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Relazione
2

 


CORTE DEI CONTI

 

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma delle attività di controllo sulla gestione per l’anno 2005

(deliberazione n. 1/2005/G)

 

 

 

La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Magistrati istruttori:  Antonio Mezzera   Renzo liberati

SOMMARIO

 

1.      L’oggetto dell’indagine ………………………………………………………………………….                   pag.     3

2.      Il quadro normativo ……………………………………………………………………………..                  pag.     4

2.1.           La normativa comunitaria ………………………………………………………..           pag.     4

2.2.           La normativa nazionale …………………………………………………………….          pag.     6

2.3.           Gli obiettivi del sistema normativo comunitario e nazionale ….    pag.   12

3.      Lo stato del ciclo integrato dei rifiuti in Europa …………………………………..            pag.   18

4.      Il commissariamento della gestione dei rifiuti …………………………………….   pag.   24

5.      Campania ……………………………………………………………………………………………..                 pag.   30

5.1               Il quadro normativo dell’emergenza ……………………………………….   pag.   31

5.2               L’attuazione dell’emergenza ……………………………………………………            pag.   40

5.3               L’organizzazione amministrativa e i dati finanziari ………………..   pag.   63

6.      Puglia …………………………………………………………………………………………………….                 pag.   75

6.1               Il quadro normativo dell’emergenza ……………………………………….   pag.   75

6.2               L’attuazione dell’emergenza ……………………………………………………            pag.   79

6.3               L’organizzazione amministrativa e i dati finanziari ………………..   pag.   91

7.      Calabria ………………………………………………………………………………………………..                 pag.   94

7.1              Il quadro normativo dell’emergenza ……………………………………….    pag.   94

7.2              L’attuazione dell’emergenza …………………………………………………….            pag. 101

7.3              L’organizzazione amministrativa e i dati finanziari …………………   pag. 116

8.      Sicilia …………………………………………………………………………………………………….                 pag. 125

8.1              Il quadro normativo dell’emergenza ……………………………………….    pag. 125

8.2              L’attuazione dell’emergenza ……………………………………………………   pag. 128

8.3              L’organizzazione amministrativa e i dati finanziari ………………..   pag. 147

9.      Lazio ……………………………………………………………………………………………………..                 pag. 151

9.1              Il quadro normativo dell’emergenza ……………………………………….    pag. 151

9.2              L’attuazione dell’emergenza ……………………………………………………   pag. 154

9.3              L’organizzazione amministrativa e i dati finanziari ………………..   pag. 162    

10.  Conclusioni …………………………………………………………………………………………..                  pag. 164

Allegato    n. 1 …………………………………………………………………………………………..                  pag. 176

              n. 2 ……………………………………………………………………………………………                  pag. 179

              

 

 

 


1.     L’oggetto dell’ indagine

 

L’indagine affronta le attività poste in essere dai Commissari delegati del Governo nelle cinque Regioni dichiarate in emergenza per uscire dalla situazione di grave disagio ambientale nella quale tali realtà territoriali si sono trovate negli ultimi anni nella gestione dei rifiuti.

Ciò, al fine di accertare, secondo quanto impone la normativa vigente a carico della Corte dei conti, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando, altresì, costi, modi e tempi dell’agire amministrativo.

Va precisato che, nel corso degli anni, oltre alla gestione dell’emergenza rifiuti, ai Commissari delegati è stata spesso affiancata anche la gestione della tutela delle acque e della bonifica dei siti inquinati. Tali ulteriori attività non rientrano nella presente indagine.

 Inoltre, è da precisare che le dichiarazioni dello stato di emergenza hanno riguardato, da principio, la sola gestione dei rifiuti solidi urbani (rsu), estendendosi spesso, in un secondo tempo e nel corso degli anni, anche alla gestione dei rifiuti speciali. La presente indagine ha focalizzato la sua attenzione sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, nella considerazione che nelle Regioni commissariate la competenza dei Commissari sui rifiuti speciali è risultata temporalmente discontinua e nella ulteriore considerazione che la gestione integrata del ciclo dei rifiuti risulta più complessa per i rifiuti solidi urbani, essendo coinvolti un numero di soggetti pubblici di gran lunga superiore rispetto alla gestione dei rifiuti speciali, che la legislazione attribuisce, sostanzialmente, a soggetti privati.[1]

L’importanza e l’interesse per la materia è dimostrata dal fatto che sia nella XIII che nella XIV legislatura[2] fu istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo integrato dei  rifiuti, che ebbe  ad affrontare più volte i problemi del commissa-

riamento. Anche nell’attuale legislatura, peraltro, è stata costituita una nuova Commissione[3] sullo stesso argomento.[4]

2. Il quadro normativo

2.1. La normativa comunitaria

 

La consapevolezza che nessun paese può gestire le sue politiche ambientali senza tener conto delle interrelazioni tra i sistemi ecologici ha indotto la Comunità europea a rafforzare la necessità di programmare le politiche e gli interventi e a porre in essere una stringente normativa in materia di rifiuti; in particolare: la direttiva 75/442/Cee, vera e propria norma quadro, modificata e integrata dalla direttiva 91/156/Cee,[5] dalla direttiva 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi[6] e dalla direttiva  94/62/Ce  sugli imballaggi  e  i rifiuti  di imballaggi;[7] infine, la direttiva 99/31/Ce relativa alle discariche.[8]

Al fine di dare razionalità e chiarezza alle disposizioni succedutesi nel tempo, la nuova direttiva 2006/12/Ce[9] abroga la direttiva quadro precedente, riproducendone sostanzialmente, tuttavia, i contenuti.[10]

Con le norme sopra citate, la strategia perseguita è data dalla priorità assoluta nella prevenzione della produzione dei rifiuti, cui segue il recupero e infine, come ultima opzione, lo smaltimento. Viene preferito, in generale, il recupero del materiale rispetto all’attività di recupero dell’energia.[11] Vengono sanciti, altresì, il principio di prossimità, che stabilisce l’obbligo di smaltimento dei rifiuti il più  vicino possibile alla fonte di produzione, e il principio di autosufficienza, per il quale ciascun Stato membro deve essere in grado di risolvere nei suoi ambiti territoriali i problemi derivanti dalla produzione dei rifiuti.

Non si specificano le modalità di intervento, stabilendosi che i singoli Stati membri attuino le politiche più efficienti, ferma restando la preferenza del riciclaggio sul recupero energetico.[12] Si sollecitano, inoltre, gli Stati ad introdurre strumenti economici intesi a promuovere il riciclo dei rifiuti e i prodotti non inquinanti, nonché a ottenere una base statistica più completa sulla produzione dei rifiuti. Infine, si ribadisce il principio di sussidiarietà nell’elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti, così da garantire la valutazione delle condizioni locali e regionali.

Pertanto, i princìpi cardine della normativa comunitaria sui rifiuti possono essere come di seguito sintetizzati.

a)     programmazione

Il ciclo integrato dei rifiuti impone, per la sua complessità, una metodologia di pianificazione completa e rigorosa, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati con il consenso più ampio possibile da parte della cittadinanza. Ciò comporta, anzitutto, una descrizione in termini precisi dell’oggetto dell’attività pianificatoria e degli ambiti ecologici, sociali ed economici in cui il Piano deve sviluppare la sua influenza.

Solo una seria programmazione del ciclo integrato dei rifiuti individua e persegue obiettivi realistici, che permettono a tutti i soggetti pubblici e privati implicati nella gestione del ciclo integrato di poter contare su flussi finanziari certi.

b) prossimità[13]

Ogni bacino deve gestire, riciclare, recuperare e smaltire i rifiuti  che  ha prodotto presso  impianti  il  più  possibile  vicini  al luogo di produzione. Solo per le attività di recupero e riciclaggio si può fare eccezione a questo principio.[14]

c) autosufficienza gestionale

 La dotazione impiantistica deve garantire, tendenzialmente, la completa autosufficienza dei bacini, e ciò al fine di riaffermare il principio di responsabilità nella produzione dei rifiuti (ognuno deve gestire i rifiuti che ha prodotto) ed evitare gli impatti ambientali (inquinamento atmosferico, rumore, pressione sulla rete stradale) relativi al trasporto.

d) responsabilità condivisa

Il  principio chi  inquina  paga è alla base del sistema e, in questa ottica, i produttori di beni di largo consumo vengono identificati come i principali responsabili unitamente ai distributori e fornitori di materie prime.

Il coinvolgimento di tutti i soggetti che partecipano -a vario titolo- alla produzione, alla distribuzione ed al consumo di beni da cui originano i rifiuti e la promozione della cooperazione fra gli stessi sono garantiti da norme  e strumenti negoziali ed economici tendenti ad impedire che i costi e le responsabilità dello smaltimento dei prodotti restino a carico dell’ambiente.

   e) gestione integrata

Lo sforzo normativo tende alla realizzazione della gestione integrata dei rifiuti, che si realizza quando le attività di prevenzione, di recupero e di smaltimento sono coordinate in maniera tale da realizzare un’effettiva e sostanziale diminuzione dei rifiuti da smaltire. Ciò si può ottenere solo con una rete di impianti di recupero e di smaltimento a tecnologia avanzata adeguata al fabbisogno e che sia capace di realizzare i principi sopra enunciati.

 

2.2. La normativa nazionale

 

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi)[15] ha costituito la normativa  quadro  sulla gestione dei rifiuti fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione della delega contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale.[16]

Il decreto Ronchi ha dato attuazione alle direttive comunitarie 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.[17] Esso contiene numerose innovazioni, rispetto alla normativa precedente, le principali delle quali sono: nuove definizioni; nuova classificazione dei rifiuti; redistribuzione delle competenze tra Stato, Regioni e Province; revisione del sistema di pianificazione; introduzione  del sistema tariffario  in  sostituzione  della tassa sullo smaltimento (tarsu); introduzione del regime di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Inoltre, lo stesso  ha abrogato la normativa precedente, con particolare riferimento al d.P.R. n. 915/1982, alla legge n. 441/1987[18]alla legge n. 475/1988.[19]

Il d.lgs. n. 22/1997 ha costituito un primo tentativo di testo legislativo organico, volto a disciplinare, in maniera razionale e compiuta, la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti.

Il primo obiettivo della normativa è  il controllo di ogni categoria di rifiuto “dalla culla alla tomba”, affidato a numerosi obblighi di documentazione, al fine di garantire il recupero e il riciclo delle materie ed evitare smaltimenti abusivi ed incontrollati.[20]

Il d.lgs. n. 22/1997 disciplina la gestione dei rifiuti al fine di: a) assicurare la protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi; b) smaltire senza pericolo per la salute dell’uomo, senza rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti di rumori e odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Allo scopo di assicurare una adeguata protezione dell’ambiente e dell’uomo, la gestione dei  rifiuti  costituisce, pertanto, attività di pubblico interesse.

La gestione si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione e stabilisce una  gerarchia  di interventi, che pone al primo posto le attività  finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti. Inoltre, al fine di ridurre le quantità di rifiuti destinate allo smaltimento finale, il decreto Ronchi indica come prioritarie  le attività  finalizzate  al  reimpiego,  al  recupero  e  al riciclaggio  di materia,  mentre l’utilizzazione  dei  rifiuti  come combustibile per la produzione di energia è, sì, considerata lecita, ma sempre in via subordinata rispetto al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero.[21] La discarica riveste un ruolo residuale, tendenzialmente per i soli rifiuti inerti e i residui delle operazioni di riciclaggio, recupero e valorizzazione precedentemente ricordate.

Vengono introdotti i cosiddetti ambiti territoriali ottimali (ato, di norma coincidenti con le Province), per assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani e si  stabilisce, per ciascun ato, un livello minimo di raccolta differenziata, che avrebbe dovuto attuarsi secondo questa scansione temporale: 15% entro il 1999; 25% entro il 2001; 35% entro il 2003.[22] Il mancato raggiungimento delle percentuali minime previste comporta l’applicazione di una soprattassa per il deposito in discarica dei rifiuti, prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.[23] [24]

Viene modificata anche la classificazione dei rifiuti che, secondo l’origine, vengono suddivisi in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.[25]

Ampio spazio è dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che deve uniformarsi ai principi di prevenzione alla fonte della loro quantità e pericolosità e di sviluppo della raccolta differenziata finalizzata al recupero e al riciclaggio di materia e ad altre forme di recupero, conformemente ai principi chi inquina paga e della responsabilità condivisa.[26]

Il nuovo quadro normativo che disciplina la materia attinente alla gestione dei rifiuti individua, conformemente anche allo spirito del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997), le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti a livello regionale, provinciale e comunale e riordina le disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

La nuova legislazione disciplina in particolare: le procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei Piani di gestione dei rifiuti; le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; le procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il recupero e il riciclaggio dei materiali; b) l’adozione  di  misure economiche  che  prevedano  l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti, allo scopo di favorire il mercato dei materiali medesimi; c) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione.

La nuova legislazione spinge, dunque, fortemente a favorire le operazioni di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali e la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento solo per i rifiuti inerti e per quelli residuati dalle operazioni di riciclaggio e di recupero.[27]

A conforto della validità, anche economica, di tale opzione, giova richiamare quanto affermato dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat),[28] secondo cui “l’analisi dei costi relativi alla raccolta differenziata (…) consente di affermare che la raccolta differenziata in nessun caso determina un aggravio dei costi di gestione”.[29] Non solo, ma il livello del costo “(…) non è comunque correlato alla complessità del sistema di gestione: vi sono, infatti, situazioni con alta raccolta differenziata, importanti attività di trattamento ed incenerimento che hanno costi più bassi di situazioni associate a bassa raccolta differenziata e ricorso quasi esclusivo alla discarica.”[30][31]

A partire dal 1° gennaio 1999, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.[32]

Rilievo assoluto e strategico viene attribuito alla pianificazione e alla  programmazione della gestione dei rifiuti, attività particolarmente delicata per  la complessità delle decisioni, delle attività e delle tecnologie che comporta la definizione del ciclo integrato dei rifiuti in un determinato ambito territoriale.[33]

Il dettaglio con cui il legislatore definisce i vari ambiti pianificatori indica che la ratio ispirativa della normativa è quella di indicare una metodologia di pianificazione il più possibile completa e rigorosa, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati anche con il consenso delle popolazioni interessate. A tal fine, essenziale è la descrizione in termini precisi dell’oggetto dell’attività pianificatoria e degli ambiti ecologici, sociali ed economici in cui il Piano dovrà sviluppare la sua influenza.

Allo scopo di promuovere l’assunzione di comportamenti più ecologici attraverso l’internalizzazione dei costi dell’inquinamento o dei benefici della sua riduzione, viene operata, infine, la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (tarsu)[34] e l’istituzione, in sua vece, della tariffa,[35] da considerarsi uno strumento di incentivazione economica per il conseguimento degli obiettivi fissati nella pianificazione.[36] Tale incentivazione è implicita laddove si prevede[37] che la tariffa stessa sia composta da una parte fissa ed una variabile, commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti, ed esplicita laddove,[38] per le utenze domestiche, sono assicurate agevolazioni per la raccolta differenziata o, per le utenze extradomestiche, sono introdotti coefficienti di riduzione proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.[39][40] Ciò dovrebbe spingere gli utenti ad effettuare la preventiva selezione dei rifiuti, con la conseguenza di un automatico incremento della raccolta differenziata e di una riduzione della raccolta da destinare allo smaltimento.

L’introduzione della tariffa[41] contribuisce, inoltre, a rendere maggiormente espliciti i costi di gestione dei rifiuti e, quindi, consente un loro maggior controllo da parte dei Comuni e degli utenti.[42]

Infine, la tariffa deve condurre al raggiungimento della integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni. Ciò dovrebbe garantire la ricerca, da parte dei gestori del servizio, di modelli di gestione sempre più efficienti ed economici.[43] Attualmente, secondo l’Apat, la copertura garantita dalla tarsu raggiunge, a livello nazionale, poco più dell’80% dei costi, ricadendo il resto sulla fiscalità generale.[44]

 

2.3       Gli obiettivi del sistema normativo comunitario e nazionale[45]

 

 

Solo un approccio integrato della dimensione ambientale in tutte le politiche europee può consentire di realizzare obiettivi di ordine economico, sociale ed ambientale evoluti. La crescita economica, la coesione sociale e la protezione ambientale devono essere sviluppate parallelamente, in modo da rispondere contemporaneamente alle esigenze economiche ed occupazionali, senza comportare l’ulteriore degrado dell’ambiente.

La strategia sui rifiuti mira a minimizzare la produzione degli stessi, massimizzando i vantaggi ambientali che derivano dal loro riciclo, promuovendo sistemi di trattamento e smaltimento a minor impatto ambientale, realizzando così i principi di prevenzione, precauzione e responsabilità.

L’impianto normativo sopradescritto, coerente e razionale, impone una scala di priorità ben definita nella strategia della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine della realizzazione dei suoi obiettivi. Infatti, a) al primo posto, ci sono le iniziative dirette a favorire, in via di assoluta priorità, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti,[46] mediante tecnologie pulite- particolarmente quelle che consentono un maggior risparmio di risorse naturali-, strumenti economici, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, prodotti concepiti appositamente in modo da non contribuire ad aumentare la produzione dei rifiuti, ecc.; b) secondariamente, c’è il recupero di rifiuti attraverso il reimpiego diretto ed il riciclaggio; c) poi, ci sono le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti assieme alle misure economiche tese a favorire il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti; d) solo successivamente, nella scala delle priorità, è prevista l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile (cdr)[47] o come altro mezzo per produrre energia;[48] e) infine, l’opzione più avversata è data dal ricorso alle discariche.

La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrato dei rifiuti, in quanto consente sia di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento che di condizionare positivamente l’intero sistema di gestione, garantendo: a) la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta; b) la riduzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato, individuando tecnologie più adatte di gestione e minimizzando l’impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento; c) il recupero di materiali e di energia nella fase del trattamento finale; d) la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti significativi cambiamenti nelle abitudini di consumo, a beneficio di politiche di prevenzione e di riduzione.

Per il conseguimento di tali obiettivi, è indispensabile che la raccolta differenziata venga realizzata secondo logiche di integrazione rispetto all’intero ciclo dei rifiuti e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti impianti di recupero ed una sempre maggiore diffusione dell’utilizzo dei rifiuti recuperati.

Nello spirito del disegno del legislatore europeo ed italiano, l’incenerimento[49] rappresenta l’ultima delle opzioni utili per risolvere il problema dei rifiuti. Infatti, dal processo di incenerimento derivano: a) ceneri, che rappresentano circa un terzo dei rifiuti trattati; b) fumi contenenti ceneri volatili e gas prodotti nel processo di combustione;[50] c) acqua inquinata, proveniente dal processo di combustione; d) fanghi prodotti dalla depurazione delle acque di processo; e) carboni attivi, provenienti dai filtri dei fumi; f) inerti, nel caso di inceneritori a letto fluido. I materiali che escono dal processo di incenerimento sono classificati come rifiuti speciali, richiedendo un trattamento particolare. L’inceneritore, pertanto, non evita del tutto la discarica, ma, anzi, richiede il ricorso a discariche speciali.

Anche da un punto di vista meramente economico, l’opzione dell’incenerimento è la meno razionale. Infatti, i materiali che entrano in un inceneritore portano con sé un bagaglio energetico costituito da: a) l’energia direttamente o indirettamente utilizzata per produrre ciascun materiale, b) l’energia usata per dargli la forma desiderata, c) il potere calorifico, d) l’energia spesa per le varie operazioni di trasporto, e) l’energia spesa per la raccolta e f) l’energia spesa per triturarlo e compattarlo nella produzione del combustibile derivato da rifiuti (cdr). Al contrario, il potere calorifico medio dei rifiuti solidi urbani è piuttosto basso, confrontabile con quello della legna, ma nettamente inferiore a quello del carbone fossile o del petrolio. Da un punto di vista strettamente fisico, quindi, considerando le componenti del bagaglio energetico dei rifiuti, il loro incenerimento comporta non recupero, ma perdita di energia, non rappresentando quasi mai una valida alternativa al risparmio energetico ottenibile con il riciclaggio.

Per il contribuente italiano, inoltre, l’incenerimento è particolarmente oneroso. Infatti, il cdr è trattato dalla legislazione come un combustibile privilegiato, che beneficia dei contributi previsti per le fonti rinnovabili[51] di energia sin dai tempi della delibera Cip n. 6 del 29 aprile 1992.[52] Ciò consente, pertanto, ai produttori di energia elettrica da rifiuti di cederla convenientemente. Infatti, sebbene l’energia così prodotta risulti assai costosa, ciò non costituisce un vincolo per il produttore, in quanto tale costo viene appunto ricoperto  dalla sovvenzione per le fonti rinnovabili.

Di conseguenza, lo smaltimento dei rifiuti è, nei fatti, pagato per due volte dal cittadino, dapprima attraverso la tariffa (o tassa) di smaltimento e poi con gli aggravi sulla bolletta elettrica a compensazione dei costi elevati dell’energia prodotta dai rifiuti.[53]

Inoltre, il ricorso agli inceneritori rischia di ingessare il contesto attuale della produzione dei rifiuti, impedendo il cambiamento sia del modo di consumare le merci da parte dei cittadini che di quello di produrle, cambiamento pure così voluto e auspicato dal legislatore. Gli inceneritori possono, infatti, in antitesi allo sforzo di riduzione all’origine delle quantità dei rifiuti e di riciclaggio, far crescere, al contrario, la percentuale di incenerimento a scapito della raccolta differenziata, con il pericolo di vederla ridotta addirittura al disotto degli obiettivi minimi di legge.[54] E’ del tutto evidente, infatti, che una capacità di inceneritori eccessiva può divenire una barriera nei confronti degli sforzi di riduzione e riciclaggio, stimolando anzi, addirittura, e paradossalmente, la maggior produzione di rifiuti.[55]

E’ per questi fattori -ambientali ed economici- che la legislazione incoraggia il più possibile il riutilizzo dei materiali.

Nondimeno, secondo l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, ”in un sistema integrato efficiente da un punto di vista tecnico-economico è plausibile ipotizzare che non meno del 25% del rifiuto prodotto debba essere destinato all’incenerimento con recupero energetico.”[56]

Disfavore assoluto è riservato, invece, dal legislatore alla discarica, a causa del suo impatto rilevante sul territorio, la drammatica difficoltà nel rinvenire nuovi siti e gli effetti rilevanti che possono derivare sull’ambiente dalla produzione di percolato[57] con il suo carico inquinante e i problemi scaturenti dallo sviluppo di gas dai processi di biodegradazione.[58]

In allegato (all. n. 1) viene riportata una schematizzazione del flusso virtuoso dei rifiuti urbani nella sua duplice componente (raccolta differenziata e indifferenziata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lo stato del  ciclo integrato dei rifiuti in Europa

 

Preliminarmente, va osservato che solo la piena attuazione del regolamento comunitario sulle statistiche dei rifiuti[59] potrà permettere una comparazione del tutto attendibile dei dati fra i vari Paesi, con definizioni e classificazioni comuni, in grado di monitorare esattamente il flusso dei rifiuti prodotti e la relazione tra generazione dei rifiuti e utilizzo delle risorse.[60]

In questo contesto, non risulta incoraggiante, limitatamente alla raccolta dei dati statistici in Italia, quanto lamentato dall’Apat su un generale peggioramento dell’informazione.[61]

Comunque, con le approssimazioni dovute ad una mancanza di affinamento delle rilevazioni,[62] i dati sotto riportati danno il segno della situazione attuale della produzione dei rifiuti in Europa.[63]

Dai dati Eurostat disponibili,[64] si sono estrapolati quelli ritenuti più significativi, riguardanti i quattro grandi Paesi facenti parte dell’Unione europea e selezionandone, fra i più piccoli, tre, comparabili all’Italia per sviluppo economico-sociale.

Il trend della produzione dei rifiuti appare, in generale, connesso agli andamenti dei principali indicatori socio-economici, quali il reddito nazionale e i consumi delle famiglie (ad eccezione del Belgio),[65] come dimostrano le due tabelle sotto riportate, riguardanti, la prima (tab. n. 1), la produzione totale di rifiuti urbani in tonnellate nei vari paesi considerati, e la seconda (tab. n. 2), più significativa,  la produzione annua pro capite.

Degna di nota appare, negli ultimi anni, la sostanziale stabilizzazione della produzione di rifiuti pro capite in Germania e in Belgio. In Germania, sembra addirittura profilarsi l’inizio di una, seppur lenta, diminuzione di produzione.

 

 

 

tab. 1 – Produzione totale di rifiuti urbani in migliaia di tonnellate nei principali Paesi europei;  confronto 1995-2004.[66]

                                                                                         

 

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

Italia[67]

25780[68]

25960[69]

26605

26846

28364[70]

28959

29409

29929

30034[71]

31143[72]

Austria

3476

4110

4241

4249

4496

4636

4634

4634[73]

dati non disponibili

dati non disponibili

Belgio

4612

4561

4723

4676

4697

4796

4740

4761

4615

4977[74]

Francia

28253

28950

29677

30449

30612

31232

32198

33024

dati non disponibili

dati non disponibili

Germania

43486

44390

45593

44825

49653

50085

49371

52532

52627

dati non disponibili

Paesi Bassi

8469

8728

9180

9280

9436

9769

9779

9900

9697

11677[75]

Regno Unito

28900

29750

31042

31697

33392

33954

34946

35535

dati non disponibili

dati non disponibili

 

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eurostat, tratti dal sito http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

 

 


 

  tab. 2 – Produzione pro capite (kg/ab. anno) di rifiuti urbani nei principali Paesi europei; confronto 1995-2005.[76]

                                                                                         

 

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

Italia[77]

454

457

468

472

498

509

516

524

524

538

 542[78]

Austria

438

517

532

532

563

581

578

609

609

627

 630[79]

Belgio

456

449

463

458

459

467

460

461

445

465

 464[80]

Francia

467

 486[81]

 497[82]

508

 509[83]

516

529

533

535

544

543

Germania

  533[84]

543

556

546

  606[85]

610

601

  640 [86]

601

587

 601[87]

Paesi Bassi

549

563

590

593

599

616

615

622

610

625

624

Regno Unito

499

512

533

543

570

578

592

600

594

605

 584[88]

 

 

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eurostat, tratti dal sito http://epp.eurostat. ec.europa.eu

 

 

 

Dalle tabelle sotto riportate (tabb. nn. 3 e 4), emerge significativamente una percentuale rilevantissima di riciclaggio in paesi dove vige un obbligo giuridico di raccolta differenziata (Germania, Austria).

Ciò dimostra che è possibile raggiungere alti tassi di raccolta differenziata dove si realizza un sistema integrato di gestione e che i servizi di igiene urbana possono raggiungere un livello elevato di efficienza anche in contesti ad alta densità abitativa (Paesi Bassi, Germania, Belgio) o orograficamente complessi (Austria).

 

 

 

 

 

 

tab.  3 – Modalità di gestione dei rifiuti urbani in Europa – anno 2001.

 

 

riciclo[89]

incenerimento

discarica

altro

Italia

17%

9%

67%

8%

Austria

60%

10%

30%

1%

Belgio

35%

34%

27%

4%

Francia

25%

32%

43%

0%

Germania

42%

22%

25%

11%

Paesi Bassi

45%

33%

8%

14%

Regno Unito

12%

7%

80%

0%

      

 

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eurostat, tratti da Rapporto rifiuti 2004, a cura di  Apat e Onr.

 

 

 

tab.  4  – Modalità di gestione dei rifiuti urbani in Europa – anno 2004.

 

 

riciclo[90]

incenerimento

discarica

altro

Italia

15%

10%

52%

23%

Francia

76%

15%

8%

1%

Germania

58%

23%

19%

0%

Regno Unito

14%

3%

80%

3%

 

 

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comieco, tratti dall’XI Rapporto Comieco 2005 (luglio 2006).

 

 

 

Il quadro europeo è reso più chiaro dalla tabella sotto riportata (tab. n. 5) che mostra l’andamento dell’incenerimento in Europa, dal quale risulta la sostanziale stabilizzazione, in termini quantitativi, di tale sistema di trattamento dei rifiuti negli ultimi anni, con la cospicua eccezione dell’Italia e dell’Austria, dove, al contrario, vi è stato un netto aumento.

 

 

 

 

 

tab. 5 – Quantità di rifiuti urbani incenerita  pro capite (kg/ab. anno) nei

principali Paesi europei.

 

 

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

Italia[91]

 24[92]

 27[93]

31

34

37

41

45

 48[94]

53

61

 62[95]

Austria

54

54

56

55

57

65

65

66

73

136

147[96]

Belgio

163

152

179

164

150

156

160

157

153

154

155[97]

Francia

178

170

170

167

169

169

175

182

182

183

184

Germania

 97[98]

 106[99]

111

112

125

133

135

143

137

144

148

Paesi Bassi

139

171

219

198

203

190

199

194

197

202

207

Regno Unito

 45[100]

36

30

37

40

42

43

45

45

49

 49[101]

 

fonte:elaborazione Corte dei conti su dati Eurostat, tratti dal sito http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

 

 

Infine, dall’ultima tabella sullo smaltimento in discarica sotto riportata (tab. n. 6), emerge il sostanziale superamento di tale sistema di trattamento dei rifiuti in alcuni Paesi (Paesi Bassi e Belgio), un deciso avvio a soluzione del problema per altri (Germania ed Austria) e una sostanziale problematicità per Italia e Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

tab. 6 – Quantità di rifiuti urbani smaltita in discarica  pro capite (kg/ab.     anno) nei principali Paesi europei.

 

 

 

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

Italia[102]

 422 [103]

380

374

365

382

385

346

331

314

306

296[104]

Austria

205

186

189

186

195

196

192

187

183

126

113[105]

Belgio

218

209

143

108

99

81

62

58

51

47

  43[106]

Francia

214

 225[107]

 228[108]

230

 224[109]

220

215

212

205

203

196

Germania

 245[110]

 225[111]

216

199

180

165

160

137

115

104

  89[112]

Paesi Bassi

158

115

70

54

40

57

50

51

17

11

9

Regno Unito

  414[113]

440

461

456

469

469

474

465

440

419

 375[114]

 

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eurostat, tratti dal sito http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il commissariamento della gestione dei rifiuti[115]

 

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, prevede, all’art. 2, “per calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari” un sistema derogatorio alle ordinarie competenze stabilite dalla legislazione, e cioè: a) l’assunzione della gestione dell’emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con la possibilità di avvalersi di un Commissario delegato per l’attuazione degli interventi; b) la potestà “di emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente”, fatti salvi i principi generali dell’ordinamento giuridico.[116]

Per realizzare ciò, risulta necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza da parte dello stesso Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Tale dichiarazione deve definire la durata e l’estensione territoriale dello stato di emergenza, in riferimento alla qualità e alla natura degli eventi. Per l’attuazione degli interventi di emergenza si provvede attraverso ordinanze.

Dalla norma sopra citata, appare evidente che il ricorso al potere di ordinanza si svincola dalla tradizionale nozione di soccorso in presenza di eventi calamitosi, per includere altre situazioni di pericolo che legittimano l’esercizio di poteri straordinari.

L’esercizio di questi poteri –come è stato specificato dalla normativa successivamente intervenuta- deve avvenire d’intesa con le Regioni interessate, sulla base di quanto disposto dall’art. 107 del d.lgs. n. 112/1998,[117] nonché dall’art. 5, c. IV bis, del d.l. n. 343/2001.[118]

Nell’ambito dell’emergenza rifiuti, come si esplicita in dettaglio sotto, il commissariamento è stato predisposto, anzitutto, per affrontare le tematiche connesse alla soluzione dei problemi legati alle difficoltà di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento, all’esaurimento delle discariche esistenti e al controllo della criminalità organizzata sui servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e sugli impianti di discarica.

Pur nella varietà dei contenuti, l’oggetto delle ordinanze di protezione civile si riduce ad una serie ben definita di tipologie: a) nomina di un Commissario, eventualmente assistito da Vice e Subcommissari; b) attribuzione al Commissario del compito di redigere il Piano per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche, oltre a vari Piani straordinari, richiesti dall’emergenza; c) definizione di un programma di interventi; d) disposizioni per la costituzione di organismi istituzionali di ambito e di società miste in ciascun ambito; e) disposizioni per la realizzazione e gestione pubblica di discariche; f) disposizioni per la realizzazione della raccolta differenziata e valorizzazione di quanto raccolto separatamente; g) disposizioni per la produzione di combustibile derivato da rifiuti (cdr), per quella frazione che residua dalla raccolta differenziata; h) disposizioni per l’utilizzo del combustibile prodotto negli impianti industriali in sostituzione di combustibili fossili, nonché per la realizzazione di impianti dedicati per l’utilizzo del cdr nella produzione di energia; i) misure specifiche per l’approvazione dei progetti di discariche di rifiuti speciali e pericolosi e per la loro realizzazione; l)  previsioni di limitazione all’importazione dei rifiuti; m) misure riguardanti il personale (inquadramenti, indennità, provvidenze varie, ecc.).

Va rilevato che, dall’analisi delle varie ordinanze, si è constatato che non sempre si è provveduto ad indicare le norme cui le stesse ordinanze permettono di derogare.[119] Ciò ha prodotto una serie di ricorsi amministrativi sul punto, che hanno gravemente rallentato l’attività commissariale, che, per definizione, dovrebbe essere improntata a estrema rapidità. Non sono mancati interventi legislativi, al fine di sanare l’annullamento di talune delle predette ordinanze, come riferito in seguito. 

Gli adempimenti previsti dalle ordinanze risultano quasi sempre assai onerosi, con obiettivi oggettivamente di difficile o impossibile realizzazione, stante la limitatezza temporale di vigenza delle ordinanze stesse.

Il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, nel recare Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, contiene ulteriori disposizioni afferenti ai commissariamenti.

Anzitutto, viene prorogato lo stato di emergenza per via legislativa.[120]

Inoltre, è previsto[121] che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvalga, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di 15 unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile.[122] Tale personale ha la funzione di svolgere attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, c. I, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base alle ordinanze di protezione civile.

La disposizione, di per sé discutibile, trattandosi di una sorta di commissariamento dei Commissari, è la prova della perdita di fiducia nelle capacità operative dei Commissari stessi.

Si dispone, inoltre, in merito al contenzioso che, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, c. I, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetti, in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.[123]

Come facilmente prevedibile, tale ultima disposizione ha prodotto una nutrita serie di contenziosi, per la sua dubbia costituzionalità con riferimento all’art. 24 (tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi), all’art. 25 (giudice naturale precostituito per legge) e all’art. 125 (articolazione su base regionale degli organi di giustizia amministrativa di primo grado).[124] Tutto ciò, evidentemente, contribuisce ulteriormente all’appesantimento dell’attività amministrativa e sottrae tempo ed energie preziose allo sviluppo di tutte le altre attività commissariali finalizzate a creare le condizioni per superare lo stato emergenziale.

Da ultimo, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2006, n. 3529, è stata istituita, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un’apposita struttura con funzioni di coordinamento e di supporto delle attività svolte dai Commissari delegati.[125] I compiti attribuiti ad essa risultano, come descritto in nota, simili a quelli conferiti dalle ordinanze di protezione civile ai Commissari e ciò dimostra, ulteriormente, la sostanziale incapacità dei Commissari stessi a risolvere con le proprie forze l’emergenza rifiuti.

Notevole è stato l’avvicendamento dei Commissari (così come anche dei Vicecommissari) nelle cinque Regioni,[126] come mostra la tabella seguente (tab. n. 7). Ciò, evidentemente, non ha giovato alla continuità dell’azione amministrativa, tenuto anche conto del fatto che l’estensione temporale dei decreti dichiarativi dell’emergenza (seppur, poi, reiterati per un numero rilevante di volte) non ha quasi mai superato il periodo di un anno.[127] Non sono mancati, infine, casi di rinnovo dei poteri commissariali intervenuti a distanza di tempo dalla scadenza del precedente stato di emergenza.[128]

 Va sottolineato, inoltre, che, nella maggior parte dei casi, non si è proceduto a formale passaggio di consegne fra le vecchie e le nuove gestioni.[129]

 

 

 

 

tab. 7 - Commissari delegati del Governo nominati per la gestione dell’emergenza rifiuti.

 

 

 

 

Regione

inizio dello stato di emergenza

Commissari    delegati

incarico ricoperto al momento della nomina

decorrenza della nomina del Commissario

Campania

1994

Improta

Rastrelli

Losco

Bassolino

Catenacci

Bertolaso

Prefetto

Presidente Regione

Presidente Regione

Presidente Regione        

Prefetto

Capo del Dipartimento della protezione civile

 3/1994 -  3/1996

 3/1996 -  1/1999

 1/1999 -  5/2000

 5/2000 -  2/2004

 2/2004 -  9/2006

10/2006 – ad oggi

Puglia

1994

Catenacci

Di Staso

Catenacci

Fitto

Vendola

Prefetto

Presidente Regione

Prefetto

Presidente Regione

Presidente Regione

10/1994 -   6/1996

  6/1996 - 12/1999

12/1999 -   8/2000

  8/2000 -   4/2005

  4/2005 -   ad oggi[130]

Calabria

1997

Nisticò

Caligiuri

Meduri

Chiaravallotti

Bagnato

Alfiero

Ruggiero

Salvo (f.f.)

Presidente Regione

Presidente Regione

Presidente Regione

Presidente Regione

Prefetto

Prefetto

Prefetto

Dirigente 

10/1997 -   8/1998

  8/1998 -   4/1999

  4/1999 -   5/2000

  5/2000 -   9/2004

  9/2004 -   3/2006

  3/2006 -   10/2006

 11/2006-   1/2007

   2/2007-   ad oggi

Sicilia

1999

Capodicasa

Leanza

Cuffaro

Presidente Regione

Presidente Regione

Presidente Regione

 5/1999  -   5/2000

 6/2000  -   7/2001

 7/2001  - 12/2006[131]

Lazio

1999

Badaloni

Storace

Marrazzo

Presidente Regione

Presidente Regione

Presidente Regione

 6/1999  -   5/2000

 5/2000  -   5/2005

 5/2005  -   ad oggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Campania[132]

5.1. Il quadro normativo dell’emergenza

Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani  nella Regione Campania fu dichiarato l’11 febbraio 1994, con durata, in un primo momento, prevista al 30 aprile 1994.[133] Presupposto di tale provvedimento fu il rapporto con cui il Commissario di Governo della Regione Campania segnalò lo stato di grave emergenza venutosi a creare nel settore, dovuto alla situazione delle discariche presenti sul territorio regionale, che già da tempo avevano esaurito la capacità di smaltimento e molte delle quali erano state chiuse con ordinanze dai Sindaci, in conseguenza dei ritardi nell’adozione, da parte della Regione Campania, del Piano strategico e del Piano di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, già previsti dalla legge regionale 10 febbraio 1993 n. 10, ma non ancora adottati fino al 1994.

Con successivi provvedimenti del Governo[134] si procedette, nel corso dello stesso anno, ad ulteriori proroghe dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 1995.

A seguito della situazione sopra delineata, furono emanate, nel corso dell’anno 1994, diverse ordinanze molto ravvicinate nel tempo[135] con le quali si attribuirono poteri ed incarichi.

Il Commissario del Governo della Regione Campania–Prefetto di Napoli fu delegato ad attivare, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentite le Amministrazioni locali, gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dei rifiuti entro i termini previsti dalle scadenze di cui ai decreti sopracitati,[136] senza, peraltro, indicare, in un primo momento, specifici obiettivi da realizzare.

Con l’ordinanza del 31 marzo 1994,[137] fu stabilito che il Commissario delegato avrebbe provveduto all’espletamento dell’incarico con la collaborazione  dei Prefetti  delle Province interessate e con facoltà di avvalersi di Subcommissari scelti fra dirigenti di Amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità e degli uffici competenti in materia.[138]

 Con ordinanza 7 novembre 1994, il Prefetto di Napoli fu nominato  Commissario del Governo per l’espletamento delle funzioni relative agli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti.

Con d.P.C.M. 29 dicembre 1995, fu prorogato lo stato di emergenza a tutto il 1996. Nello stesso anno, il Presidente della Regione Campania[139] fu nominato  Commissario delegato per l’emergenza fino all’approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.[140] Furono, altresì, attribuiti al Prefetto di Napoli compiti specifici in merito alla gestione delle discariche.[141]

Al Commissario delegato–Presidente della Regione furono, quindi, affidati specifici adempimenti finalizzati all’avvio di un programma di interventi, i cui punti qualificanti, dettati dall’ordinanza n. 2425/1996, erano: la redazione di un Piano degli interventi di emergenza, secondo le specifiche indicazioni contenute nell’ordinanza medesima;[142] l’attivazione della raccolta differenziata, nonché la selezione, la valorizzazione e la produzione di compost[143] dai rifiuti;  l’obbligo -da disporre a cura del Commissario- a carico dei Comuni, di conferimento dei rifiuti urbani nei siti di produzione del cdr; l’obbligo di stipulare, entro il 31 maggio 1999, a seguito di procedure di gara comunitaria, contratti per la durata massima decennale di conferimento dei rsu, a valle  della raccolta differenziata, con operatori industriali che si impegnassero a realizzare impianti per la produzione di  cdr e ad utilizzare il combustibile prodotto in impianti esistenti, nonché a realizzare impianti dedicati alla produzione di energia mediante l’impiego di cdr, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000.

Con riferimento a questi ultimi punti,[144] ed in relazione alla localizzazione degli impianti, con l’ordinanza  n. 2425/1996 si conferì la facoltà di derogare alle norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale, previste dalla legge n. 349/1986.[145]

Con l’ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997,[146] venne previsto che, per la realizzazione degli impianti di combustione e recupero energetico, si applicassero le migliori tecnologie, finalizzate ad assicurare le più elevate prestazioni energetiche ed il minore impatto ambientale.

A partire dall’anno 1996 e fino al 2003, con cadenza annuale, si procedette al rinnovo della proroga dello stato di emergenza[147] ed alla conseguente emanazione di numerose ordinanze, con le quali si puntualizzarono gli incarichi ed i poteri conferiti ai Commissari.[148]

Nel corso dell’anno 1998, si dispose, con ordinanza n. 2774/1998,[149] che la realizzazione degli impianti di utilizzazione del cdr fosse subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma  con le imprese vincitrici di gara.[150] Con la medesima ordinanza, fu  istituito un Comitato di rientro nella gestione ordinaria dei rifiuti.

Nel 1999 si procedette, con diverse ordinanze, alla proroga -oltre che dei poteri conferiti ai due Commissari straordinari- anche dei termini assegnati per lo svolgimento degli adempimenti affidati, nonché alla riconferma degli obiettivi e modalità circa la raccolta differenziata da attuarsi sul territorio regionale d’intesa con i Comuni.

Con l’ordinanza n. 2948/1999, fu stabilito che il Commissario delegato-Presidente della Regione realizzasse gli interventi per la produzione e l’utilizzo del combustibile derivato da rifiuti, assicurando la valutazione della compatibilità ambientale, che, però, venne ascritta in capo al Ministero dell’ambiente.

Con l’ordinanza n. 3011/1999, si stabilì che, in caso di valutazione negativa della compatibilità ambientale, il Commissario delegato–Presidente della Regione provvedesse alla rilocalizzazione, da sottoporsi a nuova valutazione della compatibilità ambientale.

Con le ordinanze nn. 3100/2000 e 3111/2001, nel riconfermare i poteri conferiti al Commissario delegato–Presidente della Regione ed al Prefetto di Napoli fino alla data di cessazione dell’emergenza, si dispose che i Prefetti delle Province della Campania attuassero quanto necessario per la gestione delle discariche esistenti, anche provvedendo all’ampliamento dei relativi volumi, nelle more del completamento degli impianti di produzione ed utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti. Per i fini suddetti, e nella considerazione del progressivo aggravarsi della situazione  igienico-sanitaria relativa allo smaltimento, i Prefetti, in deroga all’art. 13 del d.lgs. n. 22/1997, furono tenuti ad individuare con urgenza siti idonei all’immediato conferimento e stoccaggio temporaneo dei rsu. Per tali adempimenti, il Presidente della Regione Campania poté avvalersi di un Commissario vicario incaricato dei rapporti con le istituzioni, gli enti e la generalità dei soggetti rappresentativi di interessi sociali, oltre che del Vicecommissario e dei Subcommissari già precedentemente nominati.

Si evidenzia che la prima delle due ultime ordinanze citate fu oggetto di impugnativa, nella parte in cui[151] attribuiva, in via generale, al Commissario per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania “l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti.” Il Consiglio di Stato, in appello,[152] accolse il ricorso ed annullò in parte l’ordinanza di protezione civile n. 3100/2000, motivando che la deroga introdotta al regime ordinario delle competenze era generica ed indeterminata nei suoi contenuti, perché il riferimento alla dizione “funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti” era onnicomprensivo e trasferiva al Commissario un settore di amministrazione non solo ampio, ma, soprattutto, non esattamente definito nei suoi contorni e nei suoi limiti di contenuto. Inoltre, appariva incerto il termine finale del regime straordinario introdotto con le ordinanze in questione, a causa delle proroghe degli stati di emergenza, sì da far ritenere che le varie ordinanze costituissero “un unico provvedimento (pur complesso e (…) di difficile lettura)”. 

A seguito di tale pronunciamento, fu emanato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 -recante, tra le altre, disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale- in cui, all’art. 1-ter, c. III, si dispose la conferma e la salvezza delle ordinanze di protezione civile e dei conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza già decretate.[153]

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza, nel corso del 2003, si procedette alla emanazione di un ulteriore provvedimento del Governo con il quale lo stesso fu rinnovato a tutto il 2004.[154] Il provvedimento fu preso sulla base delle note del Presidente della Regione e del Prefetto di Napoli,[155] con le quali si era evidenziato l’aggravamento del contesto emergenziale, in relazione all’intervenuta chiusura di alcune discariche, unitamente alla mancata realizzazione degli impianti di termovalorizzazione già previsti dal Piano; si erano poste in evidenza, inoltre, le interferenze delle autorità locali, attraverso l’esercizio del potere interdittivo dei Sindaci di molti Comuni che, adottando autonomamente provvedimenti contingibili ed urgenti, avevano vanificato concretamente le azioni poste in essere dalle strutture commissariali.

Con l’ordinanza n. 3286/2003, fu stabilito che il Commissario delegato–Presidente della Regione disponesse, anche mediante l’adeguamento della tariffa di conferimento dei rifiuti, ogni intervento che, nel funzionamento degli impianti di termovalorizzazione, garantisse, attraverso le soluzioni tecniche più idonee, la riduzione di emissioni, secondo quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 2000/76/Ce, in fase di recepimento dalla legislazione nazionale. Inoltre, il Commissario doveva disporre l’esecuzione di tutti gli interventi utili al fine di ridurre il livello di alterazione ambientale nei Comuni sede di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti, predisponendo un apposito piano, previa intesa con il Ministero dell’ambiente. Per l’attuazione di tali interventi, il Commissario era tenuto ad attivare le procedure necessarie per il cofinanziamento comunitario.

Con d.P.C.M. 23 dicembre 2004, si procedette alla proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2005.

Nel corso dell’anno 2004, si procedette, su specifica richiesta del Presidente della Regione Campania, alla nomina di un nuovo Commissario delegato per il superamento dell’emergenza  nella persona di un funzionario di prefettura, al quale furono attribuiti  tutti i poteri già previsti dalle precedenti ordinanze.[156] Quest’ultimo fu autorizzato:[157] ad assicurare, in via eccezionale, lo smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di cdr, avviandoli  verso impianti ubicati in altre Regioni; a definire un Piano straordinario di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti non ancora conferiti nell’ambito regionale, recante indicazioni sulla quantità e sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre Regioni; ad assicurare il trasporto dei rifiuti avvalendosi di soggetti già convenzionati o da convenzionare; ad emettere provvedimenti finalizzati a consentire il differimento del termine di deposito del cdr nei siti di stoccaggio e la proroga dell’esercizio delle discariche attive, autorizzando l’apertura di quelle non più in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue; a definire un Piano finanziario di emergenza; ad assumere le iniziative più utili dirette all’individuazione, su base provinciale, di siti idonei allo stoccaggio  dei rifiuti, assicurando, nella individuazione di questi ultimi, la più ampia comunicazione delle iniziative intraprese e acquisendo l’avviso di un’apposita Consulta costituita dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei territori interessati; ad adottare uno specifico programma finalizzato ad incentivare la raccolta differenziata.[158]

Nel corso dell’anno 2005, fu emanato il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito dalla legge n. 53 del 15 aprile 2005 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania.[159] Con tale provvedimento furono stabilite, fermi i poteri commissariali, norme circa l’accelerazione delle procedure di riscossione delle tariffe relative al conferimento dei rifiuti negli impianti di produzione di combustibili derivati da rifiuti a carico di Comuni, consorzi ed altri affidatari dei servizi di smaltimento, soprattutto con riferimento alle situazioni debitorie  nei confronti del Commissario delegato e dei soggetti concessionari del servizio. Inoltre, con riferimento agli impianti di smaltimento esistenti, fu disposto che il Commissario autorizzasse  le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari e, nel caso di inadempienza da parte di questi ultimi, provvedesse in via sostitutiva, salve le azioni di rivalsa e le decisioni delle autorità giudiziarie competenti.

Con decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, fu prevista, tra le altre disposizioni, la proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle Regioni interessate, compresa la Campania, fino al termine del 31 maggio 2006.[160] Specificamente, con il suddetto provvedimento, furono adottate ulteriori “misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore rifiuti della Regione Campania”. Fu decretata, al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti, la risoluzione dei contratti stipulati dal Commissario delegato con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rsu in regime di esclusiva nella Regione e l’assegnazione al Commissario del compito di provvedere, sulla base  di procedure accelerate di evidenza comunitaria, all’individuazione di nuovi affidatari, oltre che alla definizione, sentiti gli altri organismi interessati, degli adeguamenti del Piano regionale dei rifiuti, al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti accumulati nei siti di stoccaggio.[161]

Per le finalità predette fu autorizzata la spesa massima di  27 milioni di euro per l’anno 2005 e di  23 milioni per l’anno 2006.

La stessa norma[162] istituì la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, presieduta dal Presidente della Regione e composta dai Presidenti delle Province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti.

Con l’ordinanza 14 dicembre 2005 n. 3479, emanata a seguito dell’intervenuto decreto-legge n. 245/2005, oltre alla definizione di procedure di dettaglio circa l’attività commissariale in ordine alla risoluzione contrattuale con le società affidatarie,[163] si procedette alla nomina di un soggetto attuatore,[164] con l’incarico, fino alla cessazione dello stato di emergenza, di coordinare l’attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, affidata in via transitoria alle società cessanti, provvedendo, in particolare, ad emanare le direttive necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nella ordinanza medesima e più dettagliatamente: provvedere –previo accertamento da parte  del Commissario delegato dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti- affinché presso i 7 impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti fosse assicurata la verifica qualitativa e quantitativa dei flussi di rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti; garantire il graduale ripristino del funzionamento ordinario di tutti gli impianti a condizioni compatibili con lo stato delle attrezzature; garantire l’ottimizzazione gestionale degli impianti; predisporre, entro 20 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, un programma di iniziative che consentissero il miglioramento della qualità dei flussi dei rifiuti in uscita dagli impianti, compatibile con le tecnologie a disposizione e con lo stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione di cdr.[165] 

Con l’ordinanza 11 febbraio 2006, n. 3493, furono stabiliti ulteriori compiti affidati al Commissario, nella considerazione dell’ulteriore acuirsi della situazione emergenziale, dovuta anche all’impedimento dell’utilizzo di discariche collocate al di fuori del territorio regionale. Il Commissario fu tenuto ad individuare con urgenza le discariche presso le quali conferire i rifiuti, nonché disporre la messa in sicurezza delle discariche già utilizzate. Doveva, inoltre, predisporre un apposito Piano di sorveglianza e di controllo, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza igienico-ambientale.[166]

Con l’ordinanza 23 marzo 2006, n. 3506, fu disposto[167] che il Gestore della rete di trasmissione nazionale del sistema elettrico (Grtn) fosse tenuto a stipulare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti alle nuove società aggiudicatarie, convenzioni per la cessione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti, alle condizioni previste dalla delibera Cip 6 del 29 aprile 1992, con gli aggiudicatari del servizio. In aggiunta, fu stabilito che la Terna s.p.a. fosse tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a carico degli affidatari, la linea di allacciamento tra l’impianto di produzione di energia mediante termovalorizzazione e la rete nazionale, nel termine di 24 mesi decorrenti dalla concessione delle autorizzazioni necessarie.[168] 

Con ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2 maggio 2006,[169] a soli venti giorni dalla fine dell’emergenza, furono attribuite al Commissario una lunga serie di facoltà di deroghe al nuovo testo unico ambientale in materia di rifiuti.[170]

Con d. P.C.M. del 1° giugno 2006, lo stato di emergenza fu prorogato fino al 31 gennaio 2007.[171]

Con ordinanza del Presidente del Consiglio 30 giugno 2006, n. 3529, fu assegnato un ulteriore contributo di 43 milioni di euro per lo sviluppo della raccolta differenziata.[172] Inoltre, al Commissario delegato venne attribuito il potere di utilizzare cave dismesse e di proporre modifiche al Piano delle attività estrattive. Venne anche stabilita la possibilità di aumentare le tariffe per i Comuni che non raggiungessero l’obiettivo del 35% di raccolta differenziata.[173]

Con decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263,[174] il Capo del Dipartimento della Protezione civile fu nominato Commissario delegato per il periodo necessario al superamento dell’emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007[175] e furono ridefiniti alcuni aspetti della struttura commissariale e del servizio.[176] Fu, così, stabilita una riduzione dell’organico dell’ufficio, la nomina di 3 nuovi Subcommissari, di cui uno con specifica competenza nel campo della raccolta differenziata, e la istituzione di una Commissione composta di 5 soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.[177]

Fu annullata la procedura di gara avviata per il nuovo affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, stabilendosi la pubblicazione, a breve, di un ulteriore bando di gara. Nel frattempo, nelle more, fu data la possibilità di affidamenti diretti della gestione dei rifiuti anche a soggetti diversi dalle attuali affidatarie del servizio. Per tali interventi, gli oneri gravano sulla tariffa regionale di smaltimento dei rifiuti.[178][179]

Con d.P.C.M. 25 gennaio 2007, infine, lo stato di emergenza fu prorogato al 31 dicembre 2007.[180]

L’approvazione, nel marzo 2007, della nuova legge regionale sui rifiuti[181] potrebbe risultare un passo per il ritorno alla gestione ordinaria.

 

5.2. L’attuazione dell’emergenza

 

L'attività posta in essere dal Presidente della Regione Campania, a seguito dell'ordinanza del 18 marzo 1996, portò all'approvazione di una prima versione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, che fu pubblicato definitivamente il 14 luglio 1997. [182][183] La decisione relativa all'organizzazione impiantistica venne poi assunta dal Commissario-Presidente della Regione Campania, il quale, anche su sollecitazione del Ministero dell'ambiente ed a seguito dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2560 del 2 maggio 1997,[184] ridimensionò drasticamente il numero dei termovalorizzatori previsti nel Piano originario, da 7 a 2, e quello degli impianti di produzione di cdr da 9 a 7. Il mutamento rilevante sul numero degli impianti da realizzare, determinatosi in breve lasso di tempo, dimostra, sin dalle prime fasi dell’operare della struttura commissariale, una notevole incertezza circa le modalità per affrontare l’uscita dell’emergenza da parte del Commissario.

 Un’ulteriore revisione del Piano regionale fu effettuata attraverso l'emanazione dell'ordinanza commissariale n. 319 del 30 settembre 2002, che dispose, tra l'altro, l'approvazione del Piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania.

Le determinazioni assunte con tale Piano dovevano riguardare sia la riorganizzazione delle competenze tra i vari enti territoriali coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti che la ridefinizione del fabbisogno impiantistico per il trasporto, il trattamento e il recupero.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, con tale ordinanza, furono delineati gli enti di gestione e coordinamento degli ato (già individuati con il Piano del 1997) e i soggetti di cooperazione tra Comuni, cui affidare l'esercizio, in forma associata, delle funzioni amministrative in materia di rifiuti. Gli ato avrebbero rappresentato, perciò, la sede per le scelte amministrative, pur con la compartecipazione responsabile degli enti locali interessati.

 Nelle intenzioni del Commissario delegato, tale atto doveva “rappresentare un significativo passo verso il superamento dell'emergenza rifiuti, necessario a superare la frammentarietà che ha fin qui caratterizzato le varie attività di gestione dei rifiuti, determinando negative economie di scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le diverse fasi del ciclo integrato, (...) indicando definitivamente i soggetti che, superati i poteri commissariali, dovranno garantire stabilità al sistema”.

Tuttavia, nonostante tali affermazioni, ad oggi, non sono ancora stati costituiti gli ato (pur previsti sin dal Piano del 1997).[185] Il Commissario afferma che di tale stato di cose la responsabilità è da attribuirsi ai Comuni e alle Province, che non si sono attivate, avendo, al contrario, la struttura commissariale esaurito il suo compito con la compiuta individuazione degli stessi.[186] Né il Commissario sembra porsi il problema dell’eventuale sovrapposizione di compiti fra gli ambiti territoriali ottimali ed i consorzi di bacino,[187] attualmente operanti, invero con scarsa efficienza,[188] sul territorio regionale.[189] Inoltre, anche gli enti provinciali d’ambito (epar)[190] degli ato non sono, ad oggi, operanti, essendo stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica[191] da parte di una Provincia avverso l’atto che li istituiva.

La mancata attuazione delle sopradescritte strutture operative ha impedito fortemente lo sviluppo del ciclo integrato dei rifiuti. Fra l’altro, solo a partire dall’estate 2006 il Commissario si è attivato per commissariare i consorzi di bacino più inadempienti. Attualmente, il commissariamento ha riguardato 5 consorzi su 18.[192] Allarmanti, sul punto, risultano essere le parole del Commissario delegato: “(…) alcuni generali dei Carabinieri ed alcuni prefetti, dopo aver preso visione della situazione di alcuni consorzi, hanno rinunciato. Abbiamo pertanto qualche difficoltà a cercare di andare avanti anche con il commissariamento dei consorzi che non hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista.”[193]

A prescindere dalle eventuali responsabilità sulla mancata attuazione di tali fondamentali strutture operative, è fuor di dubbio che, nei tredici anni di commissariamento, il Commissario non è stato in grado di coinvolgere i soggetti interessati nel disegno complessivo della riorganizzazione delle strutture per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Una significativa inversione di tendenza, in tal senso, è rappresentata dal protocollo d’intesa tra il Commissario e la Provincia e il Comune di Caserta firmato in data 11 novembre 2006[194] per la definizione e successiva attuazione di un programma di azioni ed interventi di riqualificazione ambientale nei rispettivi territori.[195]

Con l’ordinanza sopra citata furono stabilite le priorità per l'attuazione del sistema; in particolare, furono indicate, quali azioni prioritarie, quelle relative alle attività di produzione di cdr, trasferenza e costruzione di impianti di compostaggio.[196]
   Tali priorità, in assenza di un'efficace raccolta differenziata e a causa del grave ritardo nella realizzazione degli unici 2 impianti di termovalorizzazione previsti, hanno finito con il produrre il  collasso del Piano[197] e la drammatica situazione di emergenza nell’emergenza ciclicamente ricorrente nella Regione, come riferito in seguito.

Nel tentativo di riuscire a superare il quadro emergenziale sempre più aggravantesi, si è provveduto, pertanto, alla stesura dell’Adeguamento del Piano regionale dei rifiuti, approvato in data 10 marzo 2006.[198]

 Con tale nuovo strumento, che ripropone sostanzialmente azioni già pianificate nel lontano 1997 e mai realizzate, si è preso atto del fallimento della precedente programmazione, derivante dallo scarso coinvolgimento degli enti locali (e, anzi, spesso, dalla loro contrapposizione), dal fallimento delle soluzioni tecniche adottate e dall’inerzia nella costituzione degli organismi che dovrebbero assumere la gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti.