizione nei confronti dell'ATAC per una
fattispecie di danno non rientrante nella gestione imprenditoriale (e quindi
non sottratta alla cognizione del giudice contabile in virtù della teoria degli
enti pubblici economici), è stata svolta un'acuta disamina degli aspetti che
rendono l'ente partecipe della Istituzione pubblica con la quale esso ha un
rapporto strumentale e lo rendono assoggettabile dunque alla giurisdizione
contabile.
E' stata altresì affermata la giurisdizione nei
confronti di un privato che, in quanto collaboratore esterno del funzionario
delegato del CONI, partecipava all'attività dell'amministrazione (sentenza
interlocutoria n. 1721/2002).
Sempre in tema, è interessante l'affermazione della
giurisdizione nei confronti di vertici ministeriali per danno provocato ad un
ente sottoposto a vigilanza (nella specie, l'Enasarco), nella considerazione
che il potere di vigilanza, ed i connessi poteri organizzativi, realizzano un
rapporto di servizio che radica la giurisdizione.
Si segnala altresì l'affermazione della
giurisdizione contabile nei confronti di un'associazione privata (la
Score-Italy), la quale, essendo inserita in un piano amministrativo organico,
acquista una condizione di dipendenza nei confronti della pubblica
amministrazione con la quale entra in rapporto di servizio.
Quest'ultima pronuncia è intervenuta, con altre, in
materia di comportamenti illeciti che si rinvengono negli interventi dello
Stato o degli enti territoriali nella economia e nella erogazione di
provvidenze (concessione di contributi ecc.).
Si segnalano altresì alcune pronunce in merito a
gravi negligenze e conseguenti danni nell'esercizio di funzioni amministrative
e nella esecuzione di opere pubbliche, rilevanti anche perché gli abusi e gli
illeciti si sono verificati in occasione di meritori interventi dello Stato
italiano all'estero, nell'ambito della cooperazione internazionale nonché degli
aiuti alle popolazioni in stato di bisogno.
Frequenti sono le pronunce con le quali vengono
sanzionati comportamenti dannosi nella erogazione di trattamenti economici e,
più in generale, nella gestione del personale.
Meritevoli di attenzione sono altresì le sentenze
in materia di conferimento di incarichi, di consulenza e simili, ad estranei
alla pubblica amministrazione
E' questo uno dei più frequenti ed estesi casi di
spreco di pubbliche risorse. E' evidente che non si vuole (e non si potrebbe)
negare in assoluto l'utilità di ricorrere ad esperienze e professionalità
esterne ma ciò deve avvenire, secondo quanto prevede l'ordinamento, "per
esigenze cui (le amministrazioni) non possono far fronte con personale in
servizio" (art. 7, comma 6, d.leg.vo 165 del 2001) e gli incarichi devono
essere conferiti "ad esperti di provata competenza".
L'esperienza tratta dall'attività requirente e
dalle numerose pronunce giudiziali nella materia ha invece fatto rilevare che
troppo spesso l'affidamento di incarichi in generale e di consulenze in particolare
ad estranei alla pubblica amministrazione non risponde ad esigenze
straordinarie ma riveste carattere ordinario e costituisce anzi una vera
prassi. Di frequente viene anche trascurato il requisito della professionalità
e non è raro il fatto che i risultati dell'attività di consulenza non meritano
la spesa sostenuta.
Infine, si segnalano numerose pronunce in materia
di danni derivanti da fenomeni di corruzione nell'attività contrattuale o nella
erogazione di servizi.
In questa materia si deve rilevare una inversione
di tendenza nella configurazione della responsabilità amministrativa, talché
diventa sempre più difficile promuovere giudizi nei confronti di chi si è reso
colpevole di tali illeciti ed agire per assicurare il ristoro del pregiudizio
erariale che ne è derivato.
In tal modo, la stessa funzione della giurisdizione
di responsabilità in queste rilevanti fattispecie di danno - che peraltro sono
connesse a condotte altamente riprovevoli e socialmente pericolose - rischia di
perdere significato.
E' da ricordare che, nel corso degli ultimi anni si
sono delineati due aspetti dannosi connessi alle fattispecie corruttive: il
danno patrimoniale direttamente derivante dall’illecito e quello (non
patrimoniale ma suscettibile di valutazione economica) subìto dalla pubblica
amministrazione per il pregiudizio alla sua immagine ed al prestigio.
