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Legge Regionale n. 1 del 2-2-2004

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2-02-2004
REGIONE BASILICATA

“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata — Legge Finanziaria 2004”.

 

 

 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ARTICOLO 1

Limite massimo di indebitamento
 
 
 
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della 
Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2004, tenuto conto  
delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini 
di competenza, in  €  85.051.832,84 .
 
2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al 
precedente comma 1 è destinato a finanziare per  € 
32.083.501,30 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli 
interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo 
Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione 
Europea  per  il  periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi 
FESR, FSE e FEAOG,  per  € 23.770.000,00 spese di 
investimento varie, per  € 1.370.831,54 la quota a carico della 
Regione per investimenti nel settore sanitario, ai sensi dell’art.  
20 della L. 11.03.1988, n. 67 e per  € 27.827.500,00 la quota 
degli investimenti da realizzarsi nell’ambito del Programma 
Operativo Val D’Agri-Melandro-Sauro-Camastra non coperta 
dalle entrate derivanti dalla compartecipazione regionale 
all’aliquota del prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e 
gassosi estratti di cui all’art.  3, comma 10, della L. 28.12.1995 
n. 549(royalties).
 
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da 
reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di 
prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.1.1  dello 
stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2004. 
 
4. Per gli anni 2005 e 2006 il limite massimo di indebitamento 
del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è 
determinato, rispettivamente, in   € 96.351.339,98  ed  in    € 
113.218.738,01 .
 
 

 

 

 

 

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ARTICOLO 2

Esenzioni veicoli dal pagamento della tassa automobilistica 
regionale
 
 
 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esenti dal pagamento 
della tassa automobilistica regionale i mezzi di soccorso 
sanitario di proprietà delle strutture del servizio sanitario 
regionale ed in uso alle stesse.
 
2. Sono esclusi dall’esenzione di cui al comma 1 del presente 
articolo i veicoli che, pur intestati alle strutture del servizio 
sanitario regionale o immatricolati a favore delle stesse, sono 
stati concessi in uso ad altri soggetti pubblici o privati. I soggetti 
utilizzatori di detti veicoli sono tenuti a corrispondere alla 
Regione Basilicata la tassa automobilistica regionale nella 
misura e secondo i termini e le modalità stabiliti dalla 
legislazione vigente.
 
3. Le strutture del servizio sanitario regionale provvedono, entro 
il 15 gennaio di ogni anno, a trasmettere all’Ufficio della 
Regione Basilicata competente in materia tributaria l’elenco dei 
veicoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo secondo le 
modalità fornite dall’ufficio medesimo, ai fini degli adempimenti 
connessi all’esercizio delle funzioni di accertamento e 
riscossione della tassa automobilistica regionale. 
 
4. Nell’albo dei veicoli di proprietà della Regione Basilicata  
esenti di cui al comma 3 dell’art.  28 della L.R. 4.02.2003, n. 7 
sono inclusi anche i veicoli di proprietà delle strutture del 
servizio sanitario regionale esenti dal pagamento della tassa 
automobilistica regionale. 
 
5. La disposizione di cui la comma 4 dell’art.  28 della L.R. 
4.02.2003, n. 7 si applica anche per i veicoli esenti ai sensi del 
presente articolo.
 

 

 

 

ARTICOLO 3

Veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
 
1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico 
l'agevolazione prevista dall'art.  63, commi 1 e 2 della L. 
21.11.2000, n. 342 è subordinata, in carenza degli elenchi di cui 
allo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione 
dell'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, 
anche della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). 
 
2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo ha 
effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di 
possesso della predetta certificazione. 
 
3. A tale scopo l’Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e la 
Federazione Motociclistica Italiana provvedono a trasmettere 
alla Regione, con cadenza trimestrale, l’elenco aggiornato delle 
attestazioni di storicità rilasciate.
 
4. Per i veicoli e motoveicoli privi della certificazione di cui al 
comma 1 del presente articolo si applica il regime ordinario di 
tassazione in vigore in ciascun anno di imposta.
 

 

 

 

ARTICOLO 4

Modifiche all’art.  9 della L.R. 1.03.1999, n.  4 “Disciplina e 
norme di contenimento della spesa di bilancio per l’esercizio 
1999”
 
 
1. L’art.  9 “Tasse automobilistiche” della L.R. 1.03.1999, n.  4 è 
così sostituito:
 
“1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell’art.  17, 
comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449 e nel rispetto di quanto 
previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 25.11.1998, n. 
418, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al 
recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al 
contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche 
non erariali competono alla Regione.
2.  La Regione, ai sensi del comma 1 dell’art.  2 del decreto del 
Ministero delle Finanze 25.11.1998, n. 418,  può affidare a terzi, 
mediante procedure ad evidenza pubblica o ricorrendo 
all'istituto dell'avvalimento, l'attività di controllo e riscossione 
delle tasse automobilistiche. 
3. La Regione Basilicata rimborserà al soggetto incaricato delle 
attività di cui al precedente comma 2 i costi da esso sostenuti 
nella misura non superiore a quella indicata nel D.M. 
26.11.1986 e nel relativo allegato tecnico e degli aggiornamenti 
dovuti all'ente medesimo in virtù della convenzione stipulata 
con il Ministero delle Finanze e prorogata fino al 31 dicembre 
1998. 
4. La Regione, per quanto previsto dal precedente comma 2, si 
avvale della collaborazione dell’Automobil Club d’Italia (A.C.I.), 
ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico 
interesse ai sensi della L. 20.03.1970, n. 75, nell'espletamento 
di tutte, o parte, delle attività concernenti la riscossione, 
l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle 
sanzioni relative alle tasse automobilistiche. 
5. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite 
direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo ed approva, altresì, la convenzione disciplinante i diritti 
ed obblighi che fanno capo alla Regione Basilicata e all'A.C.I., 
in relazione all'espletamento delle attività in esse previste. 
6. I controlli sulle attività predette sono esercitati direttamente 
dalla Regione.”

 

 

 

ARTICOLO 5

Modifiche della L.R. 28.04.1986, n. 8  “Imposta regionale sulle 
concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio 
indisponibile – Modifica dell’art.  6 della L.R. 6.12.1971, n.  1”
 
 
 
1. Per effetto delle disposizioni di cui all’art.  18, comma 4, della 
L. 5.01.1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” 
concernenti l’imposta regionale sulle concessioni statali dei 
beni del demanio e patrimonio di cui all’art.  5 della L.R. 
6.12.1971, n. 1, il comma 2 dell’art.  1 della L.R. 28.04.1986, n. 
8 è abrogato.
 

 

 

 

ARTICOLO 6

Determinazione dell'imposta regionale sulle  concessioni 
demaniali marittime
 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l’imposta regionale di cui 
all’art.  6 della L.R. 6.12.1971, n. 1, come modificato dalla L.R. 
28.04.1986, n. 8 e dall’art.  5 della presente legge, dovuta sulle 
concessioni  per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e 
del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dall’art.  2 della 
L. 16.05.1970, n. 281 e successive modificazioni, è 
commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali 
marittime, al cinque per cento (5%) del canone di concessione 
statale. 
 
2. L’imposta di cui al comma 1 del presente articolo è versata 
sul conto corrente postale intestato alla Regione Basilicata - 
Servizio di Tesoreria.
 
3. Il rilascio della concessione di cui al comma 2, lettera l) 
dell’art.  105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, da 
parte della struttura regionale competente in materia di 
demanio marittimo, è subordinata alla acquisizione di copia 
della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta 
regionale di cui al comma 1 del presente articolo.
 
4. Nel caso di concessioni pluriennali l’imposta regionale è 
versata, per il primo anno, al momento del rilascio della 
concessione secondo i termini e le modalità disposti nel 
presente articolo, per gli anni successivi, entro la scadenza 
dell’annualità precedente.
 
5. L’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime 
dovuta per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003 si considera 
regolarmente corrisposta se il pagamento è stato effettuato, 
nella misura dovuta per le stesse annualità,  entro il 31.12.2003 
anche se non contestualmente al pagamento del canone di 
concessione statale.
 
6. La struttura regionale competente in materia tributaria 
provvede all’accertamento delle violazioni relative al pagamento 
dell’imposta di cui al presente articolo ed alla applicazione 
della disciplina sanzionatoria tributaria prevista dalla vigente 
normativa nazionale e regionale. 
 

 

 

 

ARTICOLO 7

Tassa di abilitazione all’esercizio professionale
 
 
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la 
tassa prevista dal comma 1 dell’art.  190 del testo unico 
approvato con Regio Decreto 31.08.1933, n. 1592, a carico di 
coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale 
essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una 
università avente sede in Basilicata, è fissata in   € 104,00.
 
2. La tassa è versata sul conto corrente postale intestato alla 
Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria.
 
3. L’avvenuto pagamento della tassa deve essere dimostrato 
all’atto della consegna del titolo di abilitazione, ovvero, per le 
professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, 
all’atto dell’iscrizione nell’albo o nel ruolo professionale.
 
4. Per gli anni successivi, alla determinazione dell’importo della 
tassa si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, da 
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 
novembre di ciascun anno. Qualora non si sia provveduto alla 
determinazione dell’importo della tassa nei modi innanzi 
specificati, la tassa è dovuta nella misura stabilità per l’anno 
precedente.
 

 

 

 

ARTICOLO 8

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
 
 
1. A decorrere dall’anno accademico 2004-2005, l’importo della 
tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita e 
disciplinata dall’art.  3, commi 20,21,22 e 23, della L. 
28.12.1995, n. 549, è fissato, nel rispetto del limite massimo 
stabilito dal medesimo art.  3, comma 21, della L. 28.12.1995, 
n. 549, in  € 98,00 .
 
2. Per gli anni accademici successivi, l’aggiornamento 
dell’importo della tassa è disposto entro il 30 giugno dell’anno 
accademico precedente quello di applicazione con 
deliberazione della Giunta Regionale, da pubblicarsi nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora non si sia provveduto 
alla determinazione dell’importo della tassa nei modi ed entro i 
termini innanzi specificati, la tassa è dovuta nella misura 
stabilità per l’anno accademico precedente.
 
3. Sono obbligati al pagamento della tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario tutti gli studenti che si 
immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università 
statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e 
degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli 
aventi valore legale con sede legale nella Regione. I corsi di 
studio comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di 
laurea, i corsi delle scuole di specializzazioni, i corsi delle altre 
Istituzioni di cui al presente comma, nonché i corsi attivati dalle 
Università a norma del D.M. 3.11.1999, n. 509 .
 
4. La tassa è versata alla Regione Basilicata sul conto corrente 
postale intestato alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria 
entro i termini di scadenza previsti per l’immatricolazione e le 
iscrizioni ai corsi di studio.
 
5. Le Università e gli Istituti di cui al comma 3 del presente 
articolo accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi 
previa verifica del versamento, nella misura dovuta, della tassa 
di cui al precedente comma 1.
 
6. Per l’accertamento, la riscossione, il recupero, il rimborso, 
l’applicazione delle sanzioni e il trattamento dei relativi ricorsi 
amministrativi, si applicano le vigenti norme regionali e statali 
in materia tributaria. Per le attività di accertamento di cui al 
presente comma la Regione si avvale dell’Azienda Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata 
(A.R.D.S.U.). La Giunta Regionale con proprio provvedimento 
definisce le modalità di tale collaborazione.
7. Il gettito della tassa, ai sensi dell’art.  3, comma 23, della L. 
28.12.1995, n. 549, è interamente finalizzato alla erogazione 
delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti 
d’onore di cui alla L. 2.12.1991, n. 390 e successive 
modificazioni, in favore di studenti universitari capaci e 
meritevoli e con disagiate condizioni economiche, nel rispetto 
del principio della solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato 
e quelle a reddito basso ovvero in favore di cittadini stranieri e 
di lucani emigrati all’estero o loro discendenti, anche 
indipendentemente dai requisiti di merito e dalle condizioni 
economiche.
 
