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Delibera n. 15/2008
REPUBBLICA ITALIANA
Deliberazione n. 15/g/2008

Linee guida per conferimento

incarichi di consulenza


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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nell’adunanza del 7 maggio 2008

 composta dai magistrati:

Vittorio Zambrano                         Presidente;

Rosario Scalia                               Consigliere;

Antonio Frittella                            Consigliere;

Giuseppe Borgia                            Consigliere

Maria Teresa Polverino          Consigliere relatore

Maria Luisa Romano                       Primo Referendario

 

         VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n 662;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

 

 


VISTA la deliberazione n. 4/AUT/06 in data 17 febbraio 2006 della Sezione della Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali”;

VISTI gli articoli 32 e 34 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO l'art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che hanno introdotto disposizioni in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione;

VISTA la deliberazione n. 6/AUT/2008 in data 14 marzo 2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in materia di regolamenti degli enti locali per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;

RITENUTA l’opportunità di dare attuazione ai principi e criteri di massima stabiliti dalla citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni operanti nel territorio di competenza di questa Sezione Regionale di controllo;

VISTA l’ordinanza n. 3bis del 6 maggio 2008;

 

CONSIDERATO

Con le disposizioni normative da ultimo intervenute con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), sono state introdotte significative innovazioni in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, che nel proseguire il percorso legislativo di contenimento della spesa e di limitazione del ricorso all’affidamento di incarichi esterni meglio precisano i principi generali vigenti nella suddetta materia e le attribuzioni della Corte dei conti, sia in sede di controllo che di giurisdizione.

         Precisamente l’art. 3, comma 54, nel modificare l’art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, dispone che le PP.AA. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza, per i quali sia previsto un compenso, devono pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Il successivo comma 55 dispone che l’affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. b) del Testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è previsto (art. 3, comma 56, L.F. 244/2008) che siano fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, e che con il medesimo regolamento sia fissato il limite massimo di spesa della spesa annua per gli incarichi e consulenze e che l’affidamento di questi ultimi effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 57 dispone, a sua volta, che le disposizioni regolamentari, di cui al comma 56, sono trasmesse, “per estratto”, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti “entro trenta giorni dalla loro adozione”.

Infine, il comma 76 stabilisce che gli incarichi esterni sono affidati solo a soggetti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, con l’eccezione, disposta dal comma 77, degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione nonché dei nuclei di monitoraggio degli investimenti.

Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle Amministrazioni interessate – e specificamente, degli Enti locali operanti nel territorio della Regione Lazio - sugli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, nei termini che seguono:

a)     Tutti gli enti locali e di autonomia, nonché le pubbliche amministrazioni statali periferiche aventi sede nel Lazio dovranno continuare, ai sensi del citato art. 1, comma 173 della legge  n. 266/2005, a trasmettere, tempestivamente, a questa Sezione regionale di controllo gli atti di spesa di cui ai commi 9, 10, 56 e 57, della legge medesima di importo superiore a 5.000 euro;

b)     per gli incarichi successivi al 1.1.2008, la lettera di trasmissione dovrà essere corredata dell’indicazione del sito web ove sono stati pubblicati i relativi provvedimenti;

c)     le disposizioni regolamentari con cui sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero consulenze devono essere trasmesse, per estratto, a questa Sezione Regionale di controllo entro trenta gironi dalla loro adozione;

d)     gli enti e le amministrazioni pubbliche, come sopra individuati, dovranno attestare che il conferimento dell’incarico rientra nell’ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. b) del Testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è conforme al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato ai sensi dell’art. 89 del TUEL. A tal fine, sarà utile l’indicazione che l’importo da corrispondere per l’espletamento dell’incarico risulta contenuto nei limiti del tetto di spesa annuo stabilito con la delibera regolamentare, dandone adeguata dimostrazione;

e)     nell’atto di conferimento dell’incarico, gli Enti interessati dovranno, altresì, rendere noti gli estremi dell’avvenuta trasmissione a questa Sezione regionale di controllo dell’estratto del regolamento.

Per tutte le altre amministrazioni pubbliche diverse da quelle cui si applica il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000, si rinvia alle indicazioni contenute nella deliberazione n. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, richiamata in premessa, pubblicata sul sito WEB della Corte dei conti – Sezione Autonomie.

Tanto premesso

DELIBERA

Di richiamare l’attenzione delle Amministrazioni come sopra individuate sugli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di conferimento di incarichi, nei termini e con le modalità indicati in parte motiva.

ORDINA

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto della Sezione, a tutti i Presidenti dei Consigli Provinciali e Comunali nonché ai Presidenti delle Province e ai Sindaci degli enti territoriali della Regione Lazio, nonché agli altri Enti di autonomia operanti nella Regione medesima (Comunità Montane, Camere di Commercio, Industria  e Agricoltura; Università pubbliche).

Ordina altresì che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, ai fini dei conseguenti adempimenti da parte degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.

Così deliberato nell'adunanza del 7 maggio 2008.

 

             L'ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE

        (Maria Teresa Polverino)                          (Vittorio Zambrano)

 

     Depositata in Segreteria il 27 maggio 2008

Il Responsabile del Servizio di Supporto

              (Chiara Samarelli)

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