CORTE DEI CONTI
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato
Programma delle attività di controllo sulla gestione
per l’anno 2005
(deliberazione n. 1/2005/G)
La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari
straordinari del Governo
Magistrati istruttori: Antonio
Mezzera Renzo liberati
SOMMARIO
1.
L’oggetto
dell’indagine …………………………………………………………………………. pag. 3
2.
Il quadro
normativo …………………………………………………………………………….. pag. 4
2.1.
La normativa
comunitaria ……………………………………………………….. pag. 4
2.2.
La normativa
nazionale ……………………………………………………………. pag. 6
2.3.
Gli obiettivi del
sistema normativo comunitario e nazionale …. pag. 12
3.
Lo stato del
ciclo integrato dei rifiuti in Europa ………………………………….. pag. 18
4.
Il
commissariamento della gestione dei rifiuti ……………………………………. pag.
24
5.
Campania
…………………………………………………………………………………………….. pag. 30
5.1
Il quadro
normativo dell’emergenza ………………………………………. pag. 31
5.2
L’attuazione
dell’emergenza …………………………………………………… pag. 40
5.3
L’organizzazione
amministrativa e i dati finanziari ……………….. pag. 63
6.
Puglia
……………………………………………………………………………………………………. pag. 75
6.1
Il quadro
normativo dell’emergenza ………………………………………. pag. 75
6.2
L’attuazione
dell’emergenza …………………………………………………… pag. 79
6.3
L’organizzazione
amministrativa e i dati finanziari ……………….. pag. 91
7.
Calabria
……………………………………………………………………………………………….. pag. 94
7.1
Il quadro
normativo dell’emergenza ………………………………………. pag. 94
7.2
L’attuazione
dell’emergenza ……………………………………………………. pag.
101
7.3
L’organizzazione
amministrativa e i dati finanziari ………………… pag.
116
8.
Sicilia
……………………………………………………………………………………………………. pag.
125
8.1
Il quadro
normativo dell’emergenza ………………………………………. pag.
125
8.2
L’attuazione
dell’emergenza …………………………………………………… pag.
128
8.3
L’organizzazione
amministrativa e i dati finanziari ……………….. pag.
147
9.
Lazio
…………………………………………………………………………………………………….. pag.
151
9.1
Il quadro
normativo dell’emergenza ………………………………………. pag.
151
9.2
L’attuazione
dell’emergenza …………………………………………………… pag.
154
9.3
L’organizzazione
amministrativa e i dati finanziari ……………….. pag.
162
10. Conclusioni ………………………………………………………………………………………….. pag. 164
Allegato n.
1 ………………………………………………………………………………………….. pag.
176
n.
2 …………………………………………………………………………………………… pag.
179
1.
L’oggetto dell’
indagine
L’indagine affronta le attività poste in
essere dai Commissari delegati del Governo nelle cinque Regioni dichiarate in
emergenza per uscire dalla situazione di grave disagio ambientale nella quale
tali realtà territoriali si sono trovate negli ultimi anni nella gestione dei
rifiuti.
Ciò, al fine di accertare, secondo quanto
impone la normativa vigente a carico della Corte dei conti, la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti
dalla legge, valutando, altresì, costi,
modi e tempi dell’agire amministrativo.
Va precisato che, nel corso degli anni,
oltre alla gestione dell’emergenza rifiuti, ai Commissari delegati è stata
spesso affiancata anche la gestione della tutela delle acque e della bonifica
dei siti inquinati. Tali ulteriori attività non rientrano nella presente
indagine.
Inoltre, è da precisare che le dichiarazioni dello stato di
emergenza hanno riguardato, da principio, la sola gestione dei rifiuti solidi
urbani (rsu), estendendosi spesso, in un secondo tempo e nel corso degli
anni, anche alla gestione dei rifiuti speciali. La presente indagine ha
focalizzato la sua attenzione sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, nella
considerazione che nelle Regioni commissariate la competenza dei Commissari sui
rifiuti speciali è risultata temporalmente discontinua e nella ulteriore
considerazione che la gestione integrata del ciclo dei rifiuti risulta più
complessa per i rifiuti solidi urbani, essendo coinvolti un numero di soggetti
pubblici di gran lunga superiore rispetto alla gestione dei rifiuti speciali,
che la legislazione attribuisce, sostanzialmente, a soggetti privati.
L’importanza e l’interesse per la materia
è dimostrata dal fatto che sia nella XIII che nella XIV legislatura
fu istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo integrato
dei rifiuti, che ebbe ad affrontare più volte i problemi del
commissa-
riamento. Anche nell’attuale legislatura, peraltro, è
stata costituita una nuova Commissione
sullo stesso argomento.
2.
Il quadro normativo
2.1. La normativa comunitaria
La consapevolezza che nessun paese può
gestire le sue politiche ambientali senza tener conto delle interrelazioni tra
i sistemi ecologici ha indotto la Comunità europea a rafforzare la necessità di
programmare le politiche e gli interventi e a porre in essere una stringente
normativa in materia di rifiuti; in particolare: la direttiva 75/442/Cee, vera e propria norma quadro,
modificata e integrata dalla direttiva 91/156/Cee, dalla direttiva 91/689/Cee sui rifiuti
pericolosi e dalla direttiva
94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi; infine, la direttiva 99/31/Ce relativa
alle discariche.
Al fine di dare razionalità e chiarezza
alle disposizioni succedutesi nel tempo, la nuova direttiva 2006/12/Ce abroga la direttiva quadro precedente, riproducendone
sostanzialmente, tuttavia, i contenuti.
Con le norme sopra
citate, la strategia perseguita è data dalla priorità assoluta nella prevenzione della produzione dei rifiuti, cui segue il
recupero e infine, come ultima opzione, lo smaltimento. Viene preferito, in generale, il recupero del materiale rispetto all’attività di recupero
dell’energia. Vengono sanciti, altresì, il principio di
prossimità, che stabilisce l’obbligo di smaltimento
dei rifiuti il più vicino possibile alla fonte
di produzione, e il principio di autosufficienza, per il quale ciascun Stato membro deve essere in grado di risolvere nei
suoi ambiti territoriali i problemi derivanti dalla produzione dei rifiuti.
Non si specificano le modalità di
intervento, stabilendosi che i singoli Stati membri
attuino le politiche più efficienti, ferma
restando la preferenza del riciclaggio sul recupero energetico. Si sollecitano, inoltre, gli Stati ad introdurre strumenti economici intesi a promuovere il riciclo dei rifiuti e i
prodotti non inquinanti, nonché a ottenere una base
statistica più completa sulla produzione dei rifiuti.
Infine, si ribadisce il principio di sussidiarietà
nell’elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti,
così da garantire la valutazione delle condizioni
locali e regionali.
Pertanto, i princìpi cardine della
normativa comunitaria sui rifiuti possono essere come di seguito sintetizzati.
a)
programmazione
Il ciclo integrato dei rifiuti impone, per la sua
complessità, una metodologia di pianificazione completa e rigorosa, al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati con il consenso più ampio
possibile da parte della cittadinanza. Ciò comporta, anzitutto, una descrizione
in termini precisi dell’oggetto dell’attività pianificatoria e degli ambiti
ecologici, sociali ed economici in cui il Piano deve sviluppare la sua
influenza.
Solo una seria programmazione del ciclo integrato dei
rifiuti individua e persegue obiettivi realistici, che permettono a tutti i
soggetti pubblici e privati implicati nella gestione del ciclo integrato di
poter contare su flussi finanziari certi.
b)
prossimità
Ogni bacino deve gestire, riciclare,
recuperare e smaltire i rifiuti che ha prodotto presso impianti il
più possibile vicini al luogo di produzione. Solo per le attività di
recupero e riciclaggio si può fare eccezione a questo
principio.
c) autosufficienza
gestionale
La dotazione impiantistica deve garantire, tendenzialmente, la
completa autosufficienza
dei bacini, e ciò al fine di riaffermare il principio di responsabilità nella produzione dei rifiuti (ognuno deve gestire i
rifiuti che ha prodotto) ed
evitare gli impatti ambientali (inquinamento atmosferico, rumore, pressione sulla rete stradale) relativi al trasporto.
d)
responsabilità condivisa
Il principio chi inquina
paga è alla base del sistema e, in questa ottica, i produttori di beni di largo consumo
vengono identificati come i principali responsabili
unitamente ai distributori e fornitori di materie
prime.
