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Delibera n. 25/2009/PAR
REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell’adunanza del 26 marzo 2009 composta da:

Bruno PROTA            Presidente

Aldo CARLESCHI         Consigliere

Luca FAZIO            Referendario

Francesco ALBO            Referendario relatore

Daniela MORGANTE      Referendario

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed, in particolare, l’art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Correzzola (PD) prot. n. 761 del 2 febbraio 2009 e assunto al prot. n. 893/9 in data 9 febbraio 2009;

VISTA l’ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n.   16/2009/Par. del 25 marzo 2009 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Ref. Francesco Albo

FATTO

Il comune di Correzzola (PD), dovendo procedere all’aggiornamento dell’inventario, chiede di sapere se in tale documento vadano inseriti anche gli impianti di fognatura e di acquedotto, che sono stati stimati da parte dell’ATO competente, ed affidati in gestione alla società APGA (oggi ACEGAS-APS).

La richiesta di parere fa incidentalmente accenno ad ulteriori fatti e circostanze (l’avvenuta impugnazione da parte del comune della fusione per incorporazione tra le due società), di cui non viene specificata l’attinenza rispetto al quesito, e che pertanto rimangono estranei alla cognizione da parte di questa Sezione.

DIRITTO

In via preliminare, occorre valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all’ente interessato a ricevere il parere che all’organo che formalmente l’ha richiesto.

A questo riguardo, il quesito, essendo stato sottoposti a questa Sezione da un comune, con nota a firma del suo legale rappresentante, è da considerarsi sicuramente ammissibile.

Con riferimento alla sussistenza del presupposto oggettivo, ossia all’aderenza delle tematiche al concetto di contabilità pubblica, alla luce dei criteri individuati dalla Sezione delle Autonomie con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, il quesito è da considerare parimenti ammissibile, in quanto verte in materia di patrimonio dell’ente locale.

Venendo al merito, la Sezione preliminarmente ricorda che l’inventario svolge una fondamentale funzione di ricognizione,  descrizione e valutazione dei cespiti patrimoniali dell’ente, che è propedeutica alla predisposizione del conto del patrimonio, nel quale si esprimono le variazioni subite dalla consistenza patrimoniale nelle sue singole componenti, attive e passive, nel corso di un determinato esercizio finanziario.

 Per assolvere a questa funzione, l’inventario deve essere non solo formato in modo corretto ed esaustivo, ma anche aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale.

Dispone, infatti, l’art. 230 del D.Lgs. n. 267/00, in materia di conto del patrimonio e di conti patrimoniali speciali:

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;

b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;

c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;

d) i mobili sono valutati al costo;

e) i crediti sono valutati al valore nominale;

f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;

h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

In merito alla tenuta dell’inventario, già l’art. 289 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) stabiliva che “le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché un elenco diviso per categorie, secondo le diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione (omissis). Il riepilogo dell’inventario è allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo”.

La corretta tenuta degli inventari, la cui importanza è purtroppo spesso sottovalutata da parte degli enti locali, consente inoltre di svolgere le ulteriori funzioni di ricondurre al patrimonio dell’ente determinati beni e diritti, di verificare il rispetto della destinazione dei beni alle finalità di interesse pubblico assegnate dalla legge o dagli organi di governo dell’ente, di verificare e monitorare gli effetti economici che da tali beni derivano in termini di costi e di proventi, nonché di verificare eventuali responsabilità in ordine alla corretta tenuta del patrimonio dell’ente.
L’inventario, generalmente, si articola in sezioni relative a beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali
disponibili.

Con riferimento ai primi, l’art. 822 del codice civile stabilisce che

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Dispone, poi, il successivo art. 824 c. 1 cc. che

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Com’è noto, peraltro, la recente legislazione (codice dell’ambiente, approvato con D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e, prima ancora, la L. 5.1.1994 n. 36, cd. “legge Galli”), ha introdotto il cosiddetto “servizio idrico integrato”,  costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Tale servizio è organizzato, tramite le Autorità d’ambito territoriale ottimale, dagli enti locali, i quali mantengono la proprietà delle infrastrutture, secondo il noto principio di separazione tra proprietà delle reti e relativa gestione, confermato, da ultimo, dall’art. 23 bis comma 5 del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in L. n. 133/2008.

A  questo proposito, l’art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che

1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.

Tali infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

Alla luce di tali considerazioni, l’ente sarà tenuto a iscrivere nel proprio inventario, nella sezione relativa ai beni demaniali, tutto il patrimonio infrastrutturale relativo al servizio idrico integrato (es., impianti d'adduzione idrica, di smaltimento, di depurazione delle acque reflue, ecc.) di sua proprietà, provvedendo alle relative operazioni di classificazione, descrizione, codificazione e valutazione dei singoli cespiti patrimoniali.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto esprime il proprio parere nei termini sopra esposti.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2009.

     L’ estensore                                           Il Presidente

  F.TO Dott. Francesco ALBO               F.to Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 27/03/2009

                            IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

                             (F.TO Dott.ssa Raffaella Brandolese)

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