
Deliberazione
n.7 /pareri/2008
REPUBBLICA
ITALIANA
LA
CORTE DEI
CONTI
IN
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Giuliano Sala Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano Referendario
dott. Gianluca Braghò Referendario
(relatore)
dott. Alessandra Olessina Referendario
dott. Massimo Valero Referendario
nell’adunanza del 19 febbraio
2008
Visto il testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953,
n. 161;
Vista la legge 14 gennaio
1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003,
n. 131;
Vista la nota n. 1064 del 21
gennaio 2008 con la quale il Sindaco del Comune di Cologno Al Serio (Bergamo)
ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n.
1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri
sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8,
della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza con la
quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per
deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Cologno Al Serio
(Bergamo);
Udito il relatore dott.
Gianluca Braghò;
FATTO
Con note n. 1064 del 21
gennaio 2008 e n. 1639 del 31.01.2008 inviata ad integrazione della prima, il
Vice Sindaco del Comune di Cologno al Serio (BG) ha richiesto un articolato parere
circa la possibilità dell’Amministrazione di assumere personale, pur non avendo
rispettato per l’anno 2006 i vincoli del patto di stabilità prescritti dalla
finanziaria, fermo restando il principio della riduzione della spesa per il
personale, o al più, dell’invarianza di spesa rispetto all’esercizio dell’anno
2007.
La locale amministrazione
richiede altresì se in base all’interpretazione testuale e sistematica degli
articoli 1 comma 561 Legge 296/2006; 6, comma 8 sexies D.L.300/2006 convertito
in legge 17/2007; 1 comma 557 legge 296/2006 e 3 comma 120 Legge 244/2007, si
intenda ancora operante per l’anno 2008 la sanzione che inibisce ai comuni non
virtuosi per l’anno 2006 di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
AMMISSIBILITA’
La richiesta di parere di cui
sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta
nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che
le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di
contabilità pubblica”.
La funzione consultiva delle
Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003,
recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione, preliminarmente,
è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento
ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla
normazione sopra indicata.
Con particolare riguardo
all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere
dei Comuni, si osserva che il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco ai sensi
dell’art. 53, comma 2 del TUEL e che dunque appare legittimato a richiedere in
sua vece il parere in materia di contabilità pubblica
La Sezione Autonomie nella
deliberazione 5/2006 ha inoltre precisato il profilo oggettuale della funzione
di consulenza in materia di contabilità pubblica, specificando che la novità
della funzione che la legge 131/2003 attribuisce alle Sezioni Regionali di
Controllo, impone la limitazione della materia assoggettabile a richieste
consultive in modo tale da evitare commistioni con le funzioni di controllo e
giurisdizionali esercitate dalla Corte. Conseguentemente non potranno essere
richiesti pareri su questioni che non abbiano carattere generale in tema di
attività finanziaria e, del pari, non potranno essere richiesti pareri
riguardanti giudizi civili, amministrativi o penali in corso.
E’ da evidenziare che in tema
di normativa prescritta per l’assunzione del personale, questa Sezione con
pronuncia n. 7/2007 ha dichiarato ammissibile analoga richiesta di parere in tema
di divieto di assunzione di personale da intendersi quale sanzione per gli enti
non virtuosi, proprio in omaggio alla stretta inerenza che tale normativa
riveste rispetto alla sana e corretta gestione finanziaria che gli enti
sottoposti all’ossequio dei vincoli del patto di stabilità devono
ineludibilmente perseguire.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la richiesta di parere è soggettivamente ed
oggettivamente ammissibile, poiché proveniente dall’organo comunale legittimato
a proporla ed avente ad oggetto un quesito di ordine generale attinente alla
materia contabile, con specifico riferimento ai criteri determinativi del patto
di stabilità interno e ai vincoli prescritti agli enti inadempienti.
MERITO
Nella citata pronunzia n. 7/2007 questa Sezione ribadiva la portata
inequivoca del precetto sanzionatorio sancito dall’art. 1, comma 561 della
legge 296/2006, che “impone agli enti
locali che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità per il 2006,
il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi tipo di contratto”.
Tuttavia, è da rimarcare che la pronunzia sul parere è stata presa
nell’adunanza del 15 febbraio 2007 e depositata in Segreteria in data primo
marzo 2007, nelle more dell’intervenuta modifica legislativa posta dall’art. 6
comma 8 sexies del D.L. 300/2006 convertito in legge 17/2007 del 26 febbraio
2007, entrato in vigore il giorno stesso della coeva pubblicazione avvenuta in
G.U. n.47 del 26 febbraio 2007.
Occorre, pertanto, verificare se il mutato quadro normativo, anche
alla luce dell’intervenuta legge finanziaria per il 2008 (art. 3 comma 120 L.
244/2007), debba indurre conclusioni interpretative diverse sul quesito
richiesto.
In primo luogo, si evidenzia che l’art, 1 comma 561 della Legge
296/2006 non è stato affatto abrogato. L’art. 6 comma 8 sexies del D.L.
300/2006, convertito in legge 17/2007 recita testualmente: “Per l’anno 2007
agli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di
stabilità interno, non si applicano le disposizioni previste dall’art. 1 comma
561 della legge 296/2006”. Trattasi dunque di mera disapplicazione
normativa con effetti limitati all’anno 2007, ovvero di norma successiva che
incide sulla mera efficacia della norma sanzionatoria del comma 561, inibendone
temporaneamente gli effetti applicativi, ma non abrogando definitivamente ex nunc la disposizione, la quale
permane nella sua idoneità a certificare un fatto non conforme alla legge,
ancorché privo di sanzione.
Si osserva, ancora, che se il
legislatore avesse voluto abrogare tout
court la predetta disposizione, avrebbe di certo utilizzato il termine
“abrogazione” e non “disapplicazione”. L’intenzione del legislatore è dunque
quella di porre una sospensione temporalmente circoscritta al c.d. blocco delle
assunzioni per gli enti non virtuosi, che si estende a tutto e solamente
all’anno 2007.
In mancanza di abrogazione espressa o d’incompatibilità tacita, ovvero
di regolamentazione dell’intera materia in modo difforme, le norme di legge
devono considerarsi pienamente vigenti ai sensi dell’art. 15 della Preleggi al
codice civile. E’ rimesso nella disponibilità del legislatore il potere di
circoscrivere la portata della norma di legge nel tempo e nello spazio,
modulandone l’elasticità in assenza di abrogazione.
In secondo luogo, è da ritenersi che la mancanza della reiterazione
espressa del divieto di assunzione di personale per i Comuni non virtuosi nella
legge finanziaria per il 2008, debba interpretarsi non quale silenzio
normativo, ma nel senso di una novazione della disciplina per regolamentazione
dell’intera materia, avvenuta mediante la stesura dell’art. 3 comma 120, della
legge 244/2007.
A tal proposito, si rileva che il divieto di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto riferito agli
enti locali non virtuosi nell’anno 2006, riveste efficacia temporalmente
limitata all’anno 2007. Trattasi, a rigore di logica, di norma c.d.
temporizzata e non a regime, che pur non essendo stata abrogata dalla legge
17/2007, non si reitera automaticamente per il 2008, atteso il suo inserimento
in una legge finanziaria di cadenza annuale ed avente precetto sanzionatorio
connesso ad una violazione di legge verificatasi nell’anno 2006.
Poste tali premesse, corre l’obbligo di evidenziare che con
l’introduzione dell’art. 3 comma 120, della legge 244/2007, il legislatore ha
innovato, irrigidendoli, i criteri del patto di stabilità in materia di
rispetto del principio di riduzione della spesa di personale previsti dall’art.
1 comma 557 della legge 296/2007.
Le eventuali deroghe al principio di riduzione della spesa per il
personale stabilito dall’art. 19 comma 8 della legge 2001 n.448, devono
assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni, fra cui quella che l’ente
abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio (comprensivo dunque
del 2006).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, il
legislatore ha di fatto regolamentato ex novo la materia, ponendo ulteriori
condizioni di vincolo per evitare deroghe al principio di riduzione della spesa
di personale e specificando con un chiaro inciso” fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per
l’esercizio in corso”.
L’esplicito richiamo alla condizione del rispetto triennale del patto
di stabilità indicata dalla lettera a) del sopra citato art. 3 comma 120 della
legge 244/2007, impone l’inderogabilità del principio di riduzione della spesa
per il personale, pur inserita in un programma di nuove assunzioni predisposto
dall’ente al fine di attenuare o eliminare le carenze di organico verificatesi medio
tempore.
Ne consegue che il Comune di Cologno al Serio, dato per acquisito il
mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2006, deve programmare il
proprio piano di assunzioni nel rispetto inderogabile del principio di
riduzione della spesa per il personale riferita all’anno finanziario 2008.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte
è il parere della Sezione.
Il Relatore Il
Presidente
(Gianluca Braghò) (Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria il
20 febbraio 2008
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)