Il coinvolgimento di tutti i soggetti che partecipano -a
vario titolo- alla produzione, alla distribuzione ed al consumo di beni da cui
originano i rifiuti e la promozione della cooperazione fra gli stessi sono
garantiti da norme e strumenti
negoziali ed economici tendenti ad impedire che i costi e le responsabilità
dello smaltimento dei prodotti restino a carico dell’ambiente.
e) gestione
integrata
Lo sforzo normativo tende alla realizzazione della gestione
integrata dei rifiuti, che si realizza quando le attività di prevenzione, di
recupero e di smaltimento sono coordinate in maniera tale da realizzare
un’effettiva e sostanziale diminuzione dei rifiuti da smaltire. Ciò si può
ottenere solo con una rete di impianti di recupero e di smaltimento a
tecnologia avanzata adeguata al fabbisogno e che sia capace di realizzare i
principi sopra enunciati.
2.2. La normativa nazionale
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997
n. 22 (c.d. decreto Ronchi) ha costituito la normativa quadro sulla gestione dei rifiuti fino all’entrata in vigore del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione della delega contenuta
nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale.
Il decreto Ronchi ha
dato attuazione alle direttive comunitarie 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti
pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio. Esso contiene numerose innovazioni,
rispetto alla normativa precedente, le principali
delle quali sono: nuove definizioni; nuova classificazione dei rifiuti; redistribuzione
delle competenze tra Stato, Regioni e Province; revisione
del sistema di pianificazione; introduzione
del sistema tariffario in sostituzione della
tassa sullo smaltimento (tarsu); introduzione del regime di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio.
Inoltre, lo stesso ha abrogato la normativa precedente, con particolare riferimento al d.P.R. n. 915/1982, alla legge n.
441/1987 e alla legge n. 475/1988.
Il d.lgs. n. 22/1997 ha costituito un
primo tentativo di testo legislativo organico, volto a disciplinare, in maniera
razionale e compiuta, la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti.
Il primo obiettivo della normativa
è il controllo di ogni categoria di
rifiuto “dalla culla alla tomba”, affidato a numerosi obblighi di
documentazione, al fine di garantire il recupero e il riciclo delle materie ed
evitare smaltimenti abusivi ed incontrollati.
Il d.lgs. n. 22/1997 disciplina la gestione dei rifiuti al fine di: a) assicurare la protezione dell’ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della
specificità dei rifiuti pericolosi; b) smaltire senza
pericolo per la salute dell’uomo, senza rischi per
l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti di rumori e odori e senza danneggiare il
paesaggio e i siti di particolare interesse.
Allo scopo di assicurare una adeguata protezione dell’ambiente e dell’uomo, la gestione dei rifiuti costituisce, pertanto, attività di pubblico interesse.
La gestione si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di
cooperazione e stabilisce una gerarchia di
interventi, che pone al primo posto le attività finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti. Inoltre, al fine di ridurre le quantità di
rifiuti destinate allo smaltimento finale, il decreto
Ronchi indica come prioritarie le attività
finalizzate al reimpiego, al recupero e
al riciclaggio di materia, mentre
l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile
per la produzione di energia è, sì, considerata lecita,
ma sempre in via subordinata rispetto al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero.
La discarica riveste un ruolo residuale, tendenzialmente per
i soli rifiuti inerti e i residui delle operazioni di
riciclaggio, recupero e valorizzazione precedentemente
ricordate.
Vengono introdotti i cosiddetti ambiti territoriali ottimali (ato, di norma coincidenti con le
Province), per assicurare una gestione unitaria dei
rifiuti urbani e si stabilisce, per
ciascun ato, un livello minimo di raccolta
differenziata, che avrebbe
dovuto attuarsi secondo questa scansione temporale: 15% entro il 1999; 25% entro il 2001; 35% entro il 2003.
Il mancato raggiungimento delle percentuali minime previste
comporta l’applicazione di una soprattassa per il deposito in
discarica dei rifiuti, prevista dalla legge 28
dicembre 1995, n. 549.
Viene modificata anche la
classificazione dei rifiuti che, secondo l’origine, vengono suddivisi in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Ampio spazio è dedicato alla gestione
degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio, che deve uniformarsi ai principi di prevenzione
alla fonte della loro quantità e pericolosità e di sviluppo della raccolta differenziata finalizzata al recupero e al
riciclaggio di materia e ad altre forme di recupero,
conformemente ai principi chi inquina paga e
della responsabilità condivisa.
Il nuovo quadro normativo che
disciplina la materia attinente alla gestione dei rifiuti individua, conformemente anche allo
spirito del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del
15 marzo 1997), le funzioni
amministrative relative alla gestione dei rifiuti a livello regionale, provinciale e comunale e riordina le disposizioni inerenti il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.
La nuova legislazione disciplina in
particolare: le
procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei Piani di gestione dei rifiuti; le
procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; le
procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Al fine di una corretta gestione dei
rifiuti, le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il recupero e il riciclaggio dei materiali; b) l’adozione di misure economiche che
prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti, allo scopo di favorire
il mercato dei materiali medesimi; c) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere
effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della gestione.
La nuova legislazione spinge, dunque,
fortemente a favorire le operazioni di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali e la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di
smaltimento solo per i rifiuti inerti e per
quelli residuati dalle operazioni di riciclaggio e di recupero.
A conforto della validità, anche economica, di tale opzione, giova
richiamare quanto affermato dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici (Apat),
secondo cui “l’analisi dei costi relativi alla raccolta differenziata (…)
consente di affermare che la raccolta differenziata in nessun caso determina un
aggravio dei costi di gestione”.
Non solo, ma il livello del costo “(…) non è comunque correlato alla
complessità del sistema di gestione: vi sono, infatti, situazioni con alta
raccolta differenziata, importanti attività di trattamento ed incenerimento che
hanno costi più bassi di situazioni associate a bassa raccolta differenziata e
ricorso quasi esclusivo alla discarica.”
A partire dal 1° gennaio 1999, la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo
se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
Rilievo assoluto e strategico viene
attribuito alla pianificazione e alla
programmazione della gestione dei rifiuti, attività particolarmente
delicata per la complessità delle
decisioni, delle attività e delle tecnologie che comporta la definizione del
ciclo integrato dei rifiuti in un determinato ambito territoriale.
Il dettaglio con cui il legislatore
definisce i vari ambiti pianificatori indica che la ratio ispirativa
della normativa è quella di indicare una metodologia di pianificazione il più
possibile completa e rigorosa, al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi fissati anche con il consenso delle popolazioni interessate. A tal
fine, essenziale è la descrizione in termini precisi dell’oggetto dell’attività
pianificatoria e degli ambiti ecologici, sociali ed economici in cui il Piano
dovrà sviluppare la sua influenza.
Allo scopo di promuovere l’assunzione
di comportamenti più ecologici attraverso l’internalizzazione dei costi
dell’inquinamento o dei benefici della sua riduzione, viene operata, infine, la
soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (tarsu) e l’istituzione, in sua vece, della tariffa, da considerarsi uno strumento di incentivazione economica
per il conseguimento degli obiettivi fissati nella pianificazione. Tale incentivazione è implicita laddove si prevede che la tariffa stessa sia composta da una parte fissa ed
una variabile, commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti, ed esplicita
laddove, per le utenze domestiche, sono assicurate agevolazioni per
la raccolta differenziata o, per le utenze extradomestiche, sono introdotti
coefficienti di riduzione proporzionali alle quantità di rifiuti che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero. Ciò dovrebbe spingere gli utenti ad effettuare la
preventiva selezione dei rifiuti, con la conseguenza di un automatico
incremento della raccolta differenziata e di una riduzione della raccolta da
destinare allo smaltimento.
L’introduzione della tariffa contribuisce, inoltre, a rendere maggiormente espliciti i
costi di gestione dei rifiuti e, quindi, consente un loro maggior controllo da
parte dei Comuni e degli utenti.
Infine, la tariffa deve condurre al
raggiungimento della integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani da parte dei Comuni. Ciò dovrebbe garantire la ricerca, da parte
dei gestori del servizio, di modelli di gestione sempre più efficienti ed
economici. Attualmente, secondo l’Apat, la copertura garantita dalla tarsu
raggiunge, a livello nazionale, poco più dell’80% dei costi, ricadendo il resto
sulla fiscalità generale.
2.3
Gli
obiettivi del sistema normativo comunitario e nazionale
Solo un approccio integrato della dimensione ambientale in
tutte le politiche europee può consentire di realizzare obiettivi di ordine
economico, sociale ed ambientale evoluti. La crescita economica, la coesione
sociale e la protezione ambientale devono essere sviluppate parallelamente, in
modo da rispondere contemporaneamente alle esigenze economiche ed
occupazionali, senza comportare l’ulteriore degrado dell’ambiente.
La strategia sui rifiuti
mira a minimizzare la produzione degli stessi, massimizzando i vantaggi
ambientali che derivano dal loro riciclo, promuovendo sistemi di trattamento e
smaltimento a minor impatto ambientale, realizzando così i principi di
prevenzione, precauzione e responsabilità.
L’impianto normativo
sopradescritto, coerente e razionale, impone una scala di priorità ben definita
nella strategia della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine della
realizzazione dei suoi obiettivi. Infatti, a) al primo posto, ci sono le
iniziative dirette a favorire, in via di assoluta priorità, la prevenzione e la
riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, mediante
tecnologie pulite- particolarmente quelle che consentono un maggior risparmio
di risorse naturali-, strumenti economici, analisi del ciclo di vita dei
prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori,
prodotti concepiti appositamente in modo da non contribuire ad aumentare la
produzione dei rifiuti, ecc.; b) secondariamente, c’è il recupero di rifiuti
attraverso il reimpiego diretto ed il riciclaggio; c) poi, ci sono le altre
forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti assieme alle misure
economiche tese a favorire il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti; d)
solo successivamente, nella scala delle priorità, è prevista l’utilizzazione
dei rifiuti come combustibile (cdr) o come
altro mezzo per produrre energia; e)
infine, l’opzione più avversata è data dal ricorso alle discariche.
La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di
gestione integrato dei rifiuti, in quanto consente sia di ridurre il flusso dei
rifiuti da avviare allo smaltimento che di condizionare positivamente l’intero
sistema di gestione, garantendo: a) la valorizzazione delle componenti
merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta; b) la riduzione delle
quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento
indifferenziato, individuando tecnologie più adatte di gestione e minimizzando
l’impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento; c) il recupero
di materiali e di energia nella fase del trattamento finale; d) la promozione
di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti
significativi cambiamenti nelle abitudini di consumo, a beneficio di politiche
di prevenzione e di riduzione.
Per il conseguimento di tali obiettivi, è indispensabile che la raccolta
differenziata venga realizzata secondo logiche di integrazione rispetto
all’intero ciclo dei rifiuti e che ad essa corrispondano la dotazione di
efficienti impianti di recupero ed una sempre maggiore diffusione dell’utilizzo
dei rifiuti recuperati.
Nello spirito del disegno
del legislatore europeo ed italiano, l’incenerimento
rappresenta l’ultima delle opzioni utili per risolvere il problema dei rifiuti.
Infatti, dal processo di incenerimento derivano: a) ceneri, che rappresentano
circa un terzo dei rifiuti trattati; b) fumi contenenti ceneri volatili e gas
prodotti nel processo di combustione; c) acqua
inquinata, proveniente dal processo di combustione; d) fanghi prodotti dalla
depurazione delle acque di processo; e) carboni attivi, provenienti dai filtri
dei fumi; f) inerti, nel caso di inceneritori a letto fluido. I materiali che
escono dal processo di incenerimento sono classificati come rifiuti speciali,
richiedendo un trattamento particolare. L’inceneritore, pertanto, non evita del
tutto la discarica, ma, anzi, richiede il ricorso a discariche speciali.
Anche da un punto di vista
meramente economico, l’opzione dell’incenerimento è la meno razionale. Infatti,
i materiali che entrano in un inceneritore portano con sé un bagaglio
energetico costituito da: a) l’energia direttamente o indirettamente utilizzata
per produrre ciascun materiale, b) l’energia usata per dargli la forma
desiderata, c) il potere calorifico, d) l’energia spesa per le varie operazioni
di trasporto, e) l’energia spesa per la raccolta e f) l’energia spesa per
triturarlo e compattarlo nella produzione del combustibile derivato da rifiuti
(cdr). Al contrario, il potere calorifico medio dei rifiuti solidi
urbani è piuttosto basso, confrontabile con quello della legna, ma nettamente
inferiore a quello del carbone fossile o del petrolio. Da un punto di vista
strettamente fisico, quindi, considerando le componenti del bagaglio energetico
dei rifiuti, il loro incenerimento comporta non recupero, ma perdita di
energia, non rappresentando quasi mai una valida alternativa al risparmio
energetico ottenibile con il riciclaggio.
Per il contribuente italiano,
inoltre, l’incenerimento è particolarmente oneroso. Infatti, il cdr è
trattato dalla legislazione come un combustibile privilegiato, che beneficia
dei contributi previsti per le fonti rinnovabili di
energia sin dai tempi della delibera Cip n. 6 del 29 aprile 1992. Ciò
consente, pertanto, ai produttori di energia elettrica da rifiuti di cederla
convenientemente. Infatti, sebbene l’energia così prodotta risulti assai
costosa, ciò non costituisce un vincolo per il produttore, in quanto tale costo
viene appunto ricoperto dalla
sovvenzione per le fonti rinnovabili.
Di conseguenza, lo
smaltimento dei rifiuti è, nei fatti, pagato per due volte dal cittadino,
dapprima attraverso la tariffa (o tassa) di smaltimento e poi con gli aggravi
sulla bolletta elettrica a compensazione dei costi elevati dell’energia
prodotta dai rifiuti.
Inoltre, il ricorso agli
inceneritori rischia di ingessare il contesto attuale della produzione dei
rifiuti, impedendo il cambiamento sia del modo di consumare le merci da parte
dei cittadini che di quello di produrle, cambiamento pure così voluto e
auspicato dal legislatore. Gli inceneritori possono, infatti, in antitesi allo
sforzo di riduzione all’origine delle quantità dei rifiuti e di riciclaggio,
far crescere, al contrario, la percentuale di incenerimento a scapito della
raccolta differenziata, con il pericolo di vederla ridotta addirittura al
disotto degli obiettivi minimi di legge. E’ del
tutto evidente, infatti, che una capacità di inceneritori eccessiva può
divenire una barriera nei confronti degli sforzi di riduzione e riciclaggio,
stimolando anzi, addirittura, e paradossalmente, la maggior produzione di
rifiuti.
E’ per
questi fattori -ambientali ed economici- che la legislazione incoraggia il più
possibile il riutilizzo dei materiali.
Nondimeno,
secondo l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, ”in
un sistema integrato efficiente da un punto di vista tecnico-economico è
plausibile ipotizzare che non meno del 25% del rifiuto prodotto debba essere
destinato all’incenerimento con recupero energetico.”
Disfavore assoluto è
riservato, invece, dal legislatore alla discarica, a causa del suo impatto
rilevante sul territorio, la drammatica difficoltà nel rinvenire nuovi siti e
gli effetti rilevanti che possono derivare sull’ambiente dalla produzione di
percolato con il
suo carico inquinante e i problemi scaturenti dallo sviluppo di gas dai
processi di biodegradazione.
In allegato (all. n. 1) viene riportata una
schematizzazione del flusso virtuoso dei rifiuti urbani nella sua duplice
componente (raccolta differenziata e indifferenziata).
3.
Lo stato del ciclo integrato dei
rifiuti in Europa
Preliminarmente, va
osservato che solo la piena attuazione del regolamento comunitario sulle statistiche
dei rifiuti potrà
permettere una comparazione del tutto attendibile dei dati fra i vari Paesi,
con definizioni e classificazioni comuni, in grado di monitorare esattamente il
flusso dei rifiuti prodotti e la relazione tra generazione dei rifiuti e utilizzo
delle risorse.
In questo contesto, non
risulta incoraggiante, limitatamente alla raccolta dei dati statistici in
Italia, quanto lamentato dall’Apat su un generale peggioramento
dell’informazione.
Comunque, con le
approssimazioni dovute ad una mancanza di affinamento delle rilevazioni, i dati
sotto riportati danno il segno della situazione attuale della produzione dei
rifiuti in Europa.
Dai dati Eurostat
disponibili, si sono
estrapolati quelli ritenuti più significativi, riguardanti i quattro grandi
Paesi facenti parte dell’Unione europea e selezionandone, fra i più piccoli,
tre, comparabili all’Italia per sviluppo economico-sociale.
Il trend della
produzione dei rifiuti appare, in generale, connesso agli andamenti dei
principali indicatori socio-economici, quali il reddito nazionale e i consumi
delle famiglie (ad eccezione del Belgio), come
dimostrano le due tabelle sotto riportate, riguardanti, la prima (tab. n. 1),
la produzione totale di rifiuti urbani in tonnellate nei vari paesi considerati,
e la seconda (tab. n. 2), più significativa, la produzione annua pro capite.
Degna di nota appare,
negli ultimi anni, la sostanziale stabilizzazione della produzione di rifiuti pro
capite in Germania e in Belgio. In Germania, sembra addirittura profilarsi
l’inizio di una, seppur lenta, diminuzione di produzione.
tab. 1 – Produzione totale di
rifiuti urbani in migliaia di tonnellate nei principali Paesi europei; confronto 1995-2004.
|
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
Italia
|
25780
|
25960
|
26605
|
26846
|
28364
|
28959
|
29409
|
29929
|
30034
|
31143
|
|
Austria
|
3476
|
4110
|
4241
|
4249
|
4496
|
4636
|
4634
|
4634
|
dati
non disponibili
|
dati
non disponibili
|
|
Belgio
|
4612
|
4561
|
4723
|
4676
|
4697
|
4796
|
4740
|
4761
|
4615
|
4977
|
|
Francia
|
28253
|
28950
|
29677
|
30449
|
30612
|
31232
|
32198
|
33024
|
dati
non disponibili
|
dati
non disponibili
|
|
Germania
|
43486
|
44390
|
45593
|
44825
|
49653
|
50085
|
49371
|
52532
|
52627
|
dati
non disponibili
|
|
Paesi
Bassi
|
8469
|
8728
|
9180
|
9280
|
9436
|
9769
|
9779
|
9900
|
9697
|
11677
|
|
Regno
Unito
|
28900
|
29750
|
31042
|
31697
|
33392
|
33954
|
34946
|
35535
|
dati
non disponibili
|
dati
non disponibili
|
fonte: elaborazione Corte
dei conti su dati Eurostat, tratti dal sito http://epp.eurostat.ec.europa.eu
tab. 2 – Produzione pro capite
(kg/ab. anno) di rifiuti urbani nei principali Paesi europei; confronto
1995-2005.
|
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
Italia
|
454
|
457
|
468
|
472
|
498
|
509
|
516
|
524
|
524
|
538
|
542
|
|
Austria
|
438
|
517
|
532
|
532
|
563
|
581
|
578
|
609
|
609
|
627
|
630
|
|
Belgio
|
456
|
449
|
463
|
458
|
459
|
467
|
460
|
461
|
445
|
465
|
464
|
|
Francia
|
467
|
486
|
497
|
508
|
509
|
516
|
529
|
533
|
535
|
544
|
543
|
|
Germania
|
533
|
543
|
556
|
546
|
606
|
610
|
601
|
640
|
601
|
587
|
601
|
|
Paesi
Bassi
|
549
|
563
|
590
|
593
|
599
|
616
|
615
|
622
|
610
|
625
|
624
|
|
Regno
Unito
|
499
|
512
|
533
|
543
|
570
|
578
|
592
|
600
|
594
|
605
|
584
|
fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eurostat, tratti
dal sito http://epp.eurostat. ec.europa.eu
Dalle tabelle sotto riportate (tabb.
nn. 3 e 4), emerge significativamente una percentuale rilevantissima di
riciclaggio in paesi dove vige un obbligo giuridico di raccolta differenziata
(Germania, Austria).
Ciò dimostra che è possibile raggiungere
alti tassi di raccolta differenziata dove si realizza un sistema integrato di
gestione e che i servizi di igiene urbana possono raggiungere un livello elevato
di efficienza anche in contesti ad alta densità abitativa (Paesi Bassi,
Germania, Belgio) o orograficamente complessi (Austria).
tab. 3 – Modalità di gestione dei rifiuti urbani
in Europa – anno 2001.
|
|
riciclo
|
incenerimento
|
discarica
|
altro
|
|
Italia
|
17%
|
9%
|
67%
|
8%
|
|
Austria
|
60%
|
10%
|
30%
|
1%
|
|
Belgio
|
35%
|
34%
|
27%
|
4%
|
|
Francia
|
25%
|
32%
|
43%
|
0%
|
|
Germania
|
42%
|
22%
|
25%
|
11%
|
|
Paesi Bassi
|
45%
|
33%
|
8%
|
14%
|
|
Regno Unito
|
12%
|
7%
|
80%
|
0%
|
fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eurostat,
tratti da Rapporto rifiuti 2004, a cura di Apat e Onr.
tab. 4 –
Modalità di gestione dei rifiuti urbani in Europa – anno 2004.
|
|
riciclo
|
incenerimento
|
discarica
|
altro
|
Italia
|
15%
|
10%
|
52%
|
23%
|
|
Francia
|
76%
|
15%
|
8%
|
1%
|
|
Germania
|
58%
|
23%
|
19%
|
0%
|
|
Regno Unito
|
14%
|
3%
|
80%
|
3%
|
fonte: elaborazione Corte dei conti su dati
Comieco, tratti dall’XI Rapporto Comieco 2005 (luglio 2006).
Il quadro europeo è reso più chiaro dalla
tabella sotto riportata (tab. n. 5) che mostra l’andamento
dell’incenerimento in Europa, dal quale risulta la sostanziale stabilizzazione,
in termini quantitativi, di tale sistema di trattamento dei rifiuti negli
ultimi anni, con la cospicua eccezione dell’Italia e dell’Austria, dove, al
contrario, vi è stato un netto aumento.
tab. 5 – Quantità di rifiuti urbani
incenerita pro capite
(kg/ab. anno) nei
principali Paesi europei.
|
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
Italia
|
24
|
27
|
31
|
34
|
37
|
41
|
45
|
48
|
53
|
61
|
62
|
|
Austria
|
54
|
54
|
56
|
55
|
57
|
65
|
65
|
66
|
73
|
136
|
147
|
|
Belgio
|
163
|
152
|
179
|
164
|
150
|
156
|
160
|
157
|
153
|
154
|
155
|
|
Francia
|
178
|
170
|
170
|
167
|
169
|
169
|
175
|
182
|
182
|
183
|
184
|
|
Germania
|
97
|
106
|
111
|
112
|
125
|
133
|
135
|
143
|
137
|
144
|
148
|
|
Paesi Bassi
|
139
|
171
|
219
|
198
|
203
|
190
|
199
|
194
|
197
|
202
|
207
|
|
Regno Unito
|
45
|
36
|
30
|
37
|
40
|
42
|
43
|
45
|
45
|
49
|
49
|
fonte:elaborazione
Corte dei conti su dati Eurostat, tratti dal sito http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Infine, dall’ultima tabella sullo
smaltimento in discarica sotto riportata (tab. n. 6), emerge il
sostanziale superamento di tale sistema di trattamento dei rifiuti in alcuni
Paesi (Paesi Bassi e Belgio), un deciso avvio a soluzione del problema per
altri (Germania ed Austria) e una sostanziale problematicità per Italia e Regno
Unito.
tab. 6 – Quantità
di rifiuti urbani smaltita in discarica
pro capite (kg/ab.
anno) nei principali Paesi europei.
|
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
Italia
|
422
|
380
|
374
|
365
|
382
|
385
|
346
|
331
|
314
|
306
|
296
|
|
Austria
|
205
|
186
|
189
|
186
|
195
|
196
|
192
|
187
|
183
|
126
|
113
|
|
Belgio
|
218
|
209
|
143
|
108
|
99
|
81
|
62
|
58
|
51
|
47
|
43
|
|
Francia
|
214
|
225
|
228
|
230
|
224
|
220
|
215
|
212
|
205
|
203
|
196
|
|
Germania
|
245
|
225
|
216
|
199
|
180
|
165
|
160
|
137
|
115
|
104
|
89
|
|
Paesi Bassi
|
158
|
115
|
70
|
54
|
40
|
57
|
50
|
51
|
17
|
11
|
9
|
|
Regno Unito
|
414
|
440
|
461
|
456
|
469
|
469
|
474
|
465
|
440
|
419
|
375
|
fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eurostat, tratti
dal sito http://epp.eurostat.ec.europa.eu
4.
Il commissariamento della gestione dei rifiuti
La legge 24 febbraio 1992,
n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, prevede,
all’art. 2, “per calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari” un sistema derogatorio alle ordinarie competenze stabilite
dalla legislazione, e cioè: a) l’assunzione della gestione dell’emergenza da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con la possibilità di
avvalersi di un Commissario delegato per l’attuazione degli interventi; b) la
potestà “di emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente”,
fatti salvi i principi generali dell’ordinamento giuridico.
Per realizzare ciò,
risulta necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza da parte dello
stesso Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
Tale dichiarazione deve definire la durata e l’estensione territoriale dello
stato di emergenza, in riferimento alla qualità e alla natura degli eventi. Per
l’attuazione degli interventi di emergenza si provvede attraverso ordinanze.
Dalla norma sopra citata,
appare evidente che il ricorso al potere di ordinanza si svincola dalla
tradizionale nozione di soccorso in presenza di eventi calamitosi, per
includere altre situazioni di pericolo che legittimano l’esercizio di poteri
straordinari.
L’esercizio di questi poteri
–come è stato specificato dalla normativa successivamente intervenuta- deve
avvenire d’intesa con le Regioni interessate, sulla base di quanto disposto
dall’art. 107 del d.lgs. n. 112/1998, nonché
dall’art. 5, c. IV bis, del d.l. n. 343/2001.
Nell’ambito dell’emergenza
rifiuti, come si esplicita in dettaglio sotto, il commissariamento è stato
predisposto, anzitutto, per affrontare le tematiche connesse alla soluzione dei
problemi legati alle difficoltà di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento,
all’esaurimento delle discariche esistenti e al controllo della criminalità
organizzata sui servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e sugli impianti
di discarica.
Pur nella varietà dei
contenuti, l’oggetto delle ordinanze di protezione civile si riduce ad una
serie ben definita di tipologie: a) nomina di un Commissario, eventualmente
assistito da Vice e Subcommissari; b) attribuzione al Commissario del compito
di redigere il Piano per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche, oltre a
vari Piani straordinari, richiesti dall’emergenza; c) definizione di un
programma di interventi; d) disposizioni per la costituzione di organismi
istituzionali di ambito e di società miste in ciascun ambito; e) disposizioni
per la realizzazione e gestione pubblica di discariche; f) disposizioni per la
realizzazione della raccolta differenziata e valorizzazione di quanto raccolto
separatamente; g) disposizioni per la produzione di combustibile derivato da
rifiuti (cdr), per quella frazione che residua dalla raccolta differenziata;
h) disposizioni per l’utilizzo del combustibile prodotto negli impianti
industriali in sostituzione di combustibili fossili, nonché per la
realizzazione di impianti dedicati per l’utilizzo del cdr nella
produzione di energia; i) misure specifiche per l’approvazione dei progetti di
discariche di rifiuti speciali e pericolosi e per la loro realizzazione;
l) previsioni di limitazione
all’importazione dei rifiuti; m) misure riguardanti il personale (inquadramenti,
indennità, provvidenze varie, ecc.).
Va rilevato che,
dall’analisi delle varie ordinanze, si è constatato che non sempre si è
provveduto ad indicare le norme cui le stesse ordinanze permettono di derogare. Ciò ha
prodotto una serie di ricorsi amministrativi sul punto, che hanno gravemente
rallentato l’attività commissariale, che, per definizione, dovrebbe essere
improntata a estrema rapidità. Non sono mancati interventi legislativi, al fine
di sanare l’annullamento di talune delle predette ordinanze, come riferito in
seguito.
Gli adempimenti previsti
dalle ordinanze risultano quasi sempre assai onerosi, con obiettivi
oggettivamente di difficile o impossibile realizzazione, stante la limitatezza
temporale di vigenza delle ordinanze stesse.
Il decreto-legge 30 novembre
2005, n. 245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, nel recare Misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania, contiene ulteriori disposizioni afferenti ai
commissariamenti.
Anzitutto, viene prorogato lo
stato di emergenza per via legislativa.
Inoltre, è previsto
che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri si avvalga, previa intesa con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la
tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del
Dipartimento, di non più di 15 unità di personale appartenente all'Arma dei
carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
protezione civile.
Tale personale ha la funzione di
svolgere attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate
dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell'art. 5, c. I, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in
base alle ordinanze di protezione civile.
La disposizione, di per sé discutibile, trattandosi di una sorta di
commissariamento dei Commissari, è la prova della perdita di fiducia nelle
capacità operative dei Commissari stessi.
Si dispone, inoltre, in merito
al contenzioso che, in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, c. I, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle
ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetti, in
via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
Come facilmente prevedibile, tale ultima disposizione ha prodotto una
nutrita serie di contenziosi, per la sua dubbia costituzionalità con
riferimento all’art. 24 (tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi
legittimi), all’art. 25 (giudice naturale precostituito per legge) e all’art.
125 (articolazione su base regionale degli organi di giustizia amministrativa
di primo grado). Tutto ciò, evidentemente, contribuisce ulteriormente
all’appesantimento dell’attività amministrativa e sottrae tempo ed energie
preziose allo sviluppo di tutte le altre attività commissariali finalizzate a
creare le condizioni per superare lo stato emergenziale.
Da ultimo, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 giugno 2006, n. 3529, è stata istituita, presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, un’apposita struttura con funzioni di
coordinamento e di supporto delle attività svolte dai Commissari delegati. I compiti attribuiti ad essa risultano, come descritto
in nota, simili a quelli conferiti dalle ordinanze di protezione civile ai
Commissari e ciò dimostra, ulteriormente, la sostanziale incapacità dei
Commissari stessi a risolvere con le proprie forze l’emergenza rifiuti.
Notevole è stato l’avvicendamento dei Commissari (così come anche dei
Vicecommissari) nelle cinque Regioni, come mostra la tabella seguente (tab. n. 7). Ciò, evidentemente, non ha giovato alla continuità
dell’azione amministrativa, tenuto anche conto del fatto che l’estensione
temporale dei decreti dichiarativi dell’emergenza (seppur, poi, reiterati per
un numero rilevante di volte) non ha quasi mai superato il periodo di un anno.
Non sono mancati, infine, casi di rinnovo dei poteri commissariali intervenuti
a distanza di tempo dalla scadenza del precedente stato di emergenza.
Va sottolineato, inoltre, che,
nella maggior parte dei casi, non si è proceduto a formale passaggio di
consegne fra le vecchie e le nuove gestioni.
tab. 7 - Commissari
delegati del Governo nominati per la gestione dell’emergenza rifiuti.
Regione
|
inizio dello stato
di emergenza
|
Commissari delegati
|
incarico ricoperto
al momento della nomina
|
decorrenza della
nomina del Commissario
|
Campania
|
1994
|
Improta
Rastrelli
Losco
Bassolino
Catenacci
Bertolaso
|
Prefetto
Presidente Regione
Presidente Regione
Presidente Regione
Prefetto
|
3/1994 - 3/1996
3/1996 - 1/1999
1/1999 - 5/2000
5/2000 - 2/2004
2/2004 - 9/2006
10/2006 – ad oggi
|
|
Puglia
|
1994
|
Catenacci
Di Staso
Catenacci
Fitto
Vendola
|
Prefetto
Presidente Regione
Prefetto
Presidente Regione
Presidente Regione
|
10/1994 - 6/1996
6/1996 - 12/1999
12/1999 - 8/2000
8/2000 - 4/2005
4/2005 - ad oggi
|
|
Calabria
|
1997
|
Nisticò
Caligiuri
Meduri
Chiaravallotti
Bagnato
Alfiero
Ruggiero
Salvo (f.f.)
|
Presidente Regione
Presidente Regione
Presidente Regione
Presidente Regione
Prefetto
Prefetto
Prefetto
Dirigente
|
10/1997 - 8/1998
8/1998 - 4/1999
4/1999 - 5/2000
5/2000 - 9/2004
9/2004 - 3/2006
3/2006 - 10/2006
11/2006- 1/2007
2/2007- ad oggi
|
|
Sicilia
|
1999
|
Capodicasa
Leanza
Cuffaro
|
Presidente Regione
Presidente Regione
Presidente Regione
|
5/1999 -
5/2000
6/2000 -
7/2001
7/2001 - 12/2006
|
|
Lazio
|
1999
|
Badaloni
Storace
Marrazzo
|
Presidente Regione
Presidente Regione
Presidente Regione
|
6/1999 -
5/2000
5/2000 -
5/2005
5/2005 -
ad oggi
|
5. Campania
5.1. Il quadro normativo
dell’emergenza
Lo stato
di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania fu dichiarato l’11
febbraio 1994, con durata, in un primo momento, prevista al 30 aprile 1994.
Presupposto di tale provvedimento fu il rapporto con cui il Commissario di
Governo della Regione Campania segnalò lo stato di grave emergenza venutosi a
creare nel settore, dovuto alla situazione delle discariche presenti sul
territorio regionale, che già da tempo avevano esaurito la capacità di
smaltimento e molte delle quali erano state chiuse con ordinanze dai Sindaci,
in conseguenza dei ritardi nell’adozione, da parte della Regione Campania, del
Piano strategico e del Piano di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, già
previsti dalla legge regionale 10 febbraio 1993 n. 10, ma non ancora adottati
fino al 1994.
Con successivi
provvedimenti del Governo
si procedette, nel corso dello stesso anno, ad ulteriori proroghe dello stato
di emergenza fino al 31 dicembre 1995.
A seguito
della situazione sopra delineata, furono emanate, nel corso dell’anno 1994,
diverse ordinanze molto ravvicinate nel tempo
con le quali si attribuirono poteri ed incarichi.
Il
Commissario del Governo della Regione Campania–Prefetto di Napoli fu delegato
ad attivare, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentite le Amministrazioni
locali, gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza
nel settore dei rifiuti entro i termini previsti dalle scadenze di cui ai
decreti sopracitati,
senza, peraltro, indicare, in un primo momento, specifici obiettivi da
realizzare.
Con
l’ordinanza del 31 marzo 1994,
fu stabilito che il Commissario delegato avrebbe provveduto all’espletamento
dell’incarico con la collaborazione dei
Prefetti delle Province interessate e
con facoltà di avvalersi di Subcommissari scelti fra dirigenti di Amministrazioni
pubbliche, nonché delle autorità e degli uffici competenti in materia.
Con ordinanza 7 novembre 1994, il Prefetto di
Napoli fu nominato Commissario del
Governo per l’espletamento delle funzioni relative agli interventi di emergenza
nel settore dei rifiuti.
Con
d.P.C.M. 29 dicembre 1995, fu prorogato lo stato di emergenza a tutto il 1996.
Nello stesso anno, il Presidente della Regione Campania
fu nominato Commissario delegato per
l’emergenza fino all’approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei
rifiuti. Furono,
altresì, attribuiti al Prefetto di Napoli compiti specifici in merito alla
gestione delle discariche.
Al
Commissario delegato–Presidente della Regione furono, quindi, affidati
specifici adempimenti finalizzati all’avvio di un programma di interventi, i
cui punti qualificanti, dettati dall’ordinanza n. 2425/1996, erano: la
redazione di un Piano degli interventi di emergenza, secondo le specifiche
indicazioni contenute nell’ordinanza medesima;
l’attivazione della raccolta differenziata, nonché la selezione, la
valorizzazione e la produzione di compost
dai rifiuti; l’obbligo -da disporre a
cura del Commissario- a carico dei Comuni, di conferimento dei rifiuti urbani
nei siti di produzione del cdr; l’obbligo di stipulare, entro il 31
maggio 1999, a seguito di procedure di gara comunitaria, contratti per la
durata massima decennale di conferimento dei rsu, a valle della raccolta differenziata, con operatori
industriali che si impegnassero a realizzare impianti per la produzione di cdr e ad utilizzare il combustibile
prodotto in impianti esistenti, nonché a realizzare impianti dedicati alla
produzione di energia mediante l’impiego di cdr, da porre in esercizio
entro il 31 dicembre 2000.
Con
riferimento a questi ultimi punti,
ed in relazione alla localizzazione degli impianti, con l’ordinanza n. 2425/1996 si conferì la facoltà di
derogare alle norme relative alle procedure di valutazione di impatto
ambientale, previste dalla legge n. 349/1986.
Con
l’ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997,
venne previsto che, per la realizzazione degli impianti di combustione e
recupero energetico, si applicassero le migliori tecnologie, finalizzate ad
assicurare le più elevate prestazioni energetiche ed il minore impatto
ambientale.
A
partire dall’anno 1996 e fino al 2003, con cadenza annuale, si procedette al
rinnovo della proroga dello stato di emergenza
ed alla conseguente emanazione di numerose ordinanze, con le quali si
puntualizzarono gli incarichi ed i poteri conferiti ai Commissari.
Nel corso
dell’anno 1998, si dispose, con ordinanza n. 2774/1998,
che la realizzazione degli impianti di utilizzazione del cdr fosse
subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma con le imprese vincitrici di gara.
Con la medesima ordinanza, fu istituito
un Comitato di rientro nella gestione ordinaria dei rifiuti.
Nel 1999
si procedette, con diverse ordinanze, alla proroga -oltre che dei poteri
conferiti ai due Commissari straordinari- anche dei termini assegnati per lo
svolgimento degli adempimenti affidati, nonché alla riconferma degli obiettivi
e modalità circa la raccolta differenziata da attuarsi sul territorio regionale
d’intesa con i Comuni.
Con
l’ordinanza n. 2948/1999, fu stabilito che il Commissario delegato-Presidente
della Regione realizzasse gli interventi per la produzione e l’utilizzo del
combustibile derivato da rifiuti, assicurando la valutazione della
compatibilità ambientale, che, però, venne ascritta in capo al Ministero
dell’ambiente.
Con
l’ordinanza n. 3011/1999, si stabilì che, in caso di valutazione negativa della
compatibilità ambientale, il Commissario delegato–Presidente della Regione
provvedesse alla rilocalizzazione, da sottoporsi a nuova valutazione della
compatibilità ambientale.
Con le
ordinanze nn. 3100/2000 e 3111/2001, nel riconfermare i poteri conferiti al
Commissario delegato–Presidente della Regione ed al Prefetto di Napoli fino
alla data di cessazione dell’emergenza, si dispose che i Prefetti delle
Province della Campania attuassero quanto necessario per la gestione delle
discariche esistenti, anche provvedendo all’ampliamento dei relativi volumi,
nelle more del completamento degli impianti di produzione ed utilizzo del
combustibile derivato dai rifiuti. Per i fini suddetti, e nella considerazione
del progressivo aggravarsi della situazione
igienico-sanitaria relativa allo smaltimento, i Prefetti, in deroga
all’art. 13 del d.lgs. n. 22/1997, furono tenuti ad individuare con urgenza
siti idonei all’immediato conferimento e stoccaggio temporaneo dei rsu.
Per tali adempimenti, il Presidente della Regione Campania poté avvalersi di un
Commissario vicario incaricato dei rapporti con le istituzioni, gli enti e la
generalità dei soggetti rappresentativi di interessi sociali, oltre che del
Vicecommissario e dei Subcommissari già precedentemente nominati.
Si
evidenzia che la prima delle due ultime ordinanze citate fu oggetto di
impugnativa, nella parte in cui
attribuiva, in via generale, al Commissario per l’emergenza rifiuti nella
Regione Campania “l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla
gestione dei rifiuti.” Il Consiglio di Stato, in appello,
accolse il ricorso ed annullò in parte l’ordinanza di protezione civile n.
3100/2000, motivando che la deroga introdotta al regime ordinario delle
competenze era generica ed indeterminata nei suoi contenuti, perché il
riferimento alla dizione “funzioni amministrative relative alla gestione dei
rifiuti” era onnicomprensivo e trasferiva al Commissario un settore di
amministrazione non solo ampio, ma, soprattutto, non esattamente definito nei
suoi contorni e nei suoi limiti di contenuto. Inoltre, appariva incerto il
termine finale del regime straordinario introdotto con le ordinanze in
questione, a causa delle proroghe degli stati di emergenza, sì da far ritenere
che le varie ordinanze costituissero “un unico provvedimento (pur complesso
e (…) di difficile lettura)”.
A
seguito di tale pronunciamento, fu emanato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n.
15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 -recante, tra le altre, disposizioni
urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale- in cui,
all’art. 1-ter, c. III, si dispose la conferma e la salvezza delle
ordinanze di protezione civile e dei conseguenti provvedimenti emanati in
regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di
emergenza già decretate.
In
considerazione del perdurare dello stato di emergenza, nel corso del 2003, si
procedette alla emanazione di un ulteriore provvedimento del Governo con il
quale lo stesso fu rinnovato a tutto il 2004.
Il provvedimento fu preso sulla base delle note del Presidente della Regione e
del Prefetto di Napoli,
con le quali si era evidenziato l’aggravamento del contesto emergenziale, in
relazione all’intervenuta chiusura di alcune discariche, unitamente alla
mancata realizzazione degli impianti di termovalorizzazione già previsti dal
Piano; si erano poste in evidenza, inoltre, le interferenze delle autorità
locali, attraverso l’esercizio del potere interdittivo dei Sindaci di molti
Comuni che, adottando autonomamente provvedimenti contingibili ed urgenti,
avevano vanificato concretamente le azioni poste in essere dalle strutture
commissariali.
Con
l’ordinanza n. 3286/2003, fu stabilito che il Commissario delegato–Presidente
della Regione disponesse, anche mediante l’adeguamento della tariffa di
conferimento dei rifiuti, ogni intervento che, nel funzionamento degli impianti
di termovalorizzazione, garantisse, attraverso le soluzioni tecniche più
idonee, la riduzione di emissioni, secondo quanto stabilito dalla direttiva
comunitaria 2000/76/Ce, in fase di recepimento dalla legislazione nazionale.
Inoltre, il Commissario doveva disporre l’esecuzione di tutti gli interventi
utili al fine di ridurre il livello di alterazione ambientale nei Comuni sede
di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti, predisponendo un apposito
piano, previa intesa con il Ministero dell’ambiente. Per l’attuazione di tali
interventi, il Commissario era tenuto ad attivare le procedure necessarie per
il cofinanziamento comunitario.
Con
d.P.C.M. 23 dicembre 2004, si procedette alla proroga dello stato di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2005.
Nel
corso dell’anno 2004, si procedette, su specifica richiesta del Presidente
della Regione Campania, alla nomina di un nuovo Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza nella
persona di un funzionario di prefettura, al quale furono attribuiti tutti i poteri già previsti dalle precedenti
ordinanze.
Quest’ultimo fu autorizzato:
ad assicurare, in via eccezionale, lo smaltimento dei rifiuti non ricevuti
dagli impianti di produzione di cdr, avviandoli verso impianti ubicati in altre Regioni; a
definire un Piano straordinario di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti non
ancora conferiti nell’ambito regionale, recante indicazioni sulla quantità e
sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre Regioni; ad assicurare il
trasporto dei rifiuti avvalendosi di soggetti già convenzionati o da
convenzionare; ad emettere provvedimenti finalizzati a consentire il
differimento del termine di deposito del cdr nei siti di stoccaggio e la
proroga dell’esercizio delle discariche attive, autorizzando l’apertura di
quelle non più in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue; a
definire un Piano finanziario di emergenza; ad assumere le iniziative più utili
dirette all’individuazione, su base provinciale, di siti idonei allo
stoccaggio dei rifiuti, assicurando,
nella individuazione di questi ultimi, la più ampia comunicazione delle
iniziative intraprese e acquisendo l’avviso di un’apposita Consulta costituita
dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei territori interessati; ad
adottare uno specifico programma finalizzato ad incentivare la raccolta
differenziata.
Nel
corso dell’anno 2005, fu emanato il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito dalla legge n. 53 del 15 aprile 2005 recante Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania.
Con tale provvedimento furono stabilite, fermi i poteri commissariali, norme
circa l’accelerazione delle procedure di riscossione delle tariffe relative al
conferimento dei rifiuti negli impianti di produzione di combustibili derivati
da rifiuti a carico di Comuni, consorzi ed altri affidatari dei servizi di
smaltimento, soprattutto con riferimento alle situazioni debitorie nei confronti del Commissario delegato e dei
soggetti concessionari del servizio. Inoltre, con riferimento agli impianti di
smaltimento esistenti, fu disposto che il Commissario autorizzasse le necessarie iniziative di adeguamento
tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari e,
nel caso di inadempienza da parte di questi ultimi, provvedesse in via
sostitutiva, salve le azioni di rivalsa e le decisioni delle autorità
giudiziarie competenti.
Con
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006,
n. 21, fu prevista, tra le altre disposizioni, la proroga dello stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle Regioni interessate,
compresa la Campania, fino al termine del 31 maggio 2006.
Specificamente, con il suddetto provvedimento, furono adottate ulteriori “misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore rifiuti della Regione
Campania”. Fu decretata, al fine di assicurare la regolarità del servizio
di smaltimento dei rifiuti, la risoluzione dei contratti stipulati dal
Commissario delegato con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rsu
in regime di esclusiva nella Regione e l’assegnazione al Commissario del
compito di provvedere, sulla base di
procedure accelerate di evidenza comunitaria, all’individuazione di nuovi
affidatari, oltre che alla definizione, sentiti gli altri organismi
interessati, degli adeguamenti del Piano regionale dei rifiuti, al fine di
incrementare i livelli di raccolta differenziata ed individuare soluzioni
compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti accumulati nei siti di
stoccaggio.
Per le
finalità predette fu autorizzata la spesa massima di 27 milioni di euro per l’anno 2005 e di 23 milioni per l’anno 2006.
La
stessa norma istituì la
Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania,
presieduta dal Presidente della Regione e composta dai Presidenti delle
Province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei
siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli
impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti.
Con
l’ordinanza 14 dicembre 2005 n. 3479, emanata a seguito dell’intervenuto
decreto-legge n. 245/2005, oltre alla definizione di procedure di dettaglio
circa l’attività commissariale in ordine alla risoluzione contrattuale con le
società affidatarie,
si procedette alla nomina di un soggetto attuatore,
con l’incarico, fino alla cessazione dello stato di emergenza, di coordinare
l’attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, affidata in via
transitoria alle società cessanti, provvedendo, in particolare, ad emanare le
direttive necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati
nella ordinanza medesima e più dettagliatamente: provvedere –previo
accertamento da parte del Commissario
delegato dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione
di combustibile derivato dai rifiuti- affinché presso i 7 impianti di
produzione di combustibile derivato dai rifiuti fosse assicurata la verifica
qualitativa e quantitativa dei flussi di rifiuti in ingresso e in uscita dagli
impianti; garantire il graduale ripristino del funzionamento ordinario di tutti
gli impianti a condizioni compatibili con lo stato delle attrezzature;
garantire l’ottimizzazione gestionale degli impianti; predisporre, entro 20
giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, un programma di iniziative che
consentissero il miglioramento della qualità dei flussi dei rifiuti in uscita
dagli impianti, compatibile con le tecnologie a disposizione e con lo stato di
conservazione e manutenzione degli impianti di produzione di cdr.
Con
l’ordinanza 11 febbraio 2006, n. 3493, furono stabiliti ulteriori compiti
affidati al Commissario, nella considerazione dell’ulteriore acuirsi della
situazione emergenziale, dovuta anche all’impedimento dell’utilizzo di
discariche collocate al di fuori del territorio regionale. Il Commissario fu tenuto
ad individuare con urgenza le discariche presso le quali conferire i rifiuti,
nonché disporre la messa in sicurezza delle discariche già utilizzate. Doveva,
inoltre, predisporre un apposito Piano di sorveglianza e di controllo, al fine
di garantire un adeguato livello di sicurezza igienico-ambientale.
Con
l’ordinanza 23 marzo 2006, n. 3506, fu disposto
che il Gestore della rete di trasmissione nazionale del sistema elettrico (Grtn)
fosse tenuto a stipulare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dei contratti di
affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti alle nuove società
aggiudicatarie, convenzioni per la cessione dell’energia elettrica prodotta
dagli impianti, alle condizioni previste dalla delibera Cip 6 del 29 aprile
1992, con gli aggiudicatari del servizio. In aggiunta, fu stabilito che la Terna
s.p.a. fosse tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a carico degli
affidatari, la linea di allacciamento tra l’impianto di produzione di energia
mediante termovalorizzazione e la rete nazionale, nel termine di 24 mesi
decorrenti dalla concessione delle autorizzazioni necessarie.
Con
ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2 maggio 2006,
a soli venti giorni dalla fine dell’emergenza, furono attribuite al Commissario
una lunga serie di facoltà di deroghe al nuovo testo unico ambientale in
materia di rifiuti.
Con d.
P.C.M. del 1° giugno 2006, lo stato di emergenza fu prorogato fino al 31
gennaio 2007.
Con
ordinanza del Presidente del Consiglio 30 giugno 2006, n. 3529, fu assegnato un
ulteriore contributo di 43 milioni di euro per lo sviluppo della raccolta
differenziata.
Inoltre, al Commissario delegato venne attribuito il potere di utilizzare cave
dismesse e di proporre modifiche al Piano delle attività estrattive. Venne
anche stabilita la possibilità di aumentare le tariffe per i Comuni che non
raggiungessero l’obiettivo del 35% di raccolta differenziata.
Con
decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263,
il Capo del Dipartimento della Protezione civile fu nominato Commissario
delegato per il periodo necessario al superamento dell’emergenza e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2007
e furono ridefiniti alcuni aspetti della struttura commissariale e del
servizio. Fu, così,
stabilita una riduzione dell’organico dell’ufficio, la nomina di 3 nuovi
Subcommissari, di cui uno con specifica competenza nel campo della raccolta
differenziata, e la istituzione di una Commissione composta di 5 soggetti di
qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.
Fu
annullata la procedura di gara avviata per il nuovo affidamento del servizio di
smaltimento dei rifiuti, stabilendosi la pubblicazione, a breve, di un
ulteriore bando di gara. Nel frattempo, nelle more, fu data la possibilità di
affidamenti diretti della gestione dei rifiuti anche a soggetti diversi dalle
attuali affidatarie del servizio. Per tali interventi, gli oneri gravano sulla
tariffa regionale di smaltimento dei rifiuti.
Con
d.P.C.M. 25 gennaio 2007, infine, lo stato di emergenza fu prorogato al 31
dicembre 2007.
L’approvazione,
nel marzo 2007, della nuova legge regionale sui rifiuti
potrebbe risultare un passo per il ritorno alla gestione ordinaria.
5.2.
L’attuazione dell’emergenza
L'attività
posta in essere dal Presidente della Regione Campania, a seguito dell'ordinanza
del 18 marzo 1996, portò all'approvazione di una prima versione del Piano
regionale per lo smaltimento dei rifiuti, che fu pubblicato definitivamente il
14 luglio 1997.
La decisione relativa all'organizzazione impiantistica venne poi assunta dal
Commissario-Presidente della Regione Campania, il quale, anche su
sollecitazione del Ministero dell'ambiente ed a seguito dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2560 del 2 maggio 1997,
ridimensionò drasticamente il numero dei termovalorizzatori previsti nel Piano
originario, da 7 a 2, e quello degli impianti di produzione di cdr da 9
a 7. Il mutamento rilevante sul numero degli impianti da realizzare,
determinatosi in breve lasso di tempo, dimostra, sin dalle prime fasi
dell’operare della struttura commissariale, una notevole incertezza circa le
modalità per affrontare l’uscita dell’emergenza da parte del Commissario.
Un’ulteriore revisione del Piano regionale fu
effettuata attraverso l'emanazione dell'ordinanza commissariale n. 319 del 30
settembre 2002, che dispose, tra l'altro, l'approvazione del Piano di
ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania.
Le
determinazioni assunte con tale Piano dovevano riguardare sia la
riorganizzazione delle competenze tra i vari enti territoriali coinvolti nella
gestione del ciclo dei rifiuti che la ridefinizione del fabbisogno
impiantistico per il trasporto, il trattamento e il recupero.
Sotto il
profilo organizzativo e gestionale, con tale ordinanza, furono delineati gli
enti di gestione e coordinamento degli ato (già individuati con il Piano
del 1997) e i soggetti di cooperazione tra Comuni, cui affidare l'esercizio, in
forma associata, delle funzioni amministrative in materia di rifiuti. Gli ato
avrebbero rappresentato, perciò, la sede per le scelte amministrative, pur con
la compartecipazione responsabile degli enti locali interessati.
Nelle intenzioni del Commissario delegato,
tale atto doveva “rappresentare un significativo passo verso il superamento
dell'emergenza rifiuti, necessario a superare la frammentarietà che ha fin qui
caratterizzato le varie attività di gestione dei rifiuti, determinando negative
economie di scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le
diverse fasi del ciclo integrato, (...) indicando definitivamente i soggetti
che, superati i poteri commissariali, dovranno garantire stabilità al sistema”.
Tuttavia, nonostante tali affermazioni, ad
oggi, non sono ancora stati costituiti gli ato (pur previsti sin dal
Piano del 1997).
Il Commissario afferma che di tale stato di cose la responsabilità è da
attribuirsi ai Comuni e alle Province, che non si sono attivate, avendo, al
contrario, la struttura commissariale esaurito il suo compito con la compiuta
individuazione degli stessi.
Né il Commissario sembra porsi il problema dell’eventuale sovrapposizione di
compiti fra gli ambiti territoriali ottimali ed i consorzi di bacino,
attualmente operanti, invero con scarsa efficienza,
sul territorio regionale.
Inoltre, anche gli enti provinciali d’ambito (epar)
degli ato non sono, ad oggi, operanti, essendo stato accolto il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica
da parte di una Provincia avverso l’atto che li istituiva.
La mancata attuazione delle sopradescritte
strutture operative ha impedito fortemente lo sviluppo del ciclo integrato dei
rifiuti. Fra l’altro, solo a partire dall’estate 2006 il Commissario si è
attivato per commissariare i consorzi di bacino più inadempienti. Attualmente,
il commissariamento ha riguardato 5 consorzi su 18.
Allarmanti, sul punto, risultano essere le parole del Commissario delegato: “(…)
alcuni generali dei Carabinieri ed alcuni prefetti, dopo aver preso visione
della situazione di alcuni consorzi, hanno rinunciato. Abbiamo pertanto qualche
difficoltà a cercare di andare avanti anche con il commissariamento dei
consorzi che non hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata
prevista.”
A prescindere dalle eventuali
responsabilità sulla mancata attuazione di tali fondamentali strutture
operative, è fuor di dubbio che, nei tredici anni di commissariamento, il
Commissario non è stato in grado di coinvolgere i soggetti interessati nel
disegno complessivo della riorganizzazione delle strutture per la gestione del
ciclo integrato dei rifiuti. Una significativa inversione di tendenza, in tal
senso, è rappresentata dal protocollo d’intesa tra il Commissario e la
Provincia e il Comune di Caserta firmato in data 11 novembre 2006
per la definizione e successiva attuazione di un programma di azioni ed
interventi di riqualificazione ambientale nei rispettivi territori.
Con l’ordinanza sopra citata furono
stabilite le priorità per l'attuazione del sistema; in particolare, furono
indicate, quali azioni prioritarie, quelle relative alle attività di produzione
di cdr, trasferenza e costruzione di impianti di compostaggio.
Tali priorità, in assenza di
un'efficace raccolta differenziata e a causa del grave ritardo nella
realizzazione degli unici 2 impianti di termovalorizzazione previsti, hanno finito
con il produrre il collasso del Piano
e la drammatica situazione di emergenza nell’emergenza ciclicamente ricorrente
nella Regione, come riferito in seguito.
Nel tentativo di riuscire a superare il
quadro emergenziale sempre più aggravantesi, si è provveduto, pertanto, alla
stesura dell’Adeguamento del Piano regionale dei rifiuti, approvato in data 10
marzo 2006.
Con tale nuovo strumento, che ripropone sostanzialmente azioni già
pianificate nel lontano 1997 e mai realizzate, si è preso atto del fallimento
della precedente programmazione, derivante dallo scarso coinvolgimento degli
enti locali (e, anzi, spesso, dalla loro contrapposizione), dal fallimento
delle soluzioni tecniche adottate e dall’inerzia nella costituzione degli
organismi che dovrebbero assumere la gestione ordinaria del ciclo integrato dei
rifiuti.