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Corte dei conti
Il Segretario generale


Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 1/2010 del 26 gennaio 2010, e, in particolare l'articolo 14, comma 4, secondo cui il Segretario generale, sentito il Comitato di sovrintendenza, definisce l'organizzazione dei servizi della Biblioteca della Corte dei conti, il loro funzionamento e le regole di accesso degli utenti esterni;
Considerata l'opportunità di adottare nuove disposizioni relative all'accesso alla Biblioteca degli utenti ed alla fruizione dei relativi servizi;
Sentito il Comitato di sovrintendenza,


ADOTTA
il seguente provvedimento:

Biblioteca "Antonino De Stefano"
Regolamento per gli utenti

 

Art. 1
Profilo identificativo

1. La Biblioteca "Antonino De Stefano" è struttura di servizio della Corte dei conti e si caratterizza per la sua specializzazione nell'ambito del diritto pubblico e privato, dell'economia e della contabilità, con sezioni dedicate alle discipline delle scienze sociali.
2. La Biblioteca è aperta a magistrati, docenti universitari, dirigenti e dipendenti pubblici, studiosi di materie giuridiche ed economiche.

 

Art. 2
Fruibilità della Biblioteca

1. Sono ammessi a frequentare la Biblioteca tutti i dipendenti della Corte dei conti in servizio e a riposo, nonchè gli appartenenti alle magistrature, i docenti universitari, i dirigenti e dipendenti pubblici.
2. Gli studenti, i professionisti legali e gli altri soggetti che ne facciano espressamente richiesta per motivi di studio e ricerca devono essere accreditati tramite presentazione di un magistrato della Corte o di un docente universitario; il Direttore della Biblioteca, per particolari esigenze, può consentire l'accesso temporaneo di queste categorie di utenti.
3. All'utente esterno ammesso a frequentare la Biblioteca la Direzione rilascia una tessera di accesso, previa compilazione di uno specifico modulo cui deve essere allegata fotocopia di un valido documento d'identità.
 

Art. 3
Periodi e orari di apertura

1. La Biblioteca, di norma, è aperta dal 1° settembre al 31 luglio e le sale di lettura sono accessibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00, con orario continuato.
 

Art. 4
Accesso degli utenti

1. L'utente che accede in Biblioteca è tenuto a:
a) consegnare la tessera di accesso;
b) ritirare, ove occorra, la chiave dell'armadietto nel quale dovrà depositare borse e qualsiasi altro contenitore la cui introduzione non sia espressamente autorizzata dal personale di sala;
c) scrivere sul registro d'ingresso il proprio nome e cognome in modo leggibile;
d) dichiarare l'eventuale introduzione nelle sale di lettura di testi di sua proprietà;
e) riconsegnare all'uscita la chiave dell'armadietto, ove utilizzata;
2. La Biblioteca non è responsabile degli oggetti o beni personali introdotti dagli utenti nei suoi locali o depositati negli armadietti portaoggetti.

 

Art. 5
Regole di comportamento

1. E' fatto obbligo a tutti i frequentatori di:
a) osservare le disposizioni contenute nel Regolamento della Biblioteca;
b) trattare i libri con il massimo riguardo, preservandoli da ogni tipo di danneggiamento;
c) osservare il silenzio durante la permanenza nelle sale di consultazione;
d) tenere spento il cellulare.
 

Art. 6
Modalità di consultazione delle opere

1. Nelle sale della Biblioteca le opere possono essere ritirate direttamente dagli scaffali e collocate sul tavolo di lettura, nei limiti di 5 unità librarie. Dopo la consultazione, l'utente avrà cura di sistemare i volumi nell'apposito carrello.
2. Agli utenti è consentito lasciare in deposito i volumi consultati sul tavolo di studio, fino ad un massimo di 5 unità librarie a settimana. Non possono essere trattenuti a disposizione periodici, indici, opere conservate sottochiave, volumi di pregio e rari.

