VISTA la deliberazione n. 4/AUT/06 in data 17
febbraio 2006 della Sezione della Autonomie della Corte dei conti, con la quale
sono state approvate le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173
della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle
Regioni e degli enti locali”;
VISTI gli articoli 32 e 34 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;
VISTO l'art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76 e 77
della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che hanno
introdotto disposizioni in materia di affidamento di incarichi di studio, di
ricerca o di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione;
VISTA la deliberazione n. 6/AUT/2008 in data
14 marzo 2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale
sono state approvate le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art.
3, commi 54-57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in
materia di regolamenti degli enti locali per l’affidamento degli incarichi di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;
RITENUTA l’opportunità di dare attuazione ai
principi e criteri di massima stabiliti dalla citata deliberazione della
Sezione delle Autonomie n. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008 nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni operanti nel territorio di competenza di questa Sezione
Regionale di controllo;
VISTA l’ordinanza n. 3bis del 6 maggio 2008;
CONSIDERATO
Con le disposizioni normative da ultimo intervenute
con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), sono state
introdotte significative innovazioni in materia di affidamento di incarichi di
studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, che
nel proseguire il percorso legislativo di contenimento della spesa e di
limitazione del ricorso all’affidamento di incarichi esterni meglio precisano i
principi generali vigenti nella suddetta materia e le attribuzioni della Corte
dei conti, sia in sede di controllo che di giurisdizione.
Precisamente
l’art. 3, comma 54, nel modificare l’art. 1, comma 127, della legge n.
662/1996, dispone che le PP.AA. che si avvalgono di collaboratori esterni o che
affidano incarichi di consulenza, per i quali sia previsto un compenso, devono
pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione
del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale del dirigente preposto.
Il successivo comma 55 dispone che l’affidamento,
da parte degli enti locali, di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo
nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, lett. b) del Testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Con il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è previsto (art. 3, comma 56, L.F. 244/2008)
che siano fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti,
i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti
estranei all’amministrazione, e che con il medesimo regolamento sia fissato il
limite massimo di spesa della spesa annua per gli incarichi e consulenze e che
l’affidamento di questi ultimi effettuato in violazione delle disposizioni
regolamentari emanate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale.
Il comma 57 dispone, a sua volta, che le
disposizioni regolamentari, di cui al comma 56, sono trasmesse, “per estratto”,
alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti “entro
trenta giorni dalla loro adozione”.
Infine, il comma 76 stabilisce che gli
incarichi esterni sono affidati solo a soggetti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria, con l’eccezione, disposta dal comma 77, degli
organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione nonché dei nuclei di
monitoraggio degli investimenti.
Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare
l’attenzione delle Amministrazioni interessate – e specificamente, degli Enti
locali operanti nel territorio della Regione Lazio - sugli adempimenti previsti
dalle disposizioni vigenti, nei termini che seguono:
a)
Tutti
gli enti locali e di autonomia, nonché le pubbliche amministrazioni statali
periferiche aventi sede nel Lazio dovranno continuare, ai sensi del citato art.
1, comma 173 della legge n. 266/2005, a
trasmettere, tempestivamente, a questa Sezione regionale di controllo gli atti
di spesa di cui ai commi 9, 10, 56 e 57, della legge medesima di importo
superiore a 5.000 euro;
b)
per
gli incarichi successivi al 1.1.2008, la lettera di trasmissione dovrà essere
corredata dell’indicazione del sito web ove sono stati pubblicati i
relativi provvedimenti;
c)
le
disposizioni regolamentari con cui sono fissati i limiti, i criteri e le
modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di
ricerca ovvero consulenze devono essere trasmesse, per estratto, a questa
Sezione Regionale di controllo entro trenta gironi dalla loro adozione;
d)
gli
enti e le amministrazioni pubbliche, come sopra individuati, dovranno attestare
che il conferimento dell’incarico rientra nell’ambito del programma approvato
dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. b) del Testo unico, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è conforme al regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato ai sensi dell’art. 89 del
TUEL. A tal fine, sarà utile l’indicazione che l’importo da corrispondere per
l’espletamento dell’incarico risulta contenuto nei limiti del tetto di spesa
annuo stabilito con la delibera regolamentare, dandone adeguata dimostrazione;
e)
nell’atto
di conferimento dell’incarico, gli Enti interessati dovranno, altresì, rendere
noti gli estremi dell’avvenuta trasmissione a questa Sezione regionale di
controllo dell’estratto del regolamento.
Per tutte le altre amministrazioni pubbliche diverse
da quelle cui si applica il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000, si
rinvia alle indicazioni contenute nella deliberazione n. 6/AUT/2008 del 14
marzo 2008, richiamata in premessa, pubblicata sul sito WEB della Corte dei
conti – Sezione Autonomie.
Tanto premesso
DELIBERA
Di richiamare l’attenzione delle
Amministrazioni come sopra individuate sugli adempimenti previsti dalla vigente
normativa in materia di conferimento di incarichi, nei termini e con le
modalità indicati in parte motiva.
ORDINA
Che copia della presente deliberazione sia
trasmessa, a cura del Servizio di supporto della Sezione, a tutti i Presidenti
dei Consigli Provinciali e Comunali nonché ai Presidenti delle Province e ai
Sindaci degli enti territoriali della Regione Lazio, nonché agli altri Enti di
autonomia operanti nella Regione medesima (Comunità Montane, Camere di
Commercio, Industria e Agricoltura;
Università pubbliche).
Ordina altresì che copia della presente
deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al
Presidente della Giunta Regionale del Lazio, ai fini dei conseguenti
adempimenti da parte degli enti pubblici non economici dipendenti dalla
Regione.
Manda
alla Segreteria per le incombenze di rito.
Così
deliberato nell'adunanza del 7 maggio 2008.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Maria Teresa
Polverino) (Vittorio
Zambrano)
Depositata
in Segreteria il 27 maggio 2008
Il Responsabile del Servizio di Supporto
(Chiara Samarelli)