Competenze
Il Consiglio di amministrazione si pronuncia nei casi previsti dal regolamento di autonomia finanziaria e dal presente regolamento, nonché su richiesta del Presidente, del Segretario generale o di almeno un terzo dei componenti del collegio, su ogni specifica questione amministrativa o contabile.
Il Consiglio di amministrazione è nominato ogni due anni con decreto del Presidente, è presieduto dal Presidente della Corte, o da un magistrato da lui delegato per ciascuna seduta, ed è composto dal Segretario generale, dal vice Segretario generale e dai dirigenti di prima fascia preposti alle quattro direzioni generali. Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione, per tutta la durata dello stesso e senza possibilità di immediata riconferma, un magistrato e un dirigente di seconda fascia assegnati alle strutture centrali della Corte nonché un magistrato e un dirigente di seconda fascia assegnati alle strutture regionali.
La nomina dei magistrati è disposta dal Presidente, sentito il Consiglio di presidenza. I dirigenti chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione sono designati dal Segretario generale.
Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio di amministrazione si pronuncia con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono assistere i componenti del collegio dei revisori dei conti.
Il segretario del Consiglio è scelto dal Segretario generale e provvede alla verbalizzazione delle sedute.