 

Art. 7
Fotocopie
1. La Biblioteca fornisce agli utenti un servizio di fotocopia e stampa con le seguenti modalità:
a) gratuito, per il personale della Corte che ne faccia richiesta per necessità di lavoro istituzionale, con un limite massimo di 25 fotocopie al giorno (si rammenta che le vigenti disposizioni sulla protezione del diritto d'autore consentono la fotocopiatura delle opere tutelate solo "per uso personale" e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità).
b) a pagamento, per gli utenti esterni e interni alla Corte, che ne facciano richiesta a fini privati di studio, ricerca e documentazione, nei già menzionati limiti percentuali.
2. Le tessere per effettuare le copie a pagamento sono disponibili all'ingresso della Biblioteca.
 

Art. 8
Prestiti

1. I volumi possono essere presi in prestito dai dipendenti in servizio della Corte dei conti, su richiesta o prenotazione, nel limite massimo di 5 unità librarie. I prestiti hanno, di norma, la durata di 15 giorni, ad esclusione dei manuali e dei volumi conservati sottochiave, che possono essere dati in prestito per un massimo di 5 giorni. Non sono soggetti a prestito i periodici, i codici e le opere generali, i libri di pregio e rari.
2. L'utente è tenuto a restituire i volumi presi in prestito o provvedere al rinnovo entro la data di scadenza.
3. E' ammesso il prestito interbibliotecario ad altre Biblioteche delle Amministrazioni centrali dello Stato, mediante richiesta alla Direzione da inoltrare all'indirizzo e-mail istituzionale (biblioteca@corteconti.it).
4. All'atto della restituzione, i volumi non devono risultare in alcun modo deteriorati.
Qualora il volume venga perduto o danneggiato, l'utente dovrà farsi carico di risarcirne il valore o il necessario restauro.
5. Il prestito di volumi agli utenti esterni è autorizzato dalla Direzione della Biblioteca.

 

Art. 9
Servizi di orientamento e informazione bibliografica

1. Il servizio di orientamento e informazione bibliografica (reference) fornisce, a richiesta, assistenza e addestramento nella consultazione delle risorse elettroniche, sia locali che remote, nonchè predispone, a fini istituzionali, bibliografie e dossier tematici. Le richieste di reference specialistico devono pervenire via e-mail all'indirizzo di posta biblioteca@corteconti.it.

 

Art. 10
Atti parlamentari

1. E' attivo un servizio di informazioni, che fornisce notizie in tempo reale sull'iter dei provvedimenti normativi e sull'attività parlamentare. Per ricerche storiche, i tempi di risposta possono variare a seconda della complessità del reperimento delle fonti.

 

Art. 11
Utilizzo del chiosco informatico

1. La Biblioteca mette a disposizione degli utenti postazioni di lavoro per la consultazione gratuita di risorse elettroniche (emeroteca per ricerche retrospettive e tematiche, repertori e banche dati, riviste on-line e siti web giuridici). Le ricerche sono effettuate direttamente dagli utenti, ai quali il personale della Biblioteca fornisce assistenza.
2. La consultazione delle risorse elettroniche avviene previa compilazione e sottoscrizione di un modulo di accettazione del servizio, cui deve essere allegata copia di un valido documento di identità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di pluralità di prenotazioni del servizio, il personale di sala ne regola la fruizione.
3. La riproduzione di documenti elettronici è consentita nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sulla protezione del diritto di autore e delle condizioni stabilite dall'editore. Le ricerche effettuate possono essere salvate in "locale" e inviate dall'indirizzo di posta istituzionale della Biblioteca all'indirizzo dell'utente che ne faccia richiesta.
4. Per il salvataggio su dispositivi di memorizzazione (pen drive) occorre rivolgersi all'Addetto di sala. E', in ogni caso, fatto divieto di riproduzione con mezzi propri.

 

Art. 12
Emeroteca

1. La Biblioteca mette a disposizione per la consultazione un'emeroteca elettronica sulle principali testate nazionali, locali e straniere, con un archivio dei ritagli stampa a partire dal 2009.

 

Art. 13
Donazione di pubblicazioni da parte dei frequentatori

1. La Direzione, per le finalità culturali e di divulgazione di conoscenze comuni agli utenti ed alla Corte dei conti, è interessata a ricevere una copia delle pubblicazioni edite realizzate dagli autori che come utenti si sono avvalsi della consultazione delle opere custodite in Biblioteca. Sulla pubblicazione verrà apposta la dicitura "opera donata dall'Autore".

 

Giorgio Clemente
documento firmato
 

Provvedimento SG prot. 2194 del 17.11.2010