Per il
primo aspetto, la giurisprudenza contabile (in conformità di quella della S.C.
di Cassazione) aveva raggiunto la consapevolezza che l’illecita donazione di
somme ad un pubblico dipendente rappresenta per l’appaltatore, secondo quanto
avviene normalmente, un costo destinato prima o poi ad essere ripianato per
rivalsa attraverso una maggiorazione del giusto prezzo che l’opera o la
fornitura pubblica avrebbe in una normale situazione di correttezza
amministrativa: l'illecita percezione di danaro sarebbe dunque un danno di per
sé (c.d. danno da tangente).
Già
recentemente avevamo notato un sensibile cambiamento nella giurisprudenza.
Va ora estendendosi l'orientamento secondo il quale, quando non risulta che la
corresponsione della tangente abbia causato una irragionevole maggiorazione dei
costi dell’appalto o della fornitura, non sussiste danno erariale in quanto la
illecita donazione di danaro ha rilevanza nel giudizio contabile solo quando si
dimostri che essa è stata causa dell’alterazione del prezzo del negozio (Sez.
Lazio, n. 1725/2002 e n. 2465/2002, in nota).
E' stato
tuttavia anche osservato che "la prova diretta del danno è, nella maggior
parte dei casi, anche perché riferita a fatti penalmente rilevanti che tutte le
parti in causa hanno interesse ad occultare, particolarmente ardua se non
impossibile" (Sez. Lazio, n. 3087/2002, in nota) e che "rientra nella
comune esperienza la lievitazione dei prezzi degli appalti in conseguenza del
pagamento di tangenti, non potendo l'imprenditore operare in perdita,
specialmente quando il sistema tangentizio sia diffuso" mentre "le
somme indebitamente percepite costituiscono danno erariale poiché tali
prestazioni non possono assolutamente configurarsi come atti di liberalità
…" (Sez. I Centrale, n. 102 del 3/4/2002; conforme Sez. I Centrale n. 336
del 2/10/2002; Sez. d'appello della Sicilia la quale ammette che tale danno
possa essere "quantificato equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 cod.
civ., quando sia impossibile la determinazione analitica o emergano difficoltà
di ordine pratico sul piano della prova": n. 78 del 14/5/2002).
Anche se
queste pronunce confortano la teoria del “danno
da tangente”, non si può non essere preoccupati per il diffondersi
dell'orientamento opposto a seguito del quale è giustificato il timore che
l'azione di responsabilità perda efficacia ed il risarcimento del danno diventi
impossibile.
Ancor più preoccupante è l'orientamento giurisprudenziale che si va
formando con riguardo al “danno
all’immagine”, danno immateriale legato al grave detrimento dell’immagine
ed alla perdita di prestigio che, seppure non configurano immediatamente una
perdita economica, sono suscettibili di valutazione patrimoniale.
Riguardo alla quantificazione di questo danno va facendosi strada la
teoria che occorra la prova dell'effettiva erogazione di spese per il
ripristino dei beni immateriali lesi.
Non si
può condividere questo orientamento per due motivi: anzitutto perché esso non
tiene conto del fatto che il bene tutelato, ancorché immateriale, è tuttavia di
per sé suscettibile di valutazione economica a prescindere dalla erogazione di
moneta; poi perché comporta come conseguenza la negazione della stessa
risarcibilità della lesione all’immagine, in mancanza di prova della erogazione
di spese.
Si rendono conto di questa realtà le pronunce (ormai poche) che
riconoscono che va "ritenuto sufficiente, per la sua risarcibilità, il
verificarsi del fatto intrinsecamente dannoso (c.d. danno evento) a prescindere
dalla concreta deminutio derivante
dalla spesa per il ripristino del bene leso (c.d. danno conseguenza)":
Sez. Lazio, n. 3087/2002 citata che ancora osserva: "la necessaria
patrimonialità dell'oggetto del giudizio…va intesa piuttosto, in caso di danno
non patrimoniale, quale parametro di riferimento ai fini della quantificazione
economica della lesione …".
Va infine ricordato che recentemente la fattispecie
del danno all'immagine è stata rimessa alle Sezioni Riunite della Corte come
questione di massima (sentenza-ordinanza n. 5 del 9/1/2003 della Sez. I
Centrale).
Nelle tabelle che seguono si espongono i dati
numerici dell'attività della Sezione.
