REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Nell’adunanza
del 26 marzo 2009 composta da:
Bruno
PROTA Presidente
Aldo
CARLESCHI Consigliere
Luca
FAZIO Referendario
Francesco
ALBO Referendario
relatore
Daniela
MORGANTE Referendario
VISTO
l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO
il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA
la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO
il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una
Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16
giugno 2000, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3
luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del
Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;
VISTA
la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed,
in particolare, l’art. 7, comma 8°;
VISTI
gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva
approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004;
VISTA
la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Correzzola (PD)
prot. n. 761 del 2 febbraio 2009 e assunto al prot. n. 893/9 in data 9 febbraio
2009;
VISTA
l’ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 16/2009/Par. del 25 marzo 2009 di
convocazione della Sezione per l’odierna seduta;
UDITA
la relazione del magistrato relatore, Ref. Francesco Albo
FATTO
Il
comune di Correzzola (PD), dovendo procedere all’aggiornamento dell’inventario,
chiede di sapere se in tale documento vadano inseriti anche gli impianti di
fognatura e di acquedotto, che sono stati stimati da parte dell’ATO competente,
ed affidati in gestione alla società APGA (oggi ACEGAS-APS).
La
richiesta di parere fa incidentalmente accenno ad ulteriori fatti e circostanze
(l’avvenuta impugnazione da parte del comune della fusione per incorporazione
tra le due società), di cui non viene specificata l’attinenza rispetto al
quesito, e che pertanto rimangono estranei alla cognizione da parte di questa
Sezione.
DIRITTO
In
via preliminare, occorre valutare la sussistenza dei presupposti di
legittimazione attiva con riguardo sia all’ente interessato a ricevere il
parere che all’organo che formalmente l’ha richiesto.
A
questo riguardo, il quesito, essendo stato sottoposti a questa Sezione da un
comune, con nota a firma del suo legale rappresentante, è da considerarsi
sicuramente ammissibile.
Con
riferimento alla sussistenza del presupposto oggettivo, ossia all’aderenza
delle tematiche al concetto di contabilità pubblica, alla luce dei criteri
individuati dalla Sezione delle Autonomie con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, il quesito è da considerare parimenti
ammissibile, in quanto verte in materia di patrimonio dell’ente locale.
Venendo al merito,
la Sezione preliminarmente ricorda che l’inventario svolge una fondamentale
funzione di ricognizione, descrizione e
valutazione dei cespiti patrimoniali dell’ente, che è
propedeutica alla predisposizione del conto del patrimonio, nel quale si
esprimono le variazioni subite dalla consistenza patrimoniale nelle sue singole
componenti, attive e passive, nel corso di un determinato esercizio
finanziario.
Per assolvere a questa funzione, l’inventario
deve essere non solo formato in modo corretto ed esaustivo, ma anche aggiornato
periodicamente, con cadenza almeno annuale.
Dispone, infatti, l’art. 230 del
D.Lgs. n. 267/00, in materia di conto del patrimonio e di conti patrimoniali
speciali:
1. Il conto del
patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza
iniziale.
2. Il patrimonio
degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici,
attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed
attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale
differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. Gli enti locali
includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica
distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle
disposizioni del codice civile.
4. Gli enti locali
valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative
manutenzioni straordinarie, come segue:
a) i beni demaniali già acquisiti all'ente
alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari
all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso
titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al
costo;
b) i terreni già
acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore
catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti
all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la
valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti
all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
c) i fabbricati già
acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore
catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti
successivamente sono valutati al costo;
d) i mobili sono
valutati al costo;
e) i crediti sono valutati al valore
nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono
valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono
valutati secondo le norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati secondo il valore
residuo.
5. Gli enti locali conservano nel loro
patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
6. Il regolamento di
contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale
per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti
patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente
all'aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di
contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione
della natura di beni di facile consumo o del modico valore.
9. I modelli relativi
al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo
160.
In merito alla tenuta
dell’inventario, già l’art. 289 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della
legge comunale e provinciale) stabiliva che “le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere al corrente un
esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili,
nonché un elenco diviso per categorie, secondo le diversa natura dei beni ai
quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al
patrimonio ed alla sua amministrazione (omissis). Il riepilogo dell’inventario
è allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo”.
La corretta tenuta degli
inventari, la cui importanza è purtroppo spesso sottovalutata da parte degli
enti locali, consente inoltre di svolgere le ulteriori funzioni di ricondurre
al patrimonio dell’ente determinati beni e diritti, di verificare il rispetto
della destinazione dei beni alle finalità di interesse pubblico assegnate dalla
legge o dagli organi di governo dell’ente, di verificare e monitorare gli effetti
economici che da tali beni derivano in termini di costi e di proventi, nonché
di verificare eventuali responsabilità in ordine alla corretta tenuta del
patrimonio dell’ente.
L’inventario, generalmente, si articola in sezioni relative a beni demaniali,
beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
Con
riferimento ai primi, l’art. 822 del codice civile stabilisce che
Appartengono allo Stato e fanno
parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i
fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio
pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate;
gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli
acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e
artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle
pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono
dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Dispone,
poi, il successivo art. 824 c. 1 cc. che
I beni della specie di quelli
indicati dal secondo comma dell'art.
822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime
del demanio pubblico.
Com’è
noto, peraltro, la recente legislazione (codice dell’ambiente, approvato con
D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e, prima ancora, la L. 5.1.1994 n. 36, cd. “legge
Galli”), ha introdotto il cosiddetto “servizio idrico integrato”, costituito dall'insieme dei servizi pubblici
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e
di depurazione delle acque reflue.
Tale
servizio è organizzato, tramite le Autorità d’ambito territoriale ottimale,
dagli enti locali, i quali mantengono la proprietà delle infrastrutture,
secondo il noto principio di separazione tra proprietà delle reti e relativa
gestione, confermato, da ultimo, dall’art. 23 bis comma 5 del D.L. 25.6.2008 n.
112, conv. in L. n. 133/2008.
A questo proposito, l’art. 143 del D.Lgs. n.
152/2006 dispone che
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti
di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica,
fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno
parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile
e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche
all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.
Tali infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali
sono affidate in concessione d'uso, per tutta la durata della gestione, al
gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei
termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
Alla luce di tali considerazioni, l’ente sarà tenuto a
iscrivere nel proprio inventario, nella sezione relativa ai beni demaniali,
tutto il patrimonio infrastrutturale relativo al servizio idrico integrato
(es., impianti d'adduzione idrica, di smaltimento, di depurazione delle acque
reflue, ecc.) di sua proprietà, provvedendo alle relative operazioni di
classificazione, descrizione, codificazione e valutazione dei singoli cespiti
patrimoniali.
PQM
La Sezione regionale
di controllo per il Veneto esprime il proprio parere nei termini sopra esposti.
Così deliberato in
Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2009.
L’ estensore
Il Presidente
F.TO Dott. Francesco ALBO
F.to Dott. Bruno PROTA
Depositato in Segreteria
il 27/03/2009
IL DIRETTORE DI
SEGRETERIA
(F.TO Dott.ssa
Raffaella Brandolese)