Legge 22 maggio 1971, n. 340
STATUTO DELLA REGIONE VENETO
Titolo
I
Principi fondamentali
Articolo
1
Il Veneto è Regione autonoma, nell'unità della Repubblica
italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, e si dà il
presente Statuto.
La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e
dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia,
Verona e Vicenza. Capoluogo è Venezia.
Articolo
2
L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme
rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.
La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio
culturale e linguistico delle singole comunità.
Articolo
3
La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana
e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica,
economica e sociale della Repubblica.
La Regione per rendere effettive la libertà e
l'uguaglianza, promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad
affermare il ruolo dei lavoratori nella società, a favorire le libere attività
delle comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.
Articolo
4
A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:
- per rendere
effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza
sociale, e dei diritti della famiglia;
- per rendere
effettiva la parità sociale della donna;
- per determinare
l'assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche
naturali e promuovendone la piena valorizzazione, con particolare riguardo alle
aree depresse, alle zone e comunità montane, e per eliminare le cause
dell'emigrazione;
- per predisporre
e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro
razionale distribuzione e la bonifica delle terre;
- per risanare e
salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme, con una politica
ecologica intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento dell'aria,
delle acque e del suolo;
- per garantire la
conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico
del Veneto e di Venezia;
- per promuovere
la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela dell'esercizio dei loro
diritti, e assicurarne la formazione e la riqualificazione professionale;
- per realizzare
lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, delle attività
industriali, commerciali e turistiche;
- per promuovere
nei vari settori dell'economia il metodo della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione;
- per instaurare
equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda
familiare, la proprietà coltivatrice diretta singola e associata, e la
professionalità agricola;
- per garantire a
tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all'abitazione,
alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature
sportive;
- per assicurare
la funzione sociale della proprietà privata nello spirito degli articoli 42 e
43 della Costituzione;
- per svolgere una
politica intesa a promuovere le attività culturali e la ricerca scientifica e
tecnologica.
Articolo
5
Per il conseguimento delle sue finalità la Regione veneta
assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato.
Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce
gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi,
generali e settoriali.
A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in
materia economica, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali,
organizzazioni sindacali e sociali ed enti economici.
La partecipazione democratica è momento importante nella
formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo. Tali piani
e programmi sono stabiliti con leggi regionali che devono contenere norme le
quali assicurino l'effettivo concorso degli enti locali, nonché l'apporto
autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali.
Nell'esercizio delle proprie attività e competenze
realizza il più ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative
agli enti locali.
La Regione veneta coordina la propria azione con quella
delle altre Regioni d'Italia.
Titolo
II
Gli organi della Regione
Capo
I
Il Consiglio regionale
Articolo
6
Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente.
Articolo
7
Il sistema di elezione, il numero e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti [con
legge della Repubblica]. ([1])
Articolo
8
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo
della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita tutte le potestà
legislative e regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto; opera le scelte
fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce gli indirizzi;
disciplina con legge generale il procedimento di formazione e i modi di
approvazione degli atti di programmazione; approva i piani e programmi,
generali e particolari, economici e territoriali.
Articolo
9
Il Consiglio regionale:
a) approva i pareri
di cui all'articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere formalmente
richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
b) designa i tre
delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini
dell'articolo 83 della Costituzione;
c) fa le proposte e
approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione
nazionale;
d) nomina i
rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi
i casi in cui la stessa potestà sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad
altri organi della Regione;
e) istituisce enti
dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie
regionali;
[f) riesamina gli
atti amministrativi regionali rinviati a norma dell'articolo 125 della
Costituzione;] ([2])
g) delibera
l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
h) istituisce e
disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti e contrae mutui;
concede fideiussioni o altre garanzie;
i) approva il
bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il rendiconto
generale;
l) delibera su
ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscono la
generica attribuzione alla Regione.
Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono
essere delegate ad altri organi della Regione.
Articolo
10
Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il
primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla data della
proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio
regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere eletto con il più alto
numero di voti preferenziali; fungono da Segretari i due consiglieri più
giovani.
Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione
dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e
da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.
Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e
a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice Presidenti e i
Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due
separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.
I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica per
l'intera legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.
Articolo
11
Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede
il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, nell'osservanza
del Regolamento, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i
lavori con quelli del Consiglio.
[Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni
dalla prima riunione del Consiglio o dalla revoca, dimissioni o decadenza del
Presidente della Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi
consiliari per una consultazione in ordine all'elezione del nuovo Presidente e
della nuova Giunta.] ([3])
Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo Statuto o dal Regolamento.
Articolo
12
L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative
e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi consiliari,
amministra i fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio ed esercita le
altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.
Articolo
13
Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di
febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.
Il Consiglio regionale è inoltre convocato per iniziativa
del Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta, o di un quarto dei
consiglieri assegnati alla Regione.
La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio,
con preavviso di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione deve contenere
l'ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la
convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.
Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei
consiglieri ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la
convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere
riunito nei dieci giorni successivi.
Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla
convocazione nei termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei
casi di cui al primo comma, il Consiglio è convocato da uno dei Vice
Presidenti, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.
Articolo
14
Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali
provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento.
Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle
elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza
numerica dei Gruppi consiliari.
Articolo
15
I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano
le loro funzioni senza vincolo di mandato.
I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per
le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Ogni consigliere ha potere di iniziativa e potere di
interrogazione, interpellanza e mozione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e
dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione
e degli enti, aziende e agenzie regionali, l'esercizio di tale diritto è
disciplinato dal Regolamento.
Articolo
16
Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio
Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, nel rispetto delle
disposizioni dello Statuto.
Articolo
17
Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e,
nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa
e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento.
Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si
avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari, nei
modi stabiliti da apposito regolamento.
Articolo
18
Per garantire il libero esercizio del loro mandato, spetta
ai consiglieri regionali una indennità stabilita, in relazione alle rispettive
funzioni, con legge regionale.
Articolo
19
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si
riunisce in seduta segreta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva
diversa disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei
consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto congedo a norma
del Regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri
sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le
modalità stabilite dal Regolamento.
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a
scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello
nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva
diversa disposizione dello Statuto.
Articolo
20
I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.
L'ufficio di Presidenza assegna ai Gruppi consiliari, per
l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico dei fondi deliberati per
il funzionamento del Consiglio.
Articolo
21
Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni
permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
Il Regolamento disciplina la costituzione ed il
funzionamento delle Commissioni garantendo la partecipazione o la presenza di
tutti i Gruppi consiliari.
Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di
legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio,
avvalendosi eventualmente, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, della
collaborazione di esperti, o, previa intesa con la Giunta regionale, della
collaborazione degli uffici competenti.
Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per
lo studio di problemi speciali.
Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il
diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni,
senza diritto di voto.
Articolo
22
Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare
alla formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire tutti gli
elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono procedere alla
consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni
sindacali, sociali, economiche e professionali; il Regolamento stabilisce
adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.
Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da
parte delle Commissioni.
Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le
Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo
di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile
alla loro attività.
Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri
deliberativi di leggi di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al
Consiglio.
Articolo
23
Nell'ambito delle materie di loro competenza, le
Commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare l'esibizione di atti e
documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle
Segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i
dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali: i convocati sono tenuti a
fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e
comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle
Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.
I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle
informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che
siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a
giudizio della maggioranza della Commissione.
Articolo
24
Il Consiglio regionale può disporre inchieste sulla
gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una
speciale Commissione.
La Commissione viene istituita con legge della Regione che
ne fissa i compiti, le materie, la composizione in relazione alla consistenza
numerica dei Gruppi, e le modalità di funzionamento.
Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli
enti, aziende e agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste
della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in
possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio.
I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto
istruttorio.
Capo
II
Il Presidente e la Giunta regionale
Articolo
25
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di
membri non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione [ed
è eletta dal Consiglio fra i suoi membri, con le modalità stabilite
dall'articolo seguente.] ([4])
Articolo
26
[L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla
base di documenti programmatici, presentati da uno o più Gruppi consiliari, e
collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente e degli altri membri
della Giunta.
Il Consiglio procede, dopo la discussione sui documenti
programmatici, alla elezione del Presidente e della Giunta, con voto per
appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla
Regione.
Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha ottenuto la
maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due
liste che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
E' eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.]
([5])
Articolo
27
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla
elezione del nuovo Presidente [e della nuova Giunta.] ([6])
[Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della
mozione di revoca del Presidente e della Giunta o l'accettazione da parte del
Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in
carica per l'ordinaria amministrazione.] ([7])
Articolo
28
[Il Consiglio regionale revoca congiuntamente il
Presidente e la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione di una mozione
che deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla
Regione. La mozione deve essere discussa dal Consiglio regionale non prima di
dieci e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione, e votata per
appello nominale, a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
Le dimissioni e la cessazione dalla carica del Presidente
o di un terzo dei membri della Giunta comportano la decadenza della Giunta.
In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri della
Giunta, questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglio, con voto per
appello nominale.] ([8])
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della
Giunta non ne comporta la decadenza.
Articolo
29
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono
indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.
Le dimissioni e la cessazione di singoli membri della
Giunta sono comunicate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni al
Presidente del Consiglio, che le presenta immediatamente al Consiglio per le
decisioni conseguenti.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente e della
Giunta, il Presidente del Consiglio, osservati gli adempimenti previsti all'71ls0340.html#art11articolo 11, secondo comma, convoca il Consiglio
entro trenta giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.
Articolo
30
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
promulga le leggi e i regolamenti ([9])
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
Convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina
l'azione amministrativa; sovraintende agli uffici e ai servizi regionali;
presenta al Consiglio il bilancio e il rendiconto generale, unitamente alla
relazione generale sull'attività svolta dall'amministrazione regionale;
esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e
dalle leggi.
Il Presidente designa [tra i membri della Giunta] ([10]) il Vice Presidente, che lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento.
La designazione è comunicata alla Giunta, al Consiglio
regionale [e al Commissario del Governo.] ([11])
Articolo
31
L'ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale
è incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico o
di interesse pubblico, che operi nella Regione.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale
ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e
adottato.
Articolo
32
La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in
conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal
Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione.
La Giunta regionale:
a) provvede
all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) esercita
l'attività amministrativa di sua competenza;
c) predispone e
presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi
di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e
territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;
d) redige
annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;
e) predispone il
bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi
approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;
f) delibera in
materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti
attive e passive, e transazioni;
g) emana
disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;
h) amministra il
demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;
i) delibera,
sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei
conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza
provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;
l) esercita le
altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle
leggi.
Articolo
33
La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e
delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei
voti.
Il Presidente può attribuire, per affari determinati,
incarichi temporanei a singoli membri della Giunta; questa, su proposta del
Presidente, può affidare a singoli o più membri compiti permanenti di
istruzione per gruppi di materie affini.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa
decisione della Giunta stessa.
Articolo
34
Al Presidente e ai membri della Giunta è attribuita con
legge regionale una indennità di carica.
Titolo
III
Le funzioni regionali
Capo
I
Disposizioni generali
Articolo
35
La Regione promuove la partecipazione democratica alla
determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative mediante il
concorso dei cittadini e degli enti locali, e gli apporti autonomi dei
sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche e professionali.
A tale scopo, la Regione riconosce il diritto dei
cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, sociali,
economiche e professionali alla informazione sulla attività legislativa e
amministrativa regionale come condizione indispensabile per una completa
partecipazione.
Il dovere di informazione è assolto secondo quanto
previsto dalla legge regionale, anche mediante l'impiego di speciali strumenti
di comunicazione e con diretti incontri degli organi regionali con le
rappresentanze degli enti e organismi di cui al primo comma.
La Regione consulta le predette rappresentanze sulle
questioni di interesse generale promuovendo conferenze regionali su specifici
problemi e in particolare per quanto attiene la programmazione regionale.
Le Province, i Comuni e gli altri enti locali e i
direttivi regionali dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e
professionali, quando ne facciano richiesta, sono sentiti dalla Giunta e dalle
Commissioni consiliari.
Articolo
36
Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far
pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e
proposte sui progetti di legge in discussione.
Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla
Commissione competente che ne fa adeguata menzione nella relazione al
Consiglio.
Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione,
prima di riferire sul progetto, è tenuta a procedere all'audizione dei
cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo
comma.
Capo
II
La funzione legislativa
Articolo
37
La potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio
regionale.
Non è ammessa l'adozione di decreti legislativi o di
decreti-legge.
Articolo
38
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali
spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni
Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non
inferiore a cinque.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei
regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e
sottoscritti da almeno cinquemila elettori.
Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le
modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.
Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono
con la fine della legislatura.
Articolo
39
I progetti di legge o di regolamento devono essere
esaminati dalla Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio
articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o
minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Articolo
40
La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame con
procedura d'urgenza di ogni progetto di legge o di regolamento. Spetta al
Consiglio decidere sulla richiesta.
[La procedura d'urgenza è in ogni caso adottata per il
riesame delle leggi rinviate dal Governo ai sensi dell'articolo 127, terzo
comma, della Costituzione.] ([12])
Articolo
41
I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di
regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale.
Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle
proposte il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.
Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia
stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è
iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella
prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.
Articolo
42
[Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al
Commissario del Governo entro cinque giorni dalla approvazione.
I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono
comunicati dal Presidente del Consiglio all'organo di controllo di cui
all'Articolo 125 della Costituzione entro cinque giorni dall'approvazione.] ([13])
Articolo
43
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta
regionale [entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza
del termine fissato dall'articolo 127 della Costituzione per il rinvio della
legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.] ([14])
Il testo è preceduto dalla formula: “il Consiglio
regionale ha approvato. [Il Commissario del Governo ha apposto il visto.] ([15]) Il Presidente della Giunta regionale
promulga”, [ovvero: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del
Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il
Presidente della Giunta regionale promulga”.] ([16])
Al testo della legge segue la formula: “La presente legge
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta”.
[I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente
della Giunta regionale nei dieci giorni dalla scadenza del termine previsto
dalla legge per l'esercizio del controllo da parte dell'organo di cui
all'articolo 125 della Costituzione.
Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: “Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale
promulga”.
Al testo del regolamento segue la formula: “Il presente
regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
regolamento della Regione”.] ([17])
Articolo
44
Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni
dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.
La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata
in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia
dichiarato l'urgenza [e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.] ([18])
La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e
l'approvazione della legge ai sensi dell'71ls0340.html#art40articolo
40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge
ai fini di cui al comma precedente.
I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni
dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.
Articolo
45
Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare
per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un
provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori.
La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione
del referendum.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se
alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Articolo
46
Non è ammesso referendum per l'abrogazione di leggi
di bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione;
sull'esistenza di motivi di inammissibilità decide il Consiglio.
Articolo
47
Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum
consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.
Sono sottoposte a referendum consultivo delle
popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di
nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.
Capo
III
La funzione amministrativa
Articolo
48
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative
delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici.
L'organizzazione amministrativa regionale è stabilita con
legge della Regione.
Articolo
49
L'organizzazione amministrativa della Regione si articola
in una Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali.
La Segreteria generale della programmazione assiste gli
organi della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della
programmazione regionale, coordina l'attività delle altre Segreterie e assicura
l'espletamento degli affari generali della Regione.
Le Segreterie regionali curano l'esecuzione dei
provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative esercitate direttamente
dalla Regione, assistono il Presidente e la Giunta nell'esercizio delle
funzioni di loro competenza.
L'attività di tutte le Segreterie è diretta dalla Giunta
regionale.
I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformità con
le disposizioni della Giunta, provvedono all'organizzazione e dirigono il
funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon
andamento di questi.
Articolo
50
La Regione, per attività e servizi inerenti allo sviluppo
economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti
locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, può con legge istituire enti e
aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a
compiti operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.
Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli
indirizzi generali dell'attività, alla nomina degli amministratori, alla
disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.
La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attività degli
enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio.
Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende
dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e
organi statali, regionali e locali, è assicurata, nei modi stabiliti dalla
legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
La legge istitutiva determina le modalità di
partecipazione dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli
enti e dalle aziende regionali.
Articolo
51
La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed
economico e la pianta organica del personale in conformità ai principi fissati
nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per
l'inquadramento nella Regione degli uffici e del personale trasferiti dallo
Stato.
Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo
regionale e si distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle
attribuzioni e responsabilità ricoperte, ed è assunto mediante concorso, salvi
i casi stabiliti dalla legge.
A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale
trattamento economico.
Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione
è equiparato al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi
istitutive.
Articolo
52
Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal
Consiglio, conferisce l'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al
primo comma dell'71ls0340.html#art49articolo 49 a persona scelta, anche fra esperti
e professionisti estranei all'Amministrazione regionale, con rapporto a tempo
determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della
legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.
Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia regionale
è nominato dai rispettivi organi di amministrazione con gli stessi criteri.
I dirigenti possono essere altresì revocati con il
medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina.
Il trattamento economico dei dirigenti è determinato con
delibera della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.
Articolo
53
La legge regionale disciplina, al fine del buon andamento
e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, il procedimento di formazione
degli atti amministrativi della Regione.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei
cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di
interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente
interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.
L'inizio del procedimento è comunicato agli interessati, i
quali possono prendere visione degli atti del procedimento anche nella fase
istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono sempre
essere motivati anche con riferimento ai piani e programmi nazionali, regionali
e comprensoriali. Il silenzio dell’amministrazione ha valore di rigetto della
istanza.
I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono
definitivi.
Capo
IV
I rapporti con gli enti locali
Articolo
54
In armonia con i principi dell'autonomia e del
decentramento la Regione instaura un rapporto di collaborazione con le
Province, i Comuni e gli altri enti locali e ne coordina la partecipazione alla
programmazione regionale, ai fini di un equilibrato sviluppo economico e
sociale, favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi
associative.
Articolo
55
La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai
Comuni e agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118, ultimo comma, della
Costituzione, è conferita, consultati gli enti interessati, con legge che ne
stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le modalità di
esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari con i soggetti
delegati e l'eventuale trasferimento di personale.
L'esercizio della delega si uniforma ai principi di cui
all'71ls0340.html#art53articolo 53.
La delega è conferita a tutti gli enti della medesima
specie che abbiano i requisiti previsti dalla legge.
La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di
vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;
promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega in caso di
accertato inadempimento.
La legge regionale determina i casi in cui la Giunta si
avvale degli uffici degli enti locali; stabilisce le modalità di utilizzazione;
disciplina i conseguenti rapporti finanziari e l'eventuale trasferimento di
personale, d'intesa con gli enti interessati.
Articolo
56
[Il controllo, a norma dell'articolo 130 della
Costituzione, sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali,
è esercitato in forma decentrata secondo le modalità stabilite dalla legge
regionale.] ([19])
Capo
V
Il bilancio
Articolo
57
La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei limiti
delle leggi della Repubblica, i tributi propri, le relative procedure
amministrative di contenzioso, e le sanzioni.
La Regione ha demanio e patrimonio propri.
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile
della Regione, nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi
della Repubblica.
Articolo
58
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro
il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro
il 21 dicembre.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso
con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non
superiori a quattro mesi.
Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al
Consiglio regionale, per l'approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al
bilancio della Regione.
Articolo
59
La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al
Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani
regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre.
Il Consiglio regionale sottopone questa relazione
all'esame dell'assemblea dei rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali
e dei comprensori della Regione.
L'Assemblea può esprimere voti o mozioni con valore
consultivo.
La legge regionale regola le modalità di convocazione e di
formazione delle rappresentanze in detta assemblea.
Articolo
60
Il bilancio di previsione evidenzia gli impegni finanziari
di ciascun servizio e attività regionale in relazione agli obiettivi della
programmazione regionale.
Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il
progetto di bilancio accompagnato da:
a) una relazione
illustrativa del rapporto tra le previsioni di bilancio e lo stato di
attuazione del piano economico regionale;
b) un preventivo
delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi
delegate, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
c) un preventivo di
cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti.
Articolo
61
Il Consiglio, attraverso la competente Commissione
permanente, esercita il controllo sull'attuazione dei piani e dei programmi
regionali, sull'attività amministrativa della Regione e degli enti, aziende e
agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
La Commissione deve essere sentita su tutti i progetti di
legge, per consentire di verificarne la conformità con la programmazione
regionale, prima che i progetti vengano sottoposti all'esame della Commissione
competente per materia.
Articolo
62
Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche
del conto degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, è presentato
dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno
successivo e assegnato alla Commissione competente che ne effettua il
controllo.
La Commissione presenta, entro novanta giorni, una
relazione al Consiglio per l'approvazione; il Consiglio approva il rendiconto
generale con legge entro il 21 dicembre.
Articolo
63
La Regione, per la riscossione
delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, si avvale di un
proprio servizio di tesoreria.
Titolo
IV
La revisione dello Statuto
Articolo
64
[La revisione dello Statuto avviene con il procedimento
previsto per la formazione delle leggi regionali; è deliberata a maggioranza
dei consiglieri assegnati alla Regione; è approvata a norma del secondo comma
dell'articolo 123 della Costituzione.
Le proposte di revisione dello Statuto sono poste
all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale di ogni anno.] ([20])