LEGGE REGIONALE N.
1 DEL 2-02-2004
REGIONE BASILICATA
“Disposizioni per
la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione
Basilicata — Legge Finanziaria 2004”.
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
ARTICOLO 1
Limite massimo di indebitamento
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della
Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2004, tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini
di competenza, in € 85.051.832,84 .
2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al
precedente comma 1 è destinato a finanziare per €
32.083.501,30 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli
interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo
Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione
Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi
FESR, FSE e FEAOG, per € 23.770.000,00 spese di
investimento varie, per € 1.370.831,54 la quota a carico della
Regione per investimenti nel settore sanitario, ai sensi dell’art.
20 della L. 11.03.1988, n. 67 e per € 27.827.500,00 la quota
degli investimenti da realizzarsi nell’ambito del Programma
Operativo Val D’Agri-Melandro-Sauro-Camastra non coperta
dalle entrate derivanti dalla compartecipazione regionale
all’aliquota del prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e
gassosi estratti di cui all’art. 3, comma 10, della L. 28.12.1995
n. 549(royalties).
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da
reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di
prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.1.1 dello
stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio
finanziario 2004.
4. Per gli anni 2005 e 2006 il limite massimo di indebitamento
del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è
determinato, rispettivamente, in € 96.351.339,98 ed in €
113.218.738,01 .
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
ARTICOLO 2
Esenzioni veicoli dal pagamento della tassa automobilistica
regionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esenti dal pagamento
della tassa automobilistica regionale i mezzi di soccorso
sanitario di proprietà delle strutture del servizio sanitario
regionale ed in uso alle stesse.
2. Sono esclusi dall’esenzione di cui al comma 1 del presente
articolo i veicoli che, pur intestati alle strutture del servizio
sanitario regionale o immatricolati a favore delle stesse, sono
stati concessi in uso ad altri soggetti pubblici o privati. I soggetti
utilizzatori di detti veicoli sono tenuti a corrispondere alla
Regione Basilicata la tassa automobilistica regionale nella
misura e secondo i termini e le modalità stabiliti dalla
legislazione vigente.
3. Le strutture del servizio sanitario regionale provvedono, entro
il 15 gennaio di ogni anno, a trasmettere all’Ufficio della
Regione Basilicata competente in materia tributaria l’elenco dei
veicoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo secondo le
modalità fornite dall’ufficio medesimo, ai fini degli adempimenti
connessi all’esercizio delle funzioni di accertamento e
riscossione della tassa automobilistica regionale.
4. Nell’albo dei veicoli di proprietà della Regione Basilicata
esenti di cui al comma 3 dell’art. 28 della L.R. 4.02.2003, n. 7
sono inclusi anche i veicoli di proprietà delle strutture del
servizio sanitario regionale esenti dal pagamento della tassa
automobilistica regionale.
5. La disposizione di cui la comma 4 dell’art. 28 della L.R.
4.02.2003, n. 7 si applica anche per i veicoli esenti ai sensi del
presente articolo.
ARTICOLO 3
Veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
l'agevolazione prevista dall'art. 63, commi 1 e 2 della L.
21.11.2000, n. 342 è subordinata, in carenza degli elenchi di cui
allo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione
dell'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli,
anche della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo ha
effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di
possesso della predetta certificazione.
3. A tale scopo l’Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e la
Federazione Motociclistica Italiana provvedono a trasmettere
alla Regione, con cadenza trimestrale, l’elenco aggiornato delle
attestazioni di storicità rilasciate.
4. Per i veicoli e motoveicoli privi della certificazione di cui al
comma 1 del presente articolo si applica il regime ordinario di
tassazione in vigore in ciascun anno di imposta.
ARTICOLO 4
Modifiche all’art. 9 della L.R. 1.03.1999, n. 4 “Disciplina e
norme di contenimento della spesa di bilancio per l’esercizio
1999”
1. L’art. 9 “Tasse automobilistiche” della L.R. 1.03.1999, n. 4 è
così sostituito:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell’art. 17,
comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449 e nel rispetto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 25.11.1998, n.
418, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al
recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al
contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche
non erariali competono alla Regione.
2. La Regione, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del decreto del
Ministero delle Finanze 25.11.1998, n. 418, può affidare a terzi,
mediante procedure ad evidenza pubblica o ricorrendo
all'istituto dell'avvalimento, l'attività di controllo e riscossione
delle tasse automobilistiche.
3. La Regione Basilicata rimborserà al soggetto incaricato delle
attività di cui al precedente comma 2 i costi da esso sostenuti
nella misura non superiore a quella indicata nel D.M.
26.11.1986 e nel relativo allegato tecnico e degli aggiornamenti
dovuti all'ente medesimo in virtù della convenzione stipulata
con il Ministero delle Finanze e prorogata fino al 31 dicembre
1998.
4. La Regione, per quanto previsto dal precedente comma 2, si
avvale della collaborazione dell’Automobil Club d’Italia (A.C.I.),
ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico
interesse ai sensi della L. 20.03.1970, n. 75, nell'espletamento
di tutte, o parte, delle attività concernenti la riscossione,
l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle
sanzioni relative alle tasse automobilistiche.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite
direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo ed approva, altresì, la convenzione disciplinante i diritti
ed obblighi che fanno capo alla Regione Basilicata e all'A.C.I.,
in relazione all'espletamento delle attività in esse previste.
6. I controlli sulle attività predette sono esercitati direttamente
dalla Regione.”
ARTICOLO 5
Modifiche della L.R. 28.04.1986, n. 8 “Imposta regionale sulle
concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio
indisponibile – Modifica dell’art. 6 della L.R. 6.12.1971, n. 1”
1. Per effetto delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 4, della
L. 5.01.1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”
concernenti l’imposta regionale sulle concessioni statali dei
beni del demanio e patrimonio di cui all’art. 5 della L.R.
6.12.1971, n. 1, il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 28.04.1986, n.
8 è abrogato.
ARTICOLO 6
Determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni
demaniali marittime
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l’imposta regionale di cui
all’art. 6 della L.R. 6.12.1971, n. 1, come modificato dalla L.R.
28.04.1986, n. 8 e dall’art. 5 della presente legge, dovuta sulle
concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dall’art. 2 della
L. 16.05.1970, n. 281 e successive modificazioni, è
commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali
marittime, al cinque per cento (5%) del canone di concessione
statale.
2. L’imposta di cui al comma 1 del presente articolo è versata
sul conto corrente postale intestato alla Regione Basilicata -
Servizio di Tesoreria.
3. Il rilascio della concessione di cui al comma 2, lettera l)
dell’art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, da
parte della struttura regionale competente in materia di
demanio marittimo, è subordinata alla acquisizione di copia
della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta
regionale di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso di concessioni pluriennali l’imposta regionale è
versata, per il primo anno, al momento del rilascio della
concessione secondo i termini e le modalità disposti nel
presente articolo, per gli anni successivi, entro la scadenza
dell’annualità precedente.
5. L’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime
dovuta per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003 si considera
regolarmente corrisposta se il pagamento è stato effettuato,
nella misura dovuta per le stesse annualità, entro il 31.12.2003
anche se non contestualmente al pagamento del canone di
concessione statale.
6. La struttura regionale competente in materia tributaria
provvede all’accertamento delle violazioni relative al pagamento
dell’imposta di cui al presente articolo ed alla applicazione
della disciplina sanzionatoria tributaria prevista dalla vigente
normativa nazionale e regionale.
ARTICOLO 7
Tassa di abilitazione all’esercizio professionale
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la
tassa prevista dal comma 1 dell’art. 190 del testo unico
approvato con Regio Decreto 31.08.1933, n. 1592, a carico di
coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale
essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una
università avente sede in Basilicata, è fissata in € 104,00.
2. La tassa è versata sul conto corrente postale intestato alla
Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria.
3. L’avvenuto pagamento della tassa deve essere dimostrato
all’atto della consegna del titolo di abilitazione, ovvero, per le
professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo,
all’atto dell’iscrizione nell’albo o nel ruolo professionale.
4. Per gli anni successivi, alla determinazione dell’importo della
tassa si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30
novembre di ciascun anno. Qualora non si sia provveduto alla
determinazione dell’importo della tassa nei modi innanzi
specificati, la tassa è dovuta nella misura stabilità per l’anno
precedente.
ARTICOLO 8
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
1. A decorrere dall’anno accademico 2004-2005, l’importo della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita e
disciplinata dall’art. 3, commi 20,21,22 e 23, della L.
28.12.1995, n. 549, è fissato, nel rispetto del limite massimo
stabilito dal medesimo art. 3, comma 21, della L. 28.12.1995,
n. 549, in € 98,00 .
2. Per gli anni accademici successivi, l’aggiornamento
dell’importo della tassa è disposto entro il 30 giugno dell’anno
accademico precedente quello di applicazione con
deliberazione della Giunta Regionale, da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora non si sia provveduto
alla determinazione dell’importo della tassa nei modi ed entro i
termini innanzi specificati, la tassa è dovuta nella misura
stabilità per l’anno accademico precedente.
3. Sono obbligati al pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario tutti gli studenti che si
immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università
statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e
degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli
aventi valore legale con sede legale nella Regione. I corsi di
studio comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di
laurea, i corsi delle scuole di specializzazioni, i corsi delle altre
Istituzioni di cui al presente comma, nonché i corsi attivati dalle
Università a norma del D.M. 3.11.1999, n. 509 .
4. La tassa è versata alla Regione Basilicata sul conto corrente
postale intestato alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria
entro i termini di scadenza previsti per l’immatricolazione e le
iscrizioni ai corsi di studio.
5. Le Università e gli Istituti di cui al comma 3 del presente
articolo accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi
previa verifica del versamento, nella misura dovuta, della tassa
di cui al precedente comma 1.
6. Per l’accertamento, la riscossione, il recupero, il rimborso,
l’applicazione delle sanzioni e il trattamento dei relativi ricorsi
amministrativi, si applicano le vigenti norme regionali e statali
in materia tributaria. Per le attività di accertamento di cui al
presente comma la Regione si avvale dell’Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata
(A.R.D.S.U.). La Giunta Regionale con proprio provvedimento
definisce le modalità di tale collaborazione.
7. Il gettito della tassa, ai sensi dell’art. 3, comma 23, della L.
28.12.1995, n. 549, è interamente finalizzato alla erogazione
delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti
d’onore di cui alla L. 2.12.1991, n. 390 e successive
modificazioni, in favore di studenti universitari capaci e
meritevoli e con disagiate condizioni economiche, nel rispetto
del principio della solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato
e quelle a reddito basso ovvero in favore di cittadini stranieri e
di lucani emigrati all’estero o loro discendenti, anche
indipendentemente dai requisiti di merito e dalle condizioni
economiche.
8. Ai sensi dell’art. 3, comma 22, della L. 28.12.1995, n. 549,
sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari delle borse
di studio di competenza regionale e dei prestiti d’onore di cui
alla L. 2.12.1991, n. 390 e successive modificazioni, nonché gli
studenti risultati idonei nella graduatoria per l’ottenimento di tali
benefici. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) provvede al rimborso
d’ufficio della tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi
del presente comma.
9. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie definitive, l’A.R.D.S.U. comunica alla Regione:
a. il numero degli idonei nelle graduatorie per l’assegnazione
delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti
d’onore di cui al comma 7 del presente articolo e la relativa
spesa complessiva
b. il numero di borse di studio e prestiti d’onore che possono
essere assegnati sulla base delle somme a tale scopo
stanziate nel bilancio di previsione dell’Azienda stessa ;
c. il numero degli esoneri da concedere.
10. Entro il 30 novembre di ogni anno le Università e gli Istituti
di cui al comma 3 del presente articolo comunicano
all’A.R.D.S.U. il numero degli studenti che si sono immatricolati
o iscritti ai corsi di studio nell’anno accademico di riferimento.
11. Entro novanta giorni dal termine ultimo per le
immatricolazioni e le iscrizioni di cui al presente articolo,
l’A.R.D.S.U. predispone, nei limiti dell’ammontare della tassa
versata, i provvedimenti per l’erogazione dei benefici di cui al
comma 7 del presente articolo.
12. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano
le disposizioni della vigente legislazione statale.
13. L’art. 27 della L.R. 31.01.2002, n. 10 è abrogato.
ARTICOLO 9
Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas
metano usato come combustibile e imposta sostitutiva per le
utenze esenti
1. Le disposizioni della L.R. 2.09.1991, n. 16, come modificata
dalla L.R. 13.01.1993, n. 1, sono sostituite dalle seguenti:
“Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas
metano usato come combustibile (ARISGAM), istituita dall’art.
6, comma 1, lettera b) della Legge 14 Giugno 1990, n. 158 e
successivo Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398, Capo II, si
applica, ai sensi dell’art. 9, commi da 5 a 9, del Decreto-Legge
19.11.1992, n. 440 e successivi provvedimenti legislativi in
materia, anche all’imposta di consumo sul gas metano usato
come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed
agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate
dall’art. 6 comma 3 del Decreto-Legge 15.09.1990, n. 261,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.11.1990, n. 331.
2. Per le utenze esenti si applica l'imposta regionale sostitutiva
dell’addizionale di cui al comma precedente.
Articolo 2 - Soggetti passivi
1. L'addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas
metano e l’imposta regionale sostitutiva di cui al precedente
articolo sono dovute dai soggetti che forniscono direttamente il
gas metano ai consumatori.
Articolo 3 - Base imponibile e misura delle aliquote
1. La base imponibile è costituita dal gas metano, in metri cubi,
erogato nel territorio della Regione.
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge,
l’aliquota dell'addizionale regionale all’imposta di consumo sul
gas metano è fissata in misura pari alla metà del
corrispondente tributo erariale e in nessun caso potrà essere
inferiore a € 0,0051646 al metro cubo e superiore a €
0,0258228.
3. Con la stessa decorrenza, l’aliquota dell’imposta sostitutiva
dell’addizionale regionale per le utenze esenti è determinata
nella misura di € 0,0258228 al metro cubo.
Articolo 4 - Modalità e termini di pagamento delle imposte
1. I soggetti di cui al precedente art. 2 versano le imposte
dovute alla Regione Basilicata in conformità alle modalità
previste dall’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo
21.12.1990, n. 398 e dall’art. 26 comma 8 del Decreto
Legislativo 26.10.1995, n. 504, che fissa i termini per il
pagamento dell’imposta erariale di consumo sul gas metano.
2. I soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale regionale
all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta
regionale sostitutiva sono tenuti a comunicare alla Regione,
l’elenco dei nuovi clienti entro trenta giorni dall’acquisizione.
3. Nell’ipotesi in cui l’acquisizione di nuovi clienti determini una
variazione superiore al 10% della rata di acconto mensile
calcolata, la stessa è integrata nei successivi trenta giorni.
4. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti a prestare
alla Regione una cauzione nei modi e nei termini previsti
dall’art. 12 del richiamato Decreto Legislativo 21.12.1990, n.
398 e nella stessa percentuale prescritta per l’imposta erariale
di consumo sul gas metano a norma dell’art. 26 comma 7 del
Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504. La cauzione può
essere prestata anche mediante polizza fidejussoria o garanzia
bancaria.
5. La cauzione di cui al comma precedente deve essere
integrata allorché si verifichi un aumento superiore al 10%
dell’importo della cauzione prestata.
Articolo 5 - Obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale
1. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti alla
presentazione della dichiarazione annuale di consumo
secondo le prescrizioni contenute nell'art. 26 comma 8 del
Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504 e successive modifiche
e integrazioni.
2. L’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale di
consumo sussiste anche quando non sia stato fatturato alcun
consumo o non sia sorto il debito di imposta.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata alla
struttura regionale competente in materia tributaria entro
l’ultimo giorno del mese di Febbraio dell’anno successivo a
quello cui si riferisce.
Articolo 6 - Accertamento, liquidazione, riscossione e
contabilizzazione della tassa
1. All'accertamento, liquidazione, riscossione e
contabilizzazione della tassa provvede la struttura regionale
competente in materia tributaria.
2. Per l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e la
riscossione coattiva derivanti da infrazioni alla disciplina
dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas
metano e dell'imposta regionale sostitutiva di cui al precedente
art. 1, si applicano le norme contenute nel capo II Decreto
Legislativo 21.12.1990 n. 398, nel Decreto Legislativo
26.10.1995 n. 504, nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 471 e
nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472 e successive
modifiche e integrazioni.
3. L’azione della Regione per il recupero dell’addizionale e
dell’imposta sostitutiva si prescrive nei termini previsti dalla
legislazione statale in materia.
Articolo 7 - Rimborsi
1. Il diritto dei soggetti passivi di cui all’art. 2 della presente
legge al rimborso dell’addizionale regionale all’imposta di
consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva
indebitamente pagate si prescrivono nei termini previsti dalla
legislazione statale in materia.
Articolo 8 - Sanzioni
1. Per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione
annuale di consumo di cui all’art. 5 della presente legge si
applica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo
26.10.1995, n. 504, una sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di €
1.549,00.
2. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto
mensile o dell’importo a conguaglio, ai sensi dell’art. 13,
comma 1 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471, si applica
una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non
versato, oltre al versamento degli interessi legali calcolati in
base al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti
doganali e di un’indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se si
adempie entro 5 giorni dalla data di scadenza in virtù dell’art. 3,
comma 3 del richiamato Decreto Legislativo 26.10.1995, n.
504.
3. Per il mancato adeguamento della cauzione, prevista dal
comma 5 dell’art. 4 della presente legge, si applica una
sanzione amministrativa, pari al 30% della somma non
adeguata, oltre agli interessi legali e moratori disciplinati dal
comma precedente.
Articolo 9 - Ravvedimento
1. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della
dichiarazione annuale di consumo, di omesso o insufficiente
versamento dell’acconto mensile o dell’importo a conguaglio e
di mancato adeguamento del deposito cauzionale, i soggetti
obbligati possono avvalersi della procedura del ravvedimento
disciplinata dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n.
472.”
2. Le aliquote dell’addizionale regionale all’imposta di
consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva di
cui alla L.R. 2.09.1991, n. 16, come modificata dal comma 1 del
presente articolo, sono confermate per l’anno 2004. In assenza
di disposizioni di variazione, le medesime aliquote sono
confermate anche per gli esercizi successivi.
ARTICOLO 10
Modifiche alla L.R. 27.03.2000, n. 24 “Tutela e sviluppo della
fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque interne
della Basilicata”
1. Al comma 1 dell’art. 27 della L.R. 27.03.2000, n. 24 le parole
“le risorse finanziarie affluite nel bilancio dell’anno precedente”
sono sostituite con le seguenti: “una quota dei proventi derivanti
dalla riscossione nell’anno precedente della tassa di
concessione di cui al precedente art. 16 ” e dopo le parole “b)
30% a favore della Regione.” Sono aggiunte le parole “Alla
quantificazione della quota di cui al presente comma si
provvede in sede di approvazione della legge finanziaria
regionale.”.
ARTICOLO 11
Modifiche alla L.R. 27.03.1979, n. 12 “Disciplina della
coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi
d’acqua”
1. Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 27.03.1979 n. 12 è così
sostituito:
“2. La struttura regionale competente in materia tributaria
provvede all’accertamento delle violazioni alle disposizioni
relative al pagamento dei canoni di cui alla presente legge ed
alla applicazione della disciplina sanzionatoria tributaria
prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale.”
2. Il comma 1 dell’art. 21 della L.R. 27.03.1979 n. 12 è così
sostituito:
“1. La determinazione dell’ammontare delle sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro
irrogazione e riscossione spettano alle strutture regionali
competenti per materia sulla base di apposita direttiva
emanata dalla Giunta Regionale”.
ARTICOLO 12
Modifiche alla L.R. 4.08.1987, n. 20 “Funzioni amministrative
riguardanti la protezione delle bellezze naturali”
1. L’art. 13 della L.R. 4.08.1987, n. 20 è sostituito dal seguente:
“I proventi rivenienti dalla applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono
versati sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario
intestati alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria.
Una quota dei proventi di cui al comma precedente sono
destinati al restauro o alla valorizzazione di aree degradate o di
particolare interesse ambientale.
Alla quantificazione della quota di cui al secondo comma del
presente articolo si provvede in sede di approvazione della
legge finanziaria regionale.”
ARTICOLO 13
Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi
1. Al fine di preservare l’identità e le specificità del territorio
regionale, non è ammesso il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria per le opere edilizie realizzate in assenza dei
necessari titoli abilitativi, in totale difformità rispetto a questi
ultimi, ovvero con variazioni essenziali, e che siano in contrasto
con la disciplina urbanistica vigente all’atto dell’esecuzione
delle opere.
2. L’inammissibilità si intende riferita anche alle domande di
sanatoria presentate ai sensi della L. 24.11.2003, n. 326 di
conversione del D.L. 30.09.2003, n. 269.
3. Sono escluse dal divieto di cui ai precedenti commi 1 e 2 del
presente articolo le domande di rilascio di titolo edilizio in
sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti al Capo IV
della L. 28.02.1985, n. 47 ed all’art. 39 della L. 23.12.1994, n.
724. I relativi procedimenti dovranno essere definiti dai comuni
entro il 31 dicembre 2005.
4. La mancata definizione nei termini indicati al precedente
comma 3 comporta il diniego del titolo edilizio in sanatoria e
l’applicazione delle sanzioni di cui al Capo I della L.28.02.1985,
n. 47.
ARTICOLO 14
Abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici
1. L’indennità risarcitoria prevista dall’art. 15 della L.
29.06.1939, n. 1497 per abusi edilizi in zone soggette a vincoli
paesaggistici, costituisce sanzione amministrativa e, pertanto,
non è trasferibile agli eredi ai sensi dell’art. 7 della L.
24.11.1981, n. 689.
2. L’importo della sanzione è equivalente alla maggiore
somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante
la commessa trasgressione.
3. Il profitto conseguito è determinato nella misura del 3% (tre
per cento) del valore d’estimo dell’unità immobiliare, come
determinato ai sensi dell’art. 2 della L. 24.03.1993, n. 75, del
Decreto Legislativo n. 568 del 28.12.1993 e della L. 23.12.1996,
n. 662.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica a tutte
le sanzioni amministrative, non ancora estinte, a condizione
che gli obbligati, entro il termine di sei mesi dall’approvazione
della presente legge, provvedano a corrispondere alla Regione
l’importo dovuto e calcolato nel parametro del 3% del valore
d’estimo.
ARTICOLO 15
Sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi
regionali
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le
sanzioni tributarie non penali, in materia di tributi attribuiti alla
Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con
le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi 18.12.1997, n.
471, 18.12.1997, n. 472, 18.12.1997, n. 473, e successive
modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l’applicazione delle
sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi
attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai
richiamati Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, 18.12.1997, n.
472, 18.12.1997, n. 473, e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 16
Rateizzazione recupero crediti derivanti da sanzioni
amministrative e tributarie
1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali derivanti da
sanzioni amministrative e tributarie, su richiesta
dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate
documentabili.
2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di ventiquattro
rate mensili, In presenza di particolari, documentate situazioni
di disagio economico del debitore, la Regione può rateizzare il
proprio credito con un numero superiore di rate.
3. La richiesta di rateizzazione da parte dell’interessato dopo la
notifica di una cartella esattoriale avviene con le modalità
previste nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Gli interessi legali dovuti dal debitore in conseguenza
dell’applicazione della rateizzazione sono calcolati a scalare; in
ogni momento il debito può essere estinto mediante unico
pagamento.
5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di
pagamento fissato dal provvedimento di rateizzazione,
l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in
un'unica soluzione.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposita
direttiva per la concessione della rateizzazione in relazione al
pagamento di sanzioni amministrative e tributarie, nella quale
sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle
rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al
trasgressore e la misura dell’interesse da applicarsi.
ARTICOLO 17
Anagrafe tributaria regionale
1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del
gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e
accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto
dall'art. 3, comma 153, della L. 23.12.1996, n. 662, che
istituisce un sistema di comunicazione fra Amministrazioni
centrali, regioni ed enti locali é costituita l’anagrafe tributaria
della Regione Basilicata.
2. L’anagrafe di cui al precedente comma, la cui realizzazione è
demandata alla Giunta regionale, consegue la piena
implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura
tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della Rete Unitaria
della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.) e si qualifica come
snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari
(riscossione, riscossione coattiva, rimborsi, accertamento,
liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della
fiscalità: la Regione, le province, i comuni e tutti i soggetti
abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3. L’anagrafe tributaria regionale è realizzata secondo i
seguenti criteri e principi direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) garanzia della tutela del contribuente rispetto al trattamento
dei dati personali;
c) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione
delle imposte;
d) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
e) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da
parte dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni;
f) raccordo con l’anagrafe tributaria centrale.
4. La Giunta Regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli
atti necessari all’attuazione del presente articolo.
ARTICOLO 18
Dismissioni degli immobili di proprietà della Regione
1. Nelle more della costituzione e dell’avvio operativo della
società, di cui all’art. 9 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8, come
modificato dall’art. 13 della L.R. 6.09.2001, n. 31, la Giunta
Regionale procede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, alla verifica della congruità dei proventi
derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà
regionale.
2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare di
cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di
mercato, la Giunta Regionale procede all'immediato
adeguamento della rendita o alla dismissione del relativo
patrimonio immobiliare.
3. La Giunta regionale procede all'alienazione dei beni immobili
non proficuamente utilizzati e dichiarati disponibili secondo la
legislazione vigente in materia mediante aste pubbliche per lotti
costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, dandone
comunicazione secondo i criteri di cui al decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'alienazione dei beni immobili è effettuata sulla base della
stima acquisita dal Dipartimento regionale competente in
materia di patrimonio che provvede alla valutazione economica
direttamente o mediante l’utilizzo di funzionari tecnici in servizio
presso altri dipartimenti regionali. Il valore dei beni immobili
oggetto di alienazione come sopra determinato è incrementato
delle eventuali spese tecniche e di stima sostenute o da
sostenersi nonché delle spese di pubblicità dell'alienazione.
5. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili, allocati in
entrata alla UPB 4.01.01 “Alienazione di beni patrimoniali”,
sono accantonati in un apposito fondo iscritto alla UPB 1111.07
“Interventi intersettoriali ricadenti nelle competenze di più centri
di responsabilità” del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004, il cui utilizzo sarà disposto con legge di
variazione o assestamento del bilancio di previsione, ovvero in
sede di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2005, in dipendenza dei tempi che si renderanno necessari per
portare a conclusione le operazioni amministrative e finanziarie
di alienazione dei beni.
ARTICOLO 19
Rafforzamento delle società di interesse regionale operanti nei
settori strategici
1. I proventi derivanti dalla dismissione della quota di
partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferita
alla Regione Basilicata ai sensi del comma 4 dell’art. 25 della
L. 28.12.2001, n. 448, ovvero eventuali operazioni di
valorizzazione finanziaria della medesima quota, intraprese in
attesa del completamento del processo di privatizzazione di
Acquedotto Pugliese S.p.A. e dirette all’acquisizione di risorse
finanziarie, sono destinati alla sottoscrizione di azioni e/o al
rafforzamento delle strutture operative delle società di interesse
regionale già operanti nei settori strategici (Acqua S.p.A.,
Acquedotto Lucano S.p.A.) e di quelle di prossima costituzione.
2. La Giunta Regionale, al fine di conseguire gli scopi di cui al
precedente comma 1, è autorizzata:
a) ad assumere le iniziative e ad individuare le procedure e le
soluzioni idonee al miglior esito della alienazione o
valorizzazione finanziaria della predetta partecipazione
azionaria;
b) a procedere, previa informativa alla competente
commissione consiliare, alla sottoscrizione di azioni delle
società di interesse regionale già operanti nei settori strategici
o di prossima costituzione e/o al conferimento di risorse
finalizzate al rafforzamento della capacità operativa delle loro
strutture, per un importo massimo non superiore
all’ammontare dei proventi della dismissione della
partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. o della
sua valorizzazione finanziaria.”.
3. I ricavi derivanti dalla cessione o della valorizzazione
finanziaria della predetta quota di partecipazione, allocati in
entrata alla UPB 4.01.01 “Alienazione di beni patrimoniali”,
sono accantonati in un apposito fondo iscritto alla UPB 1111.07
“Interventi intersettoriali ricadenti nelle competenze di più centri
di responsabilità” del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004, il cui utilizzo sarà disposto con legge di
variazione o assestamento del bilancio di previsione, ovvero in
sede di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2005, in dipendenza dei tempi che si renderanno necessari per
porre in essere tutte le operazioni amministrative e finanziarie
connesse alla alienazione della partecipazione.
4. Il capitale sociale della società “Acqua S.p.A. - Società per
azioni per l’approvvigionamento idrico” di cui all’art. 2, comma
2 della L.R. 3.06.2002, n. 21, è aumentato di € 100.000,00 e la
relativa spesa trova copertura nell’ambito della U.B.P. 0134.08
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
ARTICOLO 20
Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa
permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti
finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di
spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità
determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di
bilancio, sono fissate per l’anno 2004 nella misura
complessiva di € 73.294.275,71 e nei limiti indicati nella
tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi
regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di
sostegno all’economia classificati tra le spese in conto
capitale sono determinati per l’anno 2004 nella misura
complessiva di € 41.712.228,60 e nei limiti indicati nella tabella
B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre
forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello
Stato è stabilito per l’anno 2004 complessivamente in €
4.475.753,44 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla
presente legge.
ARTICOLO 21
Limiti di impegno
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale
vigente per interventi in materia di investimenti pubblici,
quantificati, per l’esercizio finanziario 2004, complessivamente
in € 12.945.108,94 sono riportati, unitamente alla decorrenza
ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente
legge.
ARTICOLO 22
Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi
dipendenti dalla Regione
1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti
e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti
dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2004 nella misura
complessiva di € 23.602.372,00 cosi ripartiti:
|
Denominazione
Ente
|
Contributi Anno
2004 €
|
|
Azienda di Promozione
Turistica - A.P.T. — L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 — U.P.B. 0473.4 )
|
1.807.600,00
|
|
Agenzia Lucana di Sviluppo
di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. — LL.RR. 7.08.1996, n. 38, e
7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 —U.P.B. 0421.1 )
|
6.500.000,00
|
|
Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente in Basilicata -A.R.P.A.B. — L.R. 19.05.1997, n. 27
(F.O. 0510 — U.P.B. 0510.5 )
|
8.761.942,00
|
|
Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. — L.R.
04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.3)
|
1.500.000,00
|
|
Ente Parco Gallipoli Cognato — piccole Dolomiti Lucane — L.R.
24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 — U.P.B. 0540.4 )
|
413.165,00
|
|
Parco Archeologico Storico
Naturale delle Chiese Rupestri del Materano — L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O.
0540 — U.P.B. 0540.5)
|
413.165,00
|
|
Agenzia Regionale per lo
Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative — Istituto F.S.
Nitti — L.R. 26.01.1998, n. 6 (F.O. 0131 — U.P.B. 0131.3)
|
516.500,00
|
|
Ente Basilicata Lavoro —
E.L.B.A. — L.R. 8.09.1998, n. 29 (F.O. 0412 — U.P.B. 0412.1)
|
950.000,00
|
|
Agenzia Regionale per le
Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) — L.R. 17.03.2001, n. 15 (F.O. 0421
— U.P.B. 0421.1)
|
2.740.000,00
|
|
TOTALE
|
23.602.372,00
|
ARTICOLO 23
Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della
Unione Europea
1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2004 delle
misure in cui si articola il Programma Operativo Regionale
(P.O.R.) 2000-2006, cosi come individuate nel relativo
Complemento di Programmazione, è determinata, per fonte di
finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui alla tabella E
allegata alla presente legge.
2. Per l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria
Equal 2000–2006 a titolarità del Ministero del Welfare, Lavoro e
Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2001) 43 del 26.03.2001, nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2004 è iscritta la somma
complessiva di € 3.305.814,51 la cui ripartizione, per misura e
fonte di finanziamento, è riportata nella tabella F allegata alla
presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2004 delle misure in
cui si articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader
Plus 2000–2006, cosi come individuate nel relativo
Complemento di Programmazione, è determinata, per fonte di
finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui alla tabella G
allegata alla presente legge.
4. Per l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria
2000-2006 INTERREG III B MEDOCC a titolarità del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2001) n. 4069 del 27.12.2001,
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 è
iscritta la somma complessiva di € 103.000,00.
5. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2004 del Programma
di Azioni Innovative “Territorio di Eccellenza” ai sensi dell’art. 10
del Regolamento FESR 2000–2006, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2002) n. 5523 del
19.12.2002, è determinata complessivamente in €
2.290.298,00.
6. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente
dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di
avanzamento del POR 2000-2006, dei Programmi di Iniziativa
Comunitaria e delle Azioni Innovative di cui ai precedenti commi
2, 3, 4 e 5.
ARTICOLO 24
Sedi degli uffici regionali
1. In considerazione dell’entità delle somme già impegnate nel
corso dei precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni
relative agli impegni di prossima scadenza, la spesa per
l’acquisto o costruzione di edifici da adibire ad uffici regionali di
cui all’art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 12, come modificato
dall’art. 7 della L.R. 7 settembre 2000, n. 56, ed all’art. 7 della
L.R. 1 marzo 2001, n. 8, è determinata, per l’esercizio
finanziario 2004, nella misura massima di € 14.000.000,00.
2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con
le leggi di cui al precedente comma, è assicurata dagli
stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2004–2006.
3. Il limite di spesa di cui al comma 1 dell’art. 7 della L.R. 28
febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’art. 7 della L.R. 7
settembre 2000, n. 56, ed all’art. 7 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8,
è incrementato di ulteriori € 10.000.000,00 al fine di consentire
la sistemazione definitiva delle sedi da adibire a uffici regionali.
ARTICOLO 25
Misure di contenimento della spesa e di efficienza nella
gestione finanziaria del bilancio
1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 adottati con
l’adesione al patto di stabilità e crescita e al fine di rispettare le
disposizioni relative al patto di stabilità interno degli enti
territoriali di cui al D.L. 18.09.2001, n. 347, art. 1, commi 1, 2 e
3, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, come confermate dalla
L. 23.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dalla L.
24.12.2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), è fatto divieto di
istituire per l’esercizio finanziario 2004, sia con legge regionale
sia con atto amministrativo, nuovi comitati, commissioni,
consulte, consigli, gruppi di lavoro ed altri organismi collegiali
che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della
Regione. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio
finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori
componenti sia esterni che interni all’amministrazione
regionale, fatta eccezione per l’organismo di cui all’art. 13,
comma 2, della L.R. 6.06.1986, n. 9. Spetta al Presidente del
Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed
ai Dirigenti Generali di tutti i dipartimenti regionali del Consiglio
e della Giunta garantire l’osservanza della presente norma.
2. A carico delle risorse proprie regionali non possono essere
autorizzate, per l’esercizio finanziario 2004, forme di
collaborazione e consulenza con strutture e professionisti
privati esterni per un importo complessivo superiore all’90%
dei costi annuali previsti per le convenzioni in essere o
sottoscritte nell’anno 2003. Tali limite non si applica per i
contratti da attivarsi nell’ambito dei programmi cofinanziati dai
fondi strutturali della Commissione Europea. Al Presidente del
Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed
ai Dirigenti Generali di tutti i dipartimenti regionali del Consiglio
e della Giunta spetta garantire l’osservanza della presente
norma. Gli Uffici Segreteria del Consiglio e Segreteria della
Giunta annotano le informazioni necessarie ai fini della verifica
del vincolo di cui al presente comma sul registro di cui al
comma 5 dell’art. 8 della L.R. 4.02.2003, n. 7 .
3. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali della Giunta e
del Consiglio, nell’ambito delle responsabilità loro attribuite
dalla Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni, relative all’esercizio dei poteri di
spesa, nonché di controllo, analisi e valutazione dei costi di
funzionamento delle singole strutture poste alla loro
dipendenza, garantiscono il conseguimento degli obiettivi
specifici contenuti nel documento di Programmazione
Economica e Finanziaria (DAPEF) per l’anno 2004, nell’ambito
delle priorità e dei risultati di gestione fissati nei Bilanci di
Direzione di cui all’art. 73 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, e
nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa sanciti dal
patto di stabilità di cui al D.L. 18.09.2001, n. 347, art. 1, commi
1, 2 e 3, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, come confermate
dalla L. 23.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dalla L.
24.12.2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).
4. Al fine di ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti
commi, i Dirigenti Generali rispondono del contenimento delle
autorizzazioni di spesa corrente disposte dai Dirigenti dei centri
di responsabilità del relativo Dipartimento, entro i limiti degli
stanziamenti di competenza e di cassa delle singole Unità
Previsionali di Base di natura corrente dello Stato di previsione
delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio
finanziario 2004. A tale scopo pongono in essere tutte le misure
organizzative necessarie all’attivazione di un adeguato sistema
di monitoraggio e verifica dei vincoli di utilizzo delle risorse e
spesa di cui al presente comma.
5. Ove l’applicazione delle vigenti norme legislative e
disposizioni amministrative comporti la generazione di costi
correnti che possono eccedere gli stanziamenti di competenza
e di cassa autorizzati dalla legge di bilancio, il Dirigente
Generale del Dipartimento del Consiglio Regionale ed il
Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo
(CICO) provvedono a proporre ai rispettivi Organi l’adozione dei
provvedimenti di modifica e adeguamento delle discipline e dei
regolamenti, sia di tipo normativo che organizzativo, in contrasto
con i vincoli ed i limiti sanciti nel presente articolo.
6. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta adottano le
opportune misure affinchè, entro il 15 marzo 2004, in
applicazione dell’art. 67 della L.R. 6.09.2001, n. 34, sia
effettuata la revisione della consistenza dei residui attivi e
passivi del bilancio. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche alle somme perenti agli effetti amministrativi di
cui all’art. 65 della L.R. 6.09.2001, n. 34.
7. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta, in
adempimento al comma 4 dell’art. 67 della L.R. 6.09.2001, n.
34, provvedono a trasmettere all’Ufficio Ragioneria Generale
della Giunta, entro la medesima data del 15 marzo 2004, le
risultanze della revisione di cui al comma 6 del presente
articolo, ai fini della predisposizione del Rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2003.
8. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7 spettano
anche al Dirigente Generale del Dipartimento del Consiglio
Regionale con riferimento al bilancio del Consiglio Regionale
di cui all’art. 60 della L.R. 6.09.2001, n. 34.
9. L’Ufficio Ragioneria Generale della Giunta, sulla base delle
risultanze della verifica di cui al comma 6 del presente articolo,
provvede, in deroga all’art. 50 della L.R. 6.09.2001, n. 34, alla
eliminazione d’ufficio dalle scritture contabili del bilancio
regionale dei residui attivi a fronte dei quali non corrispondono
crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi e dei residui
passivi e dei residui passivi perenti a fronte dei quali è stata
accertata la insussistenza o la cessazione dei vincoli giuridici
per i quali furono assunti i relativi impegni. Le somme perenti
agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino
all'esercizio finanziario 1993 sono mantenute in bilancio solo
nel caso in cui sia stata documentata l’interruzione dei termini
di prescrizione. In caso contrario sono eliminate d’ufficio dalle
scritture contabili del bilancio regionale. Sono, altresì, eliminati
dalle scritture contabili del bilancio regionale gli impegni di
parte corrente e quelli di conto capitale assunti a carico dei
fondi propri della Regione fino all'esercizio 2001 ai quali, in
sede di chiusura dell'esercizio 2003, non corrispondano
obbligazioni giuridicamente vincolanti. Di dette cancellazioni si
darà atto nella legge di approvazione del Rendiconto Generale
per l’esercizio finanziario 2003.
10. Le somme che eventualmente si renderanno disponibili a
seguito delle operazioni di cui al precedente comma 9
costituiscono economie di spesa e vanno a determinare il
risultato di gestione. La presente disposizione non si applica,
di norma, alle economie accertate in riferimento a fondi vincolati
derivanti da assegnazioni statali o comunitarie, a meno che
non vengano rilevate particolari situazioni che non ne
consentano la reiscrizione.
11. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’art. 27 della L.R.
6.09.2001, n. 34 in ordine alle scadenze per la presentazione
ed approvazione del bilancio di previsione, i Dirigenti Generali
della Giunta e del Consiglio provvedono a trasmettere alla
Presidenza della Giunta, ciascuno per il dipartimento di propria
competenza, le proposte di bilancio relative all’esercizio
successivo entro e non oltre il 30 settembre dell’anno che
precede l’esercizio di riferimento.
12. Della inosservanza dei vincoli e degli adempimenti di cui ai
precedenti commi e del comma del successivo art. 26 della
presente legge, e del mancato o insufficiente conseguimento
degli obiettivi prefissati da parte di Dirigenti Generali, si terrà
conto in sede di erogazione dell’indennità di risultato prevista
contrattualmente.
13. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia
di contrattazione integrativa decentrata di cui all’art. 7 della L.R.
4.02.2003, n. 7.
ARTICOLO 26
Patto di stabilità infraregionale
1. Il sistema degli Enti strumentali e aziende regionali di cui al
precedente art. 20 della presente legge e degli altri organismi
sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai
quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la
copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è
finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, ai sensi del
comma 3 dell'art. 29 della L. 27.12.2002, n. 289 (Legge
Finanziaria 2003), concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica regionale per il periodo 2004-2006.
2. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia
di contenimento della spesa da parte di Enti e organismi
dipendenti dalla Regione e dei Consorzi di Bonifica di cui all’art.
13 della L.R. 31.01.2002, n. 10.
3. Per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 il livello
massimo di spese per acquisto di beni e servizi, ad esclusione
di quelle coperte da fondi a specifica destinazione vincolata,
non può superare l'ammontare delle medesime spese
sostenute nell'esercizio finanziario 2003, come risultanti dal
conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5%, del 10% e del
15%. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese,
nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo
di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a
quella della mancata riduzione delle spese fino al massimo
rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%, a meno che non si
accerti la presenza di esigenze straordinarie.
4. Per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, gli enti e gli
organismi di cui ai commi 1 e 2, per i quali le rispettive leggi
istitutive includono, nelle risorse finanziarie e patrimoniali,
entrate proprie o derivanti da soggetti diversi dalla Regione,
provvedono ad incrementare il livello delle entrate autonome
rispettivamente del 1%, del 3% e del 5% rispetto all’importo
delle accertate nell'esercizio finanziario 2003, come risultanti
dal conto consuntivo. Per gli enti che non realizzino detto
incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti
regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di
una percentuale pari a quella del mancato incremento delle
entrate fino al massimo rispettivamente del 1%, del 3% e del
5%, a meno che non si accerti la presenza di esigenze
straordinarie.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a promuovere
ulteriori azioni rispetto a quelle previste dai precedenti commi
ed all’art. 13, commi 2 e 3, della L.R. 31.01.2002, n. 10, al fine
di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale. Delle economie di spesa conseguite si tiene conto
in sede di definizione dei trasferimenti agli enti medesimi.
6. I Collegi dei Revisori dei Conti rispettivamente competenti
sono tenuti a segnalare al Presidente della Giunta Regionale,
con cadenza trimestrale, le azioni intraprese da ciascuno degli
organismi di cui al precedente comma 1 per il perseguimento
degli obiettivi di cui al presente articolo e gli eventuali
scostamenti registrati e accertati. Della mancata
comunicazione i componenti del Collegio inadempiente
rispondono direttamente agli organi regionali competenti che
potranno attivare le azioni di cui all’art. 12 della L.R. 5.04.2000,
n. 32.
7. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilità, i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, in aggiunta alle informazioni che sono tenuti
a trasmettere in adempimento al comma 7 dell’art. 13 della
L.R. 31.01.2002, n. 10, forniscono con la medesima cadenza
temporale le risultanze, rispetto all’esercizio finanziario 2003,
della gestione di tutte le entrate, correnti, in c/capitale e da
prestiti, sia in termini di competenza che di cassa, con
riferimento agli accertamenti ed alle riscossioni, e delle spese
per acquisto di beni e servizi, correnti e in c/capitale, incluso
quelle coperte da fondi a specifica destinazione vincolata.
8. I Dirigenti Generali dei dipartimenti cui è affidata la gestione
dei trasferimenti ai soggetti di cui al precedente comma 1
attivano ogni forma di vigilanza ai fini della verifica
dell’applicazione da parte dei soggetti medesimi delle misure
disposte nel presente articolo.
9. Gli organismi di cui al presente articolo provvedono inoltre a
garantire che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato e da coprire a carico delle risorse
proprie della Regione in ciascuno degli esercizi finanziari 2005
e 2006 non sia superiore al fabbisogno determinato
nell’esercizio precedente. Esigenze straordinarie che
comportino il superamento dei limiti di cui al presente comma
dovranno essere opportunamente motivate e documentate in
occasione della presentazione al Presidente della Giunta
regionale del fabbisogno finanziario per gli esercizi di
riferimento.
10. A decorrere dall’anno 2005 l’utilizzazione di eventuali avanzi
di amministrazione generatisi nell’esercizio precedente è
consentita solo in casi eccezionali previa specifica e motivata
autorizzazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 27
Compartecipazione al finanziamento degli investimenti e dei
servizi pubblici locali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i finanziamenti disposti
dalla Regione a sostegno degli investimenti, dei servizi pubblici
locali o a copertura di altri costi di gestione degli Enti Locali e
degli altri Enti del comparto pubblico locale allargato hanno
natura di contributo e implicano, di norma, la
compartecipazione finanziaria degli stessi Enti destinatari, in
misura da stabilirsi nei relativi piani o programmi annuali e/o
pluriennali, ovvero nei provvedimenti di riparto ove previsti dalla
vigente normativa, sulla base delle risorse che sono rese
disponibili nei bilanci regionali annuale e pluriennale.
ARTICOLO 28
Commissioni di gara di beni e servizi
1. L’Ufficio Provveditorato del Dipartimento Presidenza della
Giunta sovrintende alle operazioni dirette alla acquisizione di
beni e servizi d’intesa con gli Uffici dei diversi Dipartimenti della
Giunta, rispettivamente interessati, per la predisposizione dei
disciplinari di gara e degli schemi di contratto.
2. Ai componenti delle Commissioni di gara per
l’approvvigionamento di beni e servizi disposte ai sensi della
L.R. 23.12.1986, n. 30, del D.Lgvo 24.07.1992 n. 358, del
D.Lgvo 17.03.1995, n. 157 e della L. 11.02.1994, n. 109 e
successive modifiche e integrazioni, è corrisposto un
compenso pari a € 150, con una maggiorazione di € 100 per le
gare aggiudicate in esito all’offerta economicamente più
vantaggiosa. Ai segretari delle Commissioni è corrisposto un
compenso pari all’ottanta per cento (80%) di quello
riconosciuto ai componenti.
3. La Commissione si compone di norma di tre membri,
escluso il segretario, elevabili a cinque in caso di particolari
ragioni connesse alla peculiarità della procedura di
aggiudicazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si
applicano a tutti i procedimenti di gara per
l’approvvigionamento di beni e servizi, disposti
dall’Amministrazione regionale nel suo complesso, quale che
sia la fonte di finanziamento della spesa.
5. Gli Enti e gli organismi di cui al comma 1 del precedente art.
26 sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste ai commi 2
e 3 del presente articolo.
ARTICOLO 29
Modifiche alla L.R. 11.08.1999, n. 22
“Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento”
1. Le disposizioni della L.R. 11.08.1999, n. 22 sono sostituite
dalle seguenti:
“Art. 1
1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, la Giunta
regionale è autorizzata a rinegoziare, ricorrendo anche alla
estinzione anticipata del debito residuo, le passività che, per le
mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri
eccessivi a carico del bilancio regionale.
2. La rinegoziazione può avvenire mediante la contrattazione di
nuovi tassi di interessi variabili o fissi che consentano
miglioramenti delle condizioni in essere, la novazione e
l’allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento
per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica.
3. Nel caso di ricorso alla estinzione anticipata, la Giunta
regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa nazionale
vigente, a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito
residuo, maggiorato degli oneri per l’estinzione e delle
eventuali penali contrattualmente previste, a tasso variabile o
fisso, la cui durata non superi trenta anni.
4. La Giunta regionale è autorizzata, in alternativa alla
contrazione dei mutui di cui al precedente comma 3, ad
emettere prestiti obbligazionari o ad utilizzare altri strumenti
operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, nel caso in
cui gli oneri complessivi da sostenersi risultino inferiori a quelli
scaturenti dalla contrazione di mutui.
5. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad utilizzare gli
strumenti di cui al precedente comma 4 anche al di fuori della
rinegoziazione dei mutui.
6. La Giunta regionale, in sede di attivazione delle operazioni di
gestione attiva dell’indebitamento di cui al presente articolo,
inserisce, tra le condizioni, le clausole della estinzione e della
rinegoziazione anticipata delle stesse, al fine di cogliere
eventuali opportunità finanziarie più convenienti.
7. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo degli strumenti
di cui ai commi precedenti sono garantiti mediante l’iscrizione,
nel bilancio regionale di previsione di ciascun anno, delle
somme occorrenti per tutta la durata del periodo di
ammortamento.
Art. 1/bis
1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni
azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati
su mutui accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico
al pagamento degli interessi stessi ai sensi di leggi regionali e
statali.
2. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi, a seguito
della rinegoziazione di cui al comma 1 del presente articolo, è
rideterminato nella misura pari alla stessa proporzione di
partecipazione già in essere sui mutui oggetto di
rinegoziazione.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a continuare a
concorrere al pagamento degli interessi
a. sui mutui di cui al comma 1 del presente articolo a seguito di
estinzione anticipata degli stessi;
b. sui nuovi mutui accesi a seguito di estinzione anticipata dei
prestiti di cui al medesimo comma 1.
4. Nel caso di estinzione anticipata di cui alla lett. a) del comma
3 del presente articolo, il concorso pubblico al pagamento degli
interessi è determinato nella misura pari alla stessa
partecipazione prevista per i vecchi mutui oggetto di estinzione.
5. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi sui nuovi
mutui di cui alla lett. b) del comma 2 del presente articolo,
determinato nella misura pari alla stessa proporzione di
partecipazione prevista nei vecchi mutui oggetto di estinzione
anticipata, è calcolato su un capitale non superiore al capitale
residuo del vecchio mutuo all’atto della estinzione e per un
numero di rate non superiore a quello mancante per il totale
ammortamento del vecchio mutuo.”
Art. 1/ter
1. La Giunta regionale, per l’attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge, è autorizzata ad assumere le iniziative più
opportune e ad adottare gli atti necessari.”
ARTICOLO 30
Rinegoziazione mutui regionali di edilizia agevolata
1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, in conformità a
quanto disposto al comma 1 del precedente art. 29 di modifica
della L.R. 11.08.1999, n. 22, la Giunta regionale è autorizzata, ai
sensi dell’art. 29, comma 2, della L. 13.05.1999, n. 133, a porre
in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di
interesse applicati sui mutui per l'edilizia residenziale agevolata
accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al
pagamento di contributi, ai sensi di leggi regionali e statali.
2. Per i contributi regionali erogati in relazione ai mutui per
l’edilizia residenziale agevolata, in attuazione delle leggi
indicate all’art. 29, comma 1, della L. 13.05.1999, n. 133, si
applicano le disposizioni contenute nel medesimo art. 29,
commi 1 e 3, e nel decreto ministeriale 24.03.2000, n. 110.
3. La Giunta Regionale è autorizzata, altresì, a porre in essere
ogni utile azione per l’estinzione anticipata dei mutui per
l’edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali
sussiste il concorso al pagamento dei contributi ai sensi delle
vigenti leggi regionali in materia di incentivazione dell’edilizia
abitativa.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3 del presente articolo sono definite con provvedimento
della Giunta regionale tenendo conto del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze che stabilisce trimestralmente il
tasso effettivo globale medio previsto dall’art. 145, comma 62,
della L. 23.12.2000, n. 388.
5. Una quota delle economie che si produrranno con la
rinegoziazione di cui ai commi precedenti è reimpiegata per
interventi di edilizia agevolata.
ARTICOLO 31
Rinegoziazione mutui agrari e fondiari
1. Ai fini dell’attuazione dell’art. 128, comma 5, della L.
23.12.2000, n. 388, ed ai sensi di quanto disposto al comma 1
del precedente art. 29 di modifica della L.R. 11.08.1999, n. 22,
la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione
utile per la rinegoziazione con gli istituti di credito dei tassi dei
mutui agrari e fondiari in ammortamento.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al commi 1
del presente articolo sono definite con provvedimento della
Giunta regionale successivamente alla emanazione del
decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
previsto dal comma 6 dell’art. 128, comma 6, della citata L.
23.12.2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Una quota delle economie derivanti dalla rinegoziazione di
cui ai commi precedenti è reimpiegata, senza ulteriori oneri a
carico dei bilanci regionali, in favore delle aziende agricole per
le finalità di cui al comma 5 dell’art. 128 della L. 23.12.2000, n.
388.
4. La Giunta regionale provvede a porre in essere gli atti
necessari all’attuazione del presente articolo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E
SOCIALE
ARTICOLO 32
Norme per l’avvio del sistema regionale di Emergenza-Urgenza
1. Per l’attività amministrativa e contabile Basilicata Soccorso
può avvalersi prioritariamente degli uffici della Regione ovvero
dei servizi e degli uffici delle Aziende Sanitarie Regionali
mediante intese tra il Dirigente di Basilicata Soccorso e i
Direttori Generali delle Aziende medesime, sulla base delle
direttive della Giunta Regionale di cui al comma 4 dell’art. 5
della L.R. 3.08.1999, n. 21. In caso di mancata intesa, il
Dirigente di Basilicata Soccorso è tenuto ad informare la Giunta
Regionale, che, previa diffida alle Aziende Sanitarie interessate,
può provvedere anche mediante l’invio di commissari ad acta.
2. La Giunta Regionale definisce, con proprio provvedimento,
sentita la competente Commissione Consiliare, anche in
deroga a quanto previsto dalla L.R. 3.08.1999, n. 21,
l’ubicazione dei punti territoriali di soccorso, nonché la
riqualificazione della dotazione del personale da impiegare in
misura comunque non superiore al numero complessivamente
previsto dall’allegato “C” della legge medesima.
3. La Giunta Regionale, su proposta del Dirigente di Basilicata
Soccorso, definisce, altresì, le fasi di attuazione del servizio di
Emergenza – Urgenza disponendo l’eventuale gradualità.
4. Le procedure concorsuali per la provvista del personale, nel
rispetto delle disposizioni in materia, possono essere svolte,
su direttiva della Giunta Regionale, in forma associata tra le
Aziende Sanitarie della Regione.
ARTICOLO 33
Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale
1. Al fine di contenere la spesa nei limiti di quanto previsto dal
patto di stabilità sancito dall’Accordo Stato-Regioni dell’8
agosto 2001, la Giunta Regionale emana direttive vincolanti
fissando eventuali limiti totali o parziali alle assunzioni a tempo
indeterminato di personale del servizio sanitario regionale.
2. Sono comunque escluse dal blocco le assunzioni derivanti
da processi di mobilità regionale.
3. La Giunta Regionale definisce, altresì, le modalità ed i limiti
del ricorso da parte delle Aziende Sanitarie Regionali a
consulenze o altre forme di collaborazione nonché le deroghe
al blocco delle assunzioni atte a garantire il regolare
funzionamento dei servizi delle Aziende stesse.
4. La Giunta Regionale adegua successivamente la presente
disciplina all’atto dell’emanazione del regolamento statale di
cui all’art. 9 della L. 16.01.2003, n. 3.
ARTICOLO 34
Disposizioni in materia contabile e di acquisti delle Aziende
Sanitarie Regionali
1. La Giunta Regionale definisce il finanziamento delle Aziende
Sanitarie Regionali nel rispetto delle risorse disponibili anche
in deroga a quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R.
27.03.1995, n. 34 per esigenze straordinarie.
2. Gli avanzi di amministrazione delle Aziende Sanitarie
Regionali, vengono prioritariamente utilizzati per il rispetto del
patto di stabilità di cui all’accordo Stato Regioni dell’8 agosto
2001 ed al D.L. 18.09.2001, n. 347, convertito con modificazioni
nella L. 16.11.2001, n. 405, come confermato dal D.L.
15.04.2002, n. 63, convertito con modificazioni nella L.
15.06.2002, n. 112, dalla L. 23.12.2002, n. 289 e dalla L.
24.12.2003, n. 350 .
3. Le Aziende Sanitarie Regionali possono, pertanto, utilizzare
eventuali avanzi solo previa autorizzazione regionale.
4. All’art. 14, comma 1, della L.R. 31.01.2002, n. 10, dopo le
parole “contenimento della spesa sanitaria” è aggiunto il
seguente testo:
“Le Aziende Sanitarie Regionali possono stipulare ogni tipo di
contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla
CONSIP S.p.A., qualora il valore dei costi e delle prestazioni
dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle
stesse convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A.. I contratti così
conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità
personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente
che li ha sottoscritti.”
5. E’ confermato per il 2004 quanto previsto dall’art. 19 della
L.R. 4.02.2003, n. 7.
ARTICOLO 35
Definizione dei requisiti per l’accreditamento istituzionale
1. In deroga ai limiti posti dal comma 2 dell’art. 25 della
presente legge in materia di forme di collaborazione e
consulenze con strutture e professionisti esterni, la Giunta
Regionale è autorizzata ad avvalersi di tali collaborazioni, previa
procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di definire gli
ulteriori requisiti e procedure a completamento della disciplina
dell’accreditamento istituzionale in materia sanitaria.
2. Gli oneri relativi sono posti a carico delle risorse stanziate
alla UPB. 0741.08 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004.
3. Il comma 12 dell’art. 7 della L.R. 7.08.2003, n. 29 è così
sostituito:
“12. E’ consentita l’autorizzazione e l’accreditamento di quelle
strutture la cui attività è stata oggetto di leggi o di altri
provvedimenti regionali nonché di quelle strutture le cui istanze
sono in corso di istruttoria alla data del 31.12.2003.”
ARTICOLO 36
Finanziamento di borse di studio per specializzazioni
1. Per far fronte a carenze di specialisti nelle strutture nel
Servizio Sanitario Regionale, la Giunta Regionale, nell’ambito
delle risorse disponibili per il servizio sanitario regionale e nel
limite pluriennale di € 200.000,00 e per un onere annuale di €
40.000,00, può finanziarie borse di studio in aggiunta a quelle a
carico del bilancio dello Stato per formare medici specialisti
nelle scuole universitarie di specializzazione.
ARTICOLO 37
Esonero all’obbligo di possesso del libretto di idoneità
sanitaria
1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private
sono esonerate dall’obbligo del possesso del libretto di
idoneità sanitaria, ex articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n.
283 (concernente la disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e articolo 37
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283 e successive modificazioni.
2. Le aziende sanitarie sono esonerate dall’obbligo di
provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti
di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di
ispezione presso le farmacie.
ARTICOLO 38
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.03.2000, n. 22
“Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata
sottoposti a trapianto di organi in Italia“
1. All’art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 22, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. Ai fini del rimborso delle spese per “esami preliminari
all’intervento” di cui al punto a), del precedente comma 1, si
devono intendere gli esami e gli accertamenti previsti per
l’effettuazione dell’intervento chirurgico che di norma si
effettuano in regime di ricovero e sono finalizzati alla
valutazione del paziente. Il rimborso è limitato ad un controllo
pre-trapianto, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e
documentati. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per
il ricovero finalizzato all’inserimento nelle liste d’attesa.
1 ter. I controlli successivi o derivanti da complicanze di cui al
punto c), del precedente comma 1, sono ammessi al
rimborso se intervenuti:
<sum> nei primi sei mesi successivi all’intervento;
<sum> dopo i sei mesi dall’intervento limitatamente a quattro
controlli annui salvo i casi derivanti da comprovate esigenze
cliniche debitamente certificate dalla struttura che ha
eseguito l’intervento;
1 quater. I controlli post-trapianto, strettamente connessi con la
patologia dell’organo che è stato trapiantato, possono essere
eseguiti in strutture sanitarie regionali senza limitazioni di
numero.
1 quinquies. I pazienti sottoposti a trapianto di cornea
possono ricevere il rimborso per un solo controllo
post-trapianto, salvo che per eventuali complicanze
debitamente documentate.”
2. Dopo il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è
aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Al fine dell’ottenimento del rimborso, l’accompagnatore
è consentito:
<sum> per tutti i pazienti minorenni e per tutti i controlli effettuati
secondo quanto stabilito ai commi precedenti;
<sum> in tutti i casi di legge in cui è previsto l’accompagnamento;
<sum> per tutti i pazienti per i controlli effettuati nei primi sei mesi
dal trapianto;
In tutti gli altri casi il rimborso per l’eventuale accompagnatore è
subordinato a comprovate esigenze cliniche che devono
essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria.”
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 27.03.2000, n.
22 è aggiunto il seguente capoverso:
“Il predetto rimborso delle spese sostenute per il viaggio
effettuato con mezzo privato, pari ad 1/5 del costo della
benzina, può esser concesso solo quando supportato da
idonea documentazione probatoria.”
4. All’art. 3 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente
comma:
“2bis. Nel caso di reiezione parziale o totale dell’istanza di
rimborso l’interessato può proporre, entro 30 giorni dalla
notifica di tale comunicazione, richiesta di riesame alla
Commissione regionale di appello composta da:
a) Il responsabile del centro di riferimento regionale per i
trapianti, con funzione di presidente;
b) Il dirigente dell’Ufficio che si occupa della materia, del
Dipartimento competente in materia di sanità, componente;
c) Un dirigente o funzionario medico del Dipartimento regionale
competente in materia di sanità, componente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell’Ufficio regionale competente per materia.
Alla seduta della Commissione partecipa un rappresentante
dell’Azienda Sanitaria di residenza del cittadino, senza diritto di
voto.
Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono definitive.”
ARTICOLO 39
Contributo straordinario al Consiglio Regionale di Basilicata
della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità
1. E’ concesso al Consiglio Regionale di Basilicata della
Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità di cui alla L.R. 16.06.2003, n. 22, in aggiunta al
contributo ordinario di € 250.000,00 annui, un contributo
straordinario per l’anno 2004 di € 200.000,00 finalizzato
all’acquisto dell’immobile da adibire a sede del medesimo
organismo.
2. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 del
presente articolo si provvede con le risorse stanziate alla U.P.B
0741.03 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2004.
ARTICOLO 40
Acquisto di servizi e prestazioni socio-assistenziali e
socio-sanitarie
1. Ai sensi dell’art. 5 del DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo
e coordinamento sui sistemi di affidamento di servizi alla
persona ai sensi dell’art. 5 della legge 328/2000” e fermo
restando quanto stabilito nell’art. 11, commi 5 e 6, negli artt.
14 e 15, della L.R. 19.05.1997, n. 25, nonché quanto in
proposito stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale
n. 1280 del 22 dicembre 1999, in attesa della disciplina
organica sui servizi sociali da emanarsi in attuazione della L.
8.11.2000, n. 328, i Comuni, acquistano servizi e prestazioni dai
soggetti del Terzo Settore nel rispetto delle seguenti modalità:
a) l’oggetto dell'acquisto o dell'affidamento deve essere
l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione,
con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera
che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni di legge;
b) il prezzo deve essere compatibile con il rispetto dei contratti
collettivi di lavoro, con le leggi in materia di lavoro, con i
presumibili e verosimili costi di gestione;
c) nell’aggiudicazione dei servizi i Comuni, nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti di servizi e dei principi di
pubblicità e trasparenza dell'azione della Pubblica
Amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel
rapportarsi ad essa, devono procedere all’affidamento dei
servizi privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette. In
tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e
valorizzare diversi elementi di qualità che il Comune intende
ottenere dal servizio appaltato.
2. I Comuni, nell'affidamento della gestione dei servizi utilizzano
quale criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, piuttosto che il criterio del
prezzo più basso, valutando i seguenti elementi:
a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale
degli operatori coinvolti;
b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
c) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli
operatori;
d) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
e) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e
delle risorse sociali della comunità;
f) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla
contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e
assistenza;
g) la qualità dell’organizzazione e del servizio;
h) la solidità economica e finanziaria.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati dalle Aziende
Sanitarie per l’acquisto di servizi ed interventi socio-sanitari.
4. La Regione, al fine di affrontare specifiche problematiche
sociali, specie in relazione ai piani di zona, riconosce al terzo
settore un ruolo primario nella coprogettazione dei servizi
oltrechè nella realizzazione concertata degli stessi.
5. I Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la
concertazione e coprogettazione di interventi innovativi e
sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono
disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione
degli obiettivi. Le istruttorie pubbliche non sono sostitutive delle
procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo,
ma costituiscono modalità di coinvolgimento e di
partecipazione della comunità civile alla costruzione dei sistemi
locali integrati di servizi sociali.
ARTICOLO 41
Contributo straordinario all’Azienda Sanitaria n. 1 di Venosa per
il trasporto degli utenti disabili in trattamento semiresidenziale
presso l’AIAS ONLUS di Melfi
1. Nelle more della disciplina del servizio di trasporto dei
disabili e dell’accollo dei relativi oneri da parte dei Comuni
dell’ambito territoriale interessato è assegnato all’Azienda
Sanitaria n. 1 di Venosa un contributo straordinario fino ad un
massimo di € 330.000,00 per remunerare anche per l’anno
2004 il costo del trasporto effettuato dall’AIAS Onlus di Melfi per
gli utenti disabili in trattamento semi-residenziale.
2. L’Azienda Sanitaria n. 1 di Venosa ed il Comune capo-area
per la disabilità definiscono la quota di compartecipazione
degli Enti locali alle spese di trasporto di cui al comma
precedente per l’anno 2004, nonché, nel rispetto della vigente
normativa in materia, quella eventualmente a carico degli utenti.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i provvedimenti adottati in
conseguenza dell’accordo Regione – Azienda Sanitaria n. 1 di
Venosa ed AIAS di Melfi del 5 aprile 2001 limitatamente alla
remunerazione in via sperimentale del costo del trasporto dei
disabili in trattamento semi – residenziale.
4. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si
farà fronte con le risorse stanziate alla U.P.B. 1012.01 del
bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
ARTICOLO 42
Finanziamento “Centri Diurni Educativi sperimentali per
persone in situazione di handicap gravi”
1. La Regione Basilicata assicura il funzionamento, per l’anno
2004, dei Centri Diurni Educativi Sperimentali rivolti a persone
in situazione di handicap gravi promossi in applicazione
dell’art. 41 ter (Progetti sperimentali) della L. 5.02.1992, n. 104,
già funzionanti e finanziati con fondi statali ai sensi della
L.21.05.1998, n. 162.
2. Per tale attività è previsto un finanziamento di € 239.636,00
stanziato alla U.P.B. 1012.01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2004.
ARTICOLO 43
Accesso ed erogazione delle prestazioni sanitarie
1. All’art. 12 della L.R. 4.02.2003, n. 7 è aggiunto il seguente
comma:
“2 bis. Nel rispetto delle risorse disponibili la Giunta Regionale
può comunque disporre per i cittadini residenti in Basilicata
affetti da particolari patologie o menomazioni l’erogazione di
ausili, protesi ed alimenti speciali in sostituzione o in aggiunta
a quelli previsti dalla normativa nazionale in materia, con oneri
a carico del Fondo sanitario regionale e fatta salva l’eventuale
compartecipazione alla spesa dovuta dagli utenti.”.
ARTICOLO 44
Rifinanziamento degli interventi per il miglioramento dei
contesti abitativi dei disabili
1. La Regione Basilicata, anche per l’anno 2004, promuove
interventi destinati al miglioramento dei contesti abitativi dei
disabili. A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta Regionale emana apposito
bando di concorso per la promozione di interventi innovativi,
anche sperimentali, di tipo distributivo, impiantistico,
tecnologico e domotico.
2. Per il concorso regionale al finanziamento in conto capitale
degli interventi di cui al comma 1, che non potrà superare il
50% degli oneri complessivi comprensivi delle spese tecniche,
si farà fronte sino alla concorrenza di € 250.000,00 con le
risorse stanziate alla U.P.B. 1012.03 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2004.
3. Le eventuali economie realizzate dal bando di cui al comma
1 del presente articolo saranno destinate al soddisfacimento
delle richieste finalizzate alla eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici pubblici e privati.
ARTICOLO 45
Provvedimenti in favore dei cittadini lucani emigrati all’estero
1. All’art. 3 della L.R. 3.05.2002, n. 16 sono aggiunti i seguenti
commi:
“2. I bandi relativi agli interventi nelle materie di cui al comma 1
(nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie) devono
prevedere quote di riserva o condizioni di precedenza in favore
dei lucani emigrati all’estero che, a seguito del loro rientro in
Italia, abbiano stabilito la residenza in uno dei Comuni della
Regione Basilicata.
3. Possono godere dei benefici di cui al precedente comma 2
gli emigrati che abbiano fissato la loro residenza in Basilicata
da almeno 1 (un) anno e da non più di 5 (cinque) anni alla data
di pubblicazione dei bandi.”.
CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 46
Economie sui mutui contratti dagli Enti Locali con la Cassa
Depositi e Prestiti
1. La Regione, al fine di consentire agli Enti locali il
raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, anche in coerenza
all’art. 49, comma 16, della L. 27.12.1997, n. 449, autorizza
l’utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti per opere pubbliche di competenza
regionale, assistiti da contributi regionali, con esclusione di
quelli previsti al comma 7 del presente articolo.
2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante
accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate
dagli Enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al
progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità
diverse, a condizione che si tratti di investimenti, finanziabili ai
sensi dell’art. 1 del D.M. Tesoro, Bilancio e Programmazione
del 7 gennaio 1998, finalizzati alla realizzazione di opere
pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste
dalle leggi originarie di spesa.
3. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in
ammortamento, resta automaticamente confermato fino alla
naturale scadenza degli stessi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui
in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali
l’ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto
conguaglio di contributo.
5. Il nuovo progetto per l’utilizzo delle economie non necessita
di alcun parere o conferma della Regione, restando la gestione
dei rapporti finanziari relativi alle nuove opere direttamente di
competenza tra l’Ente mutuante e quello mutuatario.
6. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico
del bilancio regionale in quanto la spesa trova copertura nei
limiti di impegno precedentemente assunti.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
mutui assistiti dai contributi concessi ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 1.03.1999, n. 4 e successive integrazioni e modificazioni,
per i quali il diverso utilizzo delle economie realizzate dovrà
essere, di volta in volta, autorizzato dalla Giunta Regionale con
proprio atto deliberativo.
ARTICOLO 47
Crediti ex ERGAL
1. Nel quadro della razionale definizione delle complessive
politiche di gestione delle risorse idriche in Basilicata, la
Regione concede la rateizzazione dei crediti regionali derivanti
dalle azioni di recupero intraprese dal soppresso ERGAL nei
confronti dei Comuni lucani per forniture idriche e proseguite
dall’amministrazione regionale ai sensi della L.R. 09.04.1996,
n. 20, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposito
provvedimento nel quale sono stabilite le modalità di
applicazione della disposizione di cui al precedente comma 1.
ARTICOLO 48
Quote di partecipazione dell’ESAB al capitale di cooperative
agricole
1. Al fine di favorire l’operatività ed il consolidamento delle
cooperative agricole compartecipate dal disciolto Ente di
Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB), in deroga a quanto
stabilito dal Piano di liquidazione di detto Ente, la Regione cede
alle medesime cooperative, a titolo gratuito, le quote di capitale
sociale sottoscritte e versate a condizione che dette quote
vengano reinvestite dalle stesse cooperative a fini di
capitalizzazione.
2. La Giunta è autorizzata a definire le modalità attuative e gli atti
conseguenti ed a vigilare sulla corretta applicazione della
presente norma.
ARTICOLO 49
Modifiche alla L.R. 19.05.1997, n. 23
“Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane”
1. L’art. 18 della L.R. 19.05.1997, n. 23 concernente “ Norme
per la tutela e lo sviluppo delle zone montane” è così sostituito:
“ Direttiva di Attuazione
1. La Giunta Regionale, su conforme parere della Conferenza
permanente delle Autonomie di cui all’art. 2 della L.R.
28.03.1996, n. 17 recante “Principi di coordinamento del
sistema regionale delle autonomie in Basilicata”, approva
annualmente una direttiva di attuazione dei principi fissati nella
presente legge, con la quale provvede anche ad individuare i
criteri di riparto del fondo di cui al precedente art. 17.”
2. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 17 della L.R. 19.05.1997, n. 23
sono abrogati.
ARTICOLO 50
Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 38
“Riorganizzazione dell’attività amministrativa in
agricoltura-Scioglimento dell’Ente di Sviluppo Agricolo in
Basilicata (E.S.A.B.) ed istituzione dell’Agenzia Lucana di
Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)”
1. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38, come
modificato dall’art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, è così
sostituito:
“2. L’A.L.S.I.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
capo al soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della
Basilicata in materia di Riforma Fondiaria, compresa la
dismissione dei beni immobili.”
2. Il comma 3 dell’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38,
introdotto con l’art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, è così
sostituito:
“3. Le attività conseguenti alla disposizione di cui al precedente
comma 2, dovranno essere espletate fino ad esaurimento.”
ARTICOLO 51
Modifiche alla L. R. 14.04.2000, n. 47
“Recepimento del trasferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative relative ai beni immobili di riforma fondiaria –
Articoli 9,10 e 11 L. 386/1976”
1. L’art. 3 della L.R. 14.04.2000, n. 47 è così sostituito:
“L’ALSIA provvederà all’espletamento dei compiti affidatigli
dall’art. 4, comma 2, della L.R. 7.08.1996, n. 38, come
modificato dall’art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, secondo le
disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento
dei beni di Riforma di cui al comma 2 del successivo art. 23.”
2. La lett. b) del comma 5 dell’art. 6 bis della L.R. 14.04.2000,
n. 47, aggiunto con l’art. 3 della L.R. 7.08.2002, n. 35, è così
sostituito:
“b) il prezzo di vendita è corrisposto in unica soluzione
contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di
compravendita, ovvero, a scelta dell’acquirente, potrà essere
rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate, se
compreso tra € 5.164,57 e € 51.645,70, o di 15 annualità
posticipate, se superiore a € 51.645,70, al tasso praticato
dall’ISMEA, con decorrenza del piano di ammortamento dalla
data del contratto;” .
3. All’art. 10 della L.R. 14.04.2000, n. 47 è aggiunto il seguente
comma:
“4. Al fine di favorire gli interventi di edilizia residenziale
economica e popolare, ed al fine di una migliore, efficace ed
efficiente utilizzazione del territorio, anche in termini di
patrimonio pubblico, per particolari e motivate esigenze, previa
autorizzazione della Giunta Regionale, l’ALSIA, potrà vendere
direttamente alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale
Pubblica(ATER) i terreni e suoli che siano oggetto di piani di
intervento rientranti nelle materie di competenza degli ATER
medesimi e ciò in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del
presente articolo e dal comma 3 del successivo art. 11. Il
prezzo di vendita sarà stabilito sulla base di perizia di stima
dell’ALSIA. In particolare la vendita diretta a favore degli ATER è
disposta in tutti i casi in cui gli interventi siano compresi in
progetti di riqualificazione finanziati da norme comunitarie,
nazionali e regionali”.
ARTICOLO 52
Modifica alla L.R. 25.01.2001, n. 2
“Costituzione dell’Autorità di Bacino della Basilicata”
1. L’art. 17 della L.R. 25.01.2001, n. 2, già sostituito dall’art. 3
della L.R. 26.02.2003, n. 10, è sostituito dal seguente:
“1. Entro il 30 giugno 2004 il Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino adotta, su proposta del Segretario Generale, il
Regolamento di Amministrazione e Contabilità e lo trasmette
alle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria per la successiva
approvazione.
2. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale viene adottato
dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino entro il 30
novembre dell’anno che precede il relativo esercizio finanziario.
3. Le Regioni Basilicata, Puglia e Calabria trasferiscono le
risorse finanziarie assegnate a vario titolo all’Autorità di Bacino,
ivi comprese le spese di funzionamento e di gestione, su
apposito conto corrente acceso presso la tesoreria della
stessa Autorità.
4. In via transitoria il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2004 è adottato dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino successivamente alla approvazione del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui al comma
1 del presente articolo e comunque entro il 30 giugno 2004.”
ARTICOLO 53
Cessazione rimborso oneri ex L. 16 maggio 1984, n. 138 e n.
285/1977
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005 cessa il rimborso
agli Enti individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
4001 del 25 luglio 1989, come modificata dalla Deliberazione n.
5961 del 5 settembre 1997, degli oneri relativi al trattamento
economico del personale assunto ai sensi della L. 01.06.1977,
n. 285.
ARTICOLO 54
Azioni e strumenti di studio e di informazione in materia di
tutela antinucleare
1. E’ istituito nel comune di Scanzano Jonico, in località Terzo
Cavone, il Centro Regionale di Informazione e Documentazione
Anti Nucleare (CRIDAN), con compiti di raccolta e divulgazione
di materiali informativi e scientifici in materia di tutela
antinucleare.
2. Per le stesse finalità, e con compiti di analisi e
approfondimento della produzione tecnico-scientifica nazionale
ed internazionale relativa alla gestione dei materiali nucleari, è
costituito a Potenza l’Osservatorio Scientifico Anti Nucleare
(OSAN).
3. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare rapporti di
convenzione per la gestione del CRIDAN, per la composizione
ed il funzionamento dell’OSAN, nonché per le relative attività di
comunicazione e divulgazione.
4. Alla realizzazione della sede del CRIDAN, nonché alla
predisposizione delle attrezzature e arredi necessari, provvede
l’ALSIA. Alla Giunta Regionale è demandata la conduzione di
uno studio di fattibilità per la realizzazione nel territorio di
Scanzano Jonico del progetto della “Città della pace per i
bambini”, proposto da World Centers of Compassion Children
International.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo, quantificati per l’anno 2004 in € 100.000,00, si farà
fronte con le risorse appositamente stanziate alla U.P.B.
0132.01 del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
ARTICOLO 55
Azioni coordinate di comunicazione per la promozione
dell’immagine regionale
1. Al fine di perseguire obiettivi di massima efficacia e di evitare
dispersioni e duplicazioni di intervento, la Regione assume le
indicazioni contenute nel progetto PRINT del Ministero degli
Affari Esteri, dedicato alla definizione delle “Azioni di
internazionalizzazione dell’economia e della cultura delle
Regioni dell’Obiettivo 1”, per inquadrare in una strategia
organica di global design le azioni di comunicazione e di
promozione dell’immagine curate dalle proprie strutture e dagli
organismi da essa dipendenti.
2. A tale scopo il Comitato Interdipartimentale di
Coordinamento Organizzativo (CICO) propone alla Giunta
Regionale un quadro coordinato di iniziative da realizzare
attraverso la collaborazione delle diverse strutture regionali
interessate e con l’impiego di risorse assegnate ai diversi
Dipartimenti.
3. La Giunta Regionale delibera sulla iniziativa proposta dal
CICO previa informativa al Consiglio Regionale.”
ARTICOLO 56
Contributo alla Fondazione San Giovanni Gualberto
1. È autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00
nell'ambito della UPB 0422.01 del bilancio di previsione per
l'esercizio 2004, al fine di promuovere la Festa Nazionale di
San Giovanni Gualberto, Patrono del Corpo Forestale dello
Stato, che si svolgerà a Vallombrosa il 12 luglio 2004 .
ARTICOLO 57
Modifica allo Statuto del Consorzio Interregionale per la
Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA)
1. Lo Statuto del Consorzio Interregionale per la Formazione dei
Divulgatori Agricoli (CIFDA) tra le Regioni Basilicata, Calabria e
Puglia, approvato con L.R. 24.03.1982, n. 11, nelle more delle
modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e le iniziative del
Consorzio medesimo, è modificato all’ultimo comma dell’Art. 1
nel modo seguente:
“Il Consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2004”.
ARTICOLO 58
Modifica alla L.R. 11.08.1999, n. 23 “Tutela, governo e uso del
territorio”
1. Il comma 1 dell’art. 44 della L.R. 11.08.1999, n. 23, come
modificato dall’art. 1 della L.R. 31.10.2001, n. 38, dall’art. 43
della L.R. 4.02.2003, n. 7 e dall’art. 1 della L.R. 23.4.2003, n.
13, è così sostituito:
“1. I Comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del
Regolamento Urbanistico (RU) e, contestualmente,
all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro il 31
dicembre 2005, nelle forme della stipula di un Accordo di
Pianificazione di cui al precedente art. 26.”.
ARTICOLO 59
Contributo una tantum al Comune di Policoro
1. E’ concesso al Comune di Policoro un contributo una tantum
di € 25.000,00 per la costruzione del sarcofago cimiteriale in
memoria del prof. Dinu Adamesteanu.
2. La spesa relativa trova copertura nell’ambito della U.P.B.
1111.07 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2004.
ARTICOLO 60
Ripiano perdite della Società Consortile Metapontum Agrobios
a.r.l.
1. Al fine di ripianare, per la quota a carico del socio Regione
Basilicata, la perdita di esercizio risultante al 31.10.2003 e
prevedibilmente risultante dal bilancio di esercizio relativo
all’anno 2003 della Società Consortile Metapontum Agrobios
a.r.l. in corso di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci,
è autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 stanziata alla U.P.B.
1211.04 dello stato di previsione delle uscite del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2004.
ARTICOLO 61
Attività scientifiche e di ricerca presso l’Osservatorio
Astronomico di Castelgrande
1. La Regione Basilicata promuove una attività di studio, ricerca
ed alta formazione presso la Stazione Osservativa di Toppo di
Castelgrande.
2. Le predette attività sono realizzate sulla base di un piano
triennale predisposto dall’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica(INAF)
d’intesa con gli altri Enti e Istituzioni di ricerca presenti in
regione, ed approvato dalla Giunta Regionale.
3. La gestione del piano triennale è affidato all’Osservatorio
Astronomico di Capodimonte.
4. Per l’attuazione delle attività di cui ai precedenti commi è
autorizzata una spesa entro il limite massimo di € 100.000,00
all’anno iscritta, per il triennio 2004-2006, alla U.P.B. 480.01 del
bilancio di previsione pluriennale 2004-2006.
ARTICOLO 62
Modifica alla L.R. 4.02.2003, n. 7 “Disciplina del Bilancio di
Previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della
spesa per l’esercizio Finanziario 2003”
1. Il comma 4 dell’art. 19 della L.R. 4.02.2003, n. 7 è abrogato.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 63
Rispetto dei vincoli di bilancio
1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le
autorizzazioni e gli atti amministrativi, in qualsiasi forma
adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti
di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli
stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2004 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge Regionale 6
settembre 2001, n. 34.
ARTICOLO 64
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2004
contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel
bilancio di previsione 2004 annesso alla presente legge.
2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa
disposte per gli anni 2005 e 2006, trova copertura finanziaria
nel bilancio pluriennale 2004-2006 annesso alla presente
legge.
ARTICOLO 65
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Basilicata.