8. Ai sensi dell’art.  3, comma 22, della L. 28.12.1995, n. 549, 
sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari delle borse 
di studio  di competenza regionale e dei prestiti d’onore di cui 
alla L. 2.12.1991, n. 390 e successive modificazioni, nonché gli 
studenti risultati idonei nella graduatoria per l’ottenimento di tali 
benefici. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) provvede al rimborso 
d’ufficio della tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi 
del presente comma.
 
9. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie definitive, l’A.R.D.S.U. comunica alla Regione:
a. il numero degli idonei nelle graduatorie per l’assegnazione 
delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti 
d’onore di cui al comma 7 del presente articolo e la relativa 
spesa complessiva
b. il numero di borse di studio e prestiti d’onore che possono 
essere assegnati sulla base delle somme a tale scopo 
stanziate nel bilancio di previsione dell’Azienda stessa ;
c. il numero degli esoneri da concedere.
 
10. Entro il 30 novembre di ogni anno le Università e gli Istituti 
di cui al comma 3 del presente articolo comunicano 
all’A.R.D.S.U. il numero degli studenti che si sono immatricolati 
o iscritti ai corsi di studio nell’anno accademico di riferimento.
 
11. Entro novanta giorni dal termine ultimo per le 
immatricolazioni e le iscrizioni di cui al presente articolo, 
l’A.R.D.S.U. predispone, nei limiti dell’ammontare della tassa 
versata, i provvedimenti per l’erogazione dei benefici di cui al  
comma 7 del presente articolo.
 
12. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano 
le disposizioni della vigente legislazione statale. 
 
13. L’art.  27 della L.R. 31.01.2002, n. 10 è abrogato.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 9

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas 
metano usato come combustibile e imposta sostitutiva per le 
utenze esenti
 
1. Le disposizioni della L.R. 2.09.1991, n. 16, come modificata 
dalla L.R. 13.01.1993, n. 1, sono sostituite dalle seguenti:
“Articolo 1 - Ambito di applicazione  
1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas 
metano usato come combustibile (ARISGAM), istituita dall’art.  
6, comma 1, lettera b) della Legge 14 Giugno 1990, n.  158 e 
successivo Decreto Legislativo 21.12.1990, n.  398, Capo II, si 
applica, ai sensi dell’art.  9, commi da 5 a 9, del Decreto-Legge 
19.11.1992, n.  440 e successivi provvedimenti legislativi in 
materia, anche all’imposta di consumo sul gas metano usato 
come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed 
agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate 
dall’art.  6 comma 3 del Decreto-Legge 15.09.1990, n.  261, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.11.1990, n.  331.
2. Per le utenze esenti si applica l'imposta regionale sostitutiva 
dell’addizionale di cui al comma precedente.
 
Articolo 2 - Soggetti passivi  
1. L'addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas 
metano  e l’imposta regionale sostitutiva di cui al precedente 
articolo sono dovute dai soggetti che forniscono direttamente il 
gas metano ai consumatori.
 
Articolo 3 - Base imponibile e misura delle aliquote  
1. La base imponibile è costituita dal gas metano, in metri cubi, 
erogato nel territorio della Regione.
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge, 
l’aliquota dell'addizionale regionale all’imposta di consumo sul 
gas metano è fissata in misura pari alla metà del 
corrispondente tributo erariale e in nessun caso potrà essere 
inferiore a  € 0,0051646 al metro cubo e superiore a  € 
0,0258228.
3. Con la stessa decorrenza, l’aliquota dell’imposta sostitutiva 
dell’addizionale regionale per le utenze esenti è determinata 
nella misura di  € 0,0258228 al metro cubo.
 
Articolo 4 - Modalità e termini di pagamento delle imposte   
1. I soggetti di cui al precedente art.  2 versano le imposte 
dovute alla Regione Basilicata in conformità alle modalità 
previste dall’art.  10 comma 2 del Decreto Legislativo 
21.12.1990, n.  398 e dall’art.  26 comma 8 del Decreto 
Legislativo 26.10.1995, n.  504, che fissa i termini per il 
pagamento dell’imposta erariale di consumo sul gas metano.
2. I soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale regionale 
all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta 
regionale sostitutiva sono tenuti a comunicare alla Regione, 
l’elenco dei nuovi clienti entro trenta giorni dall’acquisizione. 
3. Nell’ipotesi in cui l’acquisizione di nuovi clienti determini una 
variazione superiore al 10% della rata di acconto mensile 
calcolata, la stessa è integrata nei successivi trenta giorni.
4. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti a prestare 
alla Regione una cauzione nei modi e nei termini previsti 
dall’art.  12 del richiamato Decreto Legislativo 21.12.1990, n.  
398 e nella stessa percentuale prescritta per l’imposta erariale 
di consumo sul gas metano a norma dell’art.  26 comma 7 del 
Decreto Legislativo 26.10.1995, n.  504. La cauzione può 
essere prestata anche mediante polizza fidejussoria o garanzia 
bancaria.
5. La cauzione di cui al comma precedente deve essere 
integrata allorché si verifichi un aumento superiore al 10% 
dell’importo della cauzione prestata.
 
Articolo 5 - Obbligo di presentazione della dichiarazione 
annuale   
1. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti alla 
presentazione della dichiarazione annuale di consumo 
secondo le prescrizioni contenute nell'art.  26 comma 8 del 
Decreto Legislativo 26.10.1995, n.  504 e successive modifiche 
e integrazioni.
2. L’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale di 
consumo sussiste anche quando non sia stato fatturato alcun 
consumo o non sia sorto il debito di imposta.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata alla 
struttura regionale competente in materia tributaria entro 
l’ultimo giorno del mese di Febbraio dell’anno successivo a 
quello cui si riferisce. 
 
Articolo 6 - Accertamento, liquidazione, riscossione e 
contabilizzazione della tassa
1. All'accertamento, liquidazione, riscossione e 
contabilizzazione della tassa provvede la struttura regionale 
competente in materia tributaria.
2. Per l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e la 
riscossione coattiva derivanti da infrazioni alla disciplina 
dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas 
metano e dell'imposta regionale sostitutiva di cui al precedente 
art.  1, si applicano le norme contenute nel capo II Decreto 
Legislativo 21.12.1990 n.  398, nel Decreto Legislativo 
26.10.1995 n.  504, nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n.  471 e 
nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n.  472 e successive 
modifiche e integrazioni.
3. L’azione della Regione per il recupero dell’addizionale e 
dell’imposta sostitutiva si prescrive nei termini previsti dalla 
legislazione statale in materia. 
 
Articolo 7 - Rimborsi
1. Il diritto dei soggetti passivi di cui all’art.  2 della presente 
legge al rimborso dell’addizionale regionale all’imposta di 
consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva 
indebitamente pagate si prescrivono nei termini previsti dalla 
legislazione statale in materia.
 
Articolo 8 - Sanzioni
1. Per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione 
annuale di consumo di cui all’art.  5 della presente legge si 
applica, ai sensi dell’art.  50, comma 1 del Decreto Legislativo 
26.10.1995, n. 504, una sanzione amministrativa pecuniaria 
compresa tra un minimo di  € 258,00 ed un massimo di  € 
1.549,00.
2. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto 
mensile o dell’importo a conguaglio, ai sensi dell’art. 13, 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471, si applica 
una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non 
versato, oltre al versamento degli interessi legali calcolati in 
base al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti 
doganali e di un’indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se si 
adempie entro 5 giorni dalla data di scadenza in virtù dell’art.  3, 
comma 3 del richiamato Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 
504.
3. Per il mancato adeguamento della cauzione, prevista dal 
comma 5 dell’art.  4 della presente legge, si applica una 
sanzione amministrativa, pari al 30% della somma non 
adeguata, oltre agli interessi legali e moratori disciplinati dal 
comma precedente.
 
Articolo 9 - Ravvedimento
1. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della 
dichiarazione annuale di consumo, di omesso o insufficiente 
versamento dell’acconto mensile o dell’importo a conguaglio e 
di mancato adeguamento del deposito cauzionale, i soggetti 
obbligati possono avvalersi della procedura del ravvedimento 
disciplinata dall’art.  13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n.  
472.”
 
2. Le aliquote dell’addizionale regionale all’imposta di 
consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva di 
cui alla L.R. 2.09.1991, n. 16, come modificata dal comma 1 del 
presente articolo, sono confermate per l’anno 2004. In assenza 
di disposizioni di variazione, le medesime aliquote sono 
confermate anche per gli esercizi successivi.
 

 

 

 

ARTICOLO 10

Modifiche alla L.R. 27.03.2000, n.  24 “Tutela e sviluppo della 
fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque interne 
della Basilicata”
 
 
1. Al comma 1 dell’art. 27 della L.R. 27.03.2000, n. 24 le parole 
“le risorse finanziarie affluite nel bilancio dell’anno precedente” 
sono sostituite con le seguenti: “una quota dei proventi derivanti 
dalla riscossione nell’anno precedente della tassa di 
concessione di cui al precedente art.  16 ” e dopo le parole “b) 
30% a favore della Regione.” Sono aggiunte le parole “Alla 
quantificazione della quota di cui al presente comma si 
provvede in sede di approvazione della legge finanziaria 
regionale.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 11

Modifiche alla L.R. 27.03.1979, n. 12 “Disciplina della 
coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi 
d’acqua”
 
 
1. Il comma 2 dell’art.  15 della L.R. 27.03.1979  n. 12 è così 
sostituito:
 
“2. La struttura regionale competente in materia tributaria 
provvede all’accertamento delle violazioni alle disposizioni 
relative al pagamento dei canoni di cui alla presente legge ed 
alla applicazione della disciplina sanzionatoria tributaria 
prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale.” 
 
 
2. Il comma 1 dell’art. 21 della L.R. 27.03.1979 n. 12 è così 
sostituito:
 
“1. La determinazione dell’ammontare delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro 
irrogazione e riscossione spettano alle strutture regionali 
competenti per materia sulla base di apposita direttiva 
emanata dalla Giunta Regionale”.
 

 

 

 

ARTICOLO 12

Modifiche alla L.R. 4.08.1987, n. 20  “Funzioni amministrative 
riguardanti la protezione delle bellezze naturali”
 
1. L’art.  13 della L.R. 4.08.1987, n. 20 è sostituito dal seguente:
 
“I proventi rivenienti dalla applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono 
versati sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario 
intestati alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria.  
Una quota dei proventi di cui al comma precedente sono 
destinati al restauro o alla valorizzazione di aree degradate o di 
particolare interesse ambientale.
Alla quantificazione della quota di cui al secondo comma del 
presente articolo si provvede in sede di approvazione della 
legge finanziaria regionale.” 

 

 

 

ARTICOLO 13

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi
 
 
1. Al fine di preservare l’identità e le specificità del territorio 
regionale, non è ammesso il rilascio del titolo abilitativo edilizio 
in sanatoria per le opere edilizie realizzate in assenza dei 
necessari titoli abilitativi, in totale difformità rispetto a questi 
ultimi, ovvero con variazioni essenziali, e che siano in contrasto 
con la disciplina urbanistica vigente all’atto dell’esecuzione 
delle opere.
 
2. L’inammissibilità si intende riferita anche alle domande di 
sanatoria presentate ai sensi della L. 24.11.2003, n. 326 di 
conversione del D.L. 30.09.2003, n. 269.
 
3. Sono escluse dal divieto di cui ai precedenti commi 1 e 2 del 
presente articolo le domande di rilascio di titolo edilizio in 
sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti al Capo IV 
della L. 28.02.1985, n. 47 ed all’art. 39 della L. 23.12.1994, n.  
724. I relativi procedimenti dovranno essere definiti dai comuni 
entro il 31 dicembre 2005.
 
4. La mancata definizione nei termini indicati al precedente 
comma 3 comporta il diniego del titolo edilizio in sanatoria e 
l’applicazione delle sanzioni di cui al Capo I della L.28.02.1985, 
n. 47.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 14

Abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici
 
1. L’indennità risarcitoria prevista dall’art.  15 della L. 
29.06.1939, n.  1497 per abusi edilizi in zone soggette a vincoli 
paesaggistici, costituisce sanzione amministrativa e, pertanto, 
non è trasferibile agli eredi ai sensi dell’art.  7 della L. 
24.11.1981, n. 689.
 
2. L’importo della sanzione è equivalente alla maggiore 
somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante 
la commessa trasgressione.
 
3. Il profitto conseguito è determinato nella misura del 3% (tre 
per cento) del valore d’estimo dell’unità immobiliare, come 
determinato ai sensi dell’art. 2 della L. 24.03.1993, n. 75, del 
Decreto Legislativo n. 568 del 28.12.1993 e della L. 23.12.1996, 
n. 662.
 
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica a tutte 
le sanzioni amministrative, non ancora estinte, a condizione 
che gli obbligati, entro il termine di sei mesi dall’approvazione 
della presente legge, provvedano a corrispondere alla Regione 
l’importo dovuto e calcolato nel parametro del 3% del valore 
d’estimo.
 

 

 

 

ARTICOLO 15

Sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi 
regionali
 
 
 
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le 
sanzioni tributarie non penali, in materia di tributi attribuiti alla 
Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con 
le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 
471, 18.12.1997, n. 472, 18.12.1997, n. 473, e successive 
modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
 
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l’applicazione delle 
sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi 
attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai 
richiamati Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, 18.12.1997, n. 
472, 18.12.1997, n. 473, e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 

 

 

 

ARTICOLO 16

Rateizzazione recupero crediti derivanti da sanzioni  
amministrative e tributarie
 
 
1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali derivanti da 
sanzioni amministrative e tributarie, su richiesta 
dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate 
documentabili. 
 
2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di ventiquattro 
rate mensili, In presenza di particolari, documentate situazioni 
di disagio economico del debitore, la Regione può rateizzare il 
proprio credito con un numero superiore di rate. 
 
3. La richiesta di rateizzazione da parte dell’interessato dopo la 
notifica di una cartella esattoriale avviene con le modalità 
previste nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.  602. 
 
4. Gli interessi legali dovuti dal debitore in conseguenza 
dell’applicazione della rateizzazione sono calcolati a scalare; in 
ogni momento il debito può essere estinto mediante unico 
pagamento. 
 
5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di 
pagamento fissato dal provvedimento di rateizzazione, 
l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in 
un'unica soluzione. 
 
6. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposita 
direttiva per la concessione della rateizzazione in relazione al 
pagamento di sanzioni amministrative e tributarie, nella quale 
sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle 
rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al 
trasgressore e la misura dell’interesse da applicarsi.
 

 

 

 

ARTICOLO 17

Anagrafe tributaria regionale
 
1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del 
gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e 
accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto 
dall'art.  3, comma 153, della L. 23.12.1996, n. 662,  che 
istituisce un sistema di comunicazione fra Amministrazioni 
centrali, regioni ed enti locali é costituita l’anagrafe tributaria 
della Regione Basilicata.
 
2. L’anagrafe di cui al precedente comma, la cui realizzazione è 
demandata alla Giunta regionale, consegue la piena 
implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura 
tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della Rete Unitaria 
della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.) e si qualifica come 
snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari 
(riscossione, riscossione coattiva, rimborsi, accertamento, 
liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della 
fiscalità: la Regione, le province, i comuni e tutti i soggetti 
abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali. 
 
3. L’anagrafe tributaria regionale è realizzata secondo i 
seguenti criteri e principi direttivi: 
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) garanzia della tutela del contribuente rispetto al trattamento 
dei dati personali; 
c) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione 
delle imposte; 
d) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali; 
e) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da 
parte dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni;
f) raccordo con l’anagrafe tributaria centrale.
 
4. La Giunta Regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli 
atti necessari all’attuazione del presente articolo.

 

 

 

ARTICOLO 18

Dismissioni degli immobili di proprietà della Regione
 
1. Nelle more della costituzione e dell’avvio operativo della 
società,  di cui all’art.  9 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8, come 
modificato dall’art. 13 della L.R. 6.09.2001, n. 31, la Giunta 
Regionale procede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della 
presente legge, alla verifica della congruità dei proventi 
derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà 
regionale.
 
2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare di 
cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di 
mercato, la Giunta Regionale procede all'immediato 
adeguamento della rendita o alla dismissione del relativo 
patrimonio immobiliare. 
 
3. La Giunta regionale procede all'alienazione dei beni immobili 
non proficuamente utilizzati e dichiarati disponibili  secondo la 
legislazione vigente in materia mediante aste pubbliche per lotti 
costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, dandone 
comunicazione secondo i criteri di cui al decreto legislativo 24 
luglio 1992, n.  358 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
4. L'alienazione dei beni immobili è effettuata sulla base della 
stima acquisita dal Dipartimento regionale competente in 
materia di patrimonio che provvede alla valutazione economica 
direttamente o mediante l’utilizzo di funzionari tecnici in servizio 
presso altri dipartimenti regionali. Il valore dei beni immobili 
oggetto di alienazione come sopra determinato è incrementato 
delle eventuali spese tecniche e di stima sostenute o da 
sostenersi nonché delle spese di pubblicità dell'alienazione. 
 
5. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili, allocati in 
entrata alla UPB 4.01.01 “Alienazione di beni patrimoniali”, 
sono accantonati in un apposito fondo iscritto alla UPB 1111.07 
“Interventi intersettoriali ricadenti nelle competenze di più centri 
di responsabilità” del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2004, il cui utilizzo sarà disposto con legge di 
variazione o assestamento del bilancio di previsione, ovvero in 
sede di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2005, in dipendenza dei tempi che si renderanno necessari per 
portare a conclusione le operazioni amministrative e finanziarie 
di alienazione dei beni. 
 

 

 

 

ARTICOLO 19

Rafforzamento delle società di interesse regionale operanti nei 
settori strategici
 
1. I proventi derivanti dalla dismissione della quota di 
partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferita 
alla Regione Basilicata ai sensi del comma 4 dell’art. 25 della 
L. 28.12.2001, n. 448, ovvero eventuali operazioni di 
valorizzazione finanziaria della medesima quota, intraprese in 
attesa del completamento del processo di privatizzazione di 
Acquedotto Pugliese S.p.A. e dirette all’acquisizione di risorse 
finanziarie, sono destinati alla sottoscrizione di azioni e/o al 
rafforzamento delle strutture operative delle società di interesse 
regionale già operanti nei settori strategici   (Acqua S.p.A., 
Acquedotto Lucano S.p.A.) e di quelle di prossima costituzione.
  
2. La Giunta Regionale, al fine di conseguire gli scopi di cui al 
precedente comma 1, è autorizzata:
a) ad assumere le iniziative e ad individuare le procedure e le 
soluzioni idonee al miglior esito della alienazione o 
valorizzazione finanziaria della predetta partecipazione 
azionaria;
b) a procedere, previa informativa alla competente 
commissione consiliare, alla sottoscrizione di azioni delle 
società di interesse regionale già operanti nei settori strategici 
o di prossima costituzione e/o al conferimento di risorse 
finalizzate al rafforzamento della capacità operativa delle loro 
strutture, per un importo massimo non superiore 
all’ammontare dei proventi della dismissione della 
partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. o della 
sua valorizzazione finanziaria.”. 
 
3. I ricavi derivanti dalla cessione o della valorizzazione 
finanziaria della predetta quota di partecipazione, allocati in 
entrata alla UPB 4.01.01 “Alienazione di beni patrimoniali”, 
sono accantonati in un apposito fondo iscritto alla UPB 1111.07 
“Interventi intersettoriali ricadenti nelle competenze di più centri 
di responsabilità” del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2004, il cui utilizzo sarà disposto con legge di 
variazione o assestamento del bilancio di previsione, ovvero in 
sede di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2005, in dipendenza dei tempi che si renderanno necessari per 
porre in essere tutte le operazioni amministrative e finanziarie 
connesse alla alienazione della partecipazione.
 
4. Il capitale sociale della società “Acqua S.p.A. - Società per 
azioni per l’approvvigionamento idrico” di cui all’art.  2, comma 
2 della L.R. 3.06.2002, n. 21, è aumentato di  € 100.000,00 e la 
relativa spesa trova copertura nell’ambito della U.B.P. 0134.08 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.
 
 

 

 

 

 

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

ARTICOLO 20

Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa 
permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti 
finanziariamente dallo Stato
 
 
1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di 
spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità 
determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di 
bilancio, sono fissate per l’anno 2004 nella misura  
complessiva di   € 73.294.275,71 e nei limiti indicati nella 
tabella A allegata alla presente legge.
 
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi 
regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di 
sostegno all’economia  classificati tra le spese in  conto 
capitale sono determinati per l’anno 2004 nella  misura  
complessiva di  € 41.712.228,60 e nei limiti indicati nella tabella 
B allegata alla presente legge.
 
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre 
forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello 
Stato è stabilito per l’anno 2004 complessivamente in  € 
4.475.753,44 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla 
presente legge.
 

 

 

 

ARTICOLO 21

Limiti di impegno
 
 
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale 
vigente per interventi in materia di investimenti pubblici, 
quantificati, per l’esercizio finanziario 2004, complessivamente 
in  € 12.945.108,94 sono riportati, unitamente alla decorrenza 
ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente 
legge.

 

 

 

ARTICOLO 22

Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi  
dipendenti dalla Regione
 
 
1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti 
e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti 
dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2004 nella misura 
complessiva di  € 23.602.372,00 cosi ripartiti:
 

Denominazione Ente

Contributi Anno 2004

Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. — L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 — U.P.B. 0473.4 )

1.807.600,00

Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. — LL.RR. 7.08.1996, n. 38, e 7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 —U.P.B. 0421.1 )

6.500.000,00

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata -A.R.P.A.B. — L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 — U.P.B. 0510.5 )

8.761.942,00

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. — L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.3)

1.500.000,00

Ente Parco Gallipoli Cognato — piccole Dolomiti Lucane — L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 — U.P.B. 0540.4 )

413.165,00

Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano — L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 — U.P.B. 0540.5)

413.165,00

Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative — Istituto F.S. Nitti — L.R. 26.01.1998, n. 6 (F.O. 0131 — U.P.B. 0131.3)

516.500,00

Ente Basilicata Lavoro — E.L.B.A. — L.R. 8.09.1998, n. 29 (F.O. 0412 — U.P.B. 0412.1)

950.000,00

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) — L.R. 17.03.2001, n. 15 (F.O. 0421 — U.P.B. 0421.1)

2.740.000,00

TOTALE

23.602.372,00

 

 

 

ARTICOLO 23

Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali  della 
Unione Europea
 
 
1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2004 delle 
misure in cui si articola il Programma Operativo Regionale 
(P.O.R.) 2000-2006, cosi come individuate nel relativo 
Complemento di Programmazione, è determinata, per fonte di 
finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui alla tabella E 
allegata alla presente legge.
 
2. Per l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria 
Equal 2000–2006 a titolarità del Ministero del Welfare, Lavoro e 
Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2001) 43  del 26.03.2001, nel bilancio di previsione  
per  l’esercizio  finanziario  2004  è  iscritta la somma 
complessiva  di  € 3.305.814,51  la  cui ripartizione, per misura e 
fonte di finanziamento, è riportata nella tabella F allegata alla 
presente legge.
 
3. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2004 delle misure in 
cui si articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader 
Plus 2000–2006, cosi come individuate nel relativo 
Complemento di Programmazione, è determinata, per fonte di 
finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui alla tabella G 
allegata alla presente legge. 
 
4. Per l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria 
2000-2006 INTERREG III B MEDOCC  a titolarità del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato con Decisione 
della Commissione Europea C(2001) n. 4069 del 27.12.2001, 
nel bilancio di previsione  per  l’esercizio  finanziario  2004  è  
iscritta la somma complessiva  di  € 103.000,00. 
 
5. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2004 del Programma 
di Azioni Innovative “Territorio di Eccellenza” ai sensi dell’art.  10 
del Regolamento FESR 2000–2006, approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2002) n. 5523 del 
19.12.2002, è determinata complessivamente in  € 
2.290.298,00. 
 
6. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente 
dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di 
avanzamento del POR 2000-2006, dei Programmi di Iniziativa 
Comunitaria e delle Azioni Innovative di cui ai precedenti commi 
2, 3, 4 e 5. 
 

 

 

 

ARTICOLO 24

Sedi degli uffici regionali
 
1. In considerazione dell’entità delle somme già impegnate nel 
corso dei precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni 
relative agli impegni di prossima scadenza, la spesa per 
l’acquisto o costruzione di edifici da adibire ad uffici regionali di 
cui all’art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 12, come modificato 
dall’art. 7 della L.R. 7 settembre 2000, n. 56, ed all’art. 7 della 
L.R. 1 marzo 2001, n. 8, è determinata, per l’esercizio 
finanziario 2004, nella misura massima di   € 14.000.000,00.
2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con 
le leggi di cui al precedente comma,  è assicurata dagli 
stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2004–2006.
3. Il limite di spesa di cui al comma 1 dell’art. 7 della L.R. 28 
febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’art. 7 della L.R. 7 
settembre 2000, n. 56, ed all’art. 7 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8, 
è incrementato di ulteriori  € 10.000.000,00 al fine di consentire 
la sistemazione definitiva delle sedi da adibire a uffici regionali. 
 

 

 

 

ARTICOLO 25

Misure di contenimento della spesa e di efficienza nella 
gestione finanziaria del bilancio
 
1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 adottati con 
l’adesione al patto di stabilità e crescita e al fine di rispettare le 
disposizioni relative al patto di stabilità interno degli enti 
territoriali di cui al D.L. 18.09.2001, n. 347, art. 1, commi 1, 2 e 
3, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, come confermate dalla 
L. 23.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dalla L. 
24.12.2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), è fatto divieto di 
istituire per l’esercizio finanziario 2004, sia con legge regionale 
sia con atto amministrativo, nuovi comitati, commissioni, 
consulte, consigli, gruppi di lavoro ed altri organismi collegiali 
che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della 
Regione. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio 
finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori 
componenti sia esterni che interni all’amministrazione 
regionale, fatta eccezione per l’organismo di cui all’art. 13, 
comma 2, della L.R. 6.06.1986, n. 9. Spetta al Presidente del 
Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed 
ai Dirigenti Generali di tutti i dipartimenti regionali del Consiglio 
e della Giunta garantire l’osservanza della presente norma.  
 
2. A carico delle risorse proprie regionali non possono essere 
autorizzate, per l’esercizio finanziario 2004, forme di 
collaborazione e consulenza con strutture e professionisti 
privati esterni per un importo complessivo superiore all’90% 
dei costi annuali previsti per le convenzioni in essere o 
sottoscritte nell’anno 2003. Tali limite non si applica per i 
contratti da attivarsi nell’ambito dei programmi  cofinanziati dai 
fondi strutturali della Commissione Europea. Al Presidente del 
Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed 
ai Dirigenti Generali di tutti i dipartimenti regionali del Consiglio 
e della Giunta spetta garantire l’osservanza della presente 
norma. Gli Uffici Segreteria del Consiglio e Segreteria della 
Giunta annotano le informazioni necessarie ai fini della verifica 
del vincolo di cui al presente comma sul registro di cui al 
comma 5 dell’art. 8 della L.R. 4.02.2003, n. 7 . 
 
3. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali della Giunta e 
del Consiglio, nell’ambito delle responsabilità loro attribuite 
dalla Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12  e successive 
modifiche ed integrazioni, relative all’esercizio dei poteri di 
spesa, nonché di controllo, analisi e valutazione dei costi di 
funzionamento delle singole strutture poste alla loro 
dipendenza, garantiscono il conseguimento degli obiettivi 
specifici contenuti nel documento di Programmazione 
Economica e Finanziaria (DAPEF) per l’anno 2004, nell’ambito 
delle priorità e dei risultati di gestione fissati nei Bilanci di 
Direzione di cui all’art. 73 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, e 
nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa sanciti dal 
patto di stabilità di cui al D.L. 18.09.2001, n. 347, art. 1, commi 
1, 2 e 3, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, come confermate 
dalla L. 23.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dalla L. 
24.12.2003, n. 350  (Legge finanziaria 2004).
 
4. Al fine di ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti 
commi, i Dirigenti Generali  rispondono del contenimento delle 
autorizzazioni di spesa corrente disposte dai Dirigenti dei centri 
di responsabilità del relativo Dipartimento, entro i limiti degli 
stanziamenti di competenza e di cassa delle singole Unità 
Previsionali di Base di natura corrente dello Stato di previsione 
delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2004. A tale scopo pongono in essere tutte le misure 
organizzative necessarie all’attivazione di un adeguato sistema 
di monitoraggio e verifica dei vincoli di utilizzo delle risorse e 
spesa di cui al presente comma.
 
5. Ove l’applicazione delle vigenti norme legislative e 
disposizioni amministrative comporti la generazione di costi 
correnti che possono eccedere gli stanziamenti di competenza 
e di cassa autorizzati dalla legge di bilancio, il Dirigente 
Generale del Dipartimento del Consiglio Regionale ed il 
Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo 
(CICO) provvedono a proporre ai rispettivi Organi  l’adozione dei 
provvedimenti di modifica e adeguamento delle discipline e dei 
regolamenti, sia di tipo normativo che organizzativo, in contrasto 
con i vincoli ed i limiti sanciti nel presente articolo.
 
6. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta adottano le 
opportune misure affinchè, entro il 15 marzo 2004, in 
applicazione dell’art. 67 della L.R. 6.09.2001, n. 34,  sia 
effettuata la revisione della consistenza dei residui attivi e 
passivi del bilancio. La disposizione di cui al presente comma 
si applica anche alle somme perenti agli effetti amministrativi di 
cui all’art. 65 della L.R. 6.09.2001, n. 34. 
 
7. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta, in 
adempimento al comma 4 dell’art. 67 della L.R. 6.09.2001, n. 
34, provvedono a trasmettere all’Ufficio Ragioneria Generale 
della Giunta, entro la medesima data del 15 marzo 2004, le 
risultanze della revisione di cui al comma 6 del presente 
articolo, ai fini della predisposizione del Rendiconto generale 
dell’esercizio finanziario 2003.
 
8. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7 spettano 
anche al Dirigente Generale del Dipartimento del Consiglio 
Regionale con riferimento al bilancio del Consiglio Regionale 
di cui all’art.  60 della L.R. 6.09.2001, n. 34.
 
9. L’Ufficio Ragioneria Generale della Giunta, sulla base delle 
risultanze della verifica di cui al comma 6 del presente articolo, 
provvede, in deroga all’art. 50 della L.R. 6.09.2001, n. 34,  alla 
eliminazione d’ufficio dalle scritture contabili del bilancio 
regionale dei residui attivi a fronte dei quali non corrispondono 
crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi  e dei residui 
passivi e dei residui passivi perenti a fronte dei quali è stata 
accertata la insussistenza o la cessazione dei vincoli giuridici 
per i quali furono assunti i relativi impegni. Le somme perenti 
agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino 
all'esercizio finanziario 1993 sono mantenute in bilancio solo 
nel caso in cui sia stata documentata l’interruzione dei termini 
di prescrizione. In caso contrario sono eliminate d’ufficio dalle 
scritture contabili del bilancio regionale. Sono, altresì, eliminati 
dalle scritture contabili del bilancio regionale gli impegni di 
parte corrente e quelli di conto capitale assunti a carico dei 
fondi propri della Regione fino all'esercizio 2001 ai quali, in 
sede di chiusura dell'esercizio 2003, non corrispondano 
obbligazioni giuridicamente vincolanti. Di dette cancellazioni si 
darà atto nella legge di approvazione del Rendiconto Generale 
per l’esercizio finanziario 2003. 
 
10. Le somme che eventualmente si renderanno disponibili a 
seguito delle operazioni di cui al precedente comma 9 
costituiscono economie di spesa e vanno a determinare il 
risultato di gestione. La presente disposizione non si applica, 
di norma, alle economie accertate in riferimento a fondi vincolati 
derivanti da assegnazioni statali o comunitarie, a meno che 
non vengano rilevate particolari situazioni che non ne 
consentano la reiscrizione. 
 
11. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’art. 27 della L.R. 
6.09.2001, n. 34  in ordine alle scadenze per la presentazione 
ed approvazione del bilancio di previsione, i Dirigenti Generali 
della Giunta e del Consiglio provvedono a trasmettere alla 
Presidenza della Giunta, ciascuno per il dipartimento di propria 
competenza, le proposte di bilancio relative all’esercizio 
successivo entro e non oltre il 30 settembre dell’anno che 
precede l’esercizio di riferimento. 
 
12. Della inosservanza dei vincoli e degli adempimenti di cui ai 
precedenti commi e del comma del successivo art.  26 della 
presente legge, e del mancato o insufficiente conseguimento 
degli obiettivi prefissati da parte di Dirigenti Generali, si terrà 
conto in sede di erogazione dell’indennità di risultato prevista 
contrattualmente.
 
13.  Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia 
di contrattazione integrativa decentrata di cui all’art. 7 della L.R. 
4.02.2003, n. 7.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 26

Patto di stabilità infraregionale
 
 
1. Il sistema degli Enti strumentali e aziende regionali di cui al 
precedente art.  20 della presente legge e degli altri organismi 
sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai 
quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la 
copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è 
finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, ai sensi del 
comma 3 dell'art.  29 della L. 27.12.2002, n. 289 (Legge 
Finanziaria 2003),  concorrono alla realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica regionale per il periodo 2004-2006.
 
2. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia 
di contenimento della spesa da parte di Enti e organismi 
dipendenti dalla Regione e dei Consorzi di Bonifica di cui all’art. 
13 della L.R. 31.01.2002, n. 10.
 
3. Per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 il livello 
massimo di spese per acquisto di beni e servizi, ad esclusione 
di quelle coperte da fondi a specifica destinazione vincolata, 
non può superare l'ammontare delle medesime spese 
sostenute nell'esercizio finanziario 2003, come risultanti dal 
conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5%, del 10% e del 
15%. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, 
nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo 
di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a 
quella della mancata riduzione delle spese fino al massimo 
rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%, a meno che non si 
accerti la presenza di esigenze straordinarie.
 
4. Per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, gli enti e gli 
organismi di cui ai commi 1 e 2, per i quali le rispettive leggi 
istitutive includono, nelle risorse finanziarie e patrimoniali, 
entrate proprie o derivanti da soggetti diversi dalla Regione, 
provvedono ad incrementare il livello delle entrate autonome 
rispettivamente del 1%, del 3% e del 5% rispetto all’importo 
delle accertate nell'esercizio finanziario 2003, come risultanti 
dal conto consuntivo. Per gli enti che non realizzino detto 
incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti 
regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di 
una percentuale pari a quella del mancato incremento delle 
entrate fino al massimo rispettivamente del 1%, del 3% e del 
5%, a meno che non si accerti la presenza di esigenze 
straordinarie. 
 
5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a promuovere 
ulteriori azioni rispetto a quelle previste dai precedenti commi 
ed all’art. 13, commi 2 e 3, della L.R. 31.01.2002, n. 10,  al fine 
di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza 
gestionale. Delle economie di spesa conseguite si tiene conto 
in sede di definizione dei trasferimenti agli enti medesimi. 
 
6. I Collegi dei Revisori dei Conti rispettivamente competenti 
sono tenuti a segnalare al Presidente della Giunta Regionale, 
con cadenza trimestrale, le azioni intraprese da ciascuno degli 
organismi di cui al precedente comma 1 per il perseguimento 
degli obiettivi di cui al presente articolo e gli eventuali 
scostamenti registrati e accertati. Della mancata 
comunicazione i componenti del Collegio inadempiente 
rispondono direttamente agli organi regionali competenti che 
potranno attivare le azioni di cui all’art. 12 della L.R. 5.04.2000, 
n.  32.
 
7. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti 
relativi al patto di stabilità, i soggetti di cui al comma 1 del 
presente articolo, in aggiunta alle informazioni che sono tenuti 
a trasmettere in adempimento al comma 7 dell’art.  13 della 
L.R. 31.01.2002, n. 10, forniscono con la medesima cadenza 
temporale le risultanze, rispetto all’esercizio finanziario 2003, 
della gestione di tutte le entrate, correnti, in c/capitale e da 
prestiti, sia in termini di competenza che di cassa, con 
riferimento agli accertamenti ed alle riscossioni, e  delle spese 
per acquisto di beni e servizi, correnti e in c/capitale, incluso 
quelle coperte da fondi a specifica destinazione vincolata.
 
8. I Dirigenti Generali dei dipartimenti cui è affidata la gestione 
dei trasferimenti ai soggetti di cui al precedente comma 1 
attivano ogni forma di vigilanza ai fini della verifica 
dell’applicazione da parte dei soggetti medesimi delle misure 
disposte nel presente articolo. 
 
9. Gli organismi di cui al presente articolo provvedono inoltre a 
garantire che il fabbisogno finanziario da essi 
complessivamente generato e da coprire a carico delle risorse 
proprie della Regione in ciascuno degli esercizi finanziari 2005 
e 2006 non sia superiore al fabbisogno determinato 
nell’esercizio precedente. Esigenze straordinarie che 
comportino il superamento dei limiti di cui al presente comma 
dovranno essere opportunamente motivate e documentate in 
occasione della presentazione al Presidente della Giunta 
regionale del fabbisogno finanziario per gli esercizi di 
riferimento.  
 
10. A decorrere dall’anno 2005 l’utilizzazione di eventuali avanzi 
di amministrazione generatisi nell’esercizio precedente è 
consentita solo in casi eccezionali previa specifica e motivata 
autorizzazione della Giunta regionale.   
 

 

 

 

ARTICOLO 27

Compartecipazione al finanziamento degli investimenti e  dei 
servizi pubblici  locali
 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i finanziamenti disposti 
dalla Regione a sostegno degli investimenti, dei servizi pubblici 
locali o a copertura di altri costi di gestione degli Enti Locali e 
degli altri Enti del comparto pubblico locale allargato hanno 
natura di contributo e implicano, di norma, la 
compartecipazione finanziaria degli stessi Enti destinatari, in 
misura da stabilirsi nei relativi piani o programmi annuali e/o 
pluriennali, ovvero nei provvedimenti di riparto ove previsti dalla 
vigente normativa, sulla base delle risorse che sono rese 
disponibili nei bilanci regionali annuale  e pluriennale.

 

 

 

ARTICOLO 28

Commissioni di gara di beni e servizi
 
1. L’Ufficio Provveditorato del Dipartimento Presidenza della 
Giunta sovrintende alle operazioni dirette alla acquisizione di 
beni e servizi d’intesa con gli Uffici dei diversi Dipartimenti della 
Giunta, rispettivamente interessati, per la predisposizione dei 
disciplinari di gara e degli schemi di contratto. 
 
2. Ai componenti delle Commissioni di gara per 
l’approvvigionamento di beni e servizi disposte ai sensi della 
L.R. 23.12.1986, n.  30, del D.Lgvo 24.07.1992 n. 358, del 
D.Lgvo 17.03.1995, n. 157 e della L. 11.02.1994, n. 109 e 
successive modifiche e integrazioni, è corrisposto un 
compenso pari a  € 150, con una maggiorazione di  € 100 per le 
gare aggiudicate in esito all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Ai segretari delle Commissioni è corrisposto un 
compenso pari all’ottanta per cento (80%) di quello 
riconosciuto ai componenti. 
 
3. La Commissione si compone di norma di tre membri, 
escluso il segretario, elevabili a cinque in caso di particolari 
ragioni connesse alla peculiarità della procedura di 
aggiudicazione.
 
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si 
applicano a tutti i procedimenti di gara per 
l’approvvigionamento di beni e servizi, disposti 
dall’Amministrazione regionale nel suo complesso, quale che 
sia la fonte di finanziamento della spesa.
 
5. Gli Enti e gli organismi di cui al comma 1 del precedente art.  
26 sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste ai commi 2 
e 3 del presente articolo. 
 

 

 

 

ARTICOLO 29

Modifiche alla L.R. 11.08.1999, n. 22 
“Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento”
 
1. Le disposizioni della L.R. 11.08.1999, n. 22 sono sostituite 
dalle seguenti:
“Art. 1
1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, la Giunta 
regionale è autorizzata a rinegoziare, ricorrendo anche alla 
estinzione anticipata del debito residuo, le passività che, per le 
mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri 
eccessivi a carico del bilancio regionale.
2. La rinegoziazione può avvenire mediante  la  contrattazione di 
nuovi tassi di interessi variabili o fissi che consentano 
miglioramenti delle condizioni in essere, la novazione e 
l’allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento 
per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica. 
3. Nel caso di ricorso alla estinzione anticipata, la Giunta 
regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa nazionale 
vigente, a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito 
residuo, maggiorato degli oneri per l’estinzione e delle 
eventuali penali contrattualmente previste, a tasso variabile o 
fisso, la cui durata non superi  trenta anni.
4. La Giunta regionale è autorizzata, in alternativa alla 
contrazione dei mutui di cui al precedente comma 3, ad 
emettere prestiti obbligazionari o ad utilizzare altri strumenti 
operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, nel caso in 
cui gli oneri complessivi da sostenersi risultino inferiori a quelli 
scaturenti dalla contrazione di mutui.
5. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad utilizzare gli 
strumenti di cui al precedente comma 4 anche al di fuori della 
rinegoziazione dei mutui. 
6. La Giunta regionale, in sede di attivazione delle operazioni di 
gestione attiva dell’indebitamento di cui al presente articolo, 
inserisce, tra le condizioni, le clausole della estinzione e della 
rinegoziazione anticipata delle stesse, al fine di cogliere 
eventuali opportunità finanziarie più convenienti.  
7. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo degli strumenti 
di cui ai commi precedenti sono garantiti mediante l’iscrizione, 
nel bilancio regionale di previsione di ciascun anno, delle 
somme occorrenti per tutta la durata del periodo di 
ammortamento.
 
            Art.  1/bis
1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni 
azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati 
su mutui accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico 
al pagamento degli interessi stessi ai sensi di leggi regionali e 
statali. 
2. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi, a seguito 
della rinegoziazione di cui al comma 1 del presente articolo, è 
rideterminato nella misura pari alla stessa proporzione di 
partecipazione già in essere sui mutui oggetto di 
rinegoziazione.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a continuare a 
concorrere al pagamento degli interessi
a. sui mutui di cui al comma 1 del presente articolo a seguito di 
estinzione anticipata degli stessi;
b. sui nuovi mutui accesi a seguito di estinzione anticipata dei 
prestiti di cui al medesimo comma 1.
4. Nel caso di estinzione anticipata di cui alla lett. a) del comma 
3 del presente articolo, il concorso pubblico al pagamento degli 
interessi è determinato nella misura pari alla stessa 
partecipazione prevista per i vecchi mutui oggetto di estinzione. 
5. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi sui nuovi 
mutui di cui alla lett. b) del comma 2 del presente articolo, 
determinato nella misura pari alla stessa proporzione di 
partecipazione prevista nei vecchi mutui oggetto di estinzione 
anticipata, è calcolato su un capitale non superiore al capitale 
residuo del vecchio mutuo all’atto della estinzione e per un 
numero di rate non superiore a quello mancante per il totale 
ammortamento del vecchio mutuo.”
 
Art.  1/ter
1.  La Giunta regionale, per l’attuazione degli interventi previsti 
dalla presente legge, è autorizzata ad assumere le iniziative più 
opportune e ad adottare gli atti necessari.”
 

 

 

 

ARTICOLO 30

Rinegoziazione mutui regionali di edilizia agevolata
 
 
1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, in conformità a 
quanto disposto al comma 1 del precedente art.  29 di modifica 
della L.R. 11.08.1999, n. 22, la Giunta regionale è autorizzata, ai 
sensi dell’art.  29, comma 2, della L. 13.05.1999, n. 133, a porre 
in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di 
interesse applicati sui mutui per l'edilizia residenziale agevolata 
accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al 
pagamento di contributi, ai sensi di leggi regionali e statali.
 
2. Per i contributi regionali erogati in relazione ai mutui per 
l’edilizia residenziale agevolata, in attuazione delle leggi 
indicate all’art.  29, comma 1, della L. 13.05.1999, n. 133, si 
applicano le disposizioni contenute nel medesimo art.  29, 
commi 1 e 3, e nel decreto ministeriale 24.03.2000, n.  110. 
 
3. La Giunta Regionale è autorizzata, altresì, a porre in essere 
ogni utile azione  per l’estinzione anticipata dei mutui per 
l’edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali 
sussiste il concorso al pagamento dei contributi ai sensi delle 
vigenti leggi regionali in materia di incentivazione dell’edilizia 
abitativa.
 
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 
2 e 3 del presente articolo sono definite con provvedimento 
della Giunta regionale tenendo conto del decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che stabilisce trimestralmente il 
tasso effettivo globale medio previsto dall’art.  145, comma 62, 
della L. 23.12.2000, n. 388. 
 
5. Una quota delle economie che si produrranno con la 
rinegoziazione di cui ai commi precedenti è reimpiegata per 
interventi di edilizia agevolata.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 31

Rinegoziazione mutui agrari e fondiari
 
1. Ai fini dell’attuazione dell’art.  128, comma 5, della L. 
23.12.2000, n. 388, ed ai sensi di quanto disposto al comma 1 
del precedente art.  29 di modifica della L.R. 11.08.1999, n. 22, 
la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione 
utile per la rinegoziazione con gli istituti di credito dei tassi dei 
mutui agrari e fondiari in ammortamento. 
 
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al commi 1 
del presente articolo sono definite con provvedimento della 
Giunta regionale successivamente alla emanazione del 
decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali   
previsto dal comma 6 dell’art. 128, comma 6, della citata L. 
23.12.2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni.
 
3. Una quota delle economie derivanti dalla rinegoziazione di 
cui ai commi precedenti è reimpiegata, senza ulteriori oneri a 
carico dei bilanci regionali, in favore delle aziende agricole per 
le finalità di cui al comma 5 dell’art. 128 della L. 23.12.2000, n. 
388.
 
4. La Giunta regionale provvede a porre in essere gli atti 
necessari all’attuazione del presente articolo. 
 
 

 

 

 

 

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E
SOCIALE

ARTICOLO 32

Norme per l’avvio del sistema regionale di Emergenza-Urgenza
 
 
1. Per l’attività amministrativa e contabile Basilicata Soccorso 
può avvalersi prioritariamente degli uffici della Regione ovvero 
dei servizi e degli uffici delle Aziende Sanitarie Regionali 
mediante intese tra il  Dirigente di Basilicata Soccorso e i 
Direttori Generali delle Aziende medesime, sulla base delle 
direttive della Giunta Regionale di cui al comma 4 dell’art.  5 
della L.R. 3.08.1999, n. 21. In caso di mancata intesa, il 
Dirigente di Basilicata Soccorso è tenuto ad informare la Giunta 
Regionale, che, previa diffida alle Aziende Sanitarie interessate, 
può provvedere anche mediante l’invio di commissari ad acta.  
 
2. La Giunta Regionale definisce, con proprio provvedimento, 
sentita la competente Commissione Consiliare, anche  in 
deroga a quanto previsto dalla L.R. 3.08.1999, n.  21, 
l’ubicazione dei punti territoriali di soccorso, nonché la 
riqualificazione della  dotazione del personale da impiegare in 
misura comunque non superiore al numero complessivamente 
previsto dall’allegato “C” della legge medesima.
 
3. La Giunta Regionale, su proposta del Dirigente di Basilicata 
Soccorso, definisce, altresì, le fasi di attuazione del servizio di 
Emergenza – Urgenza disponendo l’eventuale gradualità.
 
4. Le procedure concorsuali per la provvista del personale, nel 
rispetto delle disposizioni in materia, possono essere  svolte, 
su direttiva della Giunta Regionale,  in forma associata tra le 
Aziende Sanitarie della Regione.
 

 

 

 

ARTICOLO 33

Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale
 
1. Al fine di contenere la spesa nei limiti di quanto previsto dal 
patto di stabilità sancito dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 
agosto 2001, la Giunta Regionale emana direttive vincolanti 
fissando eventuali limiti totali o parziali alle assunzioni a tempo 
indeterminato di personale del servizio sanitario regionale.
 
2. Sono comunque escluse dal blocco le assunzioni derivanti 
da processi di mobilità regionale.
 
3. La Giunta Regionale definisce, altresì, le modalità ed i limiti 
del ricorso da parte delle Aziende Sanitarie Regionali a 
consulenze o altre forme di collaborazione nonché le deroghe 
al blocco delle assunzioni atte a garantire il regolare 
funzionamento dei servizi delle Aziende stesse.
 
4. La Giunta Regionale adegua successivamente la presente 
disciplina all’atto dell’emanazione del regolamento statale di 
cui all’art.  9 della L. 16.01.2003, n.  3. 
 

 

 

 

ARTICOLO 34

Disposizioni in materia contabile e di acquisti delle  Aziende 
Sanitarie Regionali
 
1. La Giunta Regionale definisce il finanziamento delle Aziende 
Sanitarie Regionali nel rispetto delle risorse disponibili anche 
in deroga a quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 
27.03.1995, n.  34 per  esigenze straordinarie.
 
2. Gli avanzi di amministrazione delle Aziende  Sanitarie 
Regionali, vengono prioritariamente utilizzati per il rispetto del 
patto di stabilità di cui all’accordo Stato Regioni dell’8 agosto 
2001 ed al D.L. 18.09.2001, n.  347, convertito con modificazioni 
nella L. 16.11.2001, n.  405, come confermato dal D.L. 
15.04.2002, n. 63, convertito con modificazioni nella L. 
15.06.2002, n. 112, dalla L. 23.12.2002, n. 289 e dalla L. 
24.12.2003, n. 350 . 
 
3. Le Aziende Sanitarie Regionali possono, pertanto,  utilizzare 
eventuali avanzi solo  previa autorizzazione regionale.
 
4. All’art.  14, comma 1, della L.R. 31.01.2002, n.  10, dopo le 
parole “contenimento della spesa sanitaria” è aggiunto il 
seguente testo:
“Le Aziende Sanitarie Regionali possono stipulare ogni tipo di 
contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla 
CONSIP S.p.A., qualora il valore dei costi e delle prestazioni 
dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle 
stesse convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A.. I contratti così 
conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità 
personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente 
che li ha sottoscritti.”
 
5. E’  confermato   per il  2004 quanto previsto dall’art.  19 della 
L.R. 4.02.2003, n.  7. 
 

 

 

 

ARTICOLO 35

Definizione dei requisiti per l’accreditamento istituzionale
 
1. In deroga ai limiti posti dal comma 2 dell’art.  25 della 
presente legge in materia di forme di collaborazione e 
consulenze con strutture e professionisti esterni, la Giunta 
Regionale è autorizzata ad avvalersi di tali collaborazioni, previa 
procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di definire gli 
ulteriori requisiti e procedure a completamento della disciplina 
dell’accreditamento istituzionale in materia sanitaria.
 
2. Gli oneri relativi sono posti a carico delle risorse stanziate 
alla UPB. 0741.08 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2004.
 
3.  Il comma 12 dell’art. 7 della L.R. 7.08.2003, n. 29 è così 
sostituito:
“12. E’ consentita l’autorizzazione e l’accreditamento di quelle 
strutture la cui attività è stata oggetto di leggi o di altri 
provvedimenti regionali nonché di quelle strutture le cui istanze 
sono in corso di istruttoria alla data del 31.12.2003.”
 

 

 

 

ARTICOLO 36

Finanziamento di borse di studio per specializzazioni
 
1. Per far fronte a  carenze di specialisti nelle strutture nel 
Servizio Sanitario Regionale, la Giunta Regionale, nell’ambito 
delle risorse disponibili per il servizio sanitario regionale e nel 
limite pluriennale di  € 200.000,00 e per un onere annuale di  € 
40.000,00, può finanziarie borse di studio in aggiunta a quelle a 
carico del bilancio dello Stato per formare medici specialisti 
nelle scuole universitarie di specializzazione. 

 

 

 

ARTICOLO 37

Esonero all’obbligo di possesso del  libretto di idoneità 
sanitaria
 
1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private 
sono esonerate dall’obbligo del possesso del libretto di 
idoneità sanitaria, ex articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 
283 (concernente la disciplina igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e articolo 37 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 
327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 
283 e successive modificazioni.
 
2. Le aziende sanitarie sono esonerate dall’obbligo di 
provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti 
di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di 
ispezione presso le farmacie.

 

 

 

ARTICOLO 38

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.03.2000, n. 22 
“Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata 
sottoposti a trapianto di organi in Italia“
 
1. All’art.  2 della L.R. 27.03.2000, n. 22, dopo il comma 1 sono 
aggiunti i seguenti commi:
“1 bis.  Ai fini del rimborso delle spese per “esami preliminari 
all’intervento” di cui al punto a), del precedente comma 1, si 
devono intendere gli esami e gli  accertamenti previsti  per  
l’effettuazione dell’intervento chirurgico che  di norma  si  
effettuano  in regime di ricovero e sono finalizzati alla 
valutazione del paziente. Il rimborso è limitato ad un controllo 
pre-trapianto, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e 
documentati. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per 
il ricovero finalizzato all’inserimento  nelle liste d’attesa.
1 ter.  I controlli successivi o derivanti da complicanze di  cui  al 
punto c),  del precedente comma 1,  sono ammessi al 
rimborso se intervenuti:
<sum> nei primi sei mesi successivi all’intervento;
<sum> dopo  i sei mesi dall’intervento limitatamente a  quattro 
controlli annui salvo i casi derivanti da comprovate esigenze  
cliniche debitamente certificate   dalla    struttura    che    ha    
eseguito    l’intervento;
1 quater. I controlli post-trapianto, strettamente connessi con la 
patologia dell’organo  che è stato trapiantato, possono essere 
eseguiti in strutture sanitarie regionali senza limitazioni di 
numero.  
1 quinquies. I pazienti  sottoposti a  trapianto  di  cornea 
possono ricevere  il rimborso per un solo  controllo 
post-trapianto, salvo che per eventuali complicanze  
debitamente documentate.”
2. Dopo il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è 
aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Al fine dell’ottenimento del rimborso, l’accompagnatore 
è consentito:
<sum> per tutti i pazienti minorenni e per tutti i controlli effettuati 
secondo quanto stabilito ai commi   precedenti;
<sum> in tutti i casi di legge in cui è previsto l’accompagnamento;
<sum> per tutti i pazienti per i controlli effettuati  nei primi sei mesi 
dal trapianto;
In tutti gli altri casi il rimborso per l’eventuale accompagnatore è 
subordinato a comprovate esigenze cliniche che devono 
essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria.” 
 
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 
22 è aggiunto il seguente capoverso:
“Il predetto rimborso delle spese sostenute per il viaggio 
effettuato con mezzo privato, pari ad 1/5 del  costo  della  
benzina, può esser concesso solo quando supportato da 
idonea documentazione probatoria.”
 
4. All’art. 3 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente 
comma:
“2bis. Nel caso di reiezione parziale o totale dell’istanza di 
rimborso l’interessato può proporre, entro 30 giorni dalla 
notifica di tale comunicazione, richiesta di riesame alla 
Commissione regionale di appello composta da:
a) Il responsabile del centro di riferimento regionale per i 
trapianti, con funzione di presidente;
b) Il dirigente dell’Ufficio che si occupa della materia, del 
Dipartimento competente in materia di sanità, componente;
c) Un dirigente o funzionario medico del Dipartimento regionale 
competente in materia di sanità, componente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario 
dell’Ufficio regionale competente per materia.
Alla seduta della Commissione partecipa un rappresentante 
dell’Azienda Sanitaria di residenza del cittadino, senza diritto di 
voto.
Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono definitive.”

 

 

 

ARTICOLO 39

Contributo straordinario al Consiglio Regionale di Basilicata 
della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità
 
 
1. E’ concesso al Consiglio Regionale di Basilicata della 
Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione 
della Cecità di cui alla L.R. 16.06.2003, n. 22, in aggiunta al 
contributo ordinario di  € 250.000,00 annui, un contributo 
straordinario per l’anno 2004 di  € 200.000,00 finalizzato 
all’acquisto dell’immobile da adibire a sede del medesimo 
organismo.
 
2. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 del 
presente articolo si provvede con le risorse stanziate alla U.P.B 
0741.03 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2004. 

 

 

 

ARTICOLO 40

Acquisto di servizi e prestazioni socio-assistenziali e 
socio-sanitarie
 
1. Ai sensi dell’art.  5 del DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo 
e coordinamento sui sistemi di affidamento di servizi alla 
persona ai sensi dell’art.  5 della legge 328/2000” e fermo 
restando quanto stabilito nell’art.  11, commi 5 e 6, negli  artt. 
14 e 15, della L.R. 19.05.1997, n.  25, nonché quanto in 
proposito stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale 
n. 1280 del 22 dicembre 1999, in attesa della disciplina 
organica sui servizi sociali da emanarsi in attuazione della L. 
8.11.2000, n. 328, i Comuni, acquistano servizi e prestazioni dai 
soggetti del Terzo Settore nel rispetto delle seguenti modalità: 
a) l’oggetto dell'acquisto o dell'affidamento deve essere 
l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, 
con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera 
che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme 
previste dalle vigenti disposizioni di legge;
b) il prezzo deve essere compatibile con il rispetto dei contratti 
collettivi di lavoro, con le leggi in materia di lavoro, con i 
presumibili e verosimili costi di gestione; 
c) nell’aggiudicazione dei servizi i Comuni, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti di servizi e dei principi di 
pubblicità e trasparenza dell'azione della Pubblica 
Amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel 
rapportarsi ad essa,  devono procedere all’affidamento dei 
servizi privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette. In 
tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e 
valorizzare   diversi elementi di qualità che il Comune intende 
ottenere dal servizio appaltato.
 
2. I Comuni, nell'affidamento della gestione dei servizi utilizzano 
quale criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, piuttosto che il criterio del 
prezzo più basso, valutando i seguenti elementi:
a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale 
degli operatori coinvolti;
b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
c) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli 
operatori;
d) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
e) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e 
delle risorse sociali della comunità;
f) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla 
contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e 
assistenza;
g) la qualità dell’organizzazione e del servizio;
h) la solidità economica e finanziaria.
 
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati dalle Aziende 
Sanitarie per l’acquisto di servizi ed interventi socio-sanitari.
 
4. La Regione, al fine di affrontare specifiche problematiche 
sociali, specie in relazione ai piani di zona, riconosce al terzo 
settore un ruolo primario nella coprogettazione dei servizi 
oltrechè nella realizzazione concertata degli stessi. 
 
5. I Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la 
concertazione e coprogettazione di interventi innovativi e 
sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono 
disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione 
degli obiettivi. Le istruttorie pubbliche non sono sostitutive delle 
procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo, 
ma costituiscono modalità di coinvolgimento e di 
partecipazione della comunità civile alla costruzione dei sistemi 
locali integrati di servizi sociali.
 

 

 

 

ARTICOLO 41

Contributo straordinario all’Azienda Sanitaria n. 1 di Venosa per 
il trasporto degli utenti disabili in trattamento semiresidenziale 
presso l’AIAS ONLUS di Melfi
 
1. Nelle more della disciplina del servizio di trasporto dei 
disabili e dell’accollo dei relativi oneri da parte dei Comuni 
dell’ambito territoriale interessato è assegnato all’Azienda 
Sanitaria  n.  1 di Venosa un contributo straordinario fino ad un 
massimo di   € 330.000,00 per remunerare anche per l’anno 
2004 il costo del trasporto effettuato dall’AIAS Onlus di Melfi per 
gli utenti disabili in trattamento semi-residenziale. 
 
2. L’Azienda Sanitaria n. 1 di Venosa ed il Comune capo-area 
per la disabilità  definiscono la quota di compartecipazione 
degli Enti locali alle spese di trasporto  di cui al comma 
precedente per l’anno 2004, nonché, nel rispetto della vigente 
normativa in materia, quella eventualmente a carico degli utenti.
 
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i provvedimenti adottati in 
conseguenza dell’accordo Regione – Azienda Sanitaria n.  1 di 
Venosa ed AIAS di Melfi del 5 aprile 2001 limitatamente alla 
remunerazione in via sperimentale del costo del trasporto dei 
disabili in trattamento semi – residenziale.
 
4. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si 
farà fronte con le risorse stanziate alla U.P.B. 1012.01 del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
 

 

 

 

ARTICOLO 42

Finanziamento “Centri Diurni Educativi sperimentali per 
persone in situazione di handicap gravi”
 
1. La Regione Basilicata assicura il funzionamento, per l’anno 
2004, dei Centri Diurni Educativi Sperimentali rivolti a persone 
in situazione di handicap gravi promossi in applicazione 
dell’art. 41 ter (Progetti sperimentali) della L. 5.02.1992, n. 104, 
già funzionanti e finanziati con fondi statali ai sensi della 
L.21.05.1998, n. 162.
 
2. Per tale attività è previsto un finanziamento di  € 239.636,00  
stanziato alla U.P.B. 1012.01 del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2004. 

 

 

 

ARTICOLO 43

Accesso ed erogazione delle prestazioni sanitarie
 
1. All’art.  12 della L.R. 4.02.2003, n. 7 è aggiunto il seguente 
comma:
“2 bis. Nel rispetto delle risorse disponibili la Giunta Regionale 
può comunque disporre per i cittadini residenti in Basilicata 
affetti da particolari patologie o menomazioni l’erogazione di 
ausili, protesi ed alimenti speciali in sostituzione o in aggiunta 
a quelli previsti dalla normativa nazionale in materia, con oneri 
a carico del Fondo sanitario regionale e fatta salva l’eventuale 
compartecipazione alla spesa dovuta dagli utenti.”. 

 

 

 

ARTICOLO 44

Rifinanziamento degli interventi per il miglioramento dei 
contesti abitativi dei disabili
 
1. La Regione Basilicata, anche per l’anno 2004, promuove 
interventi destinati al miglioramento dei contesti abitativi dei 
disabili. A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, la Giunta Regionale emana apposito 
bando di concorso per la promozione di interventi innovativi, 
anche sperimentali, di tipo distributivo, impiantistico, 
tecnologico e domotico.
 
2. Per il concorso regionale al finanziamento in conto capitale 
degli interventi di cui al comma 1, che non potrà superare il 
50% degli oneri complessivi comprensivi delle spese tecniche, 
si farà fronte sino alla concorrenza di  € 250.000,00 con le 
risorse stanziate alla U.P.B. 1012.03 del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2004.
 
3. Le eventuali economie realizzate dal bando di cui al comma 
1 del presente articolo saranno destinate al soddisfacimento 
delle richieste finalizzate alla eliminazione delle barriere 
architettoniche in edifici pubblici e privati. 
 

 

 

 

ARTICOLO 45

Provvedimenti in favore dei cittadini lucani emigrati all’estero
 
1. All’art.  3 della L.R. 3.05.2002, n.  16 sono aggiunti i seguenti 
commi:
 
“2. I bandi relativi agli interventi nelle materie di cui al comma 1 
(nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie) devono 
prevedere quote di riserva o condizioni di precedenza in favore 
dei lucani emigrati all’estero che, a seguito del loro rientro in 
Italia, abbiano stabilito la residenza in uno dei Comuni della 
Regione Basilicata.
 
3. Possono godere dei benefici di cui al precedente comma 2 
gli emigrati che abbiano fissato la loro residenza in Basilicata 
da almeno 1 (un) anno e da non più di 5 (cinque) anni alla data 
di pubblicazione dei bandi.”. 
 
 

 

 

 

 

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE


ARTICOLO 46

Economie sui mutui contratti dagli Enti Locali con la  Cassa 
Depositi e Prestiti
 
 
 
1. La Regione, al fine di consentire agli Enti locali il 
raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, anche in coerenza 
all’art.  49, comma 16, della L. 27.12.1997, n.  449, autorizza 
l’utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa 
Depositi e Prestiti per opere pubbliche di competenza 
regionale, assistiti da contributi regionali, con esclusione di 
quelli previsti al comma 7 del presente articolo.
 
2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante 
accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate 
dagli Enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al 
progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità 
diverse, a condizione che si tratti di investimenti, finanziabili ai 
sensi dell’art.  1 del D.M. Tesoro, Bilancio e Programmazione 
del 7 gennaio 1998, finalizzati alla realizzazione di opere 
pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste 
dalle leggi originarie di spesa.
 
3. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in 
ammortamento, resta automaticamente confermato fino alla 
naturale scadenza degli stessi.
 
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui 
in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali 
l’ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto 
conguaglio di contributo.
 
5. Il nuovo progetto per l’utilizzo delle economie non necessita 
di alcun parere o conferma della Regione, restando la gestione 
dei rapporti finanziari relativi alle nuove opere direttamente di 
competenza tra l’Ente mutuante e quello mutuatario.
 
6. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico 
del bilancio regionale in quanto la spesa trova copertura nei 
limiti di impegno precedentemente assunti.
 
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai 
mutui assistiti dai contributi concessi ai sensi dell’art. 4 della 
L.R. 1.03.1999, n. 4 e successive integrazioni e modificazioni, 
per i quali il diverso utilizzo delle economie realizzate dovrà 
essere, di volta in volta, autorizzato dalla Giunta Regionale con 
proprio atto deliberativo.
 

 

 

 

ARTICOLO 47

Crediti ex ERGAL
 
1. Nel quadro della razionale definizione delle complessive 
politiche di gestione delle risorse idriche in Basilicata, la 
Regione concede la rateizzazione dei crediti regionali derivanti 
dalle azioni di recupero intraprese dal soppresso ERGAL nei 
confronti dei Comuni lucani per forniture idriche  e proseguite 
dall’amministrazione regionale ai sensi della L.R. 09.04.1996, 
n. 20, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
 
2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposito 
provvedimento nel quale sono stabilite le modalità di 
applicazione della disposizione di cui al precedente comma 1.

 

 

 

ARTICOLO 48

Quote di partecipazione dell’ESAB al capitale di cooperative 
agricole 
 
1. Al fine di favorire l’operatività ed il consolidamento delle 
cooperative agricole compartecipate dal disciolto Ente di 
Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB), in deroga a quanto 
stabilito dal Piano di liquidazione di detto Ente, la Regione cede 
alle medesime cooperative, a  titolo gratuito, le quote di capitale 
sociale sottoscritte e versate a condizione che dette quote 
vengano reinvestite dalle stesse cooperative a fini di 
capitalizzazione.
 
2. La Giunta è autorizzata a definire le modalità attuative e gli atti 
conseguenti ed a vigilare sulla corretta applicazione della 
presente norma.

 

 

 

ARTICOLO 49

Modifiche alla L.R. 19.05.1997, n.  23 
 “Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane”
 
1. L’art.  18 della L.R. 19.05.1997, n. 23 concernente “ Norme 
per la tutela e lo sviluppo delle zone montane” è così sostituito:
 
“ Direttiva di Attuazione
 
1. La Giunta Regionale, su conforme parere della Conferenza 
permanente delle Autonomie di cui all’art.  2 della L.R. 
28.03.1996, n. 17 recante “Principi di coordinamento del 
sistema regionale delle autonomie in Basilicata”, approva 
annualmente una direttiva di attuazione dei principi fissati nella 
presente legge, con la quale provvede anche ad individuare i 
criteri di riparto del fondo di cui al precedente art. 17.”
 
2. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 17 della L.R. 19.05.1997, n. 23 
sono abrogati.

  

 

 

 

ARTICOLO 50

Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 38 
“Riorganizzazione dell’attività amministrativa in 
agricoltura-Scioglimento dell’Ente di Sviluppo Agricolo in 
Basilicata (E.S.A.B.) ed istituzione dell’Agenzia Lucana di 
Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)”
 
1. Il comma 2 dell’art.  4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38, come 
modificato dall’art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, è così 
sostituito:
 
“2. L’A.L.S.I.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti 
capo al soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della 
Basilicata in materia di Riforma Fondiaria, compresa la 
dismissione dei beni immobili.” 
 
2. Il comma 3 dell’art.  4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38, 
introdotto con l’art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, è così 
sostituito:
 
“3.  Le attività conseguenti alla disposizione di cui al precedente 
comma 2, dovranno essere espletate fino ad esaurimento.” 
 

 

 

 

ARTICOLO 51

Modifiche alla L. R. 14.04.2000, n.  47
 “Recepimento del trasferimento alle Regioni delle funzioni 
amministrative relative ai beni immobili di riforma fondiaria – 
Articoli 9,10 e 11 L. 386/1976”
 
1. L’art.  3 della L.R. 14.04.2000, n. 47 è così sostituito:
 
“L’ALSIA provvederà all’espletamento dei compiti affidatigli 
dall’art. 4, comma 2, della  L.R. 7.08.1996, n. 38, come 
modificato dall’art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, secondo le 
disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento 
dei beni di Riforma di cui al comma 2 del successivo art. 23.”
 
2. La lett. b)  del comma 5 dell’art.  6 bis della L.R. 14.04.2000, 
n. 47, aggiunto con l’art.  3 della L.R. 7.08.2002, n. 35, è così 
sostituito:
 
“b) il prezzo di vendita è corrisposto in unica soluzione 
contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di 
compravendita, ovvero, a scelta dell’acquirente, potrà essere 
rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate, se 
compreso tra  € 5.164,57 e  € 51.645,70, o di 15 annualità 
posticipate, se superiore a  € 51.645,70, al tasso praticato 
dall’ISMEA, con decorrenza del piano di ammortamento dalla 
data del contratto;” . 
 
3. All’art. 10 della L.R. 14.04.2000, n.  47 è aggiunto il seguente 
comma:
“4. Al fine di favorire gli interventi di edilizia residenziale 
economica e popolare, ed al fine di una migliore, efficace ed 
efficiente utilizzazione del territorio, anche in termini di 
patrimonio pubblico, per particolari e motivate esigenze, previa 
autorizzazione della Giunta Regionale, l’ALSIA, potrà vendere 
direttamente alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica(ATER) i terreni e suoli che siano oggetto di piani di 
intervento rientranti nelle materie di competenza degli ATER 
medesimi e ciò in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del 
presente articolo e dal comma 3 del successivo art. 11. Il 
prezzo di vendita sarà stabilito sulla base di perizia di stima 
dell’ALSIA. In particolare la vendita diretta a favore degli ATER è 
disposta in tutti i casi in cui gli interventi siano compresi in 
progetti di riqualificazione finanziati da norme comunitarie, 
nazionali e regionali”.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 52

Modifica alla L.R. 25.01.2001, n. 2
 “Costituzione dell’Autorità di Bacino della Basilicata” 
 
1. L’art.  17 della L.R. 25.01.2001, n. 2, già sostituito dall’art.  3 
della L.R. 26.02.2003, n. 10, è sostituito dal seguente:
 
“1. Entro il 30 giugno 2004 il Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino adotta, su proposta del Segretario Generale, il 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità e lo trasmette 
alle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria per la successiva 
approvazione.
 
2. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale viene adottato 
dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino entro il 30 
novembre dell’anno che precede il relativo esercizio finanziario.
 
3. Le Regioni Basilicata, Puglia e Calabria trasferiscono le 
risorse finanziarie assegnate a vario titolo all’Autorità di Bacino, 
ivi comprese le spese di funzionamento e di gestione, su 
apposito conto corrente acceso presso la tesoreria della 
stessa Autorità.
 
4. In via transitoria il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2004 è adottato dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino successivamente alla approvazione del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui al comma 
1 del presente articolo e comunque entro il 30 giugno 2004.” 
 

 

 

 

ARTICOLO 53

Cessazione rimborso oneri  ex L. 16 maggio 1984, n. 138 e n. 
285/1977
 
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005 cessa il rimborso 
agli Enti individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
4001 del 25 luglio 1989, come modificata dalla Deliberazione n. 
5961 del 5 settembre 1997, degli oneri relativi al trattamento 
economico del personale assunto ai sensi della L. 01.06.1977, 
n. 285. 

 

 

 

ARTICOLO 54

Azioni e strumenti di studio e di informazione  in materia di 
tutela antinucleare  
 
1. E’ istituito nel comune di Scanzano Jonico, in località Terzo 
Cavone, il Centro Regionale di Informazione e Documentazione 
Anti Nucleare (CRIDAN), con compiti di raccolta e divulgazione 
di materiali informativi e scientifici in materia di tutela 
antinucleare.
 
2. Per le stesse finalità, e con compiti di analisi e 
approfondimento della produzione tecnico-scientifica nazionale 
ed internazionale relativa alla gestione dei materiali nucleari, è 
costituito a Potenza l’Osservatorio Scientifico Anti Nucleare 
(OSAN).
 
3. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare rapporti di 
convenzione per la gestione del CRIDAN, per la composizione 
ed il funzionamento  dell’OSAN, nonché per le relative attività di 
comunicazione e divulgazione.
 
4. Alla realizzazione della sede del CRIDAN, nonché alla 
predisposizione delle attrezzature e arredi necessari, provvede 
l’ALSIA. Alla Giunta Regionale è demandata la conduzione di 
uno studio di fattibilità per la realizzazione nel territorio di 
Scanzano Jonico del progetto della “Città della pace per i 
bambini”, proposto da World Centers of Compassion Children 
International. 
 
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente 
articolo, quantificati per l’anno 2004 in  € 100.000,00, si farà 
fronte con le risorse appositamente stanziate alla U.P.B. 
0132.01 del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 55

Azioni coordinate di comunicazione per la promozione  
dell’immagine regionale 
 
1. Al fine di perseguire obiettivi di massima efficacia e di evitare 
dispersioni e duplicazioni di intervento, la Regione assume le 
indicazioni contenute nel progetto PRINT del Ministero degli 
Affari Esteri, dedicato alla definizione delle “Azioni di 
internazionalizzazione dell’economia e della cultura delle 
Regioni dell’Obiettivo 1”, per inquadrare in una strategia 
organica di global design le azioni di comunicazione e di 
promozione dell’immagine curate dalle proprie strutture e dagli 
organismi da essa dipendenti.
 
2. A tale scopo il Comitato Interdipartimentale di 
Coordinamento Organizzativo (CICO) propone alla Giunta 
Regionale un quadro coordinato di iniziative da realizzare 
attraverso la collaborazione delle diverse strutture regionali 
interessate e con l’impiego di risorse assegnate ai diversi 
Dipartimenti. 
 
3. La Giunta Regionale delibera sulla iniziativa proposta dal 
CICO previa informativa al Consiglio Regionale.” 
 
 

 

 

 

ARTICOLO 56

Contributo alla Fondazione San Giovanni Gualberto 
 
1. È autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di  € 50.000,00 
nell'ambito della UPB 0422.01 del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2004, al fine di promuovere la Festa Nazionale di 
San Giovanni Gualberto, Patrono del Corpo Forestale dello 
Stato, che si svolgerà a Vallombrosa il 12 luglio 2004 .

 

 

 

ARTICOLO 57

Modifica allo Statuto del Consorzio Interregionale per la 
Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) 
 
1. Lo Statuto del Consorzio Interregionale per la Formazione dei 
Divulgatori Agricoli (CIFDA) tra le Regioni Basilicata, Calabria e 
Puglia, approvato con L.R. 24.03.1982, n. 11, nelle more delle 
modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e le iniziative del 
Consorzio medesimo, è modificato all’ultimo comma dell’Art.  1 
nel modo seguente:
 
            “Il Consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2004”.

 

 

 

ARTICOLO 58

Modifica alla L.R. 11.08.1999, n.  23 “Tutela, governo e uso del 
territorio”
 
1. Il comma 1 dell’art.  44 della L.R. 11.08.1999, n. 23, come 
modificato dall’art.  1 della L.R. 31.10.2001, n. 38, dall’art.  43 
della L.R. 4.02.2003, n. 7 e dall’art.  1 della L.R. 23.4.2003, n. 
13, è così sostituito:
“1. I Comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del 
Regolamento Urbanistico (RU) e, contestualmente, 
all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro il 31 
dicembre 2005, nelle forme della stipula di un Accordo di 
Pianificazione di cui al precedente art.  26.”.

 

 

 

ARTICOLO 59

Contributo una tantum al Comune di Policoro
 
1. E’ concesso al Comune di Policoro un contributo una tantum 
di  € 25.000,00 per la costruzione del sarcofago cimiteriale in 
memoria del prof. Dinu Adamesteanu.
 
2. La spesa relativa trova copertura nell’ambito della U.P.B. 
1111.07 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2004. 

 

 

 

ARTICOLO 60

Ripiano perdite della Società Consortile Metapontum Agrobios 
a.r.l.
 
 
 
1. Al fine di ripianare, per la quota a carico del socio Regione 
Basilicata, la perdita di esercizio risultante al 31.10.2003 e 
prevedibilmente risultante dal bilancio di esercizio relativo 
all’anno 2003 della Società Consortile Metapontum Agrobios 
a.r.l. in corso di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, 
è autorizzata la spesa di   € 1.000.000,00 stanziata alla U.P.B. 
1211.04 dello stato di previsione delle uscite del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2004.

 

 

 

ARTICOLO 61

Attività scientifiche e di ricerca presso l’Osservatorio 
Astronomico di Castelgrande
 
1. La Regione Basilicata promuove una attività di studio, ricerca 
ed alta formazione presso la Stazione Osservativa di Toppo di 
Castelgrande.
 
2. Le predette attività sono realizzate sulla base di un piano 
triennale predisposto dall’Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica(INAF) 
d’intesa con gli altri Enti e Istituzioni di ricerca presenti in 
regione, ed approvato dalla Giunta Regionale.
 
3. La gestione del piano triennale è affidato all’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte.
 
4. Per l’attuazione delle attività di cui ai precedenti commi è 
autorizzata una spesa entro il limite massimo di  € 100.000,00  
all’anno iscritta, per il triennio 2004-2006, alla U.P.B. 480.01 del 
bilancio di previsione pluriennale 2004-2006.

 

 

 

ARTICOLO 62

Modifica alla L.R. 4.02.2003, n.  7 “Disciplina del Bilancio di 
Previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della 
spesa per l’esercizio Finanziario 2003”
 
1. Il comma 4 dell’art.  19 della L.R. 4.02.2003, n. 7 è abrogato.

 

 

 

 

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI



ARTICOLO 63

Rispetto dei vincoli di bilancio
 
 
 
1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le 
autorizzazioni e gli atti amministrativi, in qualsiasi forma 
adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti 
di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli 
stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2004 ai sensi dell’art.  4, comma 6, della Legge Regionale 6 
settembre 2001, n. 34.

 

 

 

ARTICOLO 64

Copertura finanziaria
 
1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2004 
contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel 
bilancio di previsione 2004 annesso alla presente legge.
2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa 
disposte per gli anni 2005 e 2006, trova copertura finanziaria 
nel bilancio pluriennale 2004-2006 annesso alla presente 
legge. 

 

 

 

ARTICOLO 65

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
 
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla 
osservare come legge della Regione Basilicata.
 
 

 

 

Le Leggi Regionali

 

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