TABELLE RIASSUNTIVE DELL’ATTIVITA’
DELLA SEZIONE
GIURISDIZIONE DI RESPONSABILITA’
Giudizi pendenti all’ 1/1/2002 482
Giudizi
pendenti al 31/12/2002 526
Udienze 66
Giudizi
discussi 227
Sentenze
pubblicate 169
Ordinanze
di condanna * 32
Ordinanze
pubblicate 42
Camere
di consiglio per sequestri **
10
* per importi inferiori ad Euro 2.582,28
** per conferma sequestri e per reclami e dissequestri
Importo
complessivo delle condanne: Euro
31.658.711,71
* * * * *
CONTI GIUDIZIALI
Pendenti
all’ 1/1/2002 8.757
Pervenuti
nell’anno 1.661
In
carico nel 2002 10.418
Discaricati
con decreto 1.421
Discaricati
con sentenza -------
Giudizi
estinti 1.018
Pendenti
al 31/12/2002 7.979
GIURISDIZIONE PENSIONISTICA
Ricorsi
pendenti all’ 1/1/2002 12.112
Ricorsi
presentati nell’anno 1.867
Ricorsi
definiti (sentenze) 4.009
accolti 1.147
respinti
2.862
Altri
definiti 1.160
Ricorsi
pendenti al 31/12/2002 8.810 (*)
Udienze
372
Giudizi iscritti a ruolo 5.122
Giudizi
discussi
4.070
Ordinanze 793
(*)
2.455 civili; 4.660
militari; 1.695 di guerra
3 -
L'attività della Procura regionale
L'attività della Procura regionale (sintetizzata
nel prospetto che segue) ha riguardato anche nello scorso anno le più varie
tipologie di comportamenti dannosi e di illeciti amministrativi che non si
discostano, nel loro complesso, da quelle considerate negli anni precedenti.
Prospetto
riassuntivo
Vertenze pendenti all’1/1/2002 10.251
Nuove denunce 3.974
Archiviazioni in sede preliminare
2.162
Archiviazioni a seguito di
istruttoria 3.109
Inviti a dedurre (n. 680 interessati) 330
Citazioni (n. 381 convenuti)
207
Appelli, reclami e controricorsi in Cassazione
20
L’importo complessivo delle
richieste di risarcimento, azionate con gli atti di citazione, è di circa
77.964.572,55 Euro. Nel totale è compreso l'importo delle richieste di ristoro
del danno all'immagine della pubblica amministrazione ( Euro 308.893,64 ).
Come si vede, si tratta di iniziative cospicue
quanto al numero e sotto il profilo finanziario, che tuttavia si caratterizzano
anche, come appare dagli argomenti trattati, per l'interesse sociale e per le
questioni di diritto affrontate nella impostazione delle istruttorie e degli
atti di citazione, che toccano i più vari e delicati aspetti dell'attività
amministrativa.
Pur nella rigorosa limitazione alle fattispecie più
rilevanti e rappresentative, si devono segnalare iniziative in materia di disfunzioni
degli uffici finanziari che hanno provocato ingenti danni, conseguenti alla
perdita dei diritti dell'amministrazione tributaria verso i contribuenti.
Frequenti comportamenti illeciti e produttivi di
danno si sono riscontrati nella gestione dei servizi erogati dalla pubblica
amministrazione, nei quali spiccano i servizi previdenziali, talvolta occasione
di truffe o comunque di colpevoli sprechi
e, più in generale, nella gestione degli enti pubblici, dove spesso negligenze
e leggerezza, talvolta causate anche da mancanza di capacità amministrativa,
cagionano ingenti danni.
Particolare importanza riveste l'azione del
pubblico ministero contabile nei riguardi dell'amministrazione degli enti
locali per la diretta e grave ripercussione che le relative anomalie, nella
gestione del patrimonio, nella erogazione dei servizi e nella imposizione
tributaria, hanno sugli interessi delle comunità amministrate.
Un singolare aspetto della gestione degli enti
locali è costituito dal fatto che aree sempre più estese della loro attività
vengono trasferite ad enti ovvero affidate a società private: le conseguenze
più evidenti di questo fenomeno (a parte la sottrazione di cospicui settori
amministrativi alla giurisdizione della Corte) sono la sostanziale perdita del
controllo da parte dell'ente locale sugli interessi amministrati e la
lievitazione dei costi (in moltissimi casi risulta che gli oneri finanziari, ad
esempio per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali, pareggiano i
ricavi).
E' sempre rilevante e frequente l'anomalia connessa
all'affidamento di incarichi vari, in particolare di consulenza, ad estranei
alla pubblica amministrazione, di cui si è trattato più diffusamente nel
paragrafo precedente.
Anche frequenti sono gli interventi della Procura regionale
in fattispecie di corruzione connesse all'attività contrattuale della pubblica
amministrazione: essi risalgono per lo più ad alcuni anni orsono ma non mancano
fatti recenti, come quello che ha interessato l'INAIL.
L'attenzione della Procura si è altresì rivolta
agli illeciti ed alle situazioni di spreco verificatisi nell'ambito
dell'intervento pubblico nel settore dell'economia, nazionale ed
internazionale: emergono al riguardo gli sprechi e le irregolarità in materia
di formazione professionale,
la indebita percezione di fondi comunitari,
gli illeciti nella cooperazione internazionale allo sviluppo,
le negligenze nella difesa del territorio.
Infine, atti di citazione hanno riguardato
rilevanti danni derivanti da infortuni per uso improprio delle armi, infortuni
sanitari, scolastici o stradali
e ammanchi o illecite appropriazioni di fondi.
Nell'attività di competenza l'Ufficio che
rappresento ha potuto contare sul prezioso ausilio della Guardia di Finanza
(nella specie, il Gruppo Accertamento Responsabilità Amministrative e Danni
Erariali - G.A.R.A.D.E.) e dei Carabinieri (il Reparto operativo del Comando
provinciale di Roma ed il Nucleo presso la Corte dei conti). Tali organi,
nell'espletamento delle numerose e delicate indagini affidate, hanno espresso
un'alta professionalità e spesso consentito di concludere positivamente
importanti inchieste.
Dev'essere anche segnalato il proficuo rapporto con
i rappresentanti dell'ordine forense: il loro impegno nell'esercizio della
difesa è spesso occasione di un utile confronto con i magistrati della Procura,
nella fase istruttoria non meno che in quella processuale, con grande beneficio
della giustizia.
Del pari proficuo è il rapporto con gli Uffici del
pubblico ministero penale con i quali spesso si realizza una preziosa reciproca
collaborazione su fattispecie di comune interesse.
* * * * *
Non si può concludere l'argomento senza accennare
ad alcune questioni che incidono fortemente sull'attività requirente: si tratta
di questioni di procedura, particolarmente rilevanti perché riguardano le regole del processo che, in quanto tali,
dovrebbero avere il carattere della certezza e della stabilità.
Mi riferisco in particolare alla figura dell'invito, rivolto al presunto responsabile di
danno erariale, a far conoscere le proprie deduzioni. E' una importante
figura di garanzia per il presunto responsabile che, al tempo stesso,
conferisce all'istruttoria elementi di certezza. Si tratta dunque di una
innovazione altamente positiva. Non mancano tuttavia i riflessi negativi
perché, a distanza di nove anni dalla sua introduzione (legge 19 del 1994) e di
sette dalle importanti modifiche apportate dalla legge 639 del 1996, permangono
incertezze ed oscillazioni della giurisprudenza su alcuni aspetti fondamentali.
Ad esempio, sulla sospensione feriale del termine
per l'emissione dell'atto di citazione: in proposito, le pronunce che ne
affermano l'applicabilità si equivalgono, nel numero, a quelle che la negano.
Poiché l'inosservanza del termine per il promovimento dell'azione comporta
l'inammissibilità dell'atto di citazione, è facile immaginare i gravi effetti
che l'incertezza giurisprudenziale ha sull'andamento dei giudizi, non essendo
raro il caso che la citazione sia dichiarata inammissibile ed il giudizio venga
annullato, addirittura quando è arrivato al grado dell'appello.
Si segnala al riguardo che recentemente, la
persistente situazione di contrasto giurisprudenziale ha indotto a deferire la
fattispecie alle Sezioni Riunite come questione di massima (Sez. II Centrale,
n. 350 del 29 novembre 2002).
Questa notazione induce ad altre considerazioni.
Non sempre la pronuncia delle Sezioni Riunite risolve definitivamente il
contrasto perché, come si è detto all'inizio, non sempre essa viene osservata
dai giudici di merito.
E' questo il caso, ad esempio, degli effetti
interruttivi della prescrizione dell'invito a dedurre nei confronti dei
destinatari, qualora esso contenga anche un atto di costituzione in mora. E'
noto che con sentenza delle Sezioni Riunite n. 14/QM del 20 dicembre 2000, dopo
un lungo periodo di incertezza, non soltanto in merito alla possibile efficacia
dell'invito come atto interruttivo della prescrizione ma soprattutto in ordine
alla legittimazione del pubblico ministero contabile a porre in essere atti di
costituzione in mora, la questione di massima fu risolta affermativamente.
Ebbene, varie sentenze delle sezioni d'appello si
sono recentemente discostate dalla suddetta pronuncia,
nella considerazione che al pubblico ministero non può essere riconosciuto,
neppure in quanto sostituto processuale necessario dell'amministrazione
danneggiata, il potere di costituire in mora il presunto responsabile.
Peraltro le sentenze si segnalano per l'alto
profilo giuridico della motivazione, basata essenzialmente su una acuta
distinzione fra diritto di natura
risarcitoria che il procuratore regionale attiva con l'esercizio
dell'azione di responsabilità e diritto
di credito che l'amministrazione danneggiata può direttamente ed
autonomamente esercitare, diritti non sovrapponibili e non spettanti allo
stesso organo.
Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi
della questione: si segnala al riguardo che essa (come questione di massima) è
stata nuovamente deferita alle Sezioni Riunite (Sez. III Centrale, n. 86 del
25/11/2002).
Altro aspetto controverso riguarda la decorrenza
dell'anzidetto termine per la promozione del giudizio nell'ipotesi di più
destinatari dell'invito a dedurre (cui lo stesso venga notificato in date
diverse). Si era ormai, dopo lunga incertezza, consolidato l'orientamento per
cui il momento iniziale di detto termine coincide con l'ultima notifica, in
base alla considerazione che le posizioni dei presunti responsabili e quindi le
loro deduzioni e gli elementi di conoscenza portati all'attenzione del requirente
vanno valutate complessivamente ed unitariamente.
Peraltro, una recente sentenza d'appello ha
riaperto la questione decidendo che, in caso di pluralità di destinatari
dell'invito, il suddetto termine decorre non a partire dall'ultima notifica ma
"con riferimento a ciascun invito" (Sez. I Centrale, n. 1 del
7/1/2003).
Si comprende che le incertezze ed oscillazioni di
cui si è detto sono mosse dal condivisibile scopo di assicurare al massimo le
garanzie di difesa dei presunti responsabili del danno. Non si può tuttavia
trascurare il fatto che la tutela della garanzia dei singoli oltre i limiti
della ragionevolezza collide con la tutela degli interessi della collettività e
con l'esigenza primaria della definizione dei giudizi: insomma, come è stato
anche detto, le norme di garanzia dovrebbero stare dentro il processo e non
contro il processo.
Il disagio derivante da questa situazione è
accresciuto dalla mancanza di un aggiornato e puntuale regolamento di procedura
che ponga riparo ad una normativa, quale quella introdotta dalle recenti leggi
di riforma, essenziale e scarna, suscettibile quindi, come si è visto, delle
più varie interpretazioni, soprattutto quando, come si è detto, manca un
sistema che assicuri, secondo i parametri del resto esistenti nella giurisdizione
ordinaria, l'uniformità della interpretazione. Ciò anche a garanzia - come ha
osservato il Procuratore generale Vincenzo Apicella in occasione dell'apertura
dell'anno giudiziario dell'Istituto - della parità di trattamento dei soggetti
destinatari dei giudizi.
Per concludere sul punto, merita di essere
segnalata una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 513/2002) che,
nel dichiarare non fondata la questione sollevata dalla Sezione giurisdizionale
per la Puglia, ha riconosciuto la legittimità della normativa che concerne
l'invito a dedurre, anche se non prevede che l'istanza di proroga per
l'emissione dell'atto di citazione debba essere notificata all'interessato.
* * * * *
Altra rilevante questione di ordine processuale
attiene ai rapporti fra il giudizio di responsabilità amministrativa e il
giudizio penale, quando essi vertono sullo stesso fatto, ed in particolare alla
prassi adottata da alcuni Collegi di ordinare la sospensione del giudizio in caso di pendenza del processo penale.
Invero l'orientamento della giurisprudenza delle
sezioni centrali della Corte, ormai consolidato, è nel senso che, essendo
scomparso nel nuovo sistema processuale penale il criterio della
pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello di responsabilità
amministrativa (SS.RR., n. 648/1990), non esiste nell'ordinamento un'ipotesi di
sospensione necessaria del secondo
giudizio in rapporto alla pendenza del primo (Sez. I Centrale, n. 266/2001;
Sez. II Centrale, n. 291/2001 e 330/2001).
In ordine poi al quesito se possa essere ammessa
una sospensione del giudizio facoltativa,
sulla base di una valutazione non di necessità ma di opportunità, è stata anche
data risposta negativa, mancando nell'ordinamento una norma che consenta la sospensione (Sez. I Centrale,
n. 15/2001 e 266/2001).
Le stesse conclusioni debbono trarsi - e sono state
tratte - nell’ipotesi che sia stata esercitata l’azione civile nell’ambito del
processo penale.
E’ stato al riguardo chiarito che le due azioni
(quella civile e quella di responsabilità amministrativa) sono diverse quanto
ai presupposti (extracontrattuale la prima e contrattuale la seconda) nonché
agli effetti e alla disciplina giuridica (fra le altre, Sez. Lazio, n.
2272/1998; Sez. I Centrale, n. 331/2000).
Peraltro, poiché il giudizio penale può concludersi
con una pronuncia soltanto generica sul risarcimento oppure può accadere che la
condanna sul quantum non copra interamente il danno, accertato in misura
maggiore in sede amministrativa, ne consegue, da un lato, che l’azione davanti
al giudice della responsabilità amministrativa può ritenersi preclusa soltanto con l’integrale ed
effettivo ristoro del danno (Sez. Sardegna, n. 239/1994; Sez. I Centrale, n.
266/2001) e, dall’altro, che tale giudizio può, anzi deve, proseguire fino alla
definizione nonostante la eventuale
pendenza di un’azione civile nell’ambito del processo penale (Sez. I, n.
243/1991; Sez. I Centrale, n. 266/2001).
Ciononostante, i giudizi di primo grado vengono
frequentemente sospesi (spesso fino al passaggio in giudicato della sentenza
penale cioè fino all'esaurimento di tutti i gradi di giudizio) con effetti
negativi sull'ordinato loro svolgimento, anche per la necessità di adempimenti
specifici e tempestivi una volta cessata la causa della sospensione, con conseguenze
deleterie sull'esito dei giudizi stessi in caso di inottemperanza o ritardo
(estinzione), non sempre addebitabili all'attore. In molti casi, per le
eventuali esigenze di raccordo fra le due giurisdizioni, sarebbero sufficienti
brevi rinvii.
4 - L'analisi dei dati
e le considerazioni che precedono forniscono uno scenario in cui si
accompagnano aspetti positivi ed elementi di perplessità.
Certamente positiva è l'attualità della
giurisdizione contabile, la sua ricchezza di questioni giuridiche, l'originalità
di molte sue intuizioni. Più che positivi sono i risultati concreti, quanto
all'ammontare del risarcimento dei danni erariali ed all'effetto di deterrenza
che ne consegue. Caratteristiche, queste, che la rendono una giurisdizione
peculiare e, come tale, non facilmente sostituibile.
Sussistono peraltro motivi di perplessità: essi
sono stati già indicati, all'inizio e nel corso della relazione. Il primo fra
tutti è quello che abbiamo definito come il restringimento dell'area
d'intervento, sia attraverso l'introduzione di norme che sottraggono vaste aree
di illecito amministrativo alla cognizione del giudice contabile sia per
effetto del passaggio di funzioni amministrative e risorse pubbliche ad enti
privati.
Inducono altresì a riflessione alcune nuove
attribuzioni alla Corte (come l'attribuzione alle sezioni giurisdizionali -
prevista dall'art. 30, comma 15, della recente legge finanziaria - del potere
di irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori degli enti locali). Si
tratta infatti della introduzione di elementi sanzionatori dell'azione di
responsabilità, che non modificano, crediamo, il carattere fondamentale della
giurisdizione contabile, di cui si è detto all'inizio, ossia la funzione di
tutela delle pubbliche risorse che è essenzialmente funzione di risarcimento.
Questa funzione essenziale della giurisdizione
contabile è quella che giustifica la sua peculiarità e insostituibilità, così
come giustifica l'esigenza che essa per un verso rimanga affidata ad un organo
giudiziale ad alta specializzazione e, per altro verso, sia attivata
dall'iniziativa di un organo pubblico, neutrale e indipendente.
Sig. Presidente,
nel ringraziare il Collegio e tutti i presenti per
l'attenzione riservatami, Le chiedo di dichiarare aperto, nel nome del Popolo
italiano, l'anno giudiziario 2003
della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio.