Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali
RELAZIONE SPECIALE
1/2009
Irregolarita’
e frodi in materia di
Fondi strutturali con particolare riguardo
al Fondo Sociale Europeo
Magistrato
istruttore: Cons. Maria Teresa Polito
Hanno collaborato: Francesca APICELLA,
Vincenza CUSMAI, Domenico TOLOMEI.
DELIBERA
LA SEZIONE DI CONTROLLO
PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
Delibera
n. 1/2009
composta dai Magistrati:
Dott.BartolomeoMANNAPresidente
Dott. FrancoFRANCESCHETTIConsigliere
Dott.IvanDE MUSSOConsigliere
Dott. GiuseppeCOGLIANDROConsigliere
Dott.EnnioCOLASANTIConsigliere
Dott.ssa Maria TeresaPOLITOConsigliere
Dott.ssa Maria Paola MARCIAConsigliere
*****
Visto il
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n.1214 e le
successive modificazioni;
vista la
legge 14 gennaio 1994, n.20 e in particolare l’art. 3, comma 4, secondo il
quale la Corte dei conti determina annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sui Fondi di provenienza comunitaria;
Vista la
deliberazione n.14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata
nell’adunanza del 16 giugno 2000 concernente il regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti ed in
particolare l’art. 10 modificato dall’art. 12 della delibera n.229 del 19
giugno 2008 adottata dal Consiglio di Presidenza;
vista la
deliberazione n. 3/2007 in data 19 novembre 2007 di questa Sezione con la quale
è stato approvato il programma per l’anno 2008 ed è stata autorizzata
l’esecuzione dell’indagine “Irregolarità e frodi in materia di Fondi
strutturali con particolare riguardo al Fondo Sociale Europeo”;
vista la
relazione in data 16 dicembre 2008 con la quale il consigliere Maria Teresa
Polito ha riferito sull’esito dei controlli;
vista
l’ordinanza del 19 dicembre 2008, con la quale il Presidente della Sezione di
controllo per gli affari comunitari ed internazionali ha convocato il Collegio
della Sezione per l’adunanza del 13 gennaio 2009 ai fini della pronuncia, ai
sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 20/1994, sull’attività di gestione in
argomento;
vista la
nota n.1572 del 22 dicembre 2008, con la quale è stata comunicata la data e
l'ora dell’adunanza fissata per il 13 gennaio 2009 ed è stata trasmessa la
relazione al Dipartimento per le Politiche comunitarie; alla Regione Basilicata
– Autorità di gestione POR Basilicata; alla Regione Calabria – Autorità di
gestione POR Calabria; alla Regione Lazio – Direzione Regione istruzione,
Diritto allo studio; alla Regione Puglia – Assessorato bilancio e
programmazione; al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione
generale politiche per l’orientamento e la formazione; al Ministero
dell’università e della ricerca – Direzione generale per il coordinamento e lo
sviluppo della ricerca; al Ministero dell’Interno – Dipartimento pubblica
sicurezza; al Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale per gli
affari internazionali dell’istruzione scolastica; al Ministero degli affari
esteri – Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche
migratorie; al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il
coordinamento degli incentivi alle imprese;
viste le
note pervenute il 5 gennaio 2009 dal Ministero degli affari esteri – Direzione
generale per gli italiani all’estero; il 7 gennaio 2009 dal Ministero
dell’interno – Dipartimento pubblica sicurezza; l’8 gennaio 2009 dal Ministero
della pubblica istruzione e dal Ministero dello sviluppo economico; il 12
gennaio 2009 dalla Regione Calabria autorità di gestione POR Calabria; e il 13
gennaio 2009 dalla Regione Lazio;
udito il
Consigliere Maria Teresa Polito;
uditi, per
il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese il dott. Paolo Rota; per il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale – Direzione generale politiche per l’orientamento e la
formazione la dott.ssa Alessandra Tomai; per il Ministero dell’interno –
Dipartimento pubblica sicurezza il dott. Domenico Piro; per il Ministero
dell’università e la ricerca – Direzione generale per il coordinamento e lo
sviluppo della ricerca la dott.ssa Paola Nucciarelli; per la Regione Lazio -
Direzione regionale istruzione, diritto allo studio la dott.ssa Elisabetta
Longo; per la Regione Basilicata – Autorità di gestione POR Basilicata la
dott.ssa Vincenza Buccino; per il Ministero della pubblica istruzione – Direzione
generale per gli affari internazionali dell’istruzione scolastica la dott.ssa
Annamaria Leuzzi; per la Regione Calabria – Autorità di gestione POR Calabria
la dott.ssa Marinella Marino e per l’Organismo di controllo di II livello il
dott. Antonio Sciumbata; per la Regione Puglia – Assessorato al bilancio e
programmazione politiche comunitarie dott.ssa Angela Vincenti; per il Ministero
degli affari esteri – Direzione generale per gli italiani all’estero e le
politiche migratorie il Cons. d’ambasciata dott. Paolo De Nicolo;
intervenuti,
fra gli altri, per il Dipartimento per le Politiche comunitarie il colonnello
Francesco Fallica e il Maresciallo capo Augusto Segnalini;
DELIBERA
di approvare la relazione allegata
integrata con le osservazioni formulate dalle Amministrazioni;
ORDINA
che la presente deliberazione e
l’unita relazione siano trasmesse:
-alle
Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
-al
Dipartimento per le politiche comunitarie;
-al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale politiche
per l’orientamento e la formazione;
-al
Ministero dell’interno – Dipartimento pubblica sicurezza;
-al
Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale per gli affari
internazionali dell’istruzione scolastica;
-al
Ministero dell’università e della ricerca – Direzione generale per il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
-alla
Regione Basilicata – Autorità di gestione POR Basilicata;
-alla
Regione Calabria – Autorità di gestione POR Calabria;
-alla
Regione Lazio – Dipartimento sociale - Direzione regionale formazione
professionale, FSE e altri interventi cofinanziati;
-alla
Regione Puglia – Assessorato bilancio e programmazione – settore programmazione
e politiche comunitarie;
-al
Ministero degli affari esteri – Direzione generale per gli italiani all’estero
e le politiche migratorie;
-al
Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese;
che le Amministrazioni interessate
comunichino alla Corte dei conti e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della presente relazione, le misure di conseguenza adottate ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 6 della l. n.20/94, modificato
dall’art. 1 comma 172 della legge 23 dicembre 2005, n.266;
L’attività
di controllo ha avuto ad oggetto le irregolarità e le frodi in materia di Fondi strutturali con
particolare riguardo al Fondo sociale europeo.
I
principali problemi emersi sono di seguito indicati.
Il
controllo si è rivelato particolarmente complesso anche per l’estrema
frammentazione delle competenze assegnate per l’attuazione dei programmi del
FSE, peraltro, non sempre accompagnata da adeguate forme di coordinamento dei
diversi responsabili e per la spiccata parcellizzazione dei progetti con
notevole livello di rischio per l’attuazione del programma e difficoltà
nell’individuazione degli organi su cui ricade l’obbligo della comunicazione
delle irregolarità.
Forti ritardi sono stati
registrati nel processo di riorganizzazione delle strutture, in particolare di
quelle regionali, per assicurare una gestione e un controllo efficace dei Fondi
comunitari, anche in attuazione dei regg. 1260/1999 e 438/2001, in alcuni casi
solo a partire dal 2004[1].
Tali strutture, seppure rispondono attualmente ad una definizione più
articolata delle competenze, volte a sancire la separazione dei ruoli, sono
spesso carenti di risorse umane a fronte della gestione di considerevoli
stanziamenti, con il rischio conseguente di vanificare la stessa funzione del
controllo interno e di non garantire l’attuazione del principio della sana
gestione finanziaria.
L’esame delle situazioni concrete
ha fatto registrare molti ritardi nelle segnalazioni delle irregolarità e ciò,
oltre agli evidenti riflessi in ordine alla possibile adozione di tempestive
iniziative di contrasto a livello regionale, nazionale, e comunitario, ha
compromesso, in molti casi, le possibilità di effettivo recupero delle somme
indebitamente erogate e, per ciò, il corretto utilizzo delle risorse per le
finalità di coesione e sviluppo. Invero, in merito all’obbligo di comunicazione
all’OLAF, la Sezione osserva come lo stesso sorga, in virtù dell’art. 3, par.
1, del reg. (CE) 1681/94, anche per tutte quelle irregolarità amministrative
(prive cioè di intento fraudolento) dalle quali non derivi un danno al bilancio
comunitario e al bilancio nazionale, in quanto l’art. 3 si riferisce anche a
quelle “somme che sarebbero state pagate indebitamente ove non si fosse
accertata l’irregolarità”. Pertanto, devono essere segnalate all’OLAF anche
le irregolarità scoperte in sede ispettiva e soggette a decurtazioni contabili
in corso di erogazione degli anticipi sul costo totale del progetto e/o al
momento del saldo, né le deroghe apportate dal reg. 2035/2005 hanno inciso su
tale sistema.
In ordine alle modalità di comunicazione alla
Commissione, individuate dai regg. 1681/1994 e 2035/2005, l’Accordo tra
Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane
assunto in sede di Conferenza unificata in data 29 settembre 2007 (i cui
contenuti sono stati ripresi in una circolare interministeriale del 12 ottobre
2007), ha inteso fornire una interpretazione restrittiva rispetto al passato
dei richiamati regolamenti comunitari, individuando il momento in cui sorge
l’obbligo di segnalazione agli organi comunitari soltanto dopo l’avvenuto
riscontro, da parte degli organi decisionali interni preposti alle diverse
provvidenze comunitarie, della fondatezza dell’ipotesi di violazione di una
norma comunitaria o nazionale posta a tutela degli interessi comunitari. In
virtù di detta interpretazione, alcune Amministrazioni hanno ritenuto di non
dover comunicare all’organismo preposto (OLAF) le situazioni concernenti mere
irregolarità amministrative. In ordine a tale orientamento interpretativo, che
interpone un ulteriore momento valutativo unitario nell’accertamento immediato
dell’esistenza di una irregolarità o frode, la Sezione osserva[2]
che è necessario apprestare particolari cautele al fine di definire rapidamente
l’iter delle comunicazioni anche per consentire in modo efficace l’adozione dei
conseguenti provvedimenti di autotutela. La valutazione dei citati organi
decisionali potrebbe, infatti, rischiare di compromettere (specie nei casi controversi)
la tempestività dell’inoltro delle comunicazioni alla Commissione europea, il
cui rispetto dei termini è essenziale per un’efficace azione di prevenzione e
contrasto nella lotta alle frodi.
Le
irregolarità
segnalate (ricollegabili sia alla programmazione 1994-1999 che a quella
2000-2006) nel periodo 2003-2007 pari a 527 casi, si presentano mediamente di
notevole rilevanza, sia per gli importi interessati e per il loro numero, che
per le modalità di realizzazione. Queste sono spesso realizzate nel corso della
fase istruttoria. In particolare, i momenti procedimentali più esposti appaiono
quello del vaglio preventivo delle domande di partecipazione ai bandi e dei
relativi requisiti e quello antecedente alla erogazione degli importi a titolo
di contributi. A tali fasi, in termine di valutazione dei rischi, sarebbe
opportuno dedicare maggiore attenzione prevedendo controlli mirati anche al
fine di contrastare più efficacemente le pratiche fraudolente.
Per quanto attiene alla tipologia delle irregolarità, come risulta
dalla banca dati, si manifesta presso tutte le amministrazioni una sostanziale
uniformità di pratiche. Sono prevalenti, fra i casi segnalati, le ipotesi di
frode rispetto alle irregolarità, spesso poste in essere con la falsa
attestazione di attività di formazione mai realizzate o con altre modalità
truffaldine.
Le prassi individuate destano allarme e sottolineano l’esigenza non
solo di dare attuazione a misure di autotutela incisive, indirizzate alla
revoca totale dell’agevolazione, in linea con il disposto dell’art. 4 reg. (CE,
Euratom) 2988 del 18 dicembre 1995, ma, suggeriscono, con finalità di
prevenzione, di escludere i soggetti che si sono resi colpevoli di pratiche
irregolari, in conformità a quanto previsto dal Regolamento finanziario del
Consiglio 1605/2002, così come modificato dal reg. 1995/2006. Al riguardo
potrebbe rivelarsi utile indicare già nei relativi bandi questa particolare
ipotesi di esclusione e, altresì, predisporre una sorta di lista degli
imprenditori inaffidabili, da diffondere fra le autorità nazionali e regionali
che gestiscono Fondi comunitari. Ciò potrebbe contribuire a rafforzare la
cultura della legalità e indurre a pratiche dissuasive.
La creazione di un sistema di accreditamento dei soggetti ammessi alle
agevolazioni perché ritenuti idonei sulla base di predeterminati requisiti,
previsto per i programmi nazionali, ha trovato limitatadiffusione nei programmi regionali e solo di
recente.
Negli ultimi anni si registra una maggiore presenza di banche dati
informatiche seppure prevalentemente ad uso interno da parte delle diverse
amministrazioni di riferimento. La possibilità di utilizzare banche dati
condivise potrebbe consentire, invece, una maggiore certezza ed affidabilità
dei dati disponibili contribuirebbe efficacemente a contrastare molti dei
fenomeni di irregolarità.
Una valutazione più attenta delle modalità di realizzazione delle
irregolarità farebbe evidenziare l’elemento sistemico di alcune delle stesse al
fine di una ponderata ed approfondita analisi dei rischi.
Con riguardo alla gestione delle iniziative per mezzo di organismi
intermedi, l’esame delle modalità operative ha evidenziato specifici profili di
criticità dovute a carenze di approfondimento nelle fasi dell’istruttoria,
delle domande o dei pagamenti degli stati di avanzamento, poiché molte
irregolarità si realizzano proprio mediante documenti falsi consegnati all’atto
della presentazione della domanda o al momento dei pagamenti degli stati di
avanzamento.
Nonostante la sistematica presenza di garanzie accessorie, quali la
fideiussione, a copertura di eventuali debiti dei soggetti beneficiari, le
stesse non vengano immediatamente escusse in occasione del verificarsi di
irregolarità, ovvero, a causa del notevole ritardo con cui alcune irregolarità
emergono, le fideiussioni risultano già restituite o non più attive. Le forme
di garanzia in esame, non si sono rivelate uno strumento utile per la tutela
dell’amministrazione erogante. Pertanto, anche sotto tale profilo, appare
opportuno un intervento volto a migliorare le clausole contrattuali con la
previsione dell’irrevocabilità delle garanzie e della possibilità per
l’amministrazione interessata di poterle escutere a semplice prima richiesta.
In alternativa per i casi di più elevate erogazioni, si potrebbe pensare ad
altre forme di garanzia a carattere reale, sui beni del beneficiario,
analogamente a quanto richiesto dall’istituto bancario per l’accensione di un
mutuo.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che, pur essendo stato avviato
dalle amministrazioni un processo di riorganizzazione interno funzionale al
miglioramento delle attività preposte all’attuazione della programmazione
comunitaria, tuttavia, particolarmente critico si è rivelato il settore
concernente gli adempimenti connessi con il recupero di somme. Si tratta di uno
dei compiti di maggior rilievo ma, presumibilmente sottovalutato nelle sue
oggettive difficoltà attuative. Infatti, al pari dell’ordinaria attività di
recupero dei crediti in via amministrativa - che, appunto, registra forti criticità
nell’ambito della PA - anche quello derivante dal pagamento indebito di risorse
comunitarie non sembra avviato verso risultati positivi, bensì destinato a
rimanere inefficace. Del resto, tale attività richiede specifica
professionalità tecnico-giuridica e idonee strutture organizzative: ma le
iniziative intraprese in tale settore non sembrano produrre risultati di
rilievo, visto che sia l’ufficio del contenzioso, nelle amministrazioni
centrali, sia i responsabili di Misura nell’ambito regionale, non si dedicano a
tale attività in modo esclusivo. Pertanto, a fronte di una diffusa mancata
attuazione di tali compiti e di gravi ritardi nello svolgimento delle relative
procedure, anche a causa della loro complessità, sarebbero auspicabili nuove
iniziative idonee ad assicurare l’effettività e la tempestività del recupero
delle risorse comunitarie indebitamente erogate.
Dall’istruttoria è emersa una diffusa inerzia da parte delle
amministrazioni, che non attivano procedure amministrative di autotutela o azioni
cautelari prima della conclusione dei contenziosi, mentre i ritardi nei
procedimenti intesi al recupero possono causare pregiudizio alla reintegrazione
dell’interesse subito, essendo risultati frequenti i casi di provvedimenti di
recupero emessi dopo l’intervenuta dichiarazione di fallimento delle società
beneficiarie.
Sotto tale profilo assume un particolare interesse la modalità seguita
da un ente regionale[3]
che adotta il fermo amministrativo dei pagamenti come strumento volto ad
accentuare le garanzie per le somme indebitamente erogate.
E’ perciò auspicabile che siano poste in essere in modo più tempestivo
i provvedimenti di autotutela nei casi in cui, pur in pendenza di procedimento
penale, la mancanza di requisiti essenziali o, più in generale, la tipologia
delle violazioni accertate, rendano incompatibile l’iniziativa selezionata con
l’avvenuta concessione del contributo e ciò, anche nei casi in cui la gestione
degli interventi sia affidata ad organismi intermedi. In alcune relazioni delle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata rilevata
l’esigenza di individuare specifiche strutture e risorse destinate all’attività
di recupero degli importi indebitamente erogati.
Con riferimento alla prevista dichiarazione di non recuperabilità, che
conclude, seppure in negativo, il procedimento concernente una irregolarità
riscontrata e segnalata, è necessario che l’Autorità di gestione proceda ad
individuare parametri e linee guida volte alla definizione dei presupposti di
tale dichiarazione, in modo da non lasciare le competenti strutture sprovviste
di precisi punti di riferimento in materia.
L’attività
di controllo ha consentito poi di evidenziare alcuni risultati positivi.
Un primo
risultato può individuarsi nell’aver fornito alle diverse amministrazioni un
quadro unitario del fenomeno, ricomponendo sia il sistema delle competenze che
il quadro delle informazioni, assunte anche con la collaborazione del Dipartimento
per le politiche comunitarie che ha messo a disposizione la propria banca dati,
ciò ha consentito un coordinamento ragionato e critico degli elementi
informativi e delle notizie inserite nel richiamato supporto informatico. Ha
fatto seguito un contraddittorio articolato con le diverse amministrazioni da
cui è scaturito non solo un arricchimento di elementi conoscitivi ma anche un
rinvigorito interesse generale verso la cultura della sana gestione e della
legalità dell’azione amministrativa. Il contrasto alle irregolarità non è solo
inteso alla tutela degli interessi finanziari nazionali e comunitari, ma
difende il principio di una amministrazione che esalta la correttezza e
l’efficacia della propria azione a servizio dei cittadini contribuenti. La
conoscenza, così acquisita, ha altresì dimostrato un effetto di particolare
rilievo nell’analisi dei rischi ai fini della selezione del campione da
sottoporre a controllo.
Un secondo risultato sta nell’aver
richiamato l’interesse per i controlli quale strumento di prevenzione. Ma è
necessario il ripristino di controlli effettivi, svolti nelle fasi salienti dei
procedimenti di concessione delle agevolazioni, controlli effettuati da
personale adeguato sia in termini di qualificazione che di numero, in posizione
di effettiva indipendenza. La separazione delle funzioni, in diversi casi,
avrebbe garantito non solo un più corretto svolgimento delle operazioni di
controllo, ma anche una più elevata probabilità di rilevazione delle
irregolarità. Ed invero, l’esigenza di accelerare i processi di spesa può
indurre i responsabili della gestione a sottostimare i tempi tecnici e le
esigenze di approfondimento richiesti ai fini dell’esercizio della funzione di
controllo, per non parlare di possibili collusioni o devianze (corruzioni,
concussioni, ecc.) che trovano in strutture di controllo interno approssimative
e disorganiche il loro terreno più fertile. Va poi evidenziato il fenomeno
sempre più ampio dell’esternalizzazione dei controlli (sotto forma di
assistenza tecnica), che, seppure consentito dalla normativa comunitaria,
andrebbe disciplinato attraverso specifiche linee di indirizzo e precise
direttive da parte dei soggetti attuatori al fine di definire la
predeterminazione di metodologie e di criteri oggettivi evitando di attribuire
un peso preponderante alle azioni intraprese dalla struttura esterna riconducendo
e assegnando al soggetto gestore sia la scelta delle strategie che la
supervisione e la diretta responsabilità del processo avviato.
Si ritiene, infatti che le
funzioni del controllo siano senz’altro qualificanti della missione dell’ente e,
qualora il loro svolgimento sia disancorato da precise linee d’indirizzo, l’affidabilità
e attendibilità delle risultanze ne possano risultare inficiate, rischiando di
essere fortemente influenzate dai soggetti terzi con conseguenze negative
sull’obiettività e imparzialità dei risultati conseguiti. In tali casi
andrebbero esplicitate sia le
tipologie di controlli da porre in essere che le connesse responsabilità, onde
evitare che il concessionario si possa trovare in posizioni di potenziale
conflitto di interesse rispetto all’eventuale individuazione di irregolarità a
carico di particolari beneficiari di provvidenze pubbliche, in
considerazione sia di una maggiore garanzia di obiettività nella selezione del
campione che delle oggettive modalità di svolgimento, ciò con il rischio che
una eccessiva standardizzazione e formalizzazione delle procedure sopravaluti
gli aspetti esteriori a danno della sostanza dei comportamenti, con gravi
conseguenze sull’efficacia dei controlli e sulla loro effettività. In tal senso
sono state orientate le raccomandazioni indirizzate alle singole
Amministrazioni. Estrema preoccupazione, anche alla luce della compatibilità
con la legislazione comunitaria, suscitano le modalità di controllo definite in
una regione[4] in cui il
procedimento di controllo risulta drasticamente limitato avendo il legislatore
regionale (L.R. n. 21/2007) ridotto la documentazione di spesa da presentare in
sede di pagamento ad una autocertificazione, previa asseverazione di un
professionista abilitato.
In terzo luogo l’indagine ha posto
l’attenzione sulla centralità della funzione di recupero dei crediti e di
reintegrazione del Bilancio comunitario e nazionale, facendo leva sull’esigenza
di monitorare costantemente il fenomeno, di attivare le azioni cautelari possibili
sia in fase antecedente che successiva alle erogazioni, rendendo così più
operose le amministrazioni.
Il referto
speciale sulle irregolarità e frodi nel Fondo sociale europeo (FSE), inserito
nel programma della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed
internazionali per il 2007[5],
fa seguito al precedente referto di controllo sulle irregolarità e frodi sul
Fondo di sviluppo regionale (FESR), approvato dalla Sezione con deliberazione
n. 2/2007 ed è il corollario di una vigile e approfondita azione di analisi e
costante monitoraggio che la Sezione riserva, da diversi anni (fin dall’anno
2002), al fenomeno delle irregolarità e delle frodi anche nell’ambito
dell’annuale referto finanziario[6].
La Sezione
si è data carico di proseguire l’obiettivo, già rappresentato nella precedente
relazione, di esaminare il fenomeno delle irregolarità e delle frodi sui Fondi
strutturali, in particolare sul FSE, sui cui si è assistito, da una parte, ad
un incremento progressivo, negli ultimi anni, delle risorse messe a
disposizione dalla Commissione, e, dall’altra, ad una preoccupante
accelerazione, sia sotto il profilo quantitativo, che qualitativo delle
irregolarità e delle frodi, fenomeno che costituisce fattore di rischio per la buona
riuscita della programmazione e della normale attività di gestione. Con la
presente relazione il controllo è stato indirizzato all’ esame delle situazioni
evidenziate in materia di Fondo sociale europeo (FSE) con particolare riguardo
alle Regioni meridionali, e a tre ulteriori ambiti territoriali: una regione
del Nord ed una provincia autonoma oltre ad una regione dell’Italia centrale.
L’attività
di controllo è stata svolta con la collaborazione di 4 Sezioni regionali e di 1
provinciale: Lombardia, Campania, Sardegna, Sicilia, PA Bolzano; le prime tre
hanno inserito l’indagine nel programma annuale, seppure con diversa modalità
(le Sezioni Lombardia e Campania hanno predisposto uno specifico capitolo nella
relazione annuale sul rendiconto regionale; la Sardegna ha esaminato il
fenomeno nel referto sui Fondi strutturali; la Sicilia e PA Bolzano hanno,
invece, svolto specifica indagine, conclusasi con autonomo referto. Questa
Sezione, alla luce di quanto disposto dal regolamento di organizzazione delle funzioni
della Corte[7] ha curato
l’istruttoria nei confronti sia delle Amministrazioni centrali interessate
(Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Ministero degli affari esteri, Ministero della pubblica istruzione,
Ministero dell’università e della ricerca scientifica, Ministero dell’interno)
che delle altre tre regioni meridionali, inserite nell’Obiettivo 1, Puglia,
Basilicata, Calabria e per offrire uno spaccato territoriale più ampio ha
altresì esaminato la Regione Lazio.
La base
informativa di partenza è stata costituita dai dati sulle irregolarità in
materia di Fondi strutturali, presenti nella banca dati del Dipartimento per le
politiche comunitarie, struttura preposta dalla legge a ricevere da tutte le
Amministrazioni italiane, le comunicazioni, previste dal reg. (CE)1681/1994,
per il successivo invio alla Commissione-Ufficio dell’OLAF[8].
I dati e
gli elementi esposti sono stati oggetto di ampio contraddittorio con le
amministrazioni interessate che hanno con disponibilità corrisposto alle
richiesta istruttorie della Sezione.
L’indagine
ha avuto carattere comparativo utilizzando una metodologia espressamente
prevista come modalità di controllo dalla deliberazione n. 4/2004 di questa
Sezione, con la consapevolezza che il raffronto fra i modelli organizzativi ed
i procedimenti seguiti nelle diverse realtà amministrative potesse offrire
elementi di valutazione e di approfondimento complessivi, indirizzati sia a
stimolare le amministrazioni ad interventi correttivi che a valorizzare le
buone pratiche evidenziate.
In tal
modo l’istruttoria per l’acquisizione dei dati e la loro successiva
elaborazione è stata effettuata, oltre che da questa Sezione, anche dalle
Sezioni regionali di controllo menzionate.
Presso la
Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali è stato
costituito un gruppo di lavoro composto da magistrati sia della Sezione
centrale che delle Sezioni regionali di controllo per la Campania, la Sardegna,
la Sicilia, la Lombardia e la Provincia di Bolzano, relatori dei referti di
rispettiva competenza. Il gruppo ha individuato gli obiettivi, ha ricercato gli
indicatori, ha definito, pur con le particolarità che ogni situazione
territoriale riveste, gli elementi conoscitivi sui quali indirizzare
l’istruttoria, ha predisposto un questionario con domande a risposta multipla e
anche di tipo descrittivo, trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate.
Con le
attività di controllo si è proceduto all’analisi delle strutture organizzative
delle Amministrazioni sia centrali che regionali competenti nella gestione, nel
pagamento e nei controlli delle risorse comunitarie, gli strumenti utilizzati
per il monitoraggio delle irregolarità, le fasi procedimentali più coinvolte
dal fenomeno, le tipologie e le modalità di svolgimento delle irregolarità, le
azioni intraprese successivamente agli eventi, i tempi per gli accertamenti,
gli organi preposti a tale funzione, i controlli sistemici conseguenti, le
azioni cautelari avviate, la gestione dei recuperi delle somme indebitamente
corrisposte.
Nelle
Sezioni regionali citate il controllo è stato oggetto di referto ai Consigli
regionali e per Bolzano al Consiglio provinciale, i referti sono stati
approvati, rispettivamente con le Deliberazioni: n.149/2007 (28.12.2007) per la
Sezione Campania; n. 7/2008 (25.07.2008) per la Sezione Sicilia; n. 20/2008
(11.03.2008) per la Sezione Sardegna; n. 8/2008, per la Sezione Lombardia
(22.01.2008); e n. 1/2008 (06.03.2008), per la Sezione della Provincia di
Bolzano.
Questa
relazione nella prima parte, dopo un breve cenno sulla disciplina giuridica
delle irregolarità e delle frodi e sulle relative modalità di comunicazione,
definite in Italia, in attuazione dei regg. (CE) 1681/1994 e 2035/2005,
analizza in sintesi le problematiche emerse e i risultati conseguiti, sia con
riguardo alle modalità di monitoraggio delle irregolarità e ai relativi
controlli che alle azioni cautelari e di recupero.
Nella
seconda parte risultano esaminati i diversi aspetti del fenomeno presso le
amministrazioni centrali e presso le realtà regionali, evidenziando, per ognuna
di esse, nelle conclusioni, particolarità e problematiche emerse con spunti
critici di valutazione.
Per gli
ambiti territoriali menzionati, nei quali le Sezioni hanno approvato una specifica
relazione di controllo, il presente referto riporta, nella III parte, una
sintesi, predisposta dai magistrati relatori, degli elementi più significativi
emersi dall’attività di controllo e presenti nelle relazioni approvate dalle
singole Sezioni.
Negli ultimi anni l’azione di
protezione degli interessi finanziari della Comunità, si è notevolmente
rafforzata con l’adozione di una serie di misure a livello comunitario e
nazionale volte a contenere il fenomeno delle frodi e delle irregolarità. La
strategia globale dell’ultimo decennio, si è caratterizzata, da una parte, con
una politica normativa unitaria sempre più attenta a prevenire ed a contrastare
il fenomeno in tutti i settori d’intervento, e dall’altra, con il rafforzamento
della cultura della cooperazione non solo fra la Comunità e gli Stati membri,
ma anche all’esterno della Comunità.
L’art. 280 del Trattato CE (TCE)[9]
stabilisce che la Comunità e gli Stati membri combattono la frode e le altre
attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità, mediante
misure che devono essere dissuasive ma anche tali da favorire una protezione
efficace negli Stati membri.
La tutela degli interessi
finanziari della Comunità europea e la lotta contro le frodi e le irregolarità
rappresentano obiettivi strategici per i quali la responsabilità è condivisa
fra la Comunità e gli Stati membri. Costituiscono principi fondamentali della
materia, ai sensi dell’art. 280 del Trattato della Comunità europea, il
principio di “assimilazione” e quello di “cooperazione”. In base al principio
di assimilazione gli Stati membri devono adottare, per combattere le
irregolarità e le frodi ai danni degli interessi finanziari della Comunità, le
stesse misure, di prevenzione e di contrasto previste per combattere quelle ai
danni dei propri interessi finanziari. Per il principio di cooperazione, gli
Stati membri devono cooperare insieme alla Commissione, al fine di assicurare
la convergenza degli sforzi di tutte le autorità nazionali e delle istituzioni
interessate alla prevenzione.
La
disciplina giuridica trae fondamento oltre che dall’art. 280 TCE[10]
già citato, dalla Convenzione sulla Protezione degli Interessi Finanziari (PIF)[11]
del 26 luglio 1995,dal
reg. 2988/1995 del Consiglio del 19 dicembre 1995, dal reg. 2185/1996 del
Consiglio dell’11 novembre 1996.
L’art. 280 non dà alcuna
definizione di frode. E’ la Convenzione PIF del 26 luglio 1995, relativa alla
protezione degli interessi finanziari comunitari che dà una specifica definizione.
Essa, nell’introdurre un obbligo per tutti gli Stati membri di perseguire i
comportamenti fraudolenti ai danni degli interessi finanziari comunitari con
”sanzioni penali, effettive, proporzionate e dissuasive” fornisce una
definizione armonizzata di frode sia sul fronte delle spese che delle entrate
della Comunità.
Costituisce frode, lesiva degli
interessi finanziari della Comunità, “qualsiasi azione o omissione intenzionale
relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti
falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione
illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee (con
riguardo alle spese)…o la diminuzione illegittima (con riguardo alle entrate)
di risorse del bilancio generale delle Comunità europee “; o “alla mancata
comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico”… o
“alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati
concessi…o alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto cui consegue
lo stesso effetto” (art. 1.1).
La nozione di
irregolarità, invece, si ritrova nel reg. 2988/1995 del 18 dicembre 1995 che,
relativamente alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, per la
prima volta detta una normativa generale sui controlli omogenei e sulle misure
e sanzioni amministrative in materia di irregolarità.
“Irregolarità”
è “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante
da un’azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere
come conseguenza un pregiudizio al bilancio comunitario attraverso la
diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie
percepite direttamente per conto della Comunità o a causa di una spesa
indebita.
L’atto lesivo degli interessi
finanziari della Comunità è innanzitutto una irregolarità nell’ambito della
quale è ricompresa anche la frode che altro non è che una irregolarità
qualificata dall’intenzionalità dell’azione od omissione e dalle modalità di
esecuzione.
Nel caso di semplici irregolarità
si applicano solo “misure” amministrative, nel caso di irregolarità
intenzionali (frodi) “sanzioni” amministrative, nel caso di frodi gravi[12]
lo Stato membro è tenuto a prevedere sanzioni penali.
La
Convenzione sugli interessi finanziari citata è stata seguita rapidamente da un
primo protocollo[13] del 27
settembre 1996, il quale ha introdotto l’obbligo per gli Stati di incriminare
le condotte di corruzione, attiva e passiva, che vedano coinvolti i funzionari
comunitari e di un qualsiasi Stato membro e che siano suscettibili di recare
pregiudizio agli interessi finanziari comunitari. Un secondo protocollo[14]
del 19 giugno 1997 ha previsto, invece, obblighi in materia di incriminazione
del riciclaggio, nonché di confisca dei proventi derivanti da tali reati e
della corruzione passiva e di responsabilità delle persone giuridiche per
frodi, corruzione attiva e riciclaggio. Un ulteriore protocollo del 29 novembre 1996[15],
sull’interpretazione pregiudiziale della convenzione da parte della Corte di
Giustizia, ha arricchito il descritto quadro normativo.
Va altresì menzionata la
Convenzione del 26 maggio 1997[16],
relativa alla lotta contro la corruzione, nella quale sono coinvolti i
funzionari della Comunità europea o degli Stati membri.
Il 17 ottobre 2002, in tutti gli
Stati membri sono entrati in vigore[17],
la Convenzione PIF del 26 luglio 1995, nonché il primo protocollo del 27
settembre 1996 e il protocollo del 29 novembre 1996, l’Italia[18]
ha ratificato il secondo protocollo solo di recente in data 4 agosto 2008[19].
Il reg. 2185/1996 completa il
quadro, disciplinando i controlli e le verifiche in loco della
Commissione per la protezione degli interessi finanziari della Comunità contro
le frodi e le altre irregolarità.
Gli Stati membri devono comunicare
alla Commissione, oltre alle frodi, ogni altra irregolarità che abbia un
effetto sul bilancio superiore ai 10.000 euro (art. 1.10 reg. 2035/2005 della
Commissione[20] che ha
sostituito il reg. 1681/1994) per i Fondi strutturali, per i Fondi di coesione (l’art.
12 del reg. 2168/2005) e per le Risorse proprie (l’art. 6.3 del reg. 1552/1989)
per i fondi in agricoltura (l’art. 6 reg. 1848/2006).
Il reg. 2035/2005, con riguardo ai
Fondi strutturali, dà una definizione di irregolarità, in linea con l’art. 1, par.
2, del reg. (CE, Euratom) 2988/1995, nel senso che “irregolarità è qualunque
violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall’azione o
omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l’effetto di arrecare un
pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee attraverso
l’imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita”. La definizione
ribadisce anche il concetto di pericolo di danno, importante ai fini della
segnalazione tempestiva dei fenomeni accertati e di sospetta frode[21].
Alle iniziative assunte sul piano
normativo, la Commissione ha aggiunto misure organizzative con la creazione, a
novembre 1996, di una propria struttura amministrativa, l’Unità di
coordinamento della lotta antifrode (UCLAF), sostituita, nel 1999, dall’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF)[22].
Il Consiglio, con decisione
2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, per rafforzare la lotta contro le forme
gravi di criminalità, ha istituito Eurojust.
Tale nuovo organismo, insieme
all’estensione del mandato europeo a tutte le forme gravi di criminalità
internazionale, tra cui la frode e la corruzione, ha consentito di potenziare
la collaborazione fra la Commissione e gli organismi nazionali di cooperazione
giudiziaria e di polizia.
Il memorandum
d’intesa, firmato il 14 aprile 2003, fra OLAF e Eurojust, ha previsto uno
stretto coordinamento fra “l’Unità Magistrati’’ dell’OLAF e i membri di Eurojust al fine di rafforzare la
cooperazione indicata dall’art. 280 del Trattato CE.
La Corte dei
conti italiana[23] e l’OLAF
hanno sottoscritto, nel 2006, un accordo di cooperazione per la reciproca assistenza amministrativa,
in particolare per quanto concerne lo scambio spontaneo o su richiesta di
informazioni rilevanti per la prevenzione e l’individuazione delle frodi e di
tutte le attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità a
danno degli interessi finanziari della Repubblica italiana.
Nel sistema italiano va segnalato
che, l’art. 4 della legge 300 del 29 settembre 2000[24],
nell’introdurre nel codice penale il reato di cui all’art. 316 ter(Indebita
percezione di erogazioni concesse dallo Stato, dagli Enti pubblici, dalla
Comunità europea, a danno dello Stato), ha previsto, nel caso di “somma
indebitamente percepita pari o inferiore a 3.999,96 euro” l’applicazione della
sola “sanzione amministrativa con il pagamento di una somma di denaro da euro
5.168 a euro 25.822. Tale sanzione non può superare il triplo del beneficio
conseguito.
Il d.lgs 231
dell’8 giugno 2001, in attuazione della delega prevista nell’art. 11 della
legge 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e delle società e associazioni anche senza personalità
giuridica per i reati commessi dagli organi societari.
Tra questi
reati vanno inclusi la frode (artt. 640 n.1, 640 bis, 640 ter.2, 316 bis e 316
ter c.p.) e la corruzione (artt. 318, 319, 319 bis e ter, 320, 321, 322, 322
bis c.p.). La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è prevista
sia nel caso in cui i reati siano commessi dagli organi al vertice della
gerarchia dell’ente, che nel caso in cui i reati siano stati commessi da organi
che svolgano funzione di direzione e controllo.
Nell’ambito nazionale, grazie alla
presenza di numerosi organismi di controllo sia amministrativo che di polizia
giudiziaria, vi è stata una attenta azione volta all’individuazione dei casi di
irregolarità e frode da comunicare alla Commissione, ai sensi del reg.
1681/1994 e del reg. 595/1991 (ora reg 1848/2006).
In proposito va ricordato che
l’art. 30 della legge 526 del 21.12.1999 ha attribuito alla Guardia di finanza,
per la tutela degli interessi finanziari della Comunità, gli stessi poteri di
indagine previsti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e sul
reddito. Il d.lgs n. 68 del 2001 ha rafforzato e ridefinito le competenze della
Guardia di finanza, indicata come forza di polizia nelle materie economiche e
finanziarie.
Da ultimo, l’assetto organizzativo
dei reparti speciali è stato ridefinito dal Comando Generale della Guardia di
finanza con due circolari (nn. 162141/317 del 19 maggio 2005 e 340000/317 del
22 ottobre 2004) con la costituzione, nell’ambito del Comando tutela della
finanza pubblica, di un nucleo speciale spesa pubblica e repressione delle
frodi comunitarie.
Presso il
Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri
opera un nucleo della Guardia di finanza, istituito con il dPCM 11.1.95, con il
compito di supportare il Comitato interministeriale per la lotta alle frodi
comunitarie, istituito dall’art. 76.2, della legge 142 del 19 febbraio 1992. Le
competenze del Nucleo della Guardia di finanza sono state confermate dal dPCM
2317/2002, art. 10.2. Ma il menzionato Comitato, dopo diversi anni di inerzia,
con il dPR 91 del 14 maggio 2007, su impulso del Ministro per le politiche
europee è stato ricostituito in una rinnovata composizione.
Nel settore agricolo e
agroalimentare, il 5 dicembre 1994, è stato istituito un Reparto specializzato
dell’Arma dei Carabinieri “Comando Carabinieri Politiche Agricole”. Il d.m. 20
agosto 2001, oltre a potenziarne l’organico, ha istituito tre Nuclei Antifrode
Carabinieri (NAC) a Parma, Roma e Salerno, che svolgono la loro attività
rispettivamente nel nord, nel centro e nel sud del territorio nazionale.
Il Comando svolge controlli
straordinari per la prevenzione e la repressione dei reati in violazione di
norme comunitarie nel settore agricolo e agroalimentare e concorre
all’esecuzione di controlli sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.
Le Regioni, le Province autonome e
la Guardia di finanza hanno definito una “Convenzione Quadro” per la stipula di
protocolli d’intesa fra le Amministrazioni regionali e i Comandi regionali
della Guardia di finanza, allo scopo di coordinare tutti i controlli e gli
scambi di informazioni nel settore degli interventi per finalità strutturali.
Recentemente, anche nella materia del FEAOG-Garanzia, la Guardia di finanza ha
siglato alcuni analoghi protocolli d’intesa con alcune Regioni.
I Fondi strutturali hanno inoltre
formato oggetto di monitoraggio da parte di un Comitato centrale e di 20
Comitati regionali di coordinamento finanziario, costituiti dai rappresentanti
della Guardia di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e dell’Agenzia
delle entrate.
Va altresì
segnalato che la legge 296 del 27
dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007)[25],
ha previsto (commi da 1213 a 1222) che eventuali conseguenze finanziarie
derivanti dalla violazione della legge comunitaria siano oggetto di rivalsa
statale nei confronti degli enti pubblici non statali responsabili, riferendosi
in particolare alle seguenti ipotesi:
·condanna
pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità europea, ai sensi dell’art.
228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea;
·regolazioni finanziarie operate dalla Commissione europea
in base alle specifiche normative sopranazionali nei casi di riscontrate gravi
negligenze nella gestione a livello nazionale di fondi strutturali comunitari.
In merito all’obbligo di comunicazione all’OLAF, la Sezione osserva
come lo stesso sorga, in virtù dell’art. 3, paragrafo. 1, del reg. (CE)
1681/94, anche per tutte quelle irregolarità amministrative (prive cioè di
intento fraudolento) dalle quali non derivi né un danno al bilancio comunitario
né un reale esborso di somme indebite, in quanto l’art. 3 si riferisce anche a
quelle “somme che sarebbero state pagate indebitamente ove non si fosse
accertata l’irregolarità”. Pertanto, devono essere segnalate all’OLAF anche
le irregolarità scoperte in sede ispettiva e soggette a decurtazioni contabili
in corso di erogazione degli anticipi sul costo totale del progetto e/o al
momento del saldo. Sul punto, va inoltre, osservato che la predetta
disposizione del reg. (CE) 1681/94 non è stata modificata dal reg. (CE)
2035/2005, il quale, nel dettare una nuova disciplina in materia di
comunicazione di irregolarità alla Commissione, ha introdotto le seguenti tre
specifiche deroghe al predetto obbligo di comunicazione:
-irregolarità
consistenti nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione
cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario
finale;
-irregolarità
corrette prima della concessione del contributo e consistenti nella assenza dei
presupposti per la finanziabilità del progetto;
-irregolarità
segnalate spontaneamente dal beneficiario finale prima della loro scoperta da
parte degli organi dell’Amministrazione.
In
ordine a siffatte modalità di comunicazione alla Commissione, tuttavia, un
Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità
montane assunto in sede di Conferenza unificata in data 29 settembre 2007 (i
cui contenuti sono stati ripresi in una circolare interministeriale del 12
ottobre 2007[26]), ha inteso
fornire una interpretazione restrittiva rispetto al passato dei richiamati
regolamenti comunitari, individuando il momento in cui sorge l’obbligo di
segnalazione agli organi comunitari soltanto dopo l’avvenuto riscontro, da
parte degli organi decisionali interni preposti alle diverse provvidenze
comunitarie, della fondatezza dell’ipotesi di violazione di una norma
comunitaria o nazionale posta a tutela degli interessi comunitari.
In
virtù di detta interpretazione, i predetti organi decisionali sarebbero,
dunque, tenuti a redigere gli appositi modelli OLAF di comunicazione alla
Commissione solo qualora ritenessero di confermare che i fatti dedotti nel
verbale di segnalazione integrino un caso di irregolarità e che ricorrano i
presupposti stabiliti dalla normativa vigente.
Anche in base a tali considerazioni, alcune Amministrazioni [27]
hanno ritenuto di non dover comunicare all’organismo preposto (OLAF) le
situazioni concernenti mere irregolarità amministrative. La descritta nuova modalità operativa, se da un lato risponde
all’intento di evitare la segnalazione alla Commissione su presunte
irregolarità che si rivelino successivamente inesistenti, allontana i tempi
delle comunicazioni e riserva tale adempimento a valutazioni discrezionali, di
esclusiva competenza dell’Autorità di gestione, con possibili effetti su quelle
finalità di prevenzione individuabili nel concetto di sospetta frode di cui
all’art. 1 bis reg. 1681/1994.
In ordine
a tale orientamento interpretativo, che interpone un ulteriore momento
valutativo unitario nell’accertamento immediato dell’esistenza di una
irregolarità o frode, la Sezione osserva[28]
che la tutela delle provvidenze comunitarie non può essere indebolita in ragione
di una malintesa prudenza nella comunicazione delle presunte irregolarità e
nell’adozione dei conseguenti provvedimenti di autotutela. La valutazione degli
organi decisionali potrebbe, infatti, rischiare di compromettere (specie nei
casi controversi) la tempestività dell’inoltro delle comunicazioni alla
Commissione europea, il cui rispetto dei termini è essenziale per un’efficace
azione di prevenzione e contrasto nella lotta alle frodi.
E’ pertanto auspicabile che il Dipartimento delle
politiche europee, organo preposto per lo Stato italiano ad effettuare,
periodicamente, le comunicazioni alla Commissione delle irregolarità e frodi
rilevate, svolga un costante ed attento monitoraggio nei confronti delle
amministrazioni al fine di evitare che i comportamenti omissivi delle
Amministrazioni che hanno la gestione dei fondi possano produrre danno agli
interessi finanziari comunitari ed a quelli